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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2255/2024
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA nato in [...], il [...], e Parte_1
nata in [...] il [...], entrambi Parte_2
residente in [...], Contrada Parrello 2DL nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata a [...] il [...],ed elettivamente Persona_1
domiciliata in Taurianova, alla via Pentolai, n. 17, presso lo studio legale dell'Avv. Maria Rosa Crocitti, del Foro di Reggio Calabria, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
E
con sede centrale Controparte_1
in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, domiciliato ai fini della presente controversia in Savona Piazza G. Mameli c.a.p. 17100, Direzione
Provinciale , presso l'avv. Rita Pisanu, (C.F. ), CP_1 C.F._1
che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti in data
22.03.2024, a rogito del notaio in Fiumicino Persona_2
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti: MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “la minore (CF: ) nata Persona_1 C.F._2
a Polistena (RC) il 20.11.2017 era ed è persona invalida, nella misura del
100% con diritto al riconoscimento dell'indennità di frequenza 118/71 e
289/90 e/ o accompagnamento ex art. 1, Legge n. 18/1980 e seguenti,e/o in subordine la invalidità al 100%, nonché benefici ex art 104/90”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto al riconoscimento dell'indennità di frequenza 118/71 e 289/90
e/ o accompagnamento ex art. 1, Legge n. 18/1980.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto al riconoscimento dell'indennità di frequenza 118/71 e 289/90 e/ o accompagnamento ex art. 1, Legge n. 18/1980.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione Persona_3
scritta depositata in data il 14.06.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “La minore , periziata, a mio giudizio, in funzione delle Persona_1
patologie accertate e certificate è, in atto, non è soggetto invalido che presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Le uniche difficolta derivanti dai disturbi del linguaggio e le difficoltà attentive, sui cui incide anche il bilinguismo, sono sufficientemente ed adeguatamente gestibili con l'assegnazione di un insegnante di sostegno concretizzandosi tali difficoltà solo in ambiente scolastico. Il disturbo del linguaggio e delle capacità attentive non sono determinanti evidente minorazione psicofisica per cui la minore,
[...]
non è soggetto potatore di handicap. Persona_1
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione. Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili
CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_ 3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del dott. Persona_3
Palmi, 10/04/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
TRA nato in [...], il [...], e Parte_1
nata in [...] il [...], entrambi Parte_2
residente in [...], Contrada Parrello 2DL nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata a [...] il [...],ed elettivamente Persona_1
domiciliata in Taurianova, alla via Pentolai, n. 17, presso lo studio legale dell'Avv. Maria Rosa Crocitti, del Foro di Reggio Calabria, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
E
con sede centrale Controparte_1
in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, domiciliato ai fini della presente controversia in Savona Piazza G. Mameli c.a.p. 17100, Direzione
Provinciale , presso l'avv. Rita Pisanu, (C.F. ), CP_1 C.F._1
che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti in data
22.03.2024, a rogito del notaio in Fiumicino Persona_2
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti: MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “la minore (CF: ) nata Persona_1 C.F._2
a Polistena (RC) il 20.11.2017 era ed è persona invalida, nella misura del
100% con diritto al riconoscimento dell'indennità di frequenza 118/71 e
289/90 e/ o accompagnamento ex art. 1, Legge n. 18/1980 e seguenti,e/o in subordine la invalidità al 100%, nonché benefici ex art 104/90”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto al riconoscimento dell'indennità di frequenza 118/71 e 289/90
e/ o accompagnamento ex art. 1, Legge n. 18/1980.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di
Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto al riconoscimento dell'indennità di frequenza 118/71 e 289/90 e/ o accompagnamento ex art. 1, Legge n. 18/1980.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione Persona_3
scritta depositata in data il 14.06.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “La minore , periziata, a mio giudizio, in funzione delle Persona_1
patologie accertate e certificate è, in atto, non è soggetto invalido che presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Le uniche difficolta derivanti dai disturbi del linguaggio e le difficoltà attentive, sui cui incide anche il bilinguismo, sono sufficientemente ed adeguatamente gestibili con l'assegnazione di un insegnante di sostegno concretizzandosi tali difficoltà solo in ambiente scolastico. Il disturbo del linguaggio e delle capacità attentive non sono determinanti evidente minorazione psicofisica per cui la minore,
[...]
non è soggetto potatore di handicap. Persona_1
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione. Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili
CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_ 3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore del dott. Persona_3
Palmi, 10/04/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti