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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 354 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto la condanna alla corresponsione di somme inerenti ad aiuti comunitari e vertente
TRA
( ), difeso dagli avvocati Giuseppe Parte_1 C.F._1
Pitaro e Carmine Mancuso
Parte appellante
e
), difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Fausto Salerno
Parte appellata nonché
1 Controparte_2
( , difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_2
Catanzaro
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello adita, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, voglia l'Ecc.ma Corte adita
Nel merito
Annullare e/o riformare la sentenza n. 1503/2019 del 05/08/2019, resa inter partes dal Tribunale Civile di Catanzaro nel giudizio n. R.G. 1126/2015, pubblicata il 06/08/2019 con repertorio n. 2063/2019, mai notificata all'appellante e comunicata via p.e.c. dalla cancelleria il 06/08/2019, e, per l'effetto, in accoglimento del presente atto di appello: accertare e dichiarare che gli appellati, per tutti i motivi sopra esposti, si sono resi gravemente inadempienti nei confronti dell'appellante e, per l'effetto, condannare gli stessi in solido, o in subordine, disgiuntamente e ognuno nella misura e nel grado di responsabilità che verrà stabilita da Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello, alla corresponsione di tutte le somme spettanti a parte attrice a titolo di aiuto comunitario per il conferimento per il conferimento di pomodoro da industria per la campagna 2007/2008 nel corso dell'anno
2007, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto e fino al soddisfo,
e al pagamento di tutti danni patiti e patiendi dall'appellante a causa del ritardato pagamento delle somme alla stessa dovute.
Con vittoria di spese e compenso professionale, del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
2 Ai fini della legge sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato.
In via istruttoria
Si insiste nelle richieste già formulate nel corso del giudizio di primo grado e, per l'effetto, si chiede che venga ammessa apposita C.T.U. al fine di determinare e quantificare le somme spettanti a parte attrice a titolo di aiuti comunitari per il conferimento di pomodoro da industria per la campagna
2007/2008.”
Per “Voglia l'On. le Controparte_1
Corte adita –contrariis reiectis– rigettare, perché infondato in fatto ed in diritto l'appello interposto da , confermando “in toto” la Parte_1
sentenza n° 1503/2009 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 6.08.2019 nell'ambito del giudizio recante il n° 1126/15 R.G.; con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambe le fasi del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l : “Voglia la Controparte_2
Corte d'appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis: rigettare integralmente l'appello, siccome infondato, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado impugnata, rigettando la domanda risarcitoria.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità di titolare Parte_1
3 dell'omonima azienda agricola aderente alla O.P. Esperia s.c.a.r.l., ha premesso che, in occasione della compagna di trasformazione del pomodoro da industria per l'anno 2007/2008, ha conferito pomodori alla suddetta organizzazione di produttori, per come si evince dalla fatture n. 453/07 del
30/9/2007 per € 2.501,62, n. 454/07 del 30/9/2007 per € 84.612,30, n. 461/07 del 22/10/2007 per € 53.379,69 e n. 462/07 del 22/10/2007 per € 214.138,75.
In virtù di tale conferimento l'azienda agricola di cui l'attore è titolare avrebbe dovuto ricevere dall , per il tramite dell'organizzazione di CP_2
produttori alla quale ha aderito, le somme previste a titolo di aiuti finanziari comunitari.
Tali aiuti non sono stati però mai corrisposti all'attore, in quanto l ha sospeso l'erogazione in favore dell'O.P. Esperia s.c.a.r.l. della CP_2
somma di € 405.841,24 dovuta per la campagna di trasformazione del pomodoro da industria per l'anno 2007/2008, a seguito di alcuni accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza di OT dai quali sarebbero emerse delle irregolarità che hanno determinato l'apertura del procedimento penale n. 1120/2007 R.G.N.R. presso la Procura della
Repubblica del tribunale di Rossano, successivamente trasferito alla competente Procura della Repubblica presso il tribunale di OT
(procedimento penale n. 2582/2009 R.G.N.R.).
L'attore ha dedotto di essere rimasto del tutto estraneo ai fatti per i quali è stato aperto il suddetto procedimento penale, conclusosi peraltro con ordinanza di archiviazione emessa dal g.i.p. presso il tribunale di OT in data 25/3/2014, su conforme richiesta della Procura.
Per tali ragioni ha convenuto in giudizio il
[...]
l e l'O.P. Esperia s.c.a.r.l. per Controparte_3 CP_2
sentirli condannare in solido, ovvero, in subordine, in via disgiunta e nella
4 misura che per ognuno verrà stabilita dal tribunale, al pagamento delle somme a lui spettanti per il conferimento di pomodoro da industria per la campagna 2007/2008 nel corso dell'anno 2007, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e la risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa del ritardato pagamento delle somme dovute.
Si sono costituiti in giudizio il Controparte_3
e l . Il ha eccepito il proprio difetto
[...] CP_2 CP_3
di legittimazione passiva, per essere del tutto estraneo al procedimento di erogazione dei contributi comunitari. L ha chiesto il rigetto della CP_2
domanda sul presupposto che dagli accertamenti compiuti in via amministrativa sarebbero emerse delle irregolarità di gravità tale da non consentire l'erogazione dei contributi all'organizzazione dei produttori
(diretta beneficiaria), a prescindere dall'esito del procedimento penale richiamato dall'attore, che sarebbe stato peraltro archiviato per intervenuta prescrizione.
Si è costituita anche l'O.P. Esperia s.c.a.r.l. per chiedere il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti, per essere la stessa mera intermediaria nei rapporti fra i produttori conferenti e l . CP_2
A seguito di un lungo rinvio dovuto al gravosissimo carico di ruolo dell'ufficio distrettuale, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7/2/2019, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1503 del 6.8.2019, resa a definizione del giudizio n. 1126/2015 R.G.A.C., aveva preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e nel merito rigettato le domande avanzate Controparte_3
da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
5 Segnatamente il giudice di primo grado, dopo aver qualificato la fattispecie come azione di risarcimento per responsabilità contrattuale, aveva rigettato le domande di condanna dei convenuti al pagamento delle somme reclamate dall'attore a titolo di contributi comunitari, ritenendole infondate.
In relazione ad , il tribunale aveva rilevato come, in assenza di CP_2
un rapporto diretto tra il singolo produttore e l'Agenzia, l'attore non fosse legittimato a richiedere il pagamento degli aiuti direttamente a quest'ultima, avendo instaurato un rapporto diretto unicamente con CP_2
l'organizzazione dei produttori.
Il giudice di primo grado, poi, aveva escluso l'esistenza dell'obbligo giuridico in capo a O.P. Esperia s.c.a.r.l. di procedere al pagamento delle indennità in favore dei singoli conferenti sulla base dell'incontestata circostanza che non avesse effettuato il versamento dei contributi CP_2
dovuti alla predetta organizzazione dei produttori per la campagna di trasformazione del pomodoro da industria relativa all'anno 2007/2008, avendo compensato tali somme con quelle indebitamente percepite dall'organizzazione nelle campagne di trasformazione precedenti.
Conseguentemente il tribunale aveva rigettato la connessa domanda di risarcimento del danno da ritardo nel pagamento delle suddette somme, compensando tra le parti le spese di lite.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, lamentandone l'erroneità, innanzitutto, nella parte in cui il giudice di primo grado, richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 7377/2010) non pertinente al caso in esame, aveva ritenuto che l'attore, odierno appellante, non fosse legittimato a chiedere il pagamento degli aiuti comunitari direttamente ad . CP_2
6 Col secondo motivo d'appello, è stata dedotta l'erroneità del rigetto della domanda di pagamento proposta dall'attore nei confronti della O.P.
Esperia s.c.a.r.l., stante l'inesistenza di un obbligo giuridico a carico dell'organizzazione di corrispondere l'indennità ai singoli conferenti a fronte della compensazione delle somme riferite all'anno 2007/2008 con quelle indebitamente percepite dalla suddetta organizzazione di produttori nelle precedenti campagne di trasformazione del pomodoro da industria.
Secondo la parte appellante, la O.P. Esperia s.c.a.r.l., non essendo le organizzazioni di produttori meri intermediari, avrebbe dovuto anticipare le somme dovute all'azienda e/o recuperare quelle indebitamente percepite da altri produttori conferenti.
Col terzo motivo, infine, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver il giudice di primo grado disposto la compensazione delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio l Controparte_1
e l
[...] Controparte_2
argomentando per l'infondatezza dell'appello.
All'udienza del 25.6.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 4.7.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre precisare che, non essendo stato oggetto di gravame, è passato in giudicato il capo della sentenza relativo alla dichiarazione del difetto di legittimazione passiva in capo al
[...]
Controparte_3
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
7 In relazione al primo motivo d'appello, il giudice di primo grado in maniera condivisibile ha ritenuto che l'attore, odierno appellante, in quanto singolo produttore conferente, non è legittimato a richiedere direttamente all la corresponsione Controparte_2
degli aiuti comunitari per la campagna di trasformazione del pomodoro da industria per l'anno 2007/2008.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, infatti, il principio di diritto richiamato dal giudice di primo grado è pertinente al caso de quo.
Nella fattispecie di cui alla richiamata sentenza (Cons. St., sez. VI, n.
7377/2010), infatti, il ricorso era stato proposto da un'organizzazione di produttori che aveva impugnato le note con cui l aveva sospeso CP_2
l'erogazione di contributi comunitari nei suoi confronti, invocando la responsabilità diretta del produttore, con riferimento alle dichiarazioni di disponibilità dei terreni, ritenute non veritiere all'esito delle indagini della
Guardia di Finanza.
In relazione all'indebita percezione degli aiuti comunitari nel settore ortofrutticolo, il Consiglio di Stato ha affermato che l è legittimata CP_2
a chiederne la restituzione soltanto alle organizzazioni di produttori cui aveva precedentemente erogato gli aiuti comunitari, ciò in quanto questi sono i reali destinatari del recupero, ferma restando comunque la possibilità di agire in rivalsa, autonomamente, per conseguire il ristoro del danno subito nei confronti dei singoli produttori.
Ciò è coerente con la normativa comunitaria e nazionale ratione temporis applicabile, che disciplina gli aiuti nel settore ortofrutticolo: segnatamente, in relazione alla campagna di trasformazione del pomodoro
8 da industria per l'anno 2007/2008, i regolamenti CE nn. 2220/1996,
103/2004 e 2111/2003, oltre al d.lgs. n. 228/2001.
Il Consiglio di Stato, dunque, dopo aver ricostruito il quadro normativo nazionale e comunitario in tema di aiuti comunitari nel settore ortofrutticolo, ha affermato che è l'organizzazione dei produttori - e non il singolo produttore conferente - il destinatario delle azioni di recupero delle somme indebitamente percepite, nonché il diretto destinatario delle attribuzioni dei fondi europei.
Il giudice amministrativo, inoltre, ha precisato che “nella normativa citata non vi è alcuna disposizione che faccia ritenere esistente una responsabilità solidale tra l'O.P. ed il singolo produttore tanto da legittimare la possibilità per di rivolgere indifferentemente la richiesta di CP_2
restituzione all'uno o all'altro, pur rimanendo, come detto, la possibilità per l'organismo di produttori di agire in rivalsa a titolo - però - di risarcimento dei danni subiti in ragione del comportamento fraudolento di quest'ultimo”
( Lazio - Roma, sez. II ter, n. 8/2012). CP_5
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, infatti,
l'organizzazione dei produttori è l'unico soggetto riconosciuto dalla normativa comunitaria a produrre domanda di aiuto e come destinatario del conseguente contributo economico.
La posizione del giudice amministrativo riflette un'interpretazione giuridica del ruolo e delle competenze dell e degli organismi CP_2
intermedi che si basa sulle disposizioni normative e i principi fondamentali che regolano la distribuzione dei finanziamenti comunitari per le organizzazioni di produttori (O.P.) nel quadro della Politica Agricola
Comune (PAC) dell'Unione Europea.
9 Il principio di diritto espresso dal Consiglio di Stato, pertanto, è applicabile al caso di specie in quanto, in senso diametralmente opposto, da esso discende altresì l'impossibilità per il produttore di agire direttamente nei confronti di per la corresponsione in suo favore dell'indennità CP_2
relativa all'aiuto comunitario.
Il singolo produttore conferente non ha un rapporto obbligatorio diretto con , ma tale rapporto intercorre esclusivamente tra l'Agenzia CP_2
e l'organizzazione dei produttori.
L infatti, agisce come soggetto erogatore e di controllo nei CP_2
confronti delle organizzazioni dei produttori quali dirette destinatarie degli aiuti comunitari - sia in fase di attribuzione, che nell'eventuale fase di recupero -, che successivamente ripartiscono le risorse ottenute tra i singoli produttori associati.
In mancanza di un rapporto obbligatorio diretto, dunque, il singolo produttore conferente non può avanzare pretese di pagamento nei confronti di . CP_2
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dalla parte appellante, infatti, alla luce della normativa di riferimento non sussiste l'obbligo per le organizzazioni dei produttori di anticipare le somme dovute ai singoli conferenti, né di recuperare quelle indebitamente percepite per causa di uno o alcuno dei produttori conferenti.
Il soggetto responsabile del controllo sull'erogazione degli aiuti, nonché del recupero di aiuti indebitamente percepiti dalle organizzazioni dei produttori, infatti, è l . Controparte_2
L'O.P. ne è destinataria, in quanto riceve i fondi comunitari e li ripartisce tra i produttori conferenti, ma non è tenuta ad anticiparli.
10 Ciò in quanto l'erogazione dei contributi europei per l'agricoltura avviene per il tramite dell , la quale Controparte_2
interviene anche per la fase di accertamento di eventuali percezioni indebite.
L ha il potere “di sospendere le erogazioni, ai sensi del d.lgs. CP_2
n. 228/2001, e, in via definitiva, accertare se i destinatari siano o meno in possesso dei requisiti necessari per poterne fruire. Da ciò deriva che CP_2
è competente ad avviare tutte le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite nei confronti di coloro che hanno posto in essere condotte indebite, finalizzate al riconoscimento di contributi comunitari”
(T.A.R. Lazio, sez. II ter, n. 4325/2011).
Nel caso in esame è incontestato che l , accertata l'indebita CP_2
percezione da parte dell'organizzazione dei produttori odierna appellata degli aiuti comunitari per precedenti campagne - sia nel settore della trasformazione del pomodoro, che nel settore della trasformazione degli agrumi -, abbia utilizzato l'importo dell'aiuto comunitario relativo alla campagna di trasformazione del pomodoro da industria per l'anno
2007/2008 per recuperare, a titolo di compensazione, tali pregressi indebiti
(vedasi nota prot. DPTU.2014.343 del 19.5.2014, alle. 9 del fascicolo di nel giudizio di primo grado). Parte_1
L'operato di risulta coerente rispetto alla normativa di CP_2
riferimento ratione temporis applicabile, posto che l'24 del reg. CE n.
2113/2003 impone allo Stato membro di adottare le misure necessarie per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità, anche attraverso l'eventuale deduzione degli importi da recuperare con eventuali futuri pagamenti a favore del produttore medesimo.
11 Infondata è l'argomentazione dell'appellante relativa al fatto che l'organizzazione di produttori avrebbe dovuto anticipare le somme dovute all'azienda attraverso il fondo di esercizio.
Sebbene il fondo venga alimentato per il 50% dai contributi comunitari e per l'altro 50% dalle organizzazioni di produttori (O.P.) o dalle associazioni di O.P. (A.O.P.) riconosciute, ciò non implica un obbligo per queste ultime di anticipazione degli aiuti stanziati dall'Unione Europea in circostanze peraltro non previste dalla normativa comunitaria.
Sotto altro profilo, per quanto concerne le indennità la cui corresponsione l'appellante richiede all'O.P. Esperia, come già evidenziato l ha disposto la compensazione rispetto alle somme indebitamente CP_2
percepite dall'organizzazione nelle campagne precedenti a quella del
2007/2008.
Il motivo d'appello relativo all'ingiusta compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, dedotto peraltro in modo generico nell'atto di appello, è infondato e dev'essere rigettato.
L'attore è risultato totalmente soccombente nel giudizio di primo grado, ma condivisibilmente il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite in relazione alla qualità delle parti, unitamente alla circostanza che la mancata percezione dell'indennità dovuta per i conferimenti effettuati nell'organizzazione dei produttori odierna appellata non è imputabile a Pt_1
.
[...]
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
12 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere a ciascuna delle appellate le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.996,00 per onorari per ogni parte, oltre accessori di legge, disponendo la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nei confronti del difensore della
[...]
. Controparte_1
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
13 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 354 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto la condanna alla corresponsione di somme inerenti ad aiuti comunitari e vertente
TRA
( ), difeso dagli avvocati Giuseppe Parte_1 C.F._1
Pitaro e Carmine Mancuso
Parte appellante
e
), difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Fausto Salerno
Parte appellata nonché
1 Controparte_2
( , difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_2
Catanzaro
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello adita, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, voglia l'Ecc.ma Corte adita
Nel merito
Annullare e/o riformare la sentenza n. 1503/2019 del 05/08/2019, resa inter partes dal Tribunale Civile di Catanzaro nel giudizio n. R.G. 1126/2015, pubblicata il 06/08/2019 con repertorio n. 2063/2019, mai notificata all'appellante e comunicata via p.e.c. dalla cancelleria il 06/08/2019, e, per l'effetto, in accoglimento del presente atto di appello: accertare e dichiarare che gli appellati, per tutti i motivi sopra esposti, si sono resi gravemente inadempienti nei confronti dell'appellante e, per l'effetto, condannare gli stessi in solido, o in subordine, disgiuntamente e ognuno nella misura e nel grado di responsabilità che verrà stabilita da Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello, alla corresponsione di tutte le somme spettanti a parte attrice a titolo di aiuto comunitario per il conferimento per il conferimento di pomodoro da industria per la campagna 2007/2008 nel corso dell'anno
2007, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto e fino al soddisfo,
e al pagamento di tutti danni patiti e patiendi dall'appellante a causa del ritardato pagamento delle somme alla stessa dovute.
Con vittoria di spese e compenso professionale, del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
2 Ai fini della legge sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato.
In via istruttoria
Si insiste nelle richieste già formulate nel corso del giudizio di primo grado e, per l'effetto, si chiede che venga ammessa apposita C.T.U. al fine di determinare e quantificare le somme spettanti a parte attrice a titolo di aiuti comunitari per il conferimento di pomodoro da industria per la campagna
2007/2008.”
Per “Voglia l'On. le Controparte_1
Corte adita –contrariis reiectis– rigettare, perché infondato in fatto ed in diritto l'appello interposto da , confermando “in toto” la Parte_1
sentenza n° 1503/2009 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 6.08.2019 nell'ambito del giudizio recante il n° 1126/15 R.G.; con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambe le fasi del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l : “Voglia la Controparte_2
Corte d'appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis: rigettare integralmente l'appello, siccome infondato, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado impugnata, rigettando la domanda risarcitoria.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità di titolare Parte_1
3 dell'omonima azienda agricola aderente alla O.P. Esperia s.c.a.r.l., ha premesso che, in occasione della compagna di trasformazione del pomodoro da industria per l'anno 2007/2008, ha conferito pomodori alla suddetta organizzazione di produttori, per come si evince dalla fatture n. 453/07 del
30/9/2007 per € 2.501,62, n. 454/07 del 30/9/2007 per € 84.612,30, n. 461/07 del 22/10/2007 per € 53.379,69 e n. 462/07 del 22/10/2007 per € 214.138,75.
In virtù di tale conferimento l'azienda agricola di cui l'attore è titolare avrebbe dovuto ricevere dall , per il tramite dell'organizzazione di CP_2
produttori alla quale ha aderito, le somme previste a titolo di aiuti finanziari comunitari.
Tali aiuti non sono stati però mai corrisposti all'attore, in quanto l ha sospeso l'erogazione in favore dell'O.P. Esperia s.c.a.r.l. della CP_2
somma di € 405.841,24 dovuta per la campagna di trasformazione del pomodoro da industria per l'anno 2007/2008, a seguito di alcuni accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza di OT dai quali sarebbero emerse delle irregolarità che hanno determinato l'apertura del procedimento penale n. 1120/2007 R.G.N.R. presso la Procura della
Repubblica del tribunale di Rossano, successivamente trasferito alla competente Procura della Repubblica presso il tribunale di OT
(procedimento penale n. 2582/2009 R.G.N.R.).
L'attore ha dedotto di essere rimasto del tutto estraneo ai fatti per i quali è stato aperto il suddetto procedimento penale, conclusosi peraltro con ordinanza di archiviazione emessa dal g.i.p. presso il tribunale di OT in data 25/3/2014, su conforme richiesta della Procura.
Per tali ragioni ha convenuto in giudizio il
[...]
l e l'O.P. Esperia s.c.a.r.l. per Controparte_3 CP_2
sentirli condannare in solido, ovvero, in subordine, in via disgiunta e nella
4 misura che per ognuno verrà stabilita dal tribunale, al pagamento delle somme a lui spettanti per il conferimento di pomodoro da industria per la campagna 2007/2008 nel corso dell'anno 2007, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e la risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa del ritardato pagamento delle somme dovute.
Si sono costituiti in giudizio il Controparte_3
e l . Il ha eccepito il proprio difetto
[...] CP_2 CP_3
di legittimazione passiva, per essere del tutto estraneo al procedimento di erogazione dei contributi comunitari. L ha chiesto il rigetto della CP_2
domanda sul presupposto che dagli accertamenti compiuti in via amministrativa sarebbero emerse delle irregolarità di gravità tale da non consentire l'erogazione dei contributi all'organizzazione dei produttori
(diretta beneficiaria), a prescindere dall'esito del procedimento penale richiamato dall'attore, che sarebbe stato peraltro archiviato per intervenuta prescrizione.
Si è costituita anche l'O.P. Esperia s.c.a.r.l. per chiedere il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti, per essere la stessa mera intermediaria nei rapporti fra i produttori conferenti e l . CP_2
A seguito di un lungo rinvio dovuto al gravosissimo carico di ruolo dell'ufficio distrettuale, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7/2/2019, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1503 del 6.8.2019, resa a definizione del giudizio n. 1126/2015 R.G.A.C., aveva preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e nel merito rigettato le domande avanzate Controparte_3
da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
5 Segnatamente il giudice di primo grado, dopo aver qualificato la fattispecie come azione di risarcimento per responsabilità contrattuale, aveva rigettato le domande di condanna dei convenuti al pagamento delle somme reclamate dall'attore a titolo di contributi comunitari, ritenendole infondate.
In relazione ad , il tribunale aveva rilevato come, in assenza di CP_2
un rapporto diretto tra il singolo produttore e l'Agenzia, l'attore non fosse legittimato a richiedere il pagamento degli aiuti direttamente a quest'ultima, avendo instaurato un rapporto diretto unicamente con CP_2
l'organizzazione dei produttori.
Il giudice di primo grado, poi, aveva escluso l'esistenza dell'obbligo giuridico in capo a O.P. Esperia s.c.a.r.l. di procedere al pagamento delle indennità in favore dei singoli conferenti sulla base dell'incontestata circostanza che non avesse effettuato il versamento dei contributi CP_2
dovuti alla predetta organizzazione dei produttori per la campagna di trasformazione del pomodoro da industria relativa all'anno 2007/2008, avendo compensato tali somme con quelle indebitamente percepite dall'organizzazione nelle campagne di trasformazione precedenti.
Conseguentemente il tribunale aveva rigettato la connessa domanda di risarcimento del danno da ritardo nel pagamento delle suddette somme, compensando tra le parti le spese di lite.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, lamentandone l'erroneità, innanzitutto, nella parte in cui il giudice di primo grado, richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 7377/2010) non pertinente al caso in esame, aveva ritenuto che l'attore, odierno appellante, non fosse legittimato a chiedere il pagamento degli aiuti comunitari direttamente ad . CP_2
6 Col secondo motivo d'appello, è stata dedotta l'erroneità del rigetto della domanda di pagamento proposta dall'attore nei confronti della O.P.
Esperia s.c.a.r.l., stante l'inesistenza di un obbligo giuridico a carico dell'organizzazione di corrispondere l'indennità ai singoli conferenti a fronte della compensazione delle somme riferite all'anno 2007/2008 con quelle indebitamente percepite dalla suddetta organizzazione di produttori nelle precedenti campagne di trasformazione del pomodoro da industria.
Secondo la parte appellante, la O.P. Esperia s.c.a.r.l., non essendo le organizzazioni di produttori meri intermediari, avrebbe dovuto anticipare le somme dovute all'azienda e/o recuperare quelle indebitamente percepite da altri produttori conferenti.
Col terzo motivo, infine, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver il giudice di primo grado disposto la compensazione delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio l Controparte_1
e l
[...] Controparte_2
argomentando per l'infondatezza dell'appello.
All'udienza del 25.6.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 4.7.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre precisare che, non essendo stato oggetto di gravame, è passato in giudicato il capo della sentenza relativo alla dichiarazione del difetto di legittimazione passiva in capo al
[...]
Controparte_3
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
7 In relazione al primo motivo d'appello, il giudice di primo grado in maniera condivisibile ha ritenuto che l'attore, odierno appellante, in quanto singolo produttore conferente, non è legittimato a richiedere direttamente all la corresponsione Controparte_2
degli aiuti comunitari per la campagna di trasformazione del pomodoro da industria per l'anno 2007/2008.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, infatti, il principio di diritto richiamato dal giudice di primo grado è pertinente al caso de quo.
Nella fattispecie di cui alla richiamata sentenza (Cons. St., sez. VI, n.
7377/2010), infatti, il ricorso era stato proposto da un'organizzazione di produttori che aveva impugnato le note con cui l aveva sospeso CP_2
l'erogazione di contributi comunitari nei suoi confronti, invocando la responsabilità diretta del produttore, con riferimento alle dichiarazioni di disponibilità dei terreni, ritenute non veritiere all'esito delle indagini della
Guardia di Finanza.
In relazione all'indebita percezione degli aiuti comunitari nel settore ortofrutticolo, il Consiglio di Stato ha affermato che l è legittimata CP_2
a chiederne la restituzione soltanto alle organizzazioni di produttori cui aveva precedentemente erogato gli aiuti comunitari, ciò in quanto questi sono i reali destinatari del recupero, ferma restando comunque la possibilità di agire in rivalsa, autonomamente, per conseguire il ristoro del danno subito nei confronti dei singoli produttori.
Ciò è coerente con la normativa comunitaria e nazionale ratione temporis applicabile, che disciplina gli aiuti nel settore ortofrutticolo: segnatamente, in relazione alla campagna di trasformazione del pomodoro
8 da industria per l'anno 2007/2008, i regolamenti CE nn. 2220/1996,
103/2004 e 2111/2003, oltre al d.lgs. n. 228/2001.
Il Consiglio di Stato, dunque, dopo aver ricostruito il quadro normativo nazionale e comunitario in tema di aiuti comunitari nel settore ortofrutticolo, ha affermato che è l'organizzazione dei produttori - e non il singolo produttore conferente - il destinatario delle azioni di recupero delle somme indebitamente percepite, nonché il diretto destinatario delle attribuzioni dei fondi europei.
Il giudice amministrativo, inoltre, ha precisato che “nella normativa citata non vi è alcuna disposizione che faccia ritenere esistente una responsabilità solidale tra l'O.P. ed il singolo produttore tanto da legittimare la possibilità per di rivolgere indifferentemente la richiesta di CP_2
restituzione all'uno o all'altro, pur rimanendo, come detto, la possibilità per l'organismo di produttori di agire in rivalsa a titolo - però - di risarcimento dei danni subiti in ragione del comportamento fraudolento di quest'ultimo”
( Lazio - Roma, sez. II ter, n. 8/2012). CP_5
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, infatti,
l'organizzazione dei produttori è l'unico soggetto riconosciuto dalla normativa comunitaria a produrre domanda di aiuto e come destinatario del conseguente contributo economico.
La posizione del giudice amministrativo riflette un'interpretazione giuridica del ruolo e delle competenze dell e degli organismi CP_2
intermedi che si basa sulle disposizioni normative e i principi fondamentali che regolano la distribuzione dei finanziamenti comunitari per le organizzazioni di produttori (O.P.) nel quadro della Politica Agricola
Comune (PAC) dell'Unione Europea.
9 Il principio di diritto espresso dal Consiglio di Stato, pertanto, è applicabile al caso di specie in quanto, in senso diametralmente opposto, da esso discende altresì l'impossibilità per il produttore di agire direttamente nei confronti di per la corresponsione in suo favore dell'indennità CP_2
relativa all'aiuto comunitario.
Il singolo produttore conferente non ha un rapporto obbligatorio diretto con , ma tale rapporto intercorre esclusivamente tra l'Agenzia CP_2
e l'organizzazione dei produttori.
L infatti, agisce come soggetto erogatore e di controllo nei CP_2
confronti delle organizzazioni dei produttori quali dirette destinatarie degli aiuti comunitari - sia in fase di attribuzione, che nell'eventuale fase di recupero -, che successivamente ripartiscono le risorse ottenute tra i singoli produttori associati.
In mancanza di un rapporto obbligatorio diretto, dunque, il singolo produttore conferente non può avanzare pretese di pagamento nei confronti di . CP_2
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dalla parte appellante, infatti, alla luce della normativa di riferimento non sussiste l'obbligo per le organizzazioni dei produttori di anticipare le somme dovute ai singoli conferenti, né di recuperare quelle indebitamente percepite per causa di uno o alcuno dei produttori conferenti.
Il soggetto responsabile del controllo sull'erogazione degli aiuti, nonché del recupero di aiuti indebitamente percepiti dalle organizzazioni dei produttori, infatti, è l . Controparte_2
L'O.P. ne è destinataria, in quanto riceve i fondi comunitari e li ripartisce tra i produttori conferenti, ma non è tenuta ad anticiparli.
10 Ciò in quanto l'erogazione dei contributi europei per l'agricoltura avviene per il tramite dell , la quale Controparte_2
interviene anche per la fase di accertamento di eventuali percezioni indebite.
L ha il potere “di sospendere le erogazioni, ai sensi del d.lgs. CP_2
n. 228/2001, e, in via definitiva, accertare se i destinatari siano o meno in possesso dei requisiti necessari per poterne fruire. Da ciò deriva che CP_2
è competente ad avviare tutte le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite nei confronti di coloro che hanno posto in essere condotte indebite, finalizzate al riconoscimento di contributi comunitari”
(T.A.R. Lazio, sez. II ter, n. 4325/2011).
Nel caso in esame è incontestato che l , accertata l'indebita CP_2
percezione da parte dell'organizzazione dei produttori odierna appellata degli aiuti comunitari per precedenti campagne - sia nel settore della trasformazione del pomodoro, che nel settore della trasformazione degli agrumi -, abbia utilizzato l'importo dell'aiuto comunitario relativo alla campagna di trasformazione del pomodoro da industria per l'anno
2007/2008 per recuperare, a titolo di compensazione, tali pregressi indebiti
(vedasi nota prot. DPTU.2014.343 del 19.5.2014, alle. 9 del fascicolo di nel giudizio di primo grado). Parte_1
L'operato di risulta coerente rispetto alla normativa di CP_2
riferimento ratione temporis applicabile, posto che l'24 del reg. CE n.
2113/2003 impone allo Stato membro di adottare le misure necessarie per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità, anche attraverso l'eventuale deduzione degli importi da recuperare con eventuali futuri pagamenti a favore del produttore medesimo.
11 Infondata è l'argomentazione dell'appellante relativa al fatto che l'organizzazione di produttori avrebbe dovuto anticipare le somme dovute all'azienda attraverso il fondo di esercizio.
Sebbene il fondo venga alimentato per il 50% dai contributi comunitari e per l'altro 50% dalle organizzazioni di produttori (O.P.) o dalle associazioni di O.P. (A.O.P.) riconosciute, ciò non implica un obbligo per queste ultime di anticipazione degli aiuti stanziati dall'Unione Europea in circostanze peraltro non previste dalla normativa comunitaria.
Sotto altro profilo, per quanto concerne le indennità la cui corresponsione l'appellante richiede all'O.P. Esperia, come già evidenziato l ha disposto la compensazione rispetto alle somme indebitamente CP_2
percepite dall'organizzazione nelle campagne precedenti a quella del
2007/2008.
Il motivo d'appello relativo all'ingiusta compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, dedotto peraltro in modo generico nell'atto di appello, è infondato e dev'essere rigettato.
L'attore è risultato totalmente soccombente nel giudizio di primo grado, ma condivisibilmente il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite in relazione alla qualità delle parti, unitamente alla circostanza che la mancata percezione dell'indennità dovuta per i conferimenti effettuati nell'organizzazione dei produttori odierna appellata non è imputabile a Pt_1
.
[...]
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
12 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere a ciascuna delle appellate le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.996,00 per onorari per ogni parte, oltre accessori di legge, disponendo la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nei confronti del difensore della
[...]
. Controparte_1
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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