Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00384/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2026, proposto da
Società Agricola AN di IN AN & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Campesan, Federica Saccullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Presicce-Acquarica, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
E-Distribuzione Spa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento espresso di diniego dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0246669 del 24/12/2025, comunicato a mezzo SUAP in pari data, emesso dal Responsabile del Servizio Tutela del Paesaggio del Comune di Presicce-Acquarica, avente ad oggetto "Progetto impianto di produzione di energia elettrica per conversione fotovoltaica della fonte solare di potenza nominale pari a circa 1 MWp, potenza in immissione 998,3 kW, con relative opere di connessione alla rete, sito in località "Soccorso" nel Comune di Presicce-Acquarica" (Rif. Pratica Paesaggio n. 166/2024);
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi:
-la comunicazione SUAP prot. n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0246669 del 24/12/2025;
-la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. n. 0023234/2025 del 09/12/2025;
-il parere della Commissione Locale per il Paesaggio n. 12 del 17/06/2025, nella parte in cui impone la condizione di "individuazione di una soluzione progettuale alternativa che preveda esclusivamente opere interrate" per le opere di connessione;
-la nota prot. n. 13380 del 21/07/2025 con cui il RUP Paesaggio ha trasmesso il suddetto parere e richiesto integrazioni con sospensione dei termini;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AN SS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, del provvedimento, prot. n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0246669 del 24.12.2.2025, a firma del Responsabile del Servizio Tutela del Paesaggio del Comune di Presicce-Acquarica, avente ad oggetto “ Provvedimento espresso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR ”.
A sostegno del ricorso, essa ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 28/2011. Eccesso di potere per erronea presupposizione. Formazione del titolo abilitativo perché “assentito”.
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza, sproporzione. Violazione e falsa applicazione delle norme del PPTR e dei principi in materia di fonti di energia rinnovabili.
4)Violazione dell’art. 22 del D.lgs. n. 199/2021. Natura non vincolante del parere paesaggistico in area idonea.
La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in data 19 febbraio 2026, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Il Comune di Presicce-Acquarica e la E-Distribuzione s.p.a., intimate, non si sono costituite in giudizio.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge, il ricorso è stata trattenuto in decisione, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a.
Fondato è il primo motivo di censura con cui la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10- bis della Legge, 7 agosto 1990, n. 241 per aver l’Amministrazione comunale omesso di valutare le osservazioni dalla stessa tempestivamente presentate sul presupposto - espressamente richiamato nella motivazione del provvedimento di diniego - che, nei termini utili previsti dal richiamato art. 10- bis della L. n. 241 del 1990, non sarebbero state prodotte osservazioni in merito ai motivi ostativi notificati.
Quanto esposto dall’Ente civico intimato risulta contraddetto dalla documentazione prodotta in atti atteso che parte ricorrente ha provato di aver presentato tempestivamente ovvero in data 18.02.2025
le proprie osservazioni endoprocedimentali in conseguenza della notifica del preavviso di diniego del 09.12.2025 (all.ti n. 8 e 9 al ricorso).
Dal che ne deriva, che l’Amministrazione comunale avrebbe potuto e dovuto prendere posizione sulle osservazioni difensive sopra richiamate.
Di contro, invece, l’aver il Comune di Presicce-Acquarica omesso qualsiasi valutazione delle controdeduzioni prodotte sul presupposto erroneo della mancata trasmissione delle stesse integra una violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990.
Da tali considerazioni discende, l’illegittimità del gravato diniego di autorizzazione paesaggistica, fatta salva la riedizione del potere dell’Amministrazione comunale sull’istanza della società ricorrente, emendata dal vizio procedimentale riscontrato in questa sede.
Tale profilo di censura risulta assorbente rispetto agli altri motivi dedotti.
In conclusione, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Le spese, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego di autorizzazione paesaggistica gravato, salva la riedizione del potere emendato dal vizio procedimentale riscontrato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
AN SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SS | IO SC |
IL SEGRETARIO