Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/06/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3831 / 2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in funzione di giudice di appello in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2017 al numero 3831, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Assisi, via San Bernardino da Siena, snc, Parte_1
Assisi (PG), presso l'avv. Patrizio Tofi e l'avv. Luca Casiccio, che la assistono e difendono anche disgiuntamente giusta procura a margine della citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO elettivamente domiciliata in Perugia, Corso Vannucci, n. Controparte_1
30, presso l'avv. Massimo Lipparini che la assiste e difende giusta procura in calce all'atto di citazione passivo in primo grado;
elettivamente domiciliata in Perugia, via Volte della Pace, n. Controparte_2
9, presso l'avv. Nicola Ghinelli, giusta procura generale alle liti in atti;
.c.; CP_3
APPELLATI
e avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di sinistro stradale;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – e convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 CP_4
Pagina 1 di 8
esponendo che il 30 giugno 2014, in via Paradiso in Assisi la prima era alla guida di CP_3 una autovettura, mentre il era trasportato, e veniva a collidere con un trattore (di CP_4 proprietà di assicurato con perché il conducente del trattore non CP_3 CP_2 rispettava il segnale di stop.
Riferivano e producevano gli attori il modulo di constatazione amichevole, che riportava
(salvo quanto si dirà) tale dinamica, e quindi esponevano di aver subito danni patrimoniali
(pari a 6.285,09 euro, come da preventivo richiamato in citazione) e biologici quantificati, per entrambi, in perizia di parte in 30 giorni di inabilità temporanea totale di 30 giorni e 10 di parziale, nonché in 5% di inabilità permanente.
Deducevano quindi che la responsabilità del sinistro era da ascriversi integralmente al conducente del macchinario agricolo, e – dando atto che stragiudizialmente le due compagnie assicurative non avevano risarcito il danno – chiedevano il ristoro dei danni assunti subiti. Cont Si è costituita in prime cure la soc. contestando la dinamica del sinistro per come esposta dagli attori e sostenendo l'incompatibilità dei danni riportati dalla vettura con la ricostruzione offerta;
ha quindi contestato la misura del danno esposta dagli attori sia quanto al danno patrimoniale che al danno non patrimoniale. Ha chiesto il rigetto della domanda.
Si è altresì costituita la soc. eccependo: a) l'improcedibilità della domanda, per CP_2 omessa richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno secondo le forme previste dagli articoli 145 e 148 cod. assicurazioni;
b) l'assenza di prova della circostanza che CP_4 fosse effettivamente terzo trasportato della vettura;
c) che non vi era compatibilità della dinamica dei fatti tra quanto esposto dagli attori e i danni riscontrabili sui veicoli, d) la misura del danno quantificato in citazione.
Ha chiesto respingersi l'avversa domanda. rimaneva contumace. CP_3
In corso di giudizio la causa veniva istruita con prove orali, procedendosi all'escussione di il 9 novembre 2015 e quindi veniva affidata consulenza tecnica al Testimone_1 geom. , che depositava la stessa il 18 luglio 2016. Persona_1
La causa passava dunque in decisione all'udienza del 6 febbraio 2017 e veniva decisa con sentenza 13 aprile 2017, n. 355. con la quale il Giudice di Pace di Perugia, rilevava: a) in linea generale, che quanto riportato nel modulo CAI non trovava riscontro nell'istruttoria;
Pagina 2 di 8 b) che non vi era alcuna prova dell'effettiva presenza sui luoghi di;
c) che i CP_4 certificati medici redatti il giorno seguente all'affermato sinistro riportano quale descrizione del fatti un “tamponamento”; d) che il teste sentito aveva illustrato l'incompatibilità dei danni riportati con il sinistro come esposto;
e) che la c.t.u. che pur aveva ipotizzato la compatibilità dei danni con il sinistro come esposto non era condivisibile in quanto probabilistica e richiamante “due forche (di cui non vi è prova in atti e spuntate all'improvviso)”, e perché “quanto ipotizzato non è coerente con le prove in atti e non è idoneo a fondare un giudizio di responsabilità” mentre invece la “non perfetta corrispondenza tra le altezze da terra degli elementi che sarebbero entrati in contatto (…) riscontrata dallo stesso CTU accostando i due mezzi va interpretata come incompatibilità dei danni con la dinamica del sinistro”.
Ha quindi come detto il Giudice di Pace respinto la domanda, con condanna alle spese degli attori in favore di ciascuna società convenuta.
2. – Avverso detta sentenza spiega appello la sola Parte_1
Sostiene l'appellante:
a) la violazione dell'art. 143 co. 2 cod. assicurazioni, assumendo che, stante la presenza in atti del modulo CAI che in tesi costituirebbe una presunzione iuris tantum o “piena prova del fatto e delle circostanze di accadimento del sinistro” (pag. 10 appello) sarebbe spettato alle assicurazioni dare prova contraria;
b) che il primo giudice avrebbe errato nell'interpretazione della c.t.u. svolta in giudizio, perché, secondo la prospettazione, il consulente avrebbe avvalorato le tesi degli attori e poi dell'appellante, dando atto che in relazione è scritto che “Non si può quindi escludere che considerando la presenza delle due piccole forche, vi sia compatibilità tra i danni riportati dai due veicoli”.
La CTU quindi avrebbe, in tesi, “confermato la presenza delle due forche” e non escluderebbe la dinamica rappresentata nel CAI.
Si sono costituite in appello le due assicurazioni citate. Cont La soc. ha sostenuto la legittimità della sentenza impugnata, diffusamente argomentando in ordine ai contenuti della CTU;
ha quindi sostenuto che, in ipotesi di accoglimento della avversa domanda, la condanna dovrebbe essere emessa solo nei confronti di Controparte_5
La soc. ha, in via preliminare, eccepito la mancata citazione dei , e CP_2 CP_6
l'inamissibilità dell'appello, sia per essere lo stesso manifestamente infondato che per non essere specificate le parti della sentenza oggetto di impugnazione. Nel merito ha esposto la legittimità della sentenza resa in prime cure e, quindi, contestato la rilevanza probatoria del
Pagina 3 di 8 modulo CAI come esposta dalla controparte. Ha concluso, quanto al merito, per il rigetto dell'appello.
Respinta l'eccezione di irregolarità del contraddittorio e le istanze istruttorie formulate dalle parti, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio quanto alle lesioni lamentate dall'appellante e il consulente dott. ha quantificato i postumi Parte_1 Per_2 permanenti in misura del 1,5% e l'invalidità temporanea in giorni 15 al 75%, 15 al 50% e 10 al 25%.
Su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi, all'esito di rinvii dovuti al carico di ruolo, chiamata all'udienza odierna del 18 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Fatte precisare le conclusioni e sentita la discussione, la causa passava in decisione ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. con termine di giorni 30 per il deposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – L'appello è infondato e deve essere respinto.
Si duole l'appellante della decisione del Giudice di Pace, censurando il giudizio da questi compiuto in ordine alla dinamica del sinistro e sostenendo, in definitiva, che lo stesso sia avvenuto come descritto nel modulo di constatazione amichevole che avrebbe, in tesi, speciale rilievo probatorio e lamentando che la c.t.u. svolta in prime cure sarebbe stata confermativa delle tesi di parte attorea.
L'assunto è errato sia quanto alla censura di merito in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, sia quanto alle prospettazioni di diritto.
Deve innanzi tutto rammentarsi che il modulo di costatazione amichevole, quand'anche sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, non fa prova incontrovertibile delle circostanze ivi esposte ma – nei casi di cui all'art. 143 cod. ass. priv. – dà luogo ad una presunzione, sicchè “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.” (art. 143 co.
2 cod. ass. priv.).
Si tratta cioè, come più volte affermato in giurisprudenza, di una presunzione semplice, che ammette prova contraria affermandosi pacificamente che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole
d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del
d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si
Pagina 4 di 8 sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni.” (v. Cass. civ., Sez. VI-3, 6 dicembre 2017, n. 29146), tant'è che “In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.” (v. Cass. civ., Sez. III, 25 gennaio 2024, n. 2438; conf. Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8451; v. altresì Cass. civ., Sez. III, 3 giugno 2024, n. 15431).
È dunque da escludersi l'assunto per il quale il primo giudice, in presenza di una dichiarazione dei conducenti dei veicoli coinvolti in ordine alla dinamica del sinistro, avrebbe comunque dovuto ritenere lo stesso avvenuto come da questi narrato.
Posto dunque che il Giudice di Pace ben poteva motivatamente disattendere le risultanze del modulo di costatazione amichevole, non può poi che rilevarsi l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza, posto che il primo giudice ha motivato le condivisibili ragioni che portano ad escludere, sul piano del fatto obiettivo, che i fatti siano avvenuti come esposto nel modulo.
È, al riguardo, in primo luogo necessario chiarire che – a differenza di come riportato in atto di appello su elemento determinante della controversia – il CTU non ha “confermato la presenza delle due forche”, ed anzi, invero, ha costruito una esposizione dubitativa esponendo come della presenza delle forche era stato informato in sede di esperimento. In particolare sul punto si legge in relazione a pagina 7 che “Nel corso delle operazioni peritali del 18 maggio
2016 [nell'ambito delle quali i due veicoli erano stati avvicinati per verificare la compatibilità del danno con le ammaccature, n.d.r.] il sig. [parte in causa, proprietario del Persona_3 trattore e non presente al momento dell'affermato urto, n.d.r.] aveva precisato che, dopo l'iniziale collisione, l'autovettura aveva ruotato in senso orario e la parte anteriore di questa aveva colliso con delle forche, poste sulla parte anteriore del trattore ed ancorate alla zavorra di questo, oggi non più presenti, in quanto il le aveva tolte”. Pt_2
Ebbene, al riguardo, è del tutto evidente che alcun accertamento – del resto né demandato né consentito al c.t.u. – è stato effettuato da consulente dell'ufficio in ordine alla esistenza o meno delle c.d. forche.
Ciò posto, quello che è materialmente evidente ad ogni occhio anche inesperto dalle fotografie in atti e presenti in c.t.u. (pag. 8 CTU) è che la parte anteriore della vettura è danneggiata (in modo maggiore sul lato destro del paraurti e del cofano), ma in modo ben visibile su tutta la parte centrale del cofano (v. anche allegato 7 della produzione in prime
Pagina 5 di 8 cure di . Ciò che dunque è incontrovertibile è che la vettura ha Controparte_1 impattato frontalmente con un ostacolo.
È altresì incontrovertibile il fatto che il trattore non risultava minimamente danneggiato in alcun suo punto: né sul lato sinistro, né sulla parte anteriore, né sulla ruota anteriore sinistra.
Guardando poi al documento 1 dell'attore in prime cure, cioè al modulo di constatazione amichevole di incidente, non può che evidenziarsi che, nella parte grafica è rappresentato, pur con lo schematismo del caso, che la vettura sarebbe andata ad impattare con l'angolo anteriore sinistro del trattore (su cui, tra l'altro, non è disegnato alcun macchinario annesso, cioè, per intendersi, non vi sono le “forche”), trattore a sua volta impegnato in una svolta a sinistra. Mentre è indicato, quale punto d'urto iniziale, la parte anteriore della vettura, alcun punto d'urto iniziale è indicato quanto al trattore.
Ebbene è incontrovertibile che all'altezza (tra i cm. 60 e 85 da terra) dove si collocano tutti i danni alla vettura, sul lato anteriore sinistro del trattore, in corrispondenza, non risulta neppure la minima ammaccatura, scalfittura o sverniciatura (vedi pag. 10 della consulenza tecnica).
Ancora, quanto alla dinamica del sinistro, nulla di rilievo viene esposto in citazione, dove semplicemente si afferma che la vettura “veniva improvvisamente urtata dalla macchina agricola …. che non rispettando, al relativo incrocio, il prescritto segnale di stop, causava il sinistro in oggetto” (pag. 2).
In tale quadro, dunque, dove già in prima battuta non può che evidenziarsi come l'allegazione giudiziale dell'attore fosse del tutto carente, la c.t.u. non può essere valorizzata in favore della parte attrice.
Il c.t.u., infatti, ha espressamente affermato – in modo non dubitativo – all'esito di una verifica in loco accostando i veicoli (peraltro, con il trattore orientato verso destra anziché verso sinistra come nel modulo di constatazione amichevole) che “dall'esame delle predette fotografie emerge che, allo stato, non vi è perfetta corrispondenza tra le altezze da terra degli elementi che sarebbero entrati in contatto”.
Immediatamente dopo tale rilievo il c.t.u. (senza invero che l'affermazione sia logicamente conseguenziale) ha affermato che “Infatti la parte anteriore dell'autovettura BMW, dopo aver urtato contro la ruota anteriore sinistra, avrebbe ruotato fino a collidere con la parte anteriore del trattore, nella parte in cui sporgevano le due forche, oggi non più presenti. L'urto con la ruota del trattore si sarebbe potuto concretizzare nella parte anteriore dell'autovettura che, ruotando, avrebbe potuto collidere con
Pagina 6 di 8 le due forche.”
Ebbene, tale affermazione, che ha carattere valutativo e probabilistico, appare non fondata né su dati empirici né su condivisibili dati ricostruttivi: posto che alcun danno è presente sulla ruota del trattore, non vi è alcuna menzione (cioè, allegazione giudiziale) delle forche prima dell'esperimento, e che i danni sulla parte anteriore della vettura non sono, all'evidenza immediata, compatibili con un danno avvenuto ad una vettura di tale massa in rotazione sul suo asse.
I danni, infatti, si palesano come frontali e non come effetto di una traslazione in rotazione (rotazione che sarebbe dovuta avvenire con un fulcro posto al punto di impatto, cioè sulla ruota) della vettura.
E' cioè del tutto condivisibile la sentenza del primo giudice dove ha valorizzato la CTU nella parte in cui invece scientificamente fondata e cioè nella parte in cui ha affermato di non aver potuto accertare la compatibilità tra i danni riportati dai due veicoli con la dinamica esposta: si legge infatti in c.t.u. che “Non si può quindi escludere che, considerando la presenza delle due piccole forche, vi sia compatibilità tra i danni riportati dai due veicoli, compatibilità che lo scrivente, si ribadisce, non ha potuto accertare direttamente, stante le modifiche apportate al trattore agricolo nella parte che avrebbe colliso con l'autovettura”.
Ne deriva, in conclusione, che avendo il primo giudice fatto buon governo degli esiti dell'istruttoria compiuta, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del valore della controversia in favore di ciascuna parte appellata costituita, tenendo conto del valore della controversia e dello svolgimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (d.m. 55/2014 e s.m.i. minimi:
2.540 euro;
massimi: euro 7.617). Nulla per le spese nei confronti di non costituito. CP_3
Le spese di c.t.u. solidali nei confronti di quest'ultimo sono, nei rapporti tra le parti, a integrale carico dell'appellante.
Si deve dare atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, assorbita ogni altra questione e respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
- respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Pagina 7 di 8 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3 Controparte_1
e di per ciascuna in misura di euro 2.540 oltre spese generali
[...] Controparte_2
(15%) iva e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido il compenso del c.t.u., e nei rapporti interni ad integrale carico di Parte_3
- dà atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Perugia il 18 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 8 di 8