Articolo 18 della Legge 11 febbraio 1963, n. 477
Articolo 17Articolo 19
Versione
2 maggio 1963
Art. 18.
Le entrate ordinarie e straordinarie
del bilancio del Fondo di massa del
Corpo della guardia di finanza,
accertato nell'esercizio finanziario
1950-51, per la competenza propria
dell'esercizio medesimo, sono
stabilite, quali risultano dal conto
consuntivo di quella Amministrazione,
allegato al conto consuntivo della
spesa del Ministero delle finanze, in. L. 2.039.206.973,77

delle quali furono riscosso........... L. 2.033.135.313,77
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e rimasero da riscuotere.............. L. 6.071.660 -
Entrata in vigore il 2 maggio 1963