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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/06/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele
Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3392 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2014, avente ad oggetto: riduzione di legittima;
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gerardo Pace, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Potenza alla via Marconi n. 61, virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F.: ), rappresentato e E_ C.F._2 difeso dall'avv. Domenico Antonio De Bonis, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla via Sabbioneta n. 62, giusta procura a margine alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
, domiciliata in Potenza alla via Livorno n. 101; Controparte_2
CONVENUTO-CONTUMACE
, residente in [...]; Controparte_3
CONVENUTO-CONTUMACE
SINTETICO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione dl 16/11/2014 conveniva in giudizio Parte_1
, e , per ivi sentire E_ Controparte_2 Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni : “Piaccia all'On. Tribunale di Potenza disporre la reintegrazione del della quota legittima mediante la Parte_1 proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie di cui in premessa eccedenti la quota di cui la poteva disporre, nei limiti della quota medesima CP_4 pari ad un quarto del patrimonio della mamma come risultante dai beni nell'atto di testamento Pubblico impugnato;
ad ogni buon conto disporre la reintegrazione del deducente ai sensi dell'art. 542 e segg. c.p.c. con l'attribuzione della quota di legittima a lui spettante mediante la riduzione delle quote donate ai germani
, e;
in via subordinata disporre, in considerazione del CP_1 CP_2 CP_3 valore dell'immobile il corrispettivo in danaro come scaturirà dalla richiedenda consulenza Tecnica di Ufficio che consenta di accertare ii valore dei beni della
e le quote da attribuire a ciascuno degli eredi. Condannare i convenuti in CP_4 solido al pagamento delle spese e competenze del presente da attribuirsi al sottoscritto Procuratore Antistatario”.
Deduceva che il 5/03/2012 era mancata madre del Persona_1 deducente, la quale con testamento pubblico allegato in atti, disponeva di revocare tutte le sue precedenti disposizioni e dichiarava di avere tre figli E_
, e . Con detto atto lasciava a
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_2
tutti i diritti sugli immobili siti in Potenza alla contrada Dragonara;
in favore
[...]
CP_ del figlio , il terreno identificato in catasto di Potenza al Fg. 43, p.lle nn. 354,
356, 307, 302, ed al Fg. 41 la p.lla n. 42; in favore di , i beni Controparte_3 immobili in catasto di Potenza al Fg. 43 p.lla n. 310, Fg. 41 part. 40.
L'attore assumeva di esserne venuto a conoscenza, dell'atto oggi impugnato, solo in occasione della richiesta da parte dell' delle somme relative Controparte_5 alla successione che riguardavano tutti i germani.
Alcun dubbio, quindi, che l'attore fosse stato illegittimamente Parte_1 escluso dalle disposizioni testamentarie che hanno, invece, riguardato gli altri fratelli. Pertanto, essendo stato violato il suo diritto alla legittima, ha agito nei confronti dei germani, chiedendo al Tribunale adito la riduzione delle quote assegnate con l'impugnato testamento entro i limiti di legge.
2) Si costituiva in giudizio il convenuto , con comparsa di E_ risposta depositata in data 22/04/2015, chiedendo all'adito Tribunale: “1) In via
Preliminare, sospendere, per le causali dedotte, il presente giudizio fino all'esito di quelli pendenti dinanzi al Tribunale di Potenza con i nn. 1182/89 R.G. e 163/92
R.G.; 2) nel prosieguo, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, rigettare la domanda attrice perché inammissibile ed infondata;
3) condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Deduceva, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, Persona_1 con il testamento pubblico impugnato, aveva disposto solo in parte per testamento e che il residuo patrimonio (relictum) era costituito da tutti i beni indicati nelle precisazioni, che doveva attribuirsi in quote uguali ai suoi nove figli, pertanto, non poteva procedersi ad alcun riduzione della quota attribuita agli eredi testamentari, prima della valutazione ed attribuzione, in quote uguali, da effettuarsi nei giudizi di divisione di cui al n. RG 1182/89 al quale era riunito il n. R.G. 163/92, pendente innanzi al Tribunale di Potenza. Sia perché risultava violato il principio del contraddittorio necessario, esistente per le azioni di riduzione e divisione e che richiede il coinvolgimento di tutti gli eredi.
3) Nello svolgimento della causa, il G.I. con ordinanza del 03/05/2016 disponeva che “ritenuto indispensabile, prima di procedere all'eventuale espletamento di una CTU, dovendosi peraltro determinare la consistenza del relictum al fine di verificare la fondatezza dell'azione di riduzione, che la parte più diligente depositi la certificazione della Conservatoria dei R.R. I.I. attestante le trascrizioni ed iscrizioni gravanti sugli immobili oggetto di causa, a favore e contro
i coeredi ed il de cuius, nel ventennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione o in epoca anteriore sino all'atto di provenienza in favore del de cuius, o, in alternativa, la certificazione notarile attestante le medesime circostanze”.
L'attore in data 10/05/2017 depositava in via telematica delle visure catastali ed il
G.I., alla successiva udienza del 12/05/2017, evidenziava, che non erano state depositate né le certificazioni della Conservatoria dei RR.II. e né le certificazioni notarili di cui all'ordinanza del 05/05/2016, quindi, rinviava per consentire il deposito della richiesta documentazione. Dopo vari rinvii ed in mancanza dell'avvenuto deposito della documentazione richiesta con la sopra specificata ordinanza, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14/02/2025, precisate le conclusioni la causa è stata riservata per la decisione con termini per memorie ai sensi dell'art. 190 cpc.
3.1) In limine litis, va dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti e . Controparte_2 Controparte_3
MOTIVI
4) La domanda formulata, risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Le donazioni fatte ai legittimari del donante sono considerate dalla legge un anticipo di eredità: ciò significa che, al momento della morte del donante, essa dovrà essere imputata alla quota riservata. La legge, infatti, tutela alcune categorie di familiari legittimari, riservando agli stessi una quota di eredità legittima anche contro una volontà del defunto espressa in una donazione. Legittimari sono le parti ai quali la legge consente di rendere inefficace un testamento pubblico o un atto di donazione lesivo del proprio diritto di legittima, attraverso l'esercizio dell'azione di riduzione. È bene precisare che i legittimari non possono rinunciare al loro diritto di agire in giudizio, finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, neanche prestando il loro assenso alla donazione;
solo quando il donante sarà morto, potranno prestare acquiescenza alla donazione compiuta.
Quindi, il profilo di nullità dell'atto, avrebbe dovuto essere l'intento del de cuius di avvantaggiare alcuni degli eredi, determinando così, un assetto patrimoniale idoneo a pregiudicare le aspettative successorie degli altri legittimari.
Infatti, è stato reiteratamente affermato che (Cass. civ. n. 9424/2003; Cass. civ. n.
5323/2002) l'atto di liberalità, ancorché posto in essere dal de cuius all'evidente fine di favorire un estraneo, ovvero uno solo dei suoi successibili (che rivesta anche a sua volta la qualità di legittimario) è esclusivamente suscettibile di aggressione con l'esercizio dell'azione di riduzione, dovendo escludersi che lo stesso sia affetto da un vizio di nullità, posto che la tutela dei legittimari, ancorché rispondente a principi di ordine pubblico interno, è stata conformata dal legislatore con il riconoscimento in favore del legittimario leso o pretermesso dell'azione di riduzione, il cui accoglimento rende l'atto pregiudizievole soltanto inefficace “ex nunc”, e nei soli confronti del legittimario vittorioso (Cass. civ. n. 23278/2013).
La Suprema Corte ha affermato (Cass. civ. n. 20830/2016) che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita (e/o delle disposizioni testamentarie) dal “de cuius” (Cass. civ. n. 1357/2017; Cass. civ. n. 14473/2011;
Cass. civ. n. 13310/2002). I precedenti citati esprimono in ogni caso il condivisibile principio per il quale la domanda di riduzione, doveva essere anche accompagnata da una precisa individuazione dei beni relitti, dovendosi pervenire alla determinazione della quota di riserva a tutela della quale era esperita l'azione di riduzione, previo compimento delle operazioni di riunione fittizia, che impongono di cumulare al relictum il donatum.
Ordunque, la mancata produzione documentale richiesta e sollecitata dal G.I. che non ha reso possibile determinare con esattezza il valore della massa ereditaria
(relictum + donatum), al fine di determinare la quota disponibile della quale poteva disporre liberamente il de cuius e, quindi, verificare se vi fosse stata o meno una lesione della legittima lamentata dall'attore, porta inevitabilmente al rigetto dell'odierna domanda.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
5) Assorbita ogni altra domanda e/o eccezione formulata dalle parti.
6) Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio R.G. 3392/2014 instaurato da
(attore) contro (convenuto) e Parte_1 E_ CP_2
e (convenuti-contumaci), disattesa o assorbita ogni
[...] Controparte_3 diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda, per quanto in parte motiva;
c) Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite, nei confronti del solo convenuto , che determina in € 2.547,00 oltre accessori di E_ legge;
nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Così deciso in Potenza il 09/06/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante