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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente est.
2) dott. Francesco Catanese Giudice
3) dott. Simona Monforte Giudice
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2637/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 13/01/2025 e promossa
D A
, c.fisc. Parte_1 C.F._1
E
, c.fisc. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BARBARO PAOLA che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/08/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 esponevano di avere contratto matrimonio in Messina il 16/09/1992, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 1992 al n° 942 parte II serie A.
Aggiungevano che dall'unione sono nati due figli: , nato in [...] in data [...], e Per_1
, nato in [...] in data [...], maggiorenni ed entrambi economicamente Persona_2 autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso, modificate con note del 19/09/2024.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05/11/2024.
Alla suddetta udienza del 13/01/2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
1 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo modificate con note del 19/09/2024.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 14/10/1962 e , nato a [...] il [...], Parte_2 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 01/08/2024 modificato con note del 19/09/2024;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 942 parte 2 serie A anno 1992) della sentenza e dispone che questa, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
17/01/2025.
IL PRESIDENTE EST.
(dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente est.
2) dott. Francesco Catanese Giudice
3) dott. Simona Monforte Giudice
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2637/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 13/01/2025 e promossa
D A
, c.fisc. Parte_1 C.F._1
E
, c.fisc. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BARBARO PAOLA che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/08/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 esponevano di avere contratto matrimonio in Messina il 16/09/1992, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 1992 al n° 942 parte II serie A.
Aggiungevano che dall'unione sono nati due figli: , nato in [...] in data [...], e Per_1
, nato in [...] in data [...], maggiorenni ed entrambi economicamente Persona_2 autosufficienti;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso, modificate con note del 19/09/2024.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05/11/2024.
Alla suddetta udienza del 13/01/2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
1 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo modificate con note del 19/09/2024.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 14/10/1962 e , nato a [...] il [...], Parte_2 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 01/08/2024 modificato con note del 19/09/2024;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 942 parte 2 serie A anno 1992) della sentenza e dispone che questa, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
17/01/2025.
IL PRESIDENTE EST.
(dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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