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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6336/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sara Patrizi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 16.05.2024 e Parte_1 [...]
, premesso che in data 12.06.2004 avevano contratto matrimonio in Roma, CP_1
Per_ Per_ che dalla loro unione erano nate le figlie (Roma, 21.12.2007), e Per_1
(Roma, 01.12.2013) e che in data 30.04.2019 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato
1 Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che le condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale erano state successivamente modificate con accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Roma.
All'esito dell'udienza cartolare del 08.05.2025, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni congiunte di divorzio che di seguito integralmente si riportano: “1. Per_ Per_ Affidare le figlie minori , e congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
2. Prevedere il collocamento prevalente delle figlie presso l'abitazione della madre e con residenza Per_ Per_ anagrafica della stessa.
3. Per la gestione delle figlie minori , e Per_1
successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori e per le modalità ed i tempi in cui il padre potrà vederle e tenerle con sé, i signori Parte_2
concordano nel seguente PIANO GENITORIALE Þ Durante il periodo scolastico e durante il periodo estivo (coincidente con la chiusura scolastica – da giugno a
Per_ Per_ settembre): le figlie , e staranno con il padre due week end al Per_1 mese, dal sabato mattina dalle ore 10, prelevandole dall'abitazione della madre, alla domenica pomeriggio alle ore 18,00, quando lo stesso le riporterà presso la casa della madre, già casa coniugale. Þ Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sè le figlie per dieci giorni anche continuativi, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno solare, e comunicare con sms, e-mail o raccomandata a/r il periodo, il luogo e l'alloggio delle minori, assicurando la massima reperibilità (tale obbligo incombe su entrambi); Þ Le festività di Natale saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano ed il giorno di Natale (salvo diversi accordi tra le parti). Þ Le festività di fine anno saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia di capodanno ed il primo dell'anno il minore (salvo diversi accordi tra le parti). Þ Le vacanze pasquali saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia, il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis (salvo
2 Per_ Per_ diversi accordi tra le parti). Þ , e trascorreranno con la madre il Per_1
giorno del di lei compleanno e il giorno della Festa della Mamma e con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della Festa del Papà. Þ Il giorno del compleanno delle minori, queste ultime lo trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore (salvo accordi diversi). Þ Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali: ciascun genitore potrà trascorrere metà dei giorni di vacanze con le figlie minori da concordarsi preventivamente. Þ Gli altri giorni festivi (25 aprile;
Per_ Per_ 01 maggio;
02 giugno;
29 giugno;
01 novembre;
08 dicembre) , e Per_1
li trascorreranno in base alla spettanza dei giorni;
Þ Per il contributo al
Per_ Per_ mantenimento delle figlie, , e , il padre verserà, entro il giorno 05 Per_1
di ogni mese e a partire dal mese di luglio 2024 (con riferimento al contributo del
CP_ mese precedente) e sull'IBAN a lui già noto della sig.ra , la somma totale mensile di Euro 500,00 senza rivalutazione ISTAT. Inoltre, il sig. verserà, Pt_1
su un libretto postale a lui intestato e sempre a partire dal mese di luglio 2024,
Euro 100,00 in favore delle tre figlie. Tale accantonamento mensile è riservato esclusivamente alle minori che potranno incassare le somme in pari quota, solo
Per_ Per_ successivamente al compimento della maggiore età delle gemelle e oggi di anni dieci. Þ Per ciò che concerne l'importo spettante dell'assegno unico, il sig. CP_
rinuncia alla sua quota del 50%, consentendo alla sig.ra l'accredito Pt_1
in misura totale in riferimento alle tre figlie. Þ I genitori, poi, concorreranno al
50% alle spese straordinarie, secondo il Protocollo d'Intesa in essere presso questo
Tribunale e a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie: le spese -) Scolastiche: rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, grembiule, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- ) : Controparte_2
costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, ricariche telefoniche;
-) Mediche: le spese ritenute necessarie dal medico curante e/o specialistico e/o chirurgiche
(odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
nonché farmaci da banco, farmaci non coperti dal servizio sanitario e tickets del SSN;
-) Spese relative alle attività extrascolastiche, oggi non svolte da
3 nessuna delle tre figlie, saranno ripartite anch'esse al 50% e comprensive del materiale e/o indumenti necessari al loro svolgimento. Þ Entrambi i genitori si Per_ Per_ impegnano ad accompagnare ed assistere le figlie , ed alle attività Per_1
ricreative, sportive, culturali, religiose, scolastiche ecc. coincidenti con i giorni e/o week end di propria spettanza. Þ Entrambi i genitori si impegnano a garantire che le minori possano partecipare agli eventi organizzati dai familiari più stretti
(matrimoni, cresime, comunioni, battesimi, compleanni, lauree, nozze d'oro, nozze d'argento, anniversari vari, compleanni ecc., dei nonni, cugini, zii, zie, ecc), anche se coincidenti con i giorni e/o week end di propria spettanza;
in tal caso le parti concorderanno le modalità per garantire all'altro genitore il giorno e/o week end non trascorso con le minori in ragione dell'evento; Þ Agli eventi finali delle attività che svolgono e/o svolgeranno le minori, è facoltà di entrambi i genitori partecipare, nonché agli eventi religiosi quali ad esempio comunione, cresima ecc.. e/o ogni evento che riguarderanno le minori;
Þ Sarà cura di ogni genitore chiamare l'altro genitore nei giorni in cui le minori staranno presso di sé, due volte al giorno
(mattina e sera), con facoltà dell'altro genitore, comunque, di contattare il minore nell'arco della giornata;
eventuali videochiamate dovranno essere anticipate a mezzo sms, whatsapp. Þ I ricorrenti si obbligano a comunicare con la massima tempestività, a mezzo sms, whatsapp, raccomandata a/r, eventuali modifiche di residenza e/o di abitazione. Þ I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. Þ Le parti, si impegnano a prestare reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
4. Che i genitori riconoscono che il PG di cui ai superiori rilievi è comunque suscettibile di modifiche, sia occasionalmente che periodicamente, sia in base a eventi imprevedibili che a seguito di constatazione della inopportunità di alcune regole stabilite, e si impegnano a comunicare le ragioni che rendano opportuna la modifica non appena ne siano venuti a conoscenza, concordando i necessari aggiustamenti nel rispetto reciproco delle figlie minori. I genitori stabiliscono che le modifiche temporanee di lieve entità potranno essere concordate direttamente dagli stessi e non sarà necessaria
4 la forma scritta. Qualora si rendano necessarie delle modifiche di rilievo, in ragione della sopravvenienza di circostanze nuove nella vita dei figli e/o dei genitori stessi, questi ultimi si impegnano, fin dalla sottoscrizione del presente PG,
a trovare una soluzione concordata e volta ad integrare e/o sostituire in toto quanto sopra. Nel caso in cui si incontrino delle difficoltà nel raggiungimento di una nuova intesa, i genitori concordano nella necessità di rivolgersi ciascuno al proprio legale di fiducia. Il presente Piano Genitoriale s'intende, in ogni caso, vigente a partire dal mese di giugno 2024 e fino alla data ancora non concordata per la revisione.
5. Che la casa familiare, sita in Roma, Via Terrasini n. 23, già assegnata
Per_ alla OR che vi abita insieme alle figlie minori , e CP_1 Per_1
Per_ CP_
, rimane alla stessa sig.ra per effetto del trasferimento della quota del
50% da parte del marito, di cui al successivo Punto 6).
6. Che il sig. Parte_1
si obbliga in tale sede, in esenzione di imposta ai sensi della legge n. 898/70 e n.74/87, a trasferire la sua quota pari al 50% in favore del coniuge sig.ra CP_1
- sicché la stessa possa diventarne l'unica ed esclusiva proprietaria - la piena
[...]
proprietà dei seguenti beni immobili: appartamento sito in Roma (RM), Via
Terrasini snc, adibito a casa coniugale, posto al piano primo, distinto con il numero interno 3 (tre), composto di tre camere ed accessori, identificato al Foglio 1021, particella 3883, sub 6, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 4, vani 4,5, rendita euro 534,53; locale box, sito in Roma, Via Terrasini snc, posto al piano seminterrato, interno E, identificato al NCEU al Foglio 1021, particella 3883, sub
14, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 09, consistenza di mq 24, superficie catastale mq. 29, rendita euro 60,74. 7. Che il sig. rinuncia Parte_1
comunque sin da ora al possesso di detti beni immobili che pertanto rimarranno nell'esclusiva disponibilità della OR , con obbligo della stessa di CP_1
sostenerne per intero tutti gli oneri, sia ordinari che straordinari, dalla data di estinzione del mutuo. ************ ai sensi dell'art. 473 bis. 12, CP_3
ultimo comma, c.p.c. Madre: , nata a [...], in data [...] Titolo CP_1
di studio: Diploma superiore Professione: Disoccupata Padre: , Parte_1
nato a [...], in data [...] Titolo di studio: Licenza terza media Professione:
Operaio Orari di lavoro: lunedì-venerdì; dalle ore 08,30 alle ore 17,30. Figlie:
, nata a [...] il [...] Scuola frequentata: terzo anno del Liceo Per_1
Artistico LI CA GA sita in Roma, Via Contardo Ferrini n. 61. Non svolge
5 Per_ Per_ alcuna attività sportiva. e : nate a Roma il 01/12/2013 Scuola frequentata: quinta elementare della scuola SC RV sita in Roma, Via
Siculiana n. 79 Non svolgono alcuna attività sportive. Non sono presenti disturbi nell'apprendimento. Nonni e parenti che collaborano per la gestione delle figlie:
In caso di estrema necessità, può capitare che i nonni materni, Signori
[...]
e , vadano ad accompagnare o riprendere le Parte_3 Controparte_4
nipoti a scuola o ad accompagnarle per altre attività”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 6336/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in data 12.06.2004; Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 00471,
Parte 2 Serie A04);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 29.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6336/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sara Patrizi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 16.05.2024 e Parte_1 [...]
, premesso che in data 12.06.2004 avevano contratto matrimonio in Roma, CP_1
Per_ Per_ che dalla loro unione erano nate le figlie (Roma, 21.12.2007), e Per_1
(Roma, 01.12.2013) e che in data 30.04.2019 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato
1 Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e che le condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale erano state successivamente modificate con accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Roma.
All'esito dell'udienza cartolare del 08.05.2025, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni congiunte di divorzio che di seguito integralmente si riportano: “1. Per_ Per_ Affidare le figlie minori , e congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
2. Prevedere il collocamento prevalente delle figlie presso l'abitazione della madre e con residenza Per_ Per_ anagrafica della stessa.
3. Per la gestione delle figlie minori , e Per_1
successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori e per le modalità ed i tempi in cui il padre potrà vederle e tenerle con sé, i signori Parte_2
concordano nel seguente PIANO GENITORIALE Þ Durante il periodo scolastico e durante il periodo estivo (coincidente con la chiusura scolastica – da giugno a
Per_ Per_ settembre): le figlie , e staranno con il padre due week end al Per_1 mese, dal sabato mattina dalle ore 10, prelevandole dall'abitazione della madre, alla domenica pomeriggio alle ore 18,00, quando lo stesso le riporterà presso la casa della madre, già casa coniugale. Þ Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sè le figlie per dieci giorni anche continuativi, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno solare, e comunicare con sms, e-mail o raccomandata a/r il periodo, il luogo e l'alloggio delle minori, assicurando la massima reperibilità (tale obbligo incombe su entrambi); Þ Le festività di Natale saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano ed il giorno di Natale (salvo diversi accordi tra le parti). Þ Le festività di fine anno saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia di capodanno ed il primo dell'anno il minore (salvo diversi accordi tra le parti). Þ Le vacanze pasquali saranno così ripartite: ad anni alterni la vigilia, il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis (salvo
2 Per_ Per_ diversi accordi tra le parti). Þ , e trascorreranno con la madre il Per_1
giorno del di lei compleanno e il giorno della Festa della Mamma e con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della Festa del Papà. Þ Il giorno del compleanno delle minori, queste ultime lo trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore (salvo accordi diversi). Þ Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali: ciascun genitore potrà trascorrere metà dei giorni di vacanze con le figlie minori da concordarsi preventivamente. Þ Gli altri giorni festivi (25 aprile;
Per_ Per_ 01 maggio;
02 giugno;
29 giugno;
01 novembre;
08 dicembre) , e Per_1
li trascorreranno in base alla spettanza dei giorni;
Þ Per il contributo al
Per_ Per_ mantenimento delle figlie, , e , il padre verserà, entro il giorno 05 Per_1
di ogni mese e a partire dal mese di luglio 2024 (con riferimento al contributo del
CP_ mese precedente) e sull'IBAN a lui già noto della sig.ra , la somma totale mensile di Euro 500,00 senza rivalutazione ISTAT. Inoltre, il sig. verserà, Pt_1
su un libretto postale a lui intestato e sempre a partire dal mese di luglio 2024,
Euro 100,00 in favore delle tre figlie. Tale accantonamento mensile è riservato esclusivamente alle minori che potranno incassare le somme in pari quota, solo
Per_ Per_ successivamente al compimento della maggiore età delle gemelle e oggi di anni dieci. Þ Per ciò che concerne l'importo spettante dell'assegno unico, il sig. CP_
rinuncia alla sua quota del 50%, consentendo alla sig.ra l'accredito Pt_1
in misura totale in riferimento alle tre figlie. Þ I genitori, poi, concorreranno al
50% alle spese straordinarie, secondo il Protocollo d'Intesa in essere presso questo
Tribunale e a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie: le spese -) Scolastiche: rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, grembiule, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- ) : Controparte_2
costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, ricariche telefoniche;
-) Mediche: le spese ritenute necessarie dal medico curante e/o specialistico e/o chirurgiche
(odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
nonché farmaci da banco, farmaci non coperti dal servizio sanitario e tickets del SSN;
-) Spese relative alle attività extrascolastiche, oggi non svolte da
3 nessuna delle tre figlie, saranno ripartite anch'esse al 50% e comprensive del materiale e/o indumenti necessari al loro svolgimento. Þ Entrambi i genitori si Per_ Per_ impegnano ad accompagnare ed assistere le figlie , ed alle attività Per_1
ricreative, sportive, culturali, religiose, scolastiche ecc. coincidenti con i giorni e/o week end di propria spettanza. Þ Entrambi i genitori si impegnano a garantire che le minori possano partecipare agli eventi organizzati dai familiari più stretti
(matrimoni, cresime, comunioni, battesimi, compleanni, lauree, nozze d'oro, nozze d'argento, anniversari vari, compleanni ecc., dei nonni, cugini, zii, zie, ecc), anche se coincidenti con i giorni e/o week end di propria spettanza;
in tal caso le parti concorderanno le modalità per garantire all'altro genitore il giorno e/o week end non trascorso con le minori in ragione dell'evento; Þ Agli eventi finali delle attività che svolgono e/o svolgeranno le minori, è facoltà di entrambi i genitori partecipare, nonché agli eventi religiosi quali ad esempio comunione, cresima ecc.. e/o ogni evento che riguarderanno le minori;
Þ Sarà cura di ogni genitore chiamare l'altro genitore nei giorni in cui le minori staranno presso di sé, due volte al giorno
(mattina e sera), con facoltà dell'altro genitore, comunque, di contattare il minore nell'arco della giornata;
eventuali videochiamate dovranno essere anticipate a mezzo sms, whatsapp. Þ I ricorrenti si obbligano a comunicare con la massima tempestività, a mezzo sms, whatsapp, raccomandata a/r, eventuali modifiche di residenza e/o di abitazione. Þ I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. Þ Le parti, si impegnano a prestare reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
4. Che i genitori riconoscono che il PG di cui ai superiori rilievi è comunque suscettibile di modifiche, sia occasionalmente che periodicamente, sia in base a eventi imprevedibili che a seguito di constatazione della inopportunità di alcune regole stabilite, e si impegnano a comunicare le ragioni che rendano opportuna la modifica non appena ne siano venuti a conoscenza, concordando i necessari aggiustamenti nel rispetto reciproco delle figlie minori. I genitori stabiliscono che le modifiche temporanee di lieve entità potranno essere concordate direttamente dagli stessi e non sarà necessaria
4 la forma scritta. Qualora si rendano necessarie delle modifiche di rilievo, in ragione della sopravvenienza di circostanze nuove nella vita dei figli e/o dei genitori stessi, questi ultimi si impegnano, fin dalla sottoscrizione del presente PG,
a trovare una soluzione concordata e volta ad integrare e/o sostituire in toto quanto sopra. Nel caso in cui si incontrino delle difficoltà nel raggiungimento di una nuova intesa, i genitori concordano nella necessità di rivolgersi ciascuno al proprio legale di fiducia. Il presente Piano Genitoriale s'intende, in ogni caso, vigente a partire dal mese di giugno 2024 e fino alla data ancora non concordata per la revisione.
5. Che la casa familiare, sita in Roma, Via Terrasini n. 23, già assegnata
Per_ alla OR che vi abita insieme alle figlie minori , e CP_1 Per_1
Per_ CP_
, rimane alla stessa sig.ra per effetto del trasferimento della quota del
50% da parte del marito, di cui al successivo Punto 6).
6. Che il sig. Parte_1
si obbliga in tale sede, in esenzione di imposta ai sensi della legge n. 898/70 e n.74/87, a trasferire la sua quota pari al 50% in favore del coniuge sig.ra CP_1
- sicché la stessa possa diventarne l'unica ed esclusiva proprietaria - la piena
[...]
proprietà dei seguenti beni immobili: appartamento sito in Roma (RM), Via
Terrasini snc, adibito a casa coniugale, posto al piano primo, distinto con il numero interno 3 (tre), composto di tre camere ed accessori, identificato al Foglio 1021, particella 3883, sub 6, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 4, vani 4,5, rendita euro 534,53; locale box, sito in Roma, Via Terrasini snc, posto al piano seminterrato, interno E, identificato al NCEU al Foglio 1021, particella 3883, sub
14, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 09, consistenza di mq 24, superficie catastale mq. 29, rendita euro 60,74. 7. Che il sig. rinuncia Parte_1
comunque sin da ora al possesso di detti beni immobili che pertanto rimarranno nell'esclusiva disponibilità della OR , con obbligo della stessa di CP_1
sostenerne per intero tutti gli oneri, sia ordinari che straordinari, dalla data di estinzione del mutuo. ************ ai sensi dell'art. 473 bis. 12, CP_3
ultimo comma, c.p.c. Madre: , nata a [...], in data [...] Titolo CP_1
di studio: Diploma superiore Professione: Disoccupata Padre: , Parte_1
nato a [...], in data [...] Titolo di studio: Licenza terza media Professione:
Operaio Orari di lavoro: lunedì-venerdì; dalle ore 08,30 alle ore 17,30. Figlie:
, nata a [...] il [...] Scuola frequentata: terzo anno del Liceo Per_1
Artistico LI CA GA sita in Roma, Via Contardo Ferrini n. 61. Non svolge
5 Per_ Per_ alcuna attività sportiva. e : nate a Roma il 01/12/2013 Scuola frequentata: quinta elementare della scuola SC RV sita in Roma, Via
Siculiana n. 79 Non svolgono alcuna attività sportive. Non sono presenti disturbi nell'apprendimento. Nonni e parenti che collaborano per la gestione delle figlie:
In caso di estrema necessità, può capitare che i nonni materni, Signori
[...]
e , vadano ad accompagnare o riprendere le Parte_3 Controparte_4
nipoti a scuola o ad accompagnarle per altre attività”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 6336/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in data 12.06.2004; Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 00471,
Parte 2 Serie A04);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 29.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
6