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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7564 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott.ssa Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15946/2022 R.Gen.Aff.Cont., su riassunzione giusta ordinanza di incompetenza del 22 marzo 2022, trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con giorni sessanta più venti per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica, scaduti il 7 luglio
2025. tra
( ) nato a [...] il 28 Parte_1 C.F._1 giugno 1970 ed ivi residente in [...]; Controparte_1
( ) nata a [...] il [...] ed ivi C.F._2 residente in [...]; Parte_2
( ) nato a [...] il [...] e residente a C.F._3
Nicosia (EN) in Piazzetta Leone II n. 4 e Parte_3
( ) nata a [...] il [...] ed ivi C.F._4
residente, anch'essa, in Piazzetta Leone II n. 4, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Giangrasso, con studio sito in Nicosia (EN), in Via
Giovanbattista Li Volsi n. 10.
PARTE ATTRICE
e r.g. 15946/2022 Email_1
[...] Parte_4
( con sede in RA TA (PA), in Corso Paolo Agliata n. P.IVA_1
149, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Gandolfo Blando con studio in Gangi (PA), in Torino n. 113.
PARTE CONVENUTA
e
) con sede in Conegliano (TV), in Via Controparte_2 P.IVA_2
V. Alfieri n. 1, in persona del rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, la con sede in Verona, in Viale CP_3 P.IVA_3
dell'Agricoltura n. 7, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Marco Moretti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Grieco sito in
Napoli, in Via Aniello Falcone n. 332.
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: accertamento della violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n.
287/1990 e conseguente declaratoria di nullità di n. 3 contratti di fideiussione omnibus e n. 3 contratti di fideiussione specifica, oltre alla richiesta di risarcimento del danno subito ex art. 33. comma 2 della L. n. 287/1990.
Conclusioni come in atto di citazione, comparsa di costituzione:
Per parte attrice: accertare, ritenere e dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai sigg. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con la
[...] Controparte_1 Controparte_4
rispettivamente in data 13/08/2007 e 05/10/2007, per
[...] violazione e falsa applicazione della legge 287/1990; condannare la convenuta al pagamento del risarcimento del danno per ogni singolo attore per la violazione della legge 287/90 che qui si richiede sia determinata in misura equitativa dal Giudice;
condannare la al pagamento del CP_4
risarcimento del danno per ogni singolo attore nella misura di 1/20° dell'importo illegittimamente segnalato alla Centrale Rischi della BA
r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 2 r.g. 15946/2022 Insinga+3-BAMadonie+1
d'IT disponendo nel contempo la relativa cancellazione;
condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Per parte convenuta: in via preliminare, disporre la sospensione della presenta causa ai sensi dell'art. 295 cpc fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, attualmente pendente davanti alla Corte di Appello di Palermo, essendo essa idonea a definire anche le domande proposte nel presente giudizio;
nel merito, rigettare la domanda di nullità dei contratti di fidejussione proposta agli attori e, in linea subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti limitatamente alle clausole valutate lesive della concorrenza dalla BA d'IT con la decisione 55 del 2005 e, in linea ancora più subordinata, accertare e dichiarare la conversione dei contratti di fideiussione sottoscritti in ordinari contratto di fideiussione secondo le norme stabilite dal codice civile, artt. 1936 ss, per tale tipologia di contratto;
dichiarare preclusa la domanda risarcitoria formula dagli attori per effetto del decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto per le obbligazioni extracontrattuali e/o di quello decennale previsto per le altre tipologie di obbligazione;
rigettare la domanda risarcitoria per mancata individuazione e specificazione della relativa fattispecie generatrice e per
l'insussistenza di qualsiasi danno in capo agli attori. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Per parte intervenuta: richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti già depositati dalla precedente difesa e nei verbali di udienza – che fa propri
– accogliere le conclusioni volte al rigetto della domanda attrice di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust o, in via meramente subordinata, accertare meramente la nullità solo parziale dei contratti di fideiussione.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 3 r.g. 15946/2022 Insinga+3-BAMadonie+1
Con atto di citazione in riassunzione, del giudizio prima pendente dinanzi al tribunale di Palermo, con r.g. 9523/2018, gli attori concludevano come sopra, deducendo:
- di agire in qualità di fideiussori della in Parte_5
quanto sottoscrittori di n. 3 contratti di fideiussione omnibus conclusi in data 13 agosto 2007 (sino alla concorrenza di € 65.000,00) e n. 3 contratti di fideiussione specifica conclusi in data 5 ottobre 2007 (sino alla concorrenza di € 134.000,00), tutti sottoscritti con l'allora
[...] dapprima Controparte_5 fusa, per incorporazione, nella Controparte_6
che ha assunto poi la denominazione - della odierna convenuta - di
Controparte_7
- che la convenuta è Controparte_7
chiamata in giudizio in quanto le fideiussioni in questione sono da considerarsi nulle per contrarietà a norme imperative ed in particolare alla normativa antitrust (L. n. 287/1990);
- che la nullità deriva dalla conformità dei contratti di fideiussione allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003, il quale, secondo il provvedimento della BA d'IT n. B423 del 2 maggio 2005 (su parere AGCM), conteneva disposizioni nulle per contrasto a norme imperative e alla normativa antitrust, avendo l'intesa tra le banche alterato il principio della libera concorrenza;
- che, in particolare, è contestata la presenza di clausole - sia nei contratti di fideiussione omnibus che in quelli di fideiussione specifica
- conformi agli articoli 2, 6 e 8 dello Schema ABI, quali, rispettivamente: la clausola c.d. di reviviscenza;
la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la clausola c.d. di sopravvivenza, tutte considerate lesive della concorrenza.
- che la nullità delle singole clausole, in quanto derivanti da un'intesa illecita a monte, comporti la nullità dell'intero contratto di r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 4 r.g. 15946/2022 Insinga+3-BAMadonie+1
fideiussione, escludendo così l'ipotesi di applicabilità della nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c.;
- che tale violazione della normativa antitrust, in lesione del loro diritto di autonomia e libertà contrattuale, risulti foriera di un danno, anche non patrimoniale, meritevole di tutela risarcitoria.
Parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione il 4 ottobre 2022, deducendo:
- che la domanda di nullità proposta dagli attori è da ritenersi infondata;
- che gli attori hanno dedotto che la fideiussione oggetto delle domande formulate nella presente causa sono state poste a fondamento del decreto ingiuntivo richiesto dalla BCC Mutuo Soccorso per tutelare il credito nei confronti della e che essi hanno Parte_5
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo e che la causa di opposizione, prima pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo,
è tutt'ora pendente in Cassazione;
- che il giudicato che andrà a formarsi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo coprirà il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto (e di conseguenza anche le doglianze relative alla presunta violazione della normativa antitrust);
- che, presupposto quanto sopra, ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 295 c.p.c. per la sospensione del presente giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza con cui sarà definita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò anche in relazione alla disciplina dell'art. 39, comma 2 in tema di esigenza di coordinamento;
- che la condotta della banca convenuta non si iscrive nell'ambito di un'intesa lesiva della concorrenza in essere nel 2007;
- che, in ipotesi contraria a quanto sopra, l'esistenza di un'intesa lesiva della concorrenza comunque sarebbe solo foriera di un risarcimento del danno e non della nullità totale dei contratti che potrebbero essere viziati da mera nullità parziale;
r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 5 r.g. 15946/2022 Email_2
- che la domanda risarcitoria formulata dagli attori è comunque inammissibile in quanto preclusa dal decorso del termine di prescrizione quinquennale e, in ogni caso, di quello decennale.
Parte intervenuta, si è costituita, in forza dell'intervenuta cessione del credito, per mezzo della mandataria con comparsa di costituzione in CP_3
data 28 febbraio 2023, deducendo:
- di intervenire in qualità di cessionaria del credito vantato nei confronti degli odierni attori, in forza di apposito contratto di cessione del credito conclusosi in data 2 dicembre 2019 con l'odierna convenuta;
- di richiamare tutte le ragioni e difese espresse negli atti già depositati dalla precedente difesa e nei verbali di udienza che fa propri e che qui debbono intendersi integralmente trascritti e riportati specificando che non richiede l'estromissione della cedente in quanto in base alle pattuizioni del contratto è previsto che rimangano in capo alla banca cedente gli impegni e li obblighi, presenti o futuri di natura restitutoria o risarcitoria se connessi a fatti risalenti ad epoca anteriore alla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale (in data 5 dicembre 2019);
- che in alcun modo sulla attuale comparente potranno gravare gli effetti di eventuali provvedimenti di condanna alla restituzione e/o risarcimento dei danni e ciò in forza della previsione del contratto di cessione.
La causa era così rinviata per la precisazione delle conclusioni dopo il deposito delle memorie assertive ex art. 183 VI comma c.p.c. e poi riservata al collegio per la decisione.
Razionalizzando, i ricorrenti domandano la nullità totale dei contratti di fideiussione omnibus: prot. n. 1368 sottoscritto da;
prot. n. Parte_1
1369 sottoscritto da e prot. n. 1370 sottoscritto da Controparte_1
e , tutti conclusisi in data 13 agosto Parte_3 Parte_2
2007 sino alla concorrenza di € 65.000,00 e, altresì, la nullità totale dei r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 6 r.g. 15946/2022 Insinga+3-BAMadonie+1
contratti di fideiussione specifica: prot. n. 1456 sottoscritto da Parte_3
e ; prot. n. 1457 sottoscritto da
[...] Parte_2 Parte_1
e prot. n. 1458 sottoscritto da , tutti conclusisi in data 5 Controparte_1
ottobre 2007 sino alla concorrenza di € 134.000,00.
D'altro canto, parte convenuta eccepisce, preliminarmente, litispendenza, chiedendo che il processo de quo venga sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito di altro giudizio pendente dinanzi ad altro giudice e, nel merito,
l'infondatezza delle domande attoree volta a far valere la nullità delle fideiussioni impugnate.
Premesso ciò, in applicazione dei principi di logica-giuridica, la prima questione preliminare da affrontare è quella relativa alla sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Ricostruendo brevemente lo storico della vicenda: inizialmente, parte convenuta ottenne un decreto ingiuntivo per le somme dovute sulla base dei contratti di fideiussione oggi oggetto di impugnazione;
in un secondo momento, gli odierni attori proposero opposizione a tale decreto ingiuntivo instaurando così un giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale di Termini
Imerese conclusosi con sentenza n. 560/2017 che confermava detto decreto ingiuntivo;
avverso a tale sentenza, gli attori proposero poi impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo (R.G. 1724/2017) che, con sentenza n. 1693/2022 pubblicata il 14 ottobre dello stesso anno, disattendeva le eccezioni allora sollevate dagli odierni attori. Ad oggi, la sentenza della Corte
d'Appello di Palermo è stata impugnata, sempre dagli odierni attori
(fideiussori) e dalla (debitrice) dinanzi alla Suprema Controparte_8
Corte di cassazione.
Sul punto, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui (cfr. S.U. 20596/2007) sussiste continenza di cause quando vi è identità di soggetti (non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso)
e di titolo, nonché una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto oppure r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 7 r.g. 15946/2022 Insinga+3-BAMadonie+1
quando le stesse sono legate da un rapporto in interdipendenza per contrapposizione o alternatività.
Pertanto, nel caso di specie, più che in un'ipotesi di litispendenza, deve ritenersi che tra il presente giudizio e quello pendente in Cassazione sussista un rapporto di continenza ex art. 39, co. 2 c.p.c.
Deve, tuttavia, rilevarsi come, secondo la giurisprudenza unanime, l'art. 39, comma 2, c.p.c. non si applica nell'ipotesi di pendenza di giudizi in gradi diversi (cfr. ex multis Cass. Sez. 6- 3– ordinanza n. 5455 del 10/03/2014;
Cass., Sez. 3 – ordinanza n. 16446 del 15/07/2009; Cass., Sez. 1 – sentenza n.
6590 del 28/04/2003; Cass., Sez. 6- 3 ordinanza n. 10439 del 03/06/2020).
L'esigenza di coordinamento sottesa all'istituto della continenza dovrebbe, però, essere comunque assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa che avrebbe esercitato l'attrazione (cfr. Cass. ord. n. 19525/2007).
In una fattispecie analoga, la Cassazione ha ritenuto corretta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del medesimo credito, oggetto di altra causa, già pendente in un diverso grado e dinanzi ad un diverso ufficio giudiziario, legata da un nesso di continenza, statuendo il seguente principio: «Ove pendano in gradi diversi due cause in rapporto di continenza, perché aventi ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, non
è possibile rimettere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, ma
l'esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, va assicurata sospendendo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio di opposizione al
r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 8 r.g. 15946/2022 Insinga+3-BAMadonie+1
decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del medesimo credito, oggetto di altra causa, già pendente in un diverso grado e dinanzi ad un diverso ufficio giudiziario, legata da nesso di continenza).» (cfr. Cass. n. 5340/2022).
Nel caso di specie, in cui l'intestata Sezione specializzata è stata investita della causa successivamente all'opposizione del decreto ingiuntivo, ed il giudizio che avrebbe dovuto essere attratto è quello attualmente pendente in
Corte di cassazione, il Collegio non può essere chiamato a valutare la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Ciò premesso in via preliminare, quanto al merito, per effetto del combinato disposto degli artt. 3 e 111 della Costituzione, la decisione seguirà il principio della ragione più liquida.
Le domande circa la nullità delle fideiussioni sono infondate e, pertanto, non possono essere accolte.
Va precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita
“a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”.
Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n.
287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Tuttavia, nella fattispecie in esame non risulta né dedotta, né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito l'odierna convenuta tra un ampio cartello di istituti al momento della sottoscrizione delle fideiussioni (datate 2007) di cui si predica la nullità.
r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 9 r.g. 15946/2022 Insinga+3-BAMadonie+1
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la BA d'IT (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall CP_9
e l'art. 2 della L. n. 287/1990 (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha assegnato ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di “prova privilegiata” ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva “a monte” e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato per le fideiussioni omnibus e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005.
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla BA
d'IT e la nullità delle singole fideiussioni solo per effetto di una coincidenza tra le fideiussioni stesse e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall' occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, CP_9
allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per gli odierni attori trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Né va trascurato che quelle di cui trattasi sono previsioni contrattuali che in sé sono perfettamente lecite, in quanto consistono in deroghe alla disciplina codicistica della fideiussione, consentite in attuazione dell'autonomia privata.
r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 10 r.g. 15946/2022 Insinga+3-BAMadonie+1
Nella fattispecie, l'onere di tale prova non può dirsi assolto. Invero, le fideiussioni per cui è causa sono state stipulate in favore della banca convenuta rispettivamente in data 13 agosto 2007 (quelle omnibus) e in data
5 ottobre 2007 (quelle specifiche), e, dunque, al di fuori del periodo (ottobre
2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla BA
d'IT e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alle fideiussioni oggetto di lite, difformi ora per modello, ora per periodo di sottoscrizione, (ed al momento della sottoscrizione delle stesse) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le banche italiane.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità totale delle fideiussioni in discussione per violazione della normativa antitrust va rigettata.
Il rigetto della domanda di nullità delle fideiussioni determina, altresì, il rigetto di tutte le consequenziali che tale nullità postulano.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo generale affari civili 15946/2022 tra le parti come innanzi individuate rappresentate e difese:
- rigetta le domande attoree.
- condanna, in solido, gli attori, al pagamento delle spese di lite: in favore della Controparte_7
[... che liquida in complessivi € 3.808,00 per compensi, in favore della
(e, per essa, in favore dalla rappresentata CP_3 [...]
che liquida in complessivi € 3.808,00, il tutto oltre spese CP_2
generali nella misura del 15% su compensi ed al netto di IVA e CPA.
r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 11 Così deciso in Napoli, il 17 luglio 2025
Il Giudice est.
Dott. Mario Fucito
Lonardo
r.g.a.c. 15946/2022
r.g. 15946/2022 Insinga+3-BAMadonie+1
Il Presidente
Dott. Salvatore Di
Pag. 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott.ssa Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15946/2022 R.Gen.Aff.Cont., su riassunzione giusta ordinanza di incompetenza del 22 marzo 2022, trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con giorni sessanta più venti per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica, scaduti il 7 luglio
2025. tra
( ) nato a [...] il 28 Parte_1 C.F._1 giugno 1970 ed ivi residente in [...]; Controparte_1
( ) nata a [...] il [...] ed ivi C.F._2 residente in [...]; Parte_2
( ) nato a [...] il [...] e residente a C.F._3
Nicosia (EN) in Piazzetta Leone II n. 4 e Parte_3
( ) nata a [...] il [...] ed ivi C.F._4
residente, anch'essa, in Piazzetta Leone II n. 4, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Giangrasso, con studio sito in Nicosia (EN), in Via
Giovanbattista Li Volsi n. 10.
PARTE ATTRICE
e r.g. 15946/2022 Email_1
[...] Parte_4
( con sede in RA TA (PA), in Corso Paolo Agliata n. P.IVA_1
149, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Gandolfo Blando con studio in Gangi (PA), in Torino n. 113.
PARTE CONVENUTA
e
) con sede in Conegliano (TV), in Via Controparte_2 P.IVA_2
V. Alfieri n. 1, in persona del rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, la con sede in Verona, in Viale CP_3 P.IVA_3
dell'Agricoltura n. 7, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Marco Moretti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Grieco sito in
Napoli, in Via Aniello Falcone n. 332.
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: accertamento della violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n.
287/1990 e conseguente declaratoria di nullità di n. 3 contratti di fideiussione omnibus e n. 3 contratti di fideiussione specifica, oltre alla richiesta di risarcimento del danno subito ex art. 33. comma 2 della L. n. 287/1990.
Conclusioni come in atto di citazione, comparsa di costituzione:
Per parte attrice: accertare, ritenere e dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai sigg. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con la
[...] Controparte_1 Controparte_4
rispettivamente in data 13/08/2007 e 05/10/2007, per
[...] violazione e falsa applicazione della legge 287/1990; condannare la convenuta al pagamento del risarcimento del danno per ogni singolo attore per la violazione della legge 287/90 che qui si richiede sia determinata in misura equitativa dal Giudice;
condannare la al pagamento del CP_4
risarcimento del danno per ogni singolo attore nella misura di 1/20° dell'importo illegittimamente segnalato alla Centrale Rischi della BA
r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 2 r.g. 15946/2022 Insinga+3-BAMadonie+1
d'IT disponendo nel contempo la relativa cancellazione;
condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Per parte convenuta: in via preliminare, disporre la sospensione della presenta causa ai sensi dell'art. 295 cpc fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, attualmente pendente davanti alla Corte di Appello di Palermo, essendo essa idonea a definire anche le domande proposte nel presente giudizio;
nel merito, rigettare la domanda di nullità dei contratti di fidejussione proposta agli attori e, in linea subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti limitatamente alle clausole valutate lesive della concorrenza dalla BA d'IT con la decisione 55 del 2005 e, in linea ancora più subordinata, accertare e dichiarare la conversione dei contratti di fideiussione sottoscritti in ordinari contratto di fideiussione secondo le norme stabilite dal codice civile, artt. 1936 ss, per tale tipologia di contratto;
dichiarare preclusa la domanda risarcitoria formula dagli attori per effetto del decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto per le obbligazioni extracontrattuali e/o di quello decennale previsto per le altre tipologie di obbligazione;
rigettare la domanda risarcitoria per mancata individuazione e specificazione della relativa fattispecie generatrice e per
l'insussistenza di qualsiasi danno in capo agli attori. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Per parte intervenuta: richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti già depositati dalla precedente difesa e nei verbali di udienza – che fa propri
– accogliere le conclusioni volte al rigetto della domanda attrice di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust o, in via meramente subordinata, accertare meramente la nullità solo parziale dei contratti di fideiussione.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 3 r.g. 15946/2022 Insinga+3-BAMadonie+1
Con atto di citazione in riassunzione, del giudizio prima pendente dinanzi al tribunale di Palermo, con r.g. 9523/2018, gli attori concludevano come sopra, deducendo:
- di agire in qualità di fideiussori della in Parte_5
quanto sottoscrittori di n. 3 contratti di fideiussione omnibus conclusi in data 13 agosto 2007 (sino alla concorrenza di € 65.000,00) e n. 3 contratti di fideiussione specifica conclusi in data 5 ottobre 2007 (sino alla concorrenza di € 134.000,00), tutti sottoscritti con l'allora
[...] dapprima Controparte_5 fusa, per incorporazione, nella Controparte_6
che ha assunto poi la denominazione - della odierna convenuta - di
Controparte_7
- che la convenuta è Controparte_7
chiamata in giudizio in quanto le fideiussioni in questione sono da considerarsi nulle per contrarietà a norme imperative ed in particolare alla normativa antitrust (L. n. 287/1990);
- che la nullità deriva dalla conformità dei contratti di fideiussione allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003, il quale, secondo il provvedimento della BA d'IT n. B423 del 2 maggio 2005 (su parere AGCM), conteneva disposizioni nulle per contrasto a norme imperative e alla normativa antitrust, avendo l'intesa tra le banche alterato il principio della libera concorrenza;
- che, in particolare, è contestata la presenza di clausole - sia nei contratti di fideiussione omnibus che in quelli di fideiussione specifica
- conformi agli articoli 2, 6 e 8 dello Schema ABI, quali, rispettivamente: la clausola c.d. di reviviscenza;
la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la clausola c.d. di sopravvivenza, tutte considerate lesive della concorrenza.
- che la nullità delle singole clausole, in quanto derivanti da un'intesa illecita a monte, comporti la nullità dell'intero contratto di r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 4 r.g. 15946/2022 Insinga+3-BAMadonie+1
fideiussione, escludendo così l'ipotesi di applicabilità della nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c.;
- che tale violazione della normativa antitrust, in lesione del loro diritto di autonomia e libertà contrattuale, risulti foriera di un danno, anche non patrimoniale, meritevole di tutela risarcitoria.
Parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione il 4 ottobre 2022, deducendo:
- che la domanda di nullità proposta dagli attori è da ritenersi infondata;
- che gli attori hanno dedotto che la fideiussione oggetto delle domande formulate nella presente causa sono state poste a fondamento del decreto ingiuntivo richiesto dalla BCC Mutuo Soccorso per tutelare il credito nei confronti della e che essi hanno Parte_5
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo e che la causa di opposizione, prima pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo,
è tutt'ora pendente in Cassazione;
- che il giudicato che andrà a formarsi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo coprirà il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto (e di conseguenza anche le doglianze relative alla presunta violazione della normativa antitrust);
- che, presupposto quanto sopra, ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 295 c.p.c. per la sospensione del presente giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza con cui sarà definita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò anche in relazione alla disciplina dell'art. 39, comma 2 in tema di esigenza di coordinamento;
- che la condotta della banca convenuta non si iscrive nell'ambito di un'intesa lesiva della concorrenza in essere nel 2007;
- che, in ipotesi contraria a quanto sopra, l'esistenza di un'intesa lesiva della concorrenza comunque sarebbe solo foriera di un risarcimento del danno e non della nullità totale dei contratti che potrebbero essere viziati da mera nullità parziale;
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- che la domanda risarcitoria formulata dagli attori è comunque inammissibile in quanto preclusa dal decorso del termine di prescrizione quinquennale e, in ogni caso, di quello decennale.
Parte intervenuta, si è costituita, in forza dell'intervenuta cessione del credito, per mezzo della mandataria con comparsa di costituzione in CP_3
data 28 febbraio 2023, deducendo:
- di intervenire in qualità di cessionaria del credito vantato nei confronti degli odierni attori, in forza di apposito contratto di cessione del credito conclusosi in data 2 dicembre 2019 con l'odierna convenuta;
- di richiamare tutte le ragioni e difese espresse negli atti già depositati dalla precedente difesa e nei verbali di udienza che fa propri e che qui debbono intendersi integralmente trascritti e riportati specificando che non richiede l'estromissione della cedente in quanto in base alle pattuizioni del contratto è previsto che rimangano in capo alla banca cedente gli impegni e li obblighi, presenti o futuri di natura restitutoria o risarcitoria se connessi a fatti risalenti ad epoca anteriore alla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale (in data 5 dicembre 2019);
- che in alcun modo sulla attuale comparente potranno gravare gli effetti di eventuali provvedimenti di condanna alla restituzione e/o risarcimento dei danni e ciò in forza della previsione del contratto di cessione.
La causa era così rinviata per la precisazione delle conclusioni dopo il deposito delle memorie assertive ex art. 183 VI comma c.p.c. e poi riservata al collegio per la decisione.
Razionalizzando, i ricorrenti domandano la nullità totale dei contratti di fideiussione omnibus: prot. n. 1368 sottoscritto da;
prot. n. Parte_1
1369 sottoscritto da e prot. n. 1370 sottoscritto da Controparte_1
e , tutti conclusisi in data 13 agosto Parte_3 Parte_2
2007 sino alla concorrenza di € 65.000,00 e, altresì, la nullità totale dei r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 6 r.g. 15946/2022 Insinga+3-BAMadonie+1
contratti di fideiussione specifica: prot. n. 1456 sottoscritto da Parte_3
e ; prot. n. 1457 sottoscritto da
[...] Parte_2 Parte_1
e prot. n. 1458 sottoscritto da , tutti conclusisi in data 5 Controparte_1
ottobre 2007 sino alla concorrenza di € 134.000,00.
D'altro canto, parte convenuta eccepisce, preliminarmente, litispendenza, chiedendo che il processo de quo venga sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito di altro giudizio pendente dinanzi ad altro giudice e, nel merito,
l'infondatezza delle domande attoree volta a far valere la nullità delle fideiussioni impugnate.
Premesso ciò, in applicazione dei principi di logica-giuridica, la prima questione preliminare da affrontare è quella relativa alla sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Ricostruendo brevemente lo storico della vicenda: inizialmente, parte convenuta ottenne un decreto ingiuntivo per le somme dovute sulla base dei contratti di fideiussione oggi oggetto di impugnazione;
in un secondo momento, gli odierni attori proposero opposizione a tale decreto ingiuntivo instaurando così un giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale di Termini
Imerese conclusosi con sentenza n. 560/2017 che confermava detto decreto ingiuntivo;
avverso a tale sentenza, gli attori proposero poi impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo (R.G. 1724/2017) che, con sentenza n. 1693/2022 pubblicata il 14 ottobre dello stesso anno, disattendeva le eccezioni allora sollevate dagli odierni attori. Ad oggi, la sentenza della Corte
d'Appello di Palermo è stata impugnata, sempre dagli odierni attori
(fideiussori) e dalla (debitrice) dinanzi alla Suprema Controparte_8
Corte di cassazione.
Sul punto, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui (cfr. S.U. 20596/2007) sussiste continenza di cause quando vi è identità di soggetti (non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso)
e di titolo, nonché una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto oppure r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 7 r.g. 15946/2022 Insinga+3-BAMadonie+1
quando le stesse sono legate da un rapporto in interdipendenza per contrapposizione o alternatività.
Pertanto, nel caso di specie, più che in un'ipotesi di litispendenza, deve ritenersi che tra il presente giudizio e quello pendente in Cassazione sussista un rapporto di continenza ex art. 39, co. 2 c.p.c.
Deve, tuttavia, rilevarsi come, secondo la giurisprudenza unanime, l'art. 39, comma 2, c.p.c. non si applica nell'ipotesi di pendenza di giudizi in gradi diversi (cfr. ex multis Cass. Sez. 6- 3– ordinanza n. 5455 del 10/03/2014;
Cass., Sez. 3 – ordinanza n. 16446 del 15/07/2009; Cass., Sez. 1 – sentenza n.
6590 del 28/04/2003; Cass., Sez. 6- 3 ordinanza n. 10439 del 03/06/2020).
L'esigenza di coordinamento sottesa all'istituto della continenza dovrebbe, però, essere comunque assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa che avrebbe esercitato l'attrazione (cfr. Cass. ord. n. 19525/2007).
In una fattispecie analoga, la Cassazione ha ritenuto corretta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del medesimo credito, oggetto di altra causa, già pendente in un diverso grado e dinanzi ad un diverso ufficio giudiziario, legata da un nesso di continenza, statuendo il seguente principio: «Ove pendano in gradi diversi due cause in rapporto di continenza, perché aventi ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, non
è possibile rimettere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, ma
l'esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, va assicurata sospendendo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio di opposizione al
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decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del medesimo credito, oggetto di altra causa, già pendente in un diverso grado e dinanzi ad un diverso ufficio giudiziario, legata da nesso di continenza).» (cfr. Cass. n. 5340/2022).
Nel caso di specie, in cui l'intestata Sezione specializzata è stata investita della causa successivamente all'opposizione del decreto ingiuntivo, ed il giudizio che avrebbe dovuto essere attratto è quello attualmente pendente in
Corte di cassazione, il Collegio non può essere chiamato a valutare la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Ciò premesso in via preliminare, quanto al merito, per effetto del combinato disposto degli artt. 3 e 111 della Costituzione, la decisione seguirà il principio della ragione più liquida.
Le domande circa la nullità delle fideiussioni sono infondate e, pertanto, non possono essere accolte.
Va precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita
“a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”.
Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n.
287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Tuttavia, nella fattispecie in esame non risulta né dedotta, né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito l'odierna convenuta tra un ampio cartello di istituti al momento della sottoscrizione delle fideiussioni (datate 2007) di cui si predica la nullità.
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Vero è che con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la BA d'IT (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall CP_9
e l'art. 2 della L. n. 287/1990 (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha assegnato ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di “prova privilegiata” ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva “a monte” e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato per le fideiussioni omnibus e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005.
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla BA
d'IT e la nullità delle singole fideiussioni solo per effetto di una coincidenza tra le fideiussioni stesse e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall' occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, CP_9
allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per gli odierni attori trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Né va trascurato che quelle di cui trattasi sono previsioni contrattuali che in sé sono perfettamente lecite, in quanto consistono in deroghe alla disciplina codicistica della fideiussione, consentite in attuazione dell'autonomia privata.
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Nella fattispecie, l'onere di tale prova non può dirsi assolto. Invero, le fideiussioni per cui è causa sono state stipulate in favore della banca convenuta rispettivamente in data 13 agosto 2007 (quelle omnibus) e in data
5 ottobre 2007 (quelle specifiche), e, dunque, al di fuori del periodo (ottobre
2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla BA
d'IT e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alle fideiussioni oggetto di lite, difformi ora per modello, ora per periodo di sottoscrizione, (ed al momento della sottoscrizione delle stesse) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le banche italiane.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità totale delle fideiussioni in discussione per violazione della normativa antitrust va rigettata.
Il rigetto della domanda di nullità delle fideiussioni determina, altresì, il rigetto di tutte le consequenziali che tale nullità postulano.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo generale affari civili 15946/2022 tra le parti come innanzi individuate rappresentate e difese:
- rigetta le domande attoree.
- condanna, in solido, gli attori, al pagamento delle spese di lite: in favore della Controparte_7
[... che liquida in complessivi € 3.808,00 per compensi, in favore della
(e, per essa, in favore dalla rappresentata CP_3 [...]
che liquida in complessivi € 3.808,00, il tutto oltre spese CP_2
generali nella misura del 15% su compensi ed al netto di IVA e CPA.
r.g.a.c. 15946/2022 Pag. 11 Così deciso in Napoli, il 17 luglio 2025
Il Giudice est.
Dott. Mario Fucito
Lonardo
r.g.a.c. 15946/2022
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Il Presidente
Dott. Salvatore Di
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