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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/10/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Volontaria Giurisdizione - Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA IO CA Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott. IL LL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 333/2025 R.G., promosso con ricorso depositato il
26/01/2025
d a con l'avv. FILIPPI ANGELA Parte_1
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
, C.F.: nato a [...] il Parte_2 C.F._1
08.08.1997, residente a [...], cittadino macedone
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per ( come da ricorso): Parte_1
“pronunciare la separazione dei coniugi disponendo che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri di legge.” MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto della contumacia di che, seppur Parte_2 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Confermano tale convinzione la cessazione della convivenza tra le parti, la circostanza che tra di loro non vi sia più alcun rapporto e il fatto che controparte sia allo stato irreperibile.
La mancata costituzione in giudizio di parte resistente conferma il disinteresse della stessa nel perseguire un'eventuale conciliazione ovvero una ripresa della convivenza coniugale, in guisa che da tale indifferenza e dalla cessazione della convivenza sia desumibile l'irreversibilità della compromissione del rapporto tra le parti.
Dagli elementi considerati si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la separazione personale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
Nulla dovrà disporsi in ordine alle statuizioni accessorie, atteso che Parte_1
nulla ha chiesto in punto mantenimento e che dall'unione coniugale non sono
[...] nati figli.
Spese di lite irripetibili, considerata la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi , e . Parte_1 Parte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 220 , Parte 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
c) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 10/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
IL LL IA IO CA