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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.3153-2022 RG, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Ernesto Colosimo- opponente; Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Ernesto Colosimo – opponente; Parte_2
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Nicola Tarantini – Controparte_1
opposta;
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_2
distrettuale dello Stato di Lecce – chiamata in causa -opposta; avente ad oggetto “ opposizione a cartella di pagamento- accertamento prescrizione”.
Conclusioni: come in atti.
Nell'ultima fase cartolare (termine note del 15 gennaio 2025) è stata riservata la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e hanno dedotto che, in data 13 marzo 2015, sono stati destinatari, Parte_1 Parte_2
rispettivamente, di cartella di pagamento dell'importo di €717.149,13 e di cartella di pagamento dell'importo di €714.375,20, cui sono seguite intimazioni del 15 febbraio 2022 e del 26 gennaio
2022 da parte di . CP_3
Gli intimati hanno proposto opposizione eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale tra la notifica delle cartelle (13 marzo 2015) e la notifica delle intimazioni del gennaio e febbraio 2022.
ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione in quanto Controparte_1
i ruoli riguardano le quote latte e la determinazione del prelievo supplementare;
ha agganciato l'eccezione all'art.133 comma 1) lett.t) cpa secondo cui: ”tutte le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari rientrano nella giurisdizione esclusiva del GA” (comprese quelle relative alla riscossione).
ha poi: CP_3
-eccepito la carenza di legittimazione passiva per i profili riguardanti l'an del credito iscritto a ruolo involgenti un accertamento da svolgere nei confronti di , Ente impositore;
CP_2
-contestato la fondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione sostenendo l'operatività della prescrizione decennale in materia di prelievo latte o di prelievo supplementare per quote latte;
1 -dedotto che il termine di prescrizione, a decorrere dalla data di notifica delle cartelle indicata dai in quella del 13 marzo 2015, deve essere computato tenendo conto della sospensione dei Pt_1 termini varata durante l'emergenza pandemica (art.68 comma 4-bis DL 18-2020 e successive disposizioni).
Il contraddittorio, per effetto di richiesta di , è stato esteso ad . CP_3 CP_2
si è costituita in giudizio ed ha eccepito il difetto di giurisdizione secondo il disposto CP_2 dell'art.133 comma 1 lett.t) cpa;
ha dedotto che:
- si verte in ipotesi di giurisdizione esclusiva;
-dinanzi al GA, si attua il principio di concentrazione di tutele, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.31370 del 5.12.2018;
-le doglianze degli opponenti riguardano non solo la prescrizione ma anche la mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'importo richiesto;
-tali doglianze sono rivolte all'esercizio dei poteri amministrativi che ha condotto alla determinazione del “quantum debeatur” e devono essere esaminate dal GA;
-l'intimazione di pagamento è contenuta in un atto autoritativo e tutti i vizi idonei alla declaratoria di illegittimità devono dedursi con l'azione di annullamento nel termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto ex artt.29-40-41 cpa;
-i hanno prestato acquiescenza alle intimazioni loro notificate e, quindi, in ragione Pt_1 dell'omessa impugnazione dinanzi al GA, i provvedimenti, compresa la determinazione degli importi dovuti, sono divenuti definitivi;
-trattandosi di crediti derivanti da norme comunitarie regolatrici del mercato o meglio di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, la prescrizione è quella ordinaria decennale;
-il termine di dieci anni è stato interrotto per effetto di azioni giudiziarie e delle notifiche delle intimazioni di pagamento ed è stato, inoltre, sospeso per effetto della disciplina normativa durante la pandemia.
*** ** ***
Questione preliminare.
La questione riguardante l'individuazione del giudice competente per le opposizioni alle cartelle notificate per il pagamento di somme di denaro a titolo di "prelievo latte" o di "prelievo supplementare per quote latte", su cui si sono pronunciate le Sezioni Unite (Cass., Sez. U.,
Ordinanze nn. 31370 e 31371 del 5/12/2018), è stata affrontata alla stregua del seguente principio:
"In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e
2 dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.; ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorchè caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi".
Le Sezioni Unite, invero, hanno osservato che il Giudice di legittimità già in una precedente occasione aveva ritenuto di enunciare il principio di diritto idoneo a ripartire la giurisdizione tra i due plessi giudicanti, secondo la regola così enunciata: "Anche nei giudizi promossi dopo l'entrata in vigore del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, art.
2-sexies, convertito in L. 25 giugno 2005, n. 109, è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni irroganti sanzioni amministrative per violazione delle norme attinenti al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; le controversie cui si riferisce la citata disposizione, istitutiva di una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, sono infatti soltanto quelle direttamente inerenti al momento applicativo del prelievo supplementare, restandone, quindi, escluse le opposizioni, anche se emesse per la violazione delle norme dirette ad assicurare il versamento del medesimo prelievo" (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 13897 del 15/6/2009).
La Suprema Corte ha espresso l'opportunità che la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), (c.p.a.) secondo cui "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari", venisse interpretata alla luce del "principio di concentrazione delle tutele", espresso già dalla giurisprudenza di legittimità in altri settori dell'ordinamento in quanto inteso come canone superiore da privilegiare ogniqualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale (Cass., Sez. 1 -, Sentenza
n. 22932 del 29/9/2017; Sez. 1, Sentenza n. 15482 del 22/6/2017; Sez. U., Sentenza n. 15283 del
25/7/2016).
Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite, non sono scrutinabili dal giudice ordinario le doglianze di merito volte a mettere in discussione, anche implicitamente, l'esercizio di poteri amministrativi riguardanti l'an della pretesa e la determinazione del quantum debeatur.
3 In tal caso, si intenderebbe sottoporre al vaglio del G.O. posizioni in cui prevalgono esigenze di protezione degli interessi legittimi connessi alla procedura di accertamento del credito della P.A., in quanto involgenti l'esercizio di potestà pubbliche nell'ambito della determinazione del “quantum” e della verifica della legittimità dei poteri esercitati da che, dunque, non rientrano nel "plesso CP_2
giurisdizionale ordinario".
Nei richiamati precedenti, le Sezioni Unite hanno escluso la giurisdizione ordinaria facendo riferimento - nello specifico - alla doglianza sottoposta al loro esame e relativa all'errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi, ed hanno rilevato che essa comporta - attraverso una sostanziale domanda di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., - una contestazione del “quantum” accertato dall'Autorità amministrativa, attraverso l'esercizio delle sue potestà pubbliche la cui verificazione attiene a una posizione di interesse legittimo e, quindi, appartiene alla giurisdizione del G.A..
Ciò posto, il Tribunale non può che condividere la linea difensiva svolta da e da . CP_3 CP_2
*** ** ***
Tuttavia, nella fattispecie, gli opponenti non hanno formulato alcuna contestazione sul piano della causa debendi e della determinazione del quantum debeatur, ma hanno – solo- eccepito la prescrizione quinquennale, facendo decorrere il termine dal 13 marzo 2015, data di notifica delle cartelle di pagamento integranti il presupposto delle intimazioni di pagamento notificate – poi – il
26 gennaio 2022 ed il 15 febbraio 2022.
Pertanto, su tale esclusivo profilo “estintivo”, del tutto distinto dalla fase costitutiva della pretesa pubblica, la cognizione è del Giudice ordinario.
La indicata giurisdizione esclusiva, come attuazione del principio di concentrazione delle tutele, opera allorquando la parte intimata formula doglianze che investono vari profili della pretesa impositiva, sul piano del titolo, del quantum, dell'eventuale estinzione;
in tal caso, il GA è investito della cognizione di ogni questione.
Ma quando il motivo di contestazione è agganciato all'accertamento di un fatto estintivo, cioè del decorso del tempo “legale”, successivo alle fasi pubblicistiche, spetta al GO la pronuncia dichiarativa.
L'eccezione di prescrizione sollevata dai non è fondata. Pt_1
4 Gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, di talché la prescrizione è quella decennale, prevista dall'art.2946 c.c. (cfr.Cons. Stato, III, 7.11.2022, n.
9706; Cons. Stato, III, 12.04.2022, n. 2730; Cons. Stato, II, 28.12.2021, n. 8659).
Non opera la prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c. perché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica (cfr. Cons. Stato, Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659).
Quindi, rimanendo estranea all'ambito cognitivo ogni questione relativa alla debenza delle somme, il Tribunale è stato investito dell'accertamento di un fatto estintivo successivo al procedimento amministrativo ed alla fase di formazione del titolo.
L'operatività della prescrizione decennale, a decorrere dal 13 marzo 2015 (dies a quo indicato dagli intimati-opponenti), esclude l'effetto estintivo al gennaio-febbraio 2022, come dedotto in opposizione;
senza, peraltro, considerare che, sia , sia , hanno svolto diffuse difese sul CP_3 CP_2
piano delle varie interruzioni per i giudizi tra le parti e per le intimazioni notificate, nonché delle sospensioni “ex lege” determinate dalla disciplina normativa varata nel periodo emergenziale negli anni 2020-2021.
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza;
la liquidazione tiene conto delle attività processuali concretamente svolte (non vi è stata attività istruttoria ed il giudizio è stato riservato per la decisione allo stato degli atti senza il segmento delle memorie conclusive regolato dall'art.190 cpc vigente ratione temporis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.3153-2022 R.G., tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate nell'importo delle spese prenotate a debito per effetto della chiamata in causa di e nell'importo di CP_2
€6.000,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge (se dovuti) in favore di ciascuna parte convenuta-opposta.
Così deciso il 16 gennaio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.3153-2022 RG, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Ernesto Colosimo- opponente; Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Ernesto Colosimo – opponente; Parte_2
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Nicola Tarantini – Controparte_1
opposta;
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_2
distrettuale dello Stato di Lecce – chiamata in causa -opposta; avente ad oggetto “ opposizione a cartella di pagamento- accertamento prescrizione”.
Conclusioni: come in atti.
Nell'ultima fase cartolare (termine note del 15 gennaio 2025) è stata riservata la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e hanno dedotto che, in data 13 marzo 2015, sono stati destinatari, Parte_1 Parte_2
rispettivamente, di cartella di pagamento dell'importo di €717.149,13 e di cartella di pagamento dell'importo di €714.375,20, cui sono seguite intimazioni del 15 febbraio 2022 e del 26 gennaio
2022 da parte di . CP_3
Gli intimati hanno proposto opposizione eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale tra la notifica delle cartelle (13 marzo 2015) e la notifica delle intimazioni del gennaio e febbraio 2022.
ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione in quanto Controparte_1
i ruoli riguardano le quote latte e la determinazione del prelievo supplementare;
ha agganciato l'eccezione all'art.133 comma 1) lett.t) cpa secondo cui: ”tutte le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari rientrano nella giurisdizione esclusiva del GA” (comprese quelle relative alla riscossione).
ha poi: CP_3
-eccepito la carenza di legittimazione passiva per i profili riguardanti l'an del credito iscritto a ruolo involgenti un accertamento da svolgere nei confronti di , Ente impositore;
CP_2
-contestato la fondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione sostenendo l'operatività della prescrizione decennale in materia di prelievo latte o di prelievo supplementare per quote latte;
1 -dedotto che il termine di prescrizione, a decorrere dalla data di notifica delle cartelle indicata dai in quella del 13 marzo 2015, deve essere computato tenendo conto della sospensione dei Pt_1 termini varata durante l'emergenza pandemica (art.68 comma 4-bis DL 18-2020 e successive disposizioni).
Il contraddittorio, per effetto di richiesta di , è stato esteso ad . CP_3 CP_2
si è costituita in giudizio ed ha eccepito il difetto di giurisdizione secondo il disposto CP_2 dell'art.133 comma 1 lett.t) cpa;
ha dedotto che:
- si verte in ipotesi di giurisdizione esclusiva;
-dinanzi al GA, si attua il principio di concentrazione di tutele, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.31370 del 5.12.2018;
-le doglianze degli opponenti riguardano non solo la prescrizione ma anche la mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'importo richiesto;
-tali doglianze sono rivolte all'esercizio dei poteri amministrativi che ha condotto alla determinazione del “quantum debeatur” e devono essere esaminate dal GA;
-l'intimazione di pagamento è contenuta in un atto autoritativo e tutti i vizi idonei alla declaratoria di illegittimità devono dedursi con l'azione di annullamento nel termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto ex artt.29-40-41 cpa;
-i hanno prestato acquiescenza alle intimazioni loro notificate e, quindi, in ragione Pt_1 dell'omessa impugnazione dinanzi al GA, i provvedimenti, compresa la determinazione degli importi dovuti, sono divenuti definitivi;
-trattandosi di crediti derivanti da norme comunitarie regolatrici del mercato o meglio di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, la prescrizione è quella ordinaria decennale;
-il termine di dieci anni è stato interrotto per effetto di azioni giudiziarie e delle notifiche delle intimazioni di pagamento ed è stato, inoltre, sospeso per effetto della disciplina normativa durante la pandemia.
*** ** ***
Questione preliminare.
La questione riguardante l'individuazione del giudice competente per le opposizioni alle cartelle notificate per il pagamento di somme di denaro a titolo di "prelievo latte" o di "prelievo supplementare per quote latte", su cui si sono pronunciate le Sezioni Unite (Cass., Sez. U.,
Ordinanze nn. 31370 e 31371 del 5/12/2018), è stata affrontata alla stregua del seguente principio:
"In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e
2 dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.; ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorchè caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi".
Le Sezioni Unite, invero, hanno osservato che il Giudice di legittimità già in una precedente occasione aveva ritenuto di enunciare il principio di diritto idoneo a ripartire la giurisdizione tra i due plessi giudicanti, secondo la regola così enunciata: "Anche nei giudizi promossi dopo l'entrata in vigore del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, art.
2-sexies, convertito in L. 25 giugno 2005, n. 109, è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni irroganti sanzioni amministrative per violazione delle norme attinenti al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; le controversie cui si riferisce la citata disposizione, istitutiva di una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, sono infatti soltanto quelle direttamente inerenti al momento applicativo del prelievo supplementare, restandone, quindi, escluse le opposizioni, anche se emesse per la violazione delle norme dirette ad assicurare il versamento del medesimo prelievo" (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 13897 del 15/6/2009).
La Suprema Corte ha espresso l'opportunità che la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), (c.p.a.) secondo cui "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari", venisse interpretata alla luce del "principio di concentrazione delle tutele", espresso già dalla giurisprudenza di legittimità in altri settori dell'ordinamento in quanto inteso come canone superiore da privilegiare ogniqualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale (Cass., Sez. 1 -, Sentenza
n. 22932 del 29/9/2017; Sez. 1, Sentenza n. 15482 del 22/6/2017; Sez. U., Sentenza n. 15283 del
25/7/2016).
Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite, non sono scrutinabili dal giudice ordinario le doglianze di merito volte a mettere in discussione, anche implicitamente, l'esercizio di poteri amministrativi riguardanti l'an della pretesa e la determinazione del quantum debeatur.
3 In tal caso, si intenderebbe sottoporre al vaglio del G.O. posizioni in cui prevalgono esigenze di protezione degli interessi legittimi connessi alla procedura di accertamento del credito della P.A., in quanto involgenti l'esercizio di potestà pubbliche nell'ambito della determinazione del “quantum” e della verifica della legittimità dei poteri esercitati da che, dunque, non rientrano nel "plesso CP_2
giurisdizionale ordinario".
Nei richiamati precedenti, le Sezioni Unite hanno escluso la giurisdizione ordinaria facendo riferimento - nello specifico - alla doglianza sottoposta al loro esame e relativa all'errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi, ed hanno rilevato che essa comporta - attraverso una sostanziale domanda di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., - una contestazione del “quantum” accertato dall'Autorità amministrativa, attraverso l'esercizio delle sue potestà pubbliche la cui verificazione attiene a una posizione di interesse legittimo e, quindi, appartiene alla giurisdizione del G.A..
Ciò posto, il Tribunale non può che condividere la linea difensiva svolta da e da . CP_3 CP_2
*** ** ***
Tuttavia, nella fattispecie, gli opponenti non hanno formulato alcuna contestazione sul piano della causa debendi e della determinazione del quantum debeatur, ma hanno – solo- eccepito la prescrizione quinquennale, facendo decorrere il termine dal 13 marzo 2015, data di notifica delle cartelle di pagamento integranti il presupposto delle intimazioni di pagamento notificate – poi – il
26 gennaio 2022 ed il 15 febbraio 2022.
Pertanto, su tale esclusivo profilo “estintivo”, del tutto distinto dalla fase costitutiva della pretesa pubblica, la cognizione è del Giudice ordinario.
La indicata giurisdizione esclusiva, come attuazione del principio di concentrazione delle tutele, opera allorquando la parte intimata formula doglianze che investono vari profili della pretesa impositiva, sul piano del titolo, del quantum, dell'eventuale estinzione;
in tal caso, il GA è investito della cognizione di ogni questione.
Ma quando il motivo di contestazione è agganciato all'accertamento di un fatto estintivo, cioè del decorso del tempo “legale”, successivo alle fasi pubblicistiche, spetta al GO la pronuncia dichiarativa.
L'eccezione di prescrizione sollevata dai non è fondata. Pt_1
4 Gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, di talché la prescrizione è quella decennale, prevista dall'art.2946 c.c. (cfr.Cons. Stato, III, 7.11.2022, n.
9706; Cons. Stato, III, 12.04.2022, n. 2730; Cons. Stato, II, 28.12.2021, n. 8659).
Non opera la prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c. perché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica (cfr. Cons. Stato, Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659).
Quindi, rimanendo estranea all'ambito cognitivo ogni questione relativa alla debenza delle somme, il Tribunale è stato investito dell'accertamento di un fatto estintivo successivo al procedimento amministrativo ed alla fase di formazione del titolo.
L'operatività della prescrizione decennale, a decorrere dal 13 marzo 2015 (dies a quo indicato dagli intimati-opponenti), esclude l'effetto estintivo al gennaio-febbraio 2022, come dedotto in opposizione;
senza, peraltro, considerare che, sia , sia , hanno svolto diffuse difese sul CP_3 CP_2
piano delle varie interruzioni per i giudizi tra le parti e per le intimazioni notificate, nonché delle sospensioni “ex lege” determinate dalla disciplina normativa varata nel periodo emergenziale negli anni 2020-2021.
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza;
la liquidazione tiene conto delle attività processuali concretamente svolte (non vi è stata attività istruttoria ed il giudizio è stato riservato per la decisione allo stato degli atti senza il segmento delle memorie conclusive regolato dall'art.190 cpc vigente ratione temporis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.3153-2022 R.G., tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate nell'importo delle spese prenotate a debito per effetto della chiamata in causa di e nell'importo di CP_2
€6.000,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge (se dovuti) in favore di ciascuna parte convenuta-opposta.
Così deciso il 16 gennaio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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