Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1941
CASS
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto

    La Corte d'appello ha ritenuto il fatto non di lieve entità a causa della durata della rivolta, del coinvolgimento di tutti i settori del carcere e dell'uso di armi improprie. Ha considerato le sentenze di patteggiamento non idonee a condurla a valutare diversamente il fatto, in quanto fondate sulla condotta specificamente tenuta dagli imputati in quei casi.

  • Rigettato
    Mancanza di logica e calcoli nella quantificazione della pena

    La pena è stata determinata nella misura minima di legge, considerando la continuazione con il reato di devastazione e applicando le riduzioni per le attenuanti generiche e il rito abbreviato.

  • Rigettato
    Attribuzione di un fatto diverso da quello contestato

    Il fatto per cui il ricorrente è stato condannato riguarda il concorso nel forzare il cancello di una sezione del carcere e l'accertamento della sua condotta di sfondamento, che rientra nel fatto storico contestato e per cui ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Mancata considerazione di una sentenza irrevocabile di assoluzione di coimputati

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione del coimputato non vincola il giudice nella rivalutazione del medesimo fatto per altri soggetti. Il motivo è generico in quanto non specifica le ragioni di identità della posizione né indica fatti storici incompatibili.

  • Rigettato
    Violazione di legge e travisamento della prova in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale

    La Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, basandosi sulla relazione di servizio che indica il concorso del NO nell'usare violenza per opporsi alle prescrizioni degli agenti. La richiesta di rivalutazione delle prove non è ammissibile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Assenza di contestazione o specificazione delle circostanze aggravanti nella determinazione della pena

    Le circostanze aggravanti sono state ritenute subvalenti rispetto alle attenuanti generiche e alle attenuanti di cui all'art. 62, n. 3), cod. pen., con conseguente esclusione degli aumenti di pena per le aggravanti. Il ricorrente non ha indicato il suo interesse a tale motivo.

  • Rigettato
    Applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)

    La condivisibile considerazione della Corte d'appello sulla gravità dei fatti e la precedente commissione di numerose rapine da parte del NO escludono l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.

  • Rigettato
    Mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione a sentenza irrevocabile di assoluzione

    La sentenza irrevocabile di un altro procedimento non vincola il giudice, e il motivo è generico poiché non specifica le ragioni di incompatibilità dei fatti storici con quelli accertati nel presente processo.

  • Rigettato
    Travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale

    La Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La richiesta di rivalutazione delle prove e di diversa valutazione della condotta non è ammissibile in sede di legittimità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1941
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1941
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo