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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
nella persona del Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa contributiva iscritta al n.600 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di Frosinone, promossa da
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Chiarina Ianni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via del Plebiscito n.16, giusta delega in calce al ricorso contro
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria A. Tuminelli e dall'Avv. Mariateresa Nasso, per procure alle liti in atti, e con i procuratori elettivamente domiciliato in Frosinone, P.zza Gramsci
n. 4, presso la sede l'ufficio legale dell' CP_2
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.2.2023, la Parte_1
ha proposto ricorso ex art.442 c.p.c. nei confronti dell' innanzi
[...] CP_1 all'intestato Tribunale promuovendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.347 2023 00000058 70 000, notificato in data 14.1.2023, con cui l'Istituto ha chiesto alla società il pagamento di complessivi €.9.385,47, di cui €.5.826,00 a titolo di contributi previdenziali per il periodo 09/2020 correlati alle note di rettifica operate dall'Istituto sul DM/10 del relativo periodo,
€.3.496,19 a titolo di sanzioni per evasione, €.58,19 per interessi ed €.4,11 per spese di notifica.
L'opponente ha dedotto che: 1) l'avviso di addebito impugnato si fondava sull'erroneo presupposto che la ricorrente non avesse tempestivamente operato le compensazioni tra i crediti vantati nei confronti dell' per CP_1 anticipazione del trattamento salariale integrativo nel periodo dell'emergenza
COVID per il periodo 2.3.2020-2.5.2020 e i debiti verso l'Istituto per i contributi dovuti, decadendo in tal modo dal diritto di operare i previsti conguagli;
2) la decadenza veniva fatta discendere dall'invio ritenuto tardivo del modello ME (che ha unificato le formalità del mod. DM 10), che la società aveva effettuato in data 15.1.2021, a seguito di richiesta dallo stesso di rettifica del precedente modello tempestivamente inviato Controparte_3 in data 26.10.2020, che conteneva un errore materiale di conteggio;
3) in realtà, non era intervenuta alcuna decadenza, giacché il comma 3 dell'art.7 del D.Lgs.148/2015 prevede che “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte al lavoratore devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione” e quindi l'azienda avrebbe potuto portare in compensazione tali anticipazioni fino al 30.11.2020, in quanto la fine del periodo di paga è riferibile al 31.5.2020, essendo la terminata il Pt_2
2.5.2020; di conseguenza il conguaglio, ovvero la richiesta di rimborso, poteva essere effettuata non oltre il 30.11.2020. E in effetti la società aveva provveduto ad eseguire le operazioni di conguaglio con il pagamento del mod.
F24 in data 16.10.2020 ed aveva poi proceduto a comunicare i flussi informativi relativi alle posizioni dei lavoratori e alle operate compensazioni mediante l'invio del mod. in data 26.10.2020; 4) peraltro l'azienda, Pt_3 avvedutasi di un errore di calcolo del saldo del mod. inviato in data Pt_3
26.10.2020, in data 16.11.2020 (prima dunque dello spirare del termine del
30.11.2020 per beneficiare della compensazione tra crediti e debiti contributivi) aveva spontaneamente versato la dovuta integrazione di €.54,00, prima che l' in data 19.12.2020 (ormai scaduto il termine per operare CP_1 la compensazione), comunicasse all'azienda che la denuncia presentata risultava “squadrata”; 5) era infondata la tesi dell' tesi secondo cui la CP_2 trasmissione dei dati dell'operato conguaglio sarebbe stata fatta dalla società tardivamente, solamente in data 14.1.2021, con l'invio dei “flussi Uniemens” corretti, giacché la letterale formulazione dell'art.7, 3° comma, del D. Lgs.
n.148/2015 consentiva di affermare che il termine di decadenza dei sei mesi per operare le compensazioni è da riferire all'epoca di esecuzione dei conguagli e non a quella della movimentazione dei “flussi Uniemens”.
Su queste premesse la società ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “- annullare l'avviso di addebito N. 347 2023 00000058
70 000 emesso dall' , Sede di Frosinone, il 9.1.2023 e notificato il 14.1.2023 e CP_1 dichiarare non dovuta all' la somma di € 9.385,47 a titolo di contributi e sanzioni CP_1 né alcuna altra somma in dipendenza dell'avviso suddetto;
Per l'effetto: - condannare
l' alla restituzione della somma di € 9.385,47 di cui al medesimo avviso pagata
CP_1 dalla ricorrente in data 28.1.2023 al solo fine di ottenere il DURC ed evitare l'azione esecutiva, maggiorata con gli interessi fino al soddisfo;
- in via subordinata, e salvo gravame: - riconoscere e dichiarare il diritto di credito della nei confronti Parte_1 dell' per le anticipazioni delle prestazioni di integrazione salariale in favore dei
CP_1 propri dipendenti nel periodo 2.3.2020/2.5.2020, e per l'effetto condannare comunque l' alla restituzione del corrispondente importo di € 5.826,98 e della
CP_1 somma di € 3.558,49 imputata a sanzioni, interessi e spese di notifica. -in via ancor più gradata e salvo gravame: -accertare e dichiarare non dovute le sanzioni ed accessori nella misura di € 3.558,49, atteso il comportamento tenuto dall' e il
CP_1 ritardo con cui ha contestato l'addebito, per tutte le argomentazioni esposte in narrativa, ovvero, in estremo subordine, ritenerle dovute nella ridotta misura di €
972,23. - condannare comunque parte resistente al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, Cassa Avvocati ed Iva come per legge”.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo di accertare e dichiarare CP_1
l'infondatezza del proposto ricorso e, per l'effetto, di rigettarlo integralmente, dichiarando parte ricorrente tenuta al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito opposto, oltre le ulteriori somme maturate per sanzioni ed interessi. Ciò in quanto la denuncia contributiva di settembre 2020 era stata completata dalla società soltanto con la trasmissione operata il 14.1.2021, che era anche la data di presentazione dell'unica denuncia andata a buon fine. Tale regolarizzazione era avvenuta tardivamente e questo aveva comportato il mancato riconoscimento del credito per le autorizzazioni CIG nn.330050087080, 400050079583 e 690050150797, aventi scadenza
30.11.2020. Da questo derivava l'infondatezza del ricorso e la legittimità delle somme richieste con l'avviso di addebito impugnato.
All'esito dell'udienza del 5.12.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree meritano accoglimento, per i motivi appresso indicati.
Con l'opposto avviso di addebito n.347 2023 00000058 70 000, notificato in data 14.1.2023, l' convenuto ha chiesto alla società opponente il CP_2 pagamento di complessivi €.9.385,47, di cui €.5.826,00 a titolo di contributi previdenziali per il periodo 09/2020 correlati alle note di rettifica operate dall'Istituto sul DM/10 del relativo periodo, €.3.496,19 a titolo di sanzioni per evasione, €.58,19 per interessi ed €.4,11 per spese di notifica.
L'avviso di addebito impugnato si fonda sul presupposto che la ricorrente non abbia tempestivamente operato le compensazioni tra i crediti vantati nei confronti dell' per anticipazione del trattamento salariale integrativo CP_1 nel periodo dell'emergenza COVID per il periodo 2.3.2020-2.5.2020 e i debiti verso l'Istituto per i contributi dovuti, decadendo in tal modo dal diritto di operare i previsti conguagli. In particolare, la decadenza è stata fatta discendere dall' dall'invio ritenuto tardivo del modello ME (che CP_2 ha unificato le formalità di invio del modello DM 10), invio che la società aveva effettuato in data 15.1.2021, a seguito di richiesta dallo stesso Ente previdenziale di rettifica del precedente modello inviato in data 26.10.2020, che conteneva un errore materiale di conteggio.
Orbene, ritiene il Giudicante che in realtà, non sia intervenuta alcuna decadenza, giacché il comma 3 dell'art.7 del D.Lgs.148/2015 prevede che “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte al lavoratore devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione”. Nel caso di specie, quindi, l'azienda avrebbe potuto portare in compensazione tali anticipazioni fino al 30.11.2020, considerato che la fine del Part periodo di paga era da porre alla data del 31.5.2020, in quanto la
“anticipata” dal datore di lavoro era terminata il 2.5.2020. In effetti la società ha provveduto ad eseguire le operazioni di conguaglio con il pagamento del modello F24 in data 16.10.2020 (ricevuta pagamento e modello F24: all. 3 ricorso) ed aveva poi proceduto a comunicare i flussi informativi relativi alle posizioni dei lavoratori e alle operate compensazioni mediante l'invio del modello in data 26.10.2020 (all. 4 ricorso). Pt_3
Va poi evidenziato che l'azienda, avvedutasi di un errore di calcolo del saldo del richiamato modello inviato in data 26.10.2020, in data Pt_3
16.11.2020 - prima dunque dello spirare del termine del 30.11.2020 per beneficiare della compensazione tra crediti e debiti contributivi - ebbe spontaneamente a versare la dovuta integrazione di €.54,00. E questo ancor prima che l' in data 19.12.2020 (ormai scaduto il termine per operare CP_1 la compensazione), comunicasse all'azienda che la denuncia presentata risultava “squadrata” (all. 5 ricorso).
La tesi dell' secondo cui la trasmissione dei dati dell'operato CP_2 conguaglio sarebbe stata fatta dalla società tardivamente, solamente in data
14.1.2021, è infondata giacché la letterale formulazione dell'art.7, 3° comma, del D. Lgs. n.148/2015 consentiva di affermare che il termine di decadenza dei sei mesi per operare le compensazioni è da riferire all'epoca di esecuzione dei conguagli e non a quella della movimentazione dei cd. “flussi Uniemens”.
La norma, infatti, non riconduce l'adempimento all'invio dei “flussi
Uniemens”, né prescrive nulla sulle modalità con le quali il conguaglio debba essere effettuato nei termini di decadenza, ma prevede unicamente che “le operazioni di conguaglio” vengano effettuate entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione dell'integrazione salariale.
Nel caso di specie, come già evidenziato, le operazioni di conguaglio riguardavano le integrazioni salariali anticipate dalla società ricorrente fino al
2.5.2020, per cui il termine di decadenza di sei mesi per avvalersi della compensazione decorreva dal 31.5.2020 (fine del periodo di paga di riferimento) e terminava il 30.11.2020. La ricorrente, come emerge dalla documentazione prodotta in atti: 1) ha eseguito le operazioni di conguaglio con gli adempimenti contributivi relativi al mese di settembre 2020, versando quanto dovuto all'esito della compensazione in data 16.10.2020 (all.3 al ricorso); 2) ha eseguito la trasmissione del modello DM10 relativo delle denunce contributive il 26.10.2020 (all.4 al ricorso); 3) ha inoltre provveduto al pagamento della differenza del saldo, pari a €54,00, che aveva dato origine alla “squadratura”, con gli adempimenti relativi al periodo ottobre 2020, quindi il 16.11.2020 (differenza, peraltro, versata versata anche una seconda volta con gli adempimenti relativi a novembre 2020: all.7 al ricorso).
In definitiva, deve ritenersi che la ricorrente abbia eseguito le operazioni di conguaglio oggetto di causa nel rigoroso rispetto termine di sei mesi previsto dalla disposizione di cui all'art.7, comma terzo, D.Lgs. 148/2015. In conseguenza, l'opposto avviso di addebito n.347 2023 00000058 70 000, notificato il 14.1.2023, va annullato e va dichiarato che non è dovuta all' la somma di €.9.385,47 richiesta dall'Istituto a titolo di contributi, CP_1 sanzioni e spese con l'avviso suddetto. Per l'effetto, l' va condannato CP_1 alla restituzione della somma di €.9.385,47 di cui al medesimo avviso pagata dalla ricorrente in data 28.1.2023 al solo fine di ottenere il DURC ed evitare l'azione esecutiva, maggiorata con gli interessi legali fino al soddisfo.
Le spese processuali, nell'importo liquidato in dispositivo, seguono la soccombenza dell' . CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) annulla l'opposto avviso di addebito n.347 2023 00000058 70 000, notificato il 14.1.2023, e accerta e dichiara che non è dovuta dall'opponente all' la somma di €.9.385,47, richiesta dall' con l'avviso predetto CP_1 CP_2
a titolo di contributi, sanzioni e spese;
2) per l'effetto, condanna l' alla restituzione alla CP_1 Parte_1 di della somma di €.9.385,47 richiesta con l'avviso di addebito di Parte_1 cui al capo 1), pagata dalla ricorrente in data 28.1.2023, maggiorata con gli interessi legali fino al soddisfo;
3) condanna il soccombente a rifondere alla parte ricorrente le CP_2 spese legali, liquidate in complessive €.2.540,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali e in €.43,00 per spese di contributo unificato.
Frosinone, 7.1.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi