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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2169 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, opposizione a d.i., promossa da
in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
opponente
Contro
nata Ad Acate il 18.6.1970 CF , Controparte_1 CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Cardone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 645 / 20 emesso da questo Pt_1
Tribunale con il quale veniva condannato a pagare in favore di Controparte_1
Pagina 1 , la somma di € 4866,97 quale residuo TRF maturato dalla stessa alle CP_1
dipendenze di Controparte_2
Eccepiva preliminarmente l'avvenuta decadenza ex art 47 DPR 639/70; nel merito Pt_1
la mancanza di continuità del rapporto lavorativo intrattenuto dalla odierna opposta con
Con prima e successivamente. Controparte_2
Si costituiva in giudizio che chiedeva la conferma del D.I. Controparte_1
opposto, eccependo il possesso di tutti i requisiti necessari per accedere al Fondo di
Garanzia Pt_1
L'opposizione è infondata
Sulla eccezione di decadenza
Il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, è stato depositato entro un anno dal provvedimento di rigetto del comitato provinciale: esso pertanto è tempestivo
Nel merito
Il fatto che il CUD prodotto da parte opposta riporta il totale credito vantato dalla
Con medesima, inglobando il TFR dovuto da ed il TFR dovuto da Controparte_2
[...
e poi confermato dal Giudice delegato, è già di per sé prova che conferma la
Con circostanza che il rapporto di lavoro espletato dalla ricorrente presso prima e presso dopo, è stato continuativo. Controparte_2
Nel caso di specie emerge che ha conservato la propria identità Controparte_2
come centro autonomo di profitto, costituendo una articolazione funzionalmente
Con autonoma di una attività organizzata e preesistente, in quanto diramazione di , ed operanti entrambi nel settore agricolo.
Pertanto tra le due si è mantenuto un nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà.
Pagina 2 A ciò si aggiunga l'ammissione dell'intero credito vantato dalla ricorrente allo stato passivo della procedura concorsuale, che consolida in capo alla ricorrente il diritto a percepire la somma richiesta
Invero la Corte di cassazione ha statuito: “ L'esecutività dello stato passivo che abbia
accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare di un credito per TFR in favore
del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 l. n.
297/1982, il subentro dell' nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che Pt_1
l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l'assoggettabilità alla
procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il
profilo dell'an e del quantum debeatur.” (v Cassazione n. 2423/14).
L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 645/20 di questo Tribunale
2) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte opposta che Pt_1
liquida in € 1200,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 15.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2169 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, opposizione a d.i., promossa da
in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
opponente
Contro
nata Ad Acate il 18.6.1970 CF , Controparte_1 CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Cardone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 645 / 20 emesso da questo Pt_1
Tribunale con il quale veniva condannato a pagare in favore di Controparte_1
Pagina 1 , la somma di € 4866,97 quale residuo TRF maturato dalla stessa alle CP_1
dipendenze di Controparte_2
Eccepiva preliminarmente l'avvenuta decadenza ex art 47 DPR 639/70; nel merito Pt_1
la mancanza di continuità del rapporto lavorativo intrattenuto dalla odierna opposta con
Con prima e successivamente. Controparte_2
Si costituiva in giudizio che chiedeva la conferma del D.I. Controparte_1
opposto, eccependo il possesso di tutti i requisiti necessari per accedere al Fondo di
Garanzia Pt_1
L'opposizione è infondata
Sulla eccezione di decadenza
Il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, è stato depositato entro un anno dal provvedimento di rigetto del comitato provinciale: esso pertanto è tempestivo
Nel merito
Il fatto che il CUD prodotto da parte opposta riporta il totale credito vantato dalla
Con medesima, inglobando il TFR dovuto da ed il TFR dovuto da Controparte_2
[...
e poi confermato dal Giudice delegato, è già di per sé prova che conferma la
Con circostanza che il rapporto di lavoro espletato dalla ricorrente presso prima e presso dopo, è stato continuativo. Controparte_2
Nel caso di specie emerge che ha conservato la propria identità Controparte_2
come centro autonomo di profitto, costituendo una articolazione funzionalmente
Con autonoma di una attività organizzata e preesistente, in quanto diramazione di , ed operanti entrambi nel settore agricolo.
Pertanto tra le due si è mantenuto un nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà.
Pagina 2 A ciò si aggiunga l'ammissione dell'intero credito vantato dalla ricorrente allo stato passivo della procedura concorsuale, che consolida in capo alla ricorrente il diritto a percepire la somma richiesta
Invero la Corte di cassazione ha statuito: “ L'esecutività dello stato passivo che abbia
accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare di un credito per TFR in favore
del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 l. n.
297/1982, il subentro dell' nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che Pt_1
l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l'assoggettabilità alla
procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il
profilo dell'an e del quantum debeatur.” (v Cassazione n. 2423/14).
L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 645/20 di questo Tribunale
2) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte opposta che Pt_1
liquida in € 1200,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 15.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3