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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ET LE, nato in [...] il [...] FO AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'assise d'appello di OT visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
letti i motivi nuovi che sono stati presentati dagli Avv.ti GERARDINA RIOLO e AC LC, difensori di NO ND;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/02/2025, la Corte d'assise d'appello di OT, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di OT, emessa in esito a giudizio abbreviato, per quanto qui interessa: a) confermava la condanna di EV ET alla pena di sette anni, quattro mesi e ventisei giorni di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter cod. pen.) Penale Sent. Sez. 2 Num. 1941 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 19/12/2025 di cui al capo B) dell'imputazione, e di devastazione (art. 419 cod. pen.) di cui al capo C) dell'imputazione; b) confermava la condanna di ND NO alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, così riqualificato, dal G.u.p. del Tribunale di OT, il fatto di cui al capo B) dell'imputazione, originariamente contestato come sequestro di persona a scopo di coazione. I fatti attribuiti agli imputati si erano verificati nel corso di una "rivolta" di detenuti che aveva avuto luogo all'interno della Casa circondariale di Melfi tra il 09/03/2020 e il 10/03/2020. 2. Avverso tale sentenza del 20/02/2025 della Corte d'assise d'appello di OT, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori, EV ET e ND NO. 3. Il ricorso di EV ET, a firma dell'avv Salvatore Campanelli, è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 192 dello stesso codice e degli agli artt. 132, 133 e 289-ter, terzo comma, cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. 3.1. L'ET contesta in primo luogo il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui al terzo comma dell'art. 289-ter cod. pen., per avere la Corte d'assise d'appello di OT omesso di confrontarsi: a) «sia con la logica» che era stata seguita dal G.u.p. del Tribunale di OT nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti del 08/07/2022 e del 12/03/2024 (che egli aveva depositato e che erano state acquisite agli atti del processo); b) sia «con il ragionamento» di cui alla sentenza della Corte d'assise di OT del 12/03/2024. 3.1.1. Quanto al primo confronto che sarebbe stato omesso dalla Corte d'assise d'appello di OT, il ricorrente espone che, con le indicate sentenze di "patteggiamento", il G.u.p. del Tribunale di OT, nella stessa persona fisica che ha emesso la sentenza di primo grado del presente processo, aveva riconosciuto la circostanza attenuante di cui al terzo comma dell'art. 289-ter cod. pen. a diversi altri detenuti che rispondevano degli stessi capi B) e C) dell'imputazione e che «si erano resi responsabili della medesima condotta» (così il ricorso), tanto che il suddetto giudice non sarebbe stato «volutamente ricusato da nessuna delle difese», atteso che «era alquanto imprevedibile ipotizzare che il medesimo GUP potesse giungere ad una decisione giuridica differente con riferimento a posizioni assolutamente sovrapponibili». 2 L'ET deduce quindi che, a fronte di ciò, la Corte d'assise d'appello di OT avrebbe dovuto «vagliare la sua posizione rispetto a quelle già giudicate», al fine di «verificare se tra i nomi dei soggetti per i quali era intervenuta la sentenza di patteggiamento vi erano alcuni con una posizione identica» alla sua e, appunto, vagliare «la sua posizione con il medesimo ragionamento logico-giuridico seguito dal GUP nella sentenza di patteggiamento emessa per i coimputati», chiarendo perché tale ragionamento non potesse essere applicato nei suoi confronti, attesa la «evidente sovrapponibilità di alcune posizioni a quella dell'ET». Il che la Corte d'assise d'appello di OT non avrebbe fatto. Il ricorrente stigmatizza anche che: a) nella sentenza di primo grado, il G.u.p. del Tribunale di OT «esclude la possibilità di riconoscere l'attenuante sposando la tesi della teoria monistica, ma dimentica che nella sentenza di patteggiamento [...] ha riconosciuto per tutti la sussistenza dell'attenuante di cui al c. III» dell'art. 289-ter cod. pen.; b) la Corte d'assise d'appello di OT avrebbe «fa[tto] confusione», in quanto «dapprima ritiene l'attenuante riconoscibile solo ai fatti caratterizzati da lieve entità, ed esclude l'operatività della stessa per via della gravità dei fatti occorsi nella vicenda in esame;
poi, giunge alla conclusione che l'eventuale riconoscimento andrebbe vagliato analizzando la condotta strettamente personale tenuta dal reo;
infine, senza dare una spiegazione logica lineare, afferma che non sarebbe stato affatto certo il riconoscimento della stessa nei suoi confronti pur qualora avesse optato per un patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p.» (il ricorrente trascrive in proposito l'ultima parte del terzo capoverso e la prima parte del quarto capoverso della pag. 11 e il primo capoverso della pag. 12 della sentenza impugnata). 3.1.2. Quanto al secondo confronto che sarebbe stato omesso dalla Corte d'assise d'appello di OT, il ricorrente espone che, con sentenza del 12/03/2024, la Corte d'assise di OT aveva «deciso di riqualificare i fatti di cui al capo B) nell'ipotesi di cui agli artt. 336 e 339 c.p.» «per tutti gli imputati di cui al capo B) che hanno optato per il rito ordinario». La Corte d'assise d'appello di OT avrebbe «omesso anche qualsivoglia valutazione rispetto al ragionamento logico-giuridico affrontato dalla Corte di assise di OT» nell'indicata sentenza del 12/03/2024. 3.2. In secondo luogo, il ricorrente lamenta che «entrambe le sentenze di primo e secondo grado omettono completamente di fornire le logiche ed i calcoli applicati in sede di quantificazione della pena, così da non rendere precisa l'entità della sanzione penale erogata con riferimento alla singola imputazione». 4. Il ricorso di ND NO, a firma dell'avv. Gerardina Riolo e dell'avv. OM CO, è affidato a quattro motivi. 3 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 1, 521 e 522 dello stesso codice, per avergli i giudici del merito attribuito un fatto diverso da quello che gli era stato contestato nel capo B) dell'imputazione, come modificato all'udienza del 13/09/2021. Contesta che, mentre in tale capo d'imputazione, come modificato, gli era stato contestato di avere cooperato con altri a sfondare, avvalendosi di una branda di ferro, il cancello della sezione ubicata al secondo piano della Casa circondariale, sia il G.u.p. del Tribunale di OT sia la Corte d'assise d'appello di OT avrebbero «retrodata[to] il comportamento incriminato spostandolo alla fase iniziale dei disordini - quella consumata in fase antecedente e prossima del rientro dall'area passeggi», «così riqualificando non l'originaria condotta ma quella commessa in altro luogo, nella fase iniziale dei disordini, indi in danno di persone diverse, con scopi diversi». Ne discenderebbe che i giudici del merito non avrebbero pertanto attribuito un diverso nomen iuris alla condotta che era stata contestata nel capo d'imputazione ma avrebbero operato «uno "stravolgimento" dei fatti». In altre parole, essi non avrebbero «riqualificato [...] un fatto storico rimasto invariato» ma avrebbero proceduto a una «modifica - nei suoi elementi essenziali del fatto - inteso come episodio della vita umana, diversamente dai termini in cui originariamente risulta per tabulas contestato». Una tale situazione avrebbe imposto di assolvere l'imputato e, a norma del comma 2 dell'art. 521 cod. proc. pen., di trasmettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni in ordine all'eventuale esercizio dell'azione penale qualora avesse ravvisato «la diversa fattispecie di reato [...] nel comportamento nella fase preliminare dei disordini», come aveva fatto la Corte d'appello di OT nel giudizio ordinario «per la posizione di quei soggetti che hanno mantenuto una condotta non dissimile da quella del NO». Il ricorrente contesta che il riferimento, definito «"disinvolto"», fatto dalla Corte d'assise d'appello di OT alla sentenza della Corte EDU Drassich contro Italia (la Corte d'assise d'appello di OT menziona, in particolare, la seconda sentenza Drassich del 22/02/2018), non sarebbe «pertinente a sostenere la compatibilità della ricostruzione adottata con i diktat della Corte Europea» e rammenta il principio che, successivamente alla suddetta sentenza Drassich, è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza "Halan" (Sez. U, n. 5788 del 18/04/2029, dep. 2020, Halan, Rv. 277706-01). 4.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., per mancanza e contraddittorietà della motivazione. 4 Il NO espone che, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 24/10/2024, il proprio difensore aveva prodotto, ed era stata acquisita agli atti del processo, la sentenza della Corte d'assise di OT con la quale era stato definito il processo «parallelo» celebrato con il rito ordinario, sentenza divenuta irrevocabile il 17/09/2024 e con la quale, per alcuni detenuti «aventi posizione identica a quella dell'odierno ricorrente» e anch'essi imputati del reato di cui al capo B) dell'imputazione, era stata pronunciato un verdetto di assoluzione (il ricorrente indica TE LA, IU SE, UN EW BE, NZ AM e IN RO FA). Ciò esposto, il NO lamenta che l'indicata sentenza, prodotta per la prima volta in sede di appello e rilevante ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. in quanto irrevocabile, sarebbe stata «pretermessa allorché si è trattata la posizione del NO», e deduce che la «mancata risposta», da parte della Corte d'assise d'appello di OT, «alle sollecitazioni della difesa dirette ad estendere le valutazioni ad elementi diversi rispetto a quanto prospettato nell'atto di appello» rileverebbe a norma della lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo il NO, il «confronto probatorio tra gli elementi in fatto accertati e posti a sostegno della sentenza passata in giudicato e quelli emersi nel processo sub judice, ove esperito, avrebbe consentito di verificare, nel corso dello stesso, l'eventuale contrasto con le conclusioni qui assunte in ordine alla rilevanza penale della condotta tenuta». A sostegno dei propri assunti, il ricorrente invoca Sez. 3, n. 20673 del 22/03/2023, Russo, non massimata. 4.3. Il terzo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 337 cod. pen., e concerne l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Dopo avere riassunto la motivazione della sentenza di primo grado, riportandone degli stralci, e dopo avere trascritto l'ultimo paragrafo della pag. 5 e il primo paragrafo della pag. 6 nonché parte del primo paragrafo della pag. 7 della sentenza impugnata, il ricorrente deduce che «[l]a ricostruzione confligge con le risultanze probatorie sia che la si esamini sotto il profilo della c.d. "continenza" non ravvisandosi alcuna ipotesi di limitazione della libertà di movimento dei soggetti preposti all'apertura del cancello a presidio della zona del carcere destinata al "passeggio" che dei soggetti - persone offese - sui quali si sarebbe indirizzata l'azione di forza idonea a coartarne la volizione». Nel ritenere integrato il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, non si sarebbe tenuto conto di quanto egli aveva dichiarato nel corso del suo esame reso all'udienza del 23/02/2023, dal quale si trarrebbe «il pacifico convincimento» che 5 egli si era «limitato a disobbedire all'ordine di rientrare indicato dai PPUU»; elemento, questo, che sarebbe stato ignorato dai giudici del merito. Nel corso del medesimo esame, il pubblico ministero aveva chiesto «ragione della mancata adesione alla richiesta di rientrare due per volta, indi dal valore scriminante attribuito alla condotta dissociativa mantenuta dai detenuti EL e RC erroneamente tratta dall'essere, gli stessi rimasti all'area "passeggi", prendendo così le distanze dai compagni». Dopo avere trascritto il quarto capoverso della pag. 7 della sentenza impugnata, dal quale si trarrebbe che la Corte d'assise di appello di OT, come già il G.u.p. del Tribunale di OT, avrebbero «attribuito alla "dissociazione" dei due [cioè dei detenuti EL e RC], valore scriminante», il NO afferma che si porrebbe «il problema [...] di stabilire se quel dato posto a fondamento del ragionamento svolto sia pacifico ed incontrovertibile». Il ricorrente asserisce in proposito che: a) sarebbe «stata completamente obliterata la dichiarazione del NO il quale ha scandito le fasi del rientro dall'area passeggi, confermando la presenza dei due compagni di sezione, RC e EL almeno nella prima fase della risalita»; b) non sarebbe stata presa in considerazione la relazione di servizio a firma degli ispettori AL, ME e IE (di cui è trascritto uno stralcio), dalla quale risulterebbe «in maniera incontrovertibile che tanto il RC quanto il EL non vengono indicati tra i soggetti rimasti al passeggio»; c) la tesi dei giudici del merito sarebbe «contrastata» anche da quanto risulta dalla relazione di servizio a firma di EN TO (di cui è pure trascritto uno stralcio). Il ricorrente conclude che l'«incongruenza e l'inconciliabilità delle tesi con i detti elementi di prova travolge la bontà del ragionamento e vale ad inficiarne la tenuta argomentativa». In particolare, «tale documento» sarebbe stato «erroneamente valutato dai primi giudici in quanto, la richiesta di non rientrare in sezione è formulata e poteva esserlo una volta giunti all'interno del piano, donde la risalita e la "disobbedienza" all'ordine di rientrare in numero di due non può essere assunta quale scriminante anche sotto il profilo della valutazione dell'elemento volitivo». Il ricorrente conclude affermando che la «mera disobbedienza all'ordine impartito non ha assunto alcuna rilevanza ai fini della configurazione del reato, è valsa a tenere indenni i due detenuti da ogni ipotesi di incolpazione, non vi sono dati fattuali che giustifichino la diversa valutazione così come operata in danno del NO». 4.4. Il quarto motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 533 dello stesso codice e agli artt. 62, n. 3), 69, 132 e 133 cod. pen. Nel lamentare che la Corte d'assise d'appello di OT avrebbe «recep[ito]» il giudizio di prevalenza delle ritenute circostanze attenuanti generiche rispetto alle 6 contestate circostanze aggravanti, il NO deduce che «[I]'argomento speso in sede di impugnazione ossia l'assenza di circostanze aggravanti contestate trova il suo incipit nella riqualificazione dell'imputazione operata ai sensi dell'art. 337 c.p. di quella frazione di condotta della quale nessuno ad eccezione del NO è stato chiamato a difendersi». Sostiene, in particolare, che «[s]e per l'imputazione originaria (art. 289 ter) contestata ai sensi dell'art. 81 e aggravata ai sensi del successivo art. 112 c.p. il NO è stato "di fatto" assolto (sent. GUP OT pag. 14) essendo intervenuta la condanna per un fatto "riqualificato" e diverso a nessun altro detenuto contestato, la contemporanea assenza di indicazioni in ordine a quali circostanze aggravanti si sia fatto riferimento refluiscono in un vizio evidente del provvedimento», con la conseguenza che «[v]anno quindi emendate anche le statuizioni della sentenza relative al giudizio di comparazione [...] in quanto da ritenersi frutto di ragionamento illogico e di mero arbitrio». Il NO conclude che l'«assenza di contestazione e/o specificazione delle circostanze aggravanti poste a base della dosimetria della pena, configura un'assoluta mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena». 5. ND NO ha presentato tre motivi nuovi. 5.1. Con il primo motivo nuovo, che si afferma «dedotto ex art. 589 c. 2 c.p.p.», il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 131-bis e 337 cod. pen., con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, con la quale tale Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., «nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice». Dopo avere premesso la deducibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità della questione relativa all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia in quanto in precedenza non proponibile sia in quanto, comunque, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, il NO sottolinea che il G.u.p. del Tribunale di OT avrebbe ritenuto di riconoscergli «l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.» (così il ricorso), «attesa la presumibile suggestione che il tumulto ingeneratosi all'interno del carcere può aver avuto sulla scelta dell'imputato di partecipare all'azione» (quarto capoverso della pag. 11 della sentenza di primo grado). Il fatto che il giudice di primo grado abbia quindi «riconosciuto al ruolo del NO un'efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale nell'iter criminoso», lascerebbe «spazio alla valutazione [...] ad una condotta che possa determinare unitamente ad altri elementi (tra cui [...] la non secondaria irrilevanza del comportamento del quale nessun altro 7 imputato è stato chiamato a difendersi) il riconoscimento dell'attenuante che oggi si invoca». Il NO chiede pertanto il riconoscimento «della circostanza attenuante di cui all'art. 131 bis c.p.». 5.2. Il secondo motivo nuovo è proposto in relazione al secondo motivo del ricorso. Con esso il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 187 e 192, comma 3, dello stesso codice, e la mancanza e la contraddittorietà della motivazione. Dopo avere esposto il contenuto di alcune pronunce della Corte di cassazione dalle quali si ricaverebbe il principio secondo cui il giudice si deve confrontare con la pronuncia irrevocabile che sia stata resa in un altro procedimento in ordine agli stessi fatti storici ed è tenuto a un rigoroso onere motivazionale qualora ritenga di ricostruire i fatti in modo diverso, il ricorrente deduce che la sentenza irrevocabile della Corte d'assise di OT che era stata prodotta nel corso del giudizio di appello, al punto 7, «tratta le posizioni degli imputati nei cui confronti è stata elevata imputazione - al pari del NO - sub B) e per i quali si è data rilevanza unicamente alla condotta inerente il rientro disordinato dall'area parcheggi», segnatamente, degli imputati UE OR, CI OC e RL RO, i quali erano «stato assolti, sia pure con formula dubitativa perché il fatto non sussiste». Dopo avere trascritto alcuni passaggi della menzionata sentenza irrevocabile relativi alle posizioni degli imputati LA, OS, SE, OR e OC, il NO deduce che non sarebbe revocabile in dubbio che «si sia in presenza del medesimo fatto», il che rileverebbe «sotto un duplice profilo, ovvero sia per l'insussistenza dell'ipotesi di reato come originariamente rubricata, che della omessa considerazione della rilevanza penale della condotta mantenuta dai detenuti - diversi da coloro interessati alla forzatura della porta e nominativamente indicati - al rientro dai cc.dd. "passeggi"», cioè dai «detenuti rei solo del rientro disordinato dall'area passeggi». 5.3. Il terzo motivo nuovo è proposto in relazione al terzo motivo del ricorso. Tale motivo nuovo è proposto con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «in relazione all'art. 337 c.p.» e con riguardo a «travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dell'art. 192». Il NO rappresenta anzitutto che, dall'affermazione del G.u.p. del Tribunale di OT secondo cui «possono riconoscersi all'imputato le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 3 c.p., atteso il contesto particolare in cui si sono sviluppate le condotte (improvvisa restrizione delle possibilità di visita;
timori per i pericoli connessi al covid) ed attesa la presumibile suggestione che il tumulto ingeneratosi all'interno del carcere può aver avuto sulla scelta dell'imputato di 8 partecipare all'azione» (quarto capoverso della pag. 11 della sentenza di primo grado), si trarrebbe l'«implicito riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 co. 1 c.p.», il che «implica che la resistenza a pubblico ufficiale sia avvenuta in concorso con altri». Ciò rappresentato, il NO deduce che: «senonché l'assoluzione dei concorrenti per l'ipotesi contestata e/o la mancata rilevanza penale della condotta ricavabile anche dalla valutazione espressa dal diverso Giudice e prima ancora dal PM che non ha elevato rubrica sul punto [...] vale a ritenere l'insussistenza del reato come riqualificato». Dopo avere parzialmente trascritto il secondo e il terzo capoverso della pag. 11 della sentenza di primo grado e il primo paragrafo della pag. 7 della sentenza impugnata, il ricorrente formula due ulteriori considerazioni. In primo luogo, a suo avviso, «la ricostruzione operata non dà conto della necessaria verifica della triade di elementi fondanti il perfezionamento di un fatto reato, fatto-evento e nesso di causalità». Dopo avere rappresentato che «la sentenza di appello richiama una partecipazione alla effrazione fisica da parte del NO, arricchendola in termini di concorso morale e di contravvenzione all'ordine di risalita secondo quanto indicato dagli agenti in forza all'ingresso», il ricorrente deduce che «se l'effrazione fisica della porta di ingresso non può pacificamente essere attribuita al NO, nulla precisano le sentenze impugnate sulla prova del dolo». In secondo luogo, mancherebbe la «motivazione sui contributi alla ricostruzione dei fatti offerti dal NO ed idonea ad inficiare l'iter motivazionale seguito da entrambi i Giudici territoriali». Il NO espone che: a) come aveva dichiarato, egli non aveva interesse a partecipare ai disordini in quanto usufruiva di pochi colloqui in presenza, sicché le limitazioni agli stessi colloqui «poco o nulla incidevano sulla sua posizione, anzi traeva sicuro vantaggio dall'intensificazione del numero di colloqui telefonici, l'approssimarsi del fine pena, il rientro dal permesso premio»; b) i giudici del merito non si sarebbero «confronta[ti] con le ragioni espressamente indicate con l'imputato [sic], sui motivi che hanno determinato il suo ingresso in carcere» («era marzo, faceva molto freddo, si sa che ove si verifichino problemi all'interno del carcere si rimane fuori fino alla loro risoluzione, si verificano danneggiamenti della stessa area passeggi, da qui la scelta di disobbedire»); c) dal fatto che aveva iniziato a usufruire di permessi premio era discesa «la volontà di restare da parte»; d) «a porta aperta [...] decidono di entrare "avviciniamoci, ce ne saliamo anche noi, come in effetti è stato"». Dopo avere trascritto un ampio stralcio delle sommarie informazioni che erano state rese dall'ispettore della Polizia penitenziaria EN TO, sottolineando l'affermazione «a passo d'uomo ho notato i detenuti FA, EL, 9 RC e SE», il ricorrente deduce che, «[d]i contro», la relazione del 09/03/2020 degli ispettori AL, ME e IE «riferisce di SE [...] come soggetto che unitamente al NO fa ingresso subito dopo la sfondamento della porta di ingresso, relegando i due EL e RC come soggetti rimasti al passeggio». Il «mancato confronto con le censure proposte» e «l'omessa analisi degli elementi di prova come testé riportati» imporrebbero l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di EV ET è inammissibile perché è proposto per un unico motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato. 1.1. La Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire che il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, già previsto dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979"), e successivamente trasfuso, con l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, nell'art. 289-ter cod. pen., incrimina chiunque sequestra o tiene in suo potere una persona, minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata, con il dolo specifico di costringere un terzo - specificamente: uno Stato o un'organizzazione internazionale tra più governi o «una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche» - a compiere o a omettere un atto, subordinandovi (a tale compimento o omissione) la liberazione della persona sequestrata (Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, ET, Rv. 282978-01; Sez. 3, n. 29507 del 13/02/2019, Caruso, Rv. 276549-01). Con queste pronunce, è stato anche chiarito che tale reato, il quale costituisce una fattispecie speciale rispetto al reato di sequestro di persona di cui all'art. 605 cod. pen. - atteso che questo non presenta, tra i suoi elementi costitutivi, l'indicata connotazione teleologica della condotta di privazione dell'altrui libertà personale (Sez. 3, n. 29507 del 13/02/2019, Caruso, Rv. 276549-02) -, non richiede anche il perseguimento di una finalità di terrorismo, neppure quando la coazione sia rivolta verso uno Stato, essendo quest'ultimo solo uno dei possibili «terzi» destinatari della richiesta di comportamento attivo o omissivo al cui adempimento l'agente subordini la liberazione dell'ostaggio (sempre: Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, ET, Rv. 282978-01; Sez. 3, n. 29507 del 13/02/2019, Caruso, Rv. 276549-01). L'ipotesi del fatto di lieve entità di cui al terzo comma dell'art. 289-ter cod. pen. costituisce una circostanza attenuante a effetto speciale e non un'autonoma ipotesi di reato (Sez. 3, n. 29507 del 13/02/2019, Caruso, Rv. 276549-04). 10 Con la sentenza n. 14316 del 18/02/2022 è stato anche precisato che, «[c]ome per ogni altra fattispecie tipica, se è vero che la semplice consapevolezza della commissione del reato non integra di per sé un concorso morale, in quanto per questo si richiede almeno il volontario rafforzamento, il contributo ideologico o, quanto meno, un'incidenza sul determinismo psicologico dell'autore del reato, è però altrettanto vero che l'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma atipica di compartecipazione, consistente in un contributo di ordine materiale o psicologico a tutte o anche soltanto ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'impresa criminosa» (pag. 15, punto 3.4.2). 1.2. Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che la Corte d'assise d'appello di OT, con una valutazione conforme a quella che era stata resa dal G.u.p. del Tribunale di OT, la quale si integra con quella della Corte d'assise d'appello, ha ritenuto sussistenti, a carico dell'ET, gli elementi costitutivi, sia oggettivi sia soggettivi, dell'attribuito reato di sequestro di persona a scopo di coazione. Ciò alla luce delle annotazioni di servizio che erano state redatte dagli agenti della Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Melfi e delle sommarie informazioni che erano rese da alcuni di essi, atti dai quali emergeva che, il 09/03/2020, gruppi di detenuti della suddetta Casa circondariale avevano sequestrato alcuni agenti della Polizia penitenziaria, prendendoli in ostaggio per un tempo apprezzabile, con il fine di costringere l'Amministrazione penitenziaria, in cambio del rilascio degli ostaggi, ad accogliere un serie di rivendicazioni che erano state avanzate dai detenuti a seguito delle restrizioni che erano state disposte dalla stessa Amministrazione in conseguenza della pandemia di Covid- 19. Quanto, in particolare, all'ET, ne era emersa l'attiva e consapevole partecipazione, al secondo piano del carcere, all'azione di sequestro degli agenti della polizia penitenziaria (oltre che a quella di devastazione della struttura carceraria), la quale emergeva, in particolare, sia dalla relazione di servizio del 10/03/2020 degli ispettori della Polizia penitenziaria TO e Di Pierro, nella quale l'ET era indicato come uno dei detenuti che avevano coadiuvato i fautori della protesta che era scoppiata al secondo piano, sia dalle sommarie informazioni che erano state rese dall'assistente Tonino Gerardi, il quale aveva indicato l'ET come uno di coloro che, brandendo un bastone, avevano accerchiato il personale della Polizia penitenziaria privandolo della libertà personale («Da quel momento noi poliziotti eravamo praticamente in ostaggio dei detenuti»). Tale linea argomentativa appare del tutto immune da contraddizioni e da illogicità, tanto meno manifeste, oltre che in linea con la norma di cui all'art. 289- ter cod. pen. 11 A fronte di ciò, il ricorrente: a) da un lato, ha del tutto omesso di confrontarsi con le indicate argomentazioni delle conformi sentenze dei giudici del merito;
b) dall'altro lato, nell'omettere tale confronto, si è limitato a dedurre genericamente che, con la sentenza del 12/03/2024 emessa all'esito del giudizio ordinario che era stato celebrato nei confronti di altri detenuti, la Corte d'assise di OT aveva riqualificato «i fatti di cui al capo B)» nella fattispecie di cui agli artt. 336 e 339 cod. pen., senza tuttavia in alcun modo indicare alcuna oggettiva incompatibilità dei fatti storici sui quali tale sentenza si fonderebbe e senza tenere conto dell'autonomia delle posizioni processuali dei vari detenuti coinvolti nei fatti. 1.3. Quanto alle censure che riguardano il diniego dell'invocata circostanza attenuante della lieve entità del fatto che è prevista dal terzo comma dell'art. 289- ter cod. pen., la Corte d'assise d'appello di OT ha argomentato, senza incorrere né in contraddizioni né in illogicità, tanto meno manifeste, come il fatto nel suo complesso non si potesse ritenere di lieve entità, attesa la durata della "rivolta", il fatto che essa aveva coinvolto la totalità dei settori del carcere e il fatto che i detenuti rivoltosi avevano diffusamente utilizzato delle armi improprie. Con riguardo alla contestazione secondo cui la Corte d'assise d'appello di OT non si sarebbe confrontata con le sentenze di "patteggiamento" del 08/07/2022 e del 12/03/2024 con le quali il G.u.p. del Tribunale di OT aveva riconosciuto la circostanza attenuante di cui al terzo comma dell'art. 289-ter cod. pen., si deve osservare che la Corte d'assise d'appello di OT si è in realtà confrontata con tali sentenze, ritenendo, in modo del tutto logico, che esse non si potevano ritenere idonee a condurla a valutare il fatto come di lieve entità, in quanto avevano fondato il riconoscimento della circostanza attenuante sulla «condotta specificamente tenuta» dagli imputati ai quali si riferivano (primo capoverso della pag. 12 della sentenza impugnata). 1.4. Quanto, infine, alle censure che riguardano la misura della pena, si deve rilevare che questa è stata determinata nella misura, quella di sette anni, quattro mesi e ventisei giorni di reclusione, che corrisponde al minimo di legge. Infatti: 1) venticinque anni di reclusione (minimo della pena per il reato di cui all'art. 289-ter cod. pen.) - 1/3 per la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 3), cod. pen. = sedici anni e otto mesi di reclusione;
2) sedici anni e otto mesi di reclusione - 1/3 per le circostanze attenuanti generiche = undici anni, un mese e dieci giorni di reclusione;
3) undici anni, un mese e dieci giorni di reclusione - 1/3 per la scelta del rito abbreviato = sette anni, quattro mesi e ventisei giorni di reclusione. Ne discende che la Corte d'assise d'appello di OT ha anche omesso di applicare qualsiasi aumento per la continuazione con il reato di devastazione. 12 2. Il ricorso di ND NO è inammissibile perché è proposto per dei motivi o non consentiti o manifestamente infondati. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel capo B) dell'imputazione, l'unico del quale l'imputato era stato chiamato a rispondere, era stato in particolare contestato al NO di avere cooperato con altri detenuti nello sfondamento, utilizzando una branda di ferro come ariete, del cancello di una delle sezioni (la terza) collocate al secondo piano della struttura carceraria e al successivo accerchiamento di alcuni agenti della Polizia penitenziaria («così da farsi consegnare le chiavi della Rotonda del 2^ piano - ove la 3^ e la 4^ sezione erano ubicate - che in precedenza gli stessi operatori di Polizia penitenziaria erano riusciti a mettere in sicurezza mediante lo sbarramento del cancello di sezione, cancello che i suddetti detenuti [...] riuscivano a sfondare avvalendosi di una branda di ferro, utilizzata come ariete, con la cooperazione anche dei detenuti [...] NO ND [...] che, intervenuti contestualmente ovvero in rapida successione in frangenti temporali contigui, accerchiavano gli Ass. ti [...]»). Orbene, il fatto in relazione al quale il NO è stato condannato dal G.u.p. del Tribunale di OT, con la sentenza che è stata confermata dalla Corte d'assise d'appello di OT, ha riguardo al suo «concor[so] nel forzare il cancello del passaggio alla terza sezione», alla sua «condotta di sfondamento del cancello» (rispettivamente: primo e secondo capoverso della pag. 11 della sentenza di primo grado). Si tratta pertanto, in tutta evidenza, dello stesso fatto storico che era stato contestato al NO nell'ambito del capo B) dell'imputazione - e non, come è sostenuto dal ricorrente, di un fatto diverso -, con la conseguenza che, in ordine a tale fatto, che il G.u.p. del Tribunale di OT ha soltanto legittimamente riqualificato come resistenza a un pubblico ufficiale, si è senz'altro radicato il contraddittorio e l'imputato ha senz'altro potuto esercitare il proprio diritto di difesa. 2.2. Il secondo motivo non è consentito perché è generico. Si deve anzitutto ricordare che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice che sia chiamato a rivalutare quel medesimo fatto con riguardo alla posizione di altri soggetti imputati come concorrenti nel medesimo reato (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Ligresti, Rv. 278389-01; Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, De Matteis, Rv. 266656- 01). Nel caso in esame, il NO si è limitato a dedurre che, con la sentenza del 12/03/2024 emessa all'esito del giudizio ordinario che era stato celebrato nei confronti di altri detenuti imputati, la Corte d'assise di OT aveva assolto alcuni 13 di essi, i quali avrebbero avuto «posizione identica a quella dell'odierno ricorrente», senza tuttavia né specificare perché la sua posizione sarebbe stata «identica» a quella dei suddetti imputati assolti - come sarebbe stato necessario fare attesa l'autonomia delle posizioni processuali dei vari detenuti coinvolti nei fatti di cui al capo B) dell'imputazione -, né in alcun modo indicare i fatti storici, sui quali la suddetta sentenza si fonderebbe, che sarebbero in ipotesi incompatibili con quelli che sono stati ricostruiti dai giudici del merito nell'ambito di questo processo. Dal che discende la genericità del motivo. 2.3. Il terzo motivo non è consentito perché si sostanzia nella richiesta di una rivalutazione delle risultanze probatorie, il che non è possibile fare in sede di legittimità. La Corte d'assise d'appello di OT, con una valutazione conforme a quella che era stata resa dal G.u.p. del Tribunale di OT, la quale si integra con quella della Corte d'assise d'appello, ha ritenuto sussistenti, a carico del NO, gli elementi costitutivi, sia oggettivi sia soggettivi, dell'attribuito reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Ciò alla luce, in particolare, della relazione di servizio del 09/03/2020 che era stata redatta dagli agenti della Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Melfi AL, ME e IE, dalla quale era emerso che il NO aveva concorso nell'usare violenza o minaccia - consistite nell'effrazione del cancello, ubicato al secondo piano della struttura carceraria, che era stata materialmente posta in essere da altri tre detenuti, dei quali lo stesso NO aveva rafforzato il proposito -, per opporsi alle prescrizioni che erano state date immediatamente prima dagli agenti della polizia penitenziaria di rientrare ordinatamente dal "passeggio". Tale linea argomentativa appare immune da contraddizioni e da illogicità, tanto meno manifeste, oltre che in linea con la norma di cui all'art. 337 cod. pen. (per l'integrazione della quale è sufficiente anche la violenza sulle cose: Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015, Malcangi, Rv. 262342-01). A fronte di ciò, il ricorrente, senza indicare degli effettivi travisamenti del fatto o delle prove, si è sostanzialmente limitato a chiedere una rivalutazione di esse («[l]a ricostruzione confligge con le risultanze probatorie»), incluse le dichiarazioni che egli ebbe a rendere nel corso del suo esame, a invocare una diversa valutazione della condotta che era stata tenuta dai detenuti EL e RC, e anche a evidenziare ragioni in fatto, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria dei vari elementi, il che, come si è anticipato, non è possibile fare in sede di legittimità. 2.4. Il quarto motivo non è consentito. 14 Con esso il ricorrente lamenta l'«assenza di contestazione e/o specificazione» delle circostanze aggravanti dell'attribuito reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Si deve tuttavia in proposito osservare che le circostanze aggravanti sono state ritenute subvalenti rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 3), e 62-bis cod. pen., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 69, secondo comma, cod. pen., non si è tenuto conto degli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti e si è fatto luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le indicate circostanze attenuanti. A fronte di ciò, si deve ritenere che fosse onere del ricorrente indicare quale fosse il suo interesse al motivo proposto;
onere che il NO, che ha omesso tale indicazione, non ha assolto. 2.5. A norma del secondo periodo del comma 4 dell'art. 585 cod. proc. pen. («secondo cui «[I]'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi»), il motivo nuovi che sono stati presentati dal ricorrente sono inammissibili. 2.6. Deve, peraltro, essere esaminato il primo motivo nuovo, alla luce del principio secondo cui l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre a essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133-01). Tale primo motivo nuovo è tuttavia manifestamente infondato, atteso che la condivisibile considerazione della Corte d'assise d'appello di OT, da essa espressa nel motivare sul punto della determinazione della misura della pena, circa la gravità dei fatti e l'evidenziazione, sempre nel contesto della medesima motivazione, della precedente commissione, a opera del NO, di numerose rapine, appaiono elementi tali da escludere l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
15 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2025.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
letti i motivi nuovi che sono stati presentati dagli Avv.ti GERARDINA RIOLO e AC LC, difensori di NO ND;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/02/2025, la Corte d'assise d'appello di OT, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di OT, emessa in esito a giudizio abbreviato, per quanto qui interessa: a) confermava la condanna di EV ET alla pena di sette anni, quattro mesi e ventisei giorni di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter cod. pen.) Penale Sent. Sez. 2 Num. 1941 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 19/12/2025 di cui al capo B) dell'imputazione, e di devastazione (art. 419 cod. pen.) di cui al capo C) dell'imputazione; b) confermava la condanna di ND NO alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, così riqualificato, dal G.u.p. del Tribunale di OT, il fatto di cui al capo B) dell'imputazione, originariamente contestato come sequestro di persona a scopo di coazione. I fatti attribuiti agli imputati si erano verificati nel corso di una "rivolta" di detenuti che aveva avuto luogo all'interno della Casa circondariale di Melfi tra il 09/03/2020 e il 10/03/2020. 2. Avverso tale sentenza del 20/02/2025 della Corte d'assise d'appello di OT, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori, EV ET e ND NO. 3. Il ricorso di EV ET, a firma dell'avv Salvatore Campanelli, è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 192 dello stesso codice e degli agli artt. 132, 133 e 289-ter, terzo comma, cod. pen., e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. 3.1. L'ET contesta in primo luogo il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui al terzo comma dell'art. 289-ter cod. pen., per avere la Corte d'assise d'appello di OT omesso di confrontarsi: a) «sia con la logica» che era stata seguita dal G.u.p. del Tribunale di OT nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti del 08/07/2022 e del 12/03/2024 (che egli aveva depositato e che erano state acquisite agli atti del processo); b) sia «con il ragionamento» di cui alla sentenza della Corte d'assise di OT del 12/03/2024. 3.1.1. Quanto al primo confronto che sarebbe stato omesso dalla Corte d'assise d'appello di OT, il ricorrente espone che, con le indicate sentenze di "patteggiamento", il G.u.p. del Tribunale di OT, nella stessa persona fisica che ha emesso la sentenza di primo grado del presente processo, aveva riconosciuto la circostanza attenuante di cui al terzo comma dell'art. 289-ter cod. pen. a diversi altri detenuti che rispondevano degli stessi capi B) e C) dell'imputazione e che «si erano resi responsabili della medesima condotta» (così il ricorso), tanto che il suddetto giudice non sarebbe stato «volutamente ricusato da nessuna delle difese», atteso che «era alquanto imprevedibile ipotizzare che il medesimo GUP potesse giungere ad una decisione giuridica differente con riferimento a posizioni assolutamente sovrapponibili». 2 L'ET deduce quindi che, a fronte di ciò, la Corte d'assise d'appello di OT avrebbe dovuto «vagliare la sua posizione rispetto a quelle già giudicate», al fine di «verificare se tra i nomi dei soggetti per i quali era intervenuta la sentenza di patteggiamento vi erano alcuni con una posizione identica» alla sua e, appunto, vagliare «la sua posizione con il medesimo ragionamento logico-giuridico seguito dal GUP nella sentenza di patteggiamento emessa per i coimputati», chiarendo perché tale ragionamento non potesse essere applicato nei suoi confronti, attesa la «evidente sovrapponibilità di alcune posizioni a quella dell'ET». Il che la Corte d'assise d'appello di OT non avrebbe fatto. Il ricorrente stigmatizza anche che: a) nella sentenza di primo grado, il G.u.p. del Tribunale di OT «esclude la possibilità di riconoscere l'attenuante sposando la tesi della teoria monistica, ma dimentica che nella sentenza di patteggiamento [...] ha riconosciuto per tutti la sussistenza dell'attenuante di cui al c. III» dell'art. 289-ter cod. pen.; b) la Corte d'assise d'appello di OT avrebbe «fa[tto] confusione», in quanto «dapprima ritiene l'attenuante riconoscibile solo ai fatti caratterizzati da lieve entità, ed esclude l'operatività della stessa per via della gravità dei fatti occorsi nella vicenda in esame;
poi, giunge alla conclusione che l'eventuale riconoscimento andrebbe vagliato analizzando la condotta strettamente personale tenuta dal reo;
infine, senza dare una spiegazione logica lineare, afferma che non sarebbe stato affatto certo il riconoscimento della stessa nei suoi confronti pur qualora avesse optato per un patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p.» (il ricorrente trascrive in proposito l'ultima parte del terzo capoverso e la prima parte del quarto capoverso della pag. 11 e il primo capoverso della pag. 12 della sentenza impugnata). 3.1.2. Quanto al secondo confronto che sarebbe stato omesso dalla Corte d'assise d'appello di OT, il ricorrente espone che, con sentenza del 12/03/2024, la Corte d'assise di OT aveva «deciso di riqualificare i fatti di cui al capo B) nell'ipotesi di cui agli artt. 336 e 339 c.p.» «per tutti gli imputati di cui al capo B) che hanno optato per il rito ordinario». La Corte d'assise d'appello di OT avrebbe «omesso anche qualsivoglia valutazione rispetto al ragionamento logico-giuridico affrontato dalla Corte di assise di OT» nell'indicata sentenza del 12/03/2024. 3.2. In secondo luogo, il ricorrente lamenta che «entrambe le sentenze di primo e secondo grado omettono completamente di fornire le logiche ed i calcoli applicati in sede di quantificazione della pena, così da non rendere precisa l'entità della sanzione penale erogata con riferimento alla singola imputazione». 4. Il ricorso di ND NO, a firma dell'avv. Gerardina Riolo e dell'avv. OM CO, è affidato a quattro motivi. 3 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 1, 521 e 522 dello stesso codice, per avergli i giudici del merito attribuito un fatto diverso da quello che gli era stato contestato nel capo B) dell'imputazione, come modificato all'udienza del 13/09/2021. Contesta che, mentre in tale capo d'imputazione, come modificato, gli era stato contestato di avere cooperato con altri a sfondare, avvalendosi di una branda di ferro, il cancello della sezione ubicata al secondo piano della Casa circondariale, sia il G.u.p. del Tribunale di OT sia la Corte d'assise d'appello di OT avrebbero «retrodata[to] il comportamento incriminato spostandolo alla fase iniziale dei disordini - quella consumata in fase antecedente e prossima del rientro dall'area passeggi», «così riqualificando non l'originaria condotta ma quella commessa in altro luogo, nella fase iniziale dei disordini, indi in danno di persone diverse, con scopi diversi». Ne discenderebbe che i giudici del merito non avrebbero pertanto attribuito un diverso nomen iuris alla condotta che era stata contestata nel capo d'imputazione ma avrebbero operato «uno "stravolgimento" dei fatti». In altre parole, essi non avrebbero «riqualificato [...] un fatto storico rimasto invariato» ma avrebbero proceduto a una «modifica - nei suoi elementi essenziali del fatto - inteso come episodio della vita umana, diversamente dai termini in cui originariamente risulta per tabulas contestato». Una tale situazione avrebbe imposto di assolvere l'imputato e, a norma del comma 2 dell'art. 521 cod. proc. pen., di trasmettere gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni in ordine all'eventuale esercizio dell'azione penale qualora avesse ravvisato «la diversa fattispecie di reato [...] nel comportamento nella fase preliminare dei disordini», come aveva fatto la Corte d'appello di OT nel giudizio ordinario «per la posizione di quei soggetti che hanno mantenuto una condotta non dissimile da quella del NO». Il ricorrente contesta che il riferimento, definito «"disinvolto"», fatto dalla Corte d'assise d'appello di OT alla sentenza della Corte EDU Drassich contro Italia (la Corte d'assise d'appello di OT menziona, in particolare, la seconda sentenza Drassich del 22/02/2018), non sarebbe «pertinente a sostenere la compatibilità della ricostruzione adottata con i diktat della Corte Europea» e rammenta il principio che, successivamente alla suddetta sentenza Drassich, è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza "Halan" (Sez. U, n. 5788 del 18/04/2029, dep. 2020, Halan, Rv. 277706-01). 4.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., per mancanza e contraddittorietà della motivazione. 4 Il NO espone che, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 24/10/2024, il proprio difensore aveva prodotto, ed era stata acquisita agli atti del processo, la sentenza della Corte d'assise di OT con la quale era stato definito il processo «parallelo» celebrato con il rito ordinario, sentenza divenuta irrevocabile il 17/09/2024 e con la quale, per alcuni detenuti «aventi posizione identica a quella dell'odierno ricorrente» e anch'essi imputati del reato di cui al capo B) dell'imputazione, era stata pronunciato un verdetto di assoluzione (il ricorrente indica TE LA, IU SE, UN EW BE, NZ AM e IN RO FA). Ciò esposto, il NO lamenta che l'indicata sentenza, prodotta per la prima volta in sede di appello e rilevante ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. in quanto irrevocabile, sarebbe stata «pretermessa allorché si è trattata la posizione del NO», e deduce che la «mancata risposta», da parte della Corte d'assise d'appello di OT, «alle sollecitazioni della difesa dirette ad estendere le valutazioni ad elementi diversi rispetto a quanto prospettato nell'atto di appello» rileverebbe a norma della lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo il NO, il «confronto probatorio tra gli elementi in fatto accertati e posti a sostegno della sentenza passata in giudicato e quelli emersi nel processo sub judice, ove esperito, avrebbe consentito di verificare, nel corso dello stesso, l'eventuale contrasto con le conclusioni qui assunte in ordine alla rilevanza penale della condotta tenuta». A sostegno dei propri assunti, il ricorrente invoca Sez. 3, n. 20673 del 22/03/2023, Russo, non massimata. 4.3. Il terzo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 337 cod. pen., e concerne l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Dopo avere riassunto la motivazione della sentenza di primo grado, riportandone degli stralci, e dopo avere trascritto l'ultimo paragrafo della pag. 5 e il primo paragrafo della pag. 6 nonché parte del primo paragrafo della pag. 7 della sentenza impugnata, il ricorrente deduce che «[l]a ricostruzione confligge con le risultanze probatorie sia che la si esamini sotto il profilo della c.d. "continenza" non ravvisandosi alcuna ipotesi di limitazione della libertà di movimento dei soggetti preposti all'apertura del cancello a presidio della zona del carcere destinata al "passeggio" che dei soggetti - persone offese - sui quali si sarebbe indirizzata l'azione di forza idonea a coartarne la volizione». Nel ritenere integrato il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, non si sarebbe tenuto conto di quanto egli aveva dichiarato nel corso del suo esame reso all'udienza del 23/02/2023, dal quale si trarrebbe «il pacifico convincimento» che 5 egli si era «limitato a disobbedire all'ordine di rientrare indicato dai PPUU»; elemento, questo, che sarebbe stato ignorato dai giudici del merito. Nel corso del medesimo esame, il pubblico ministero aveva chiesto «ragione della mancata adesione alla richiesta di rientrare due per volta, indi dal valore scriminante attribuito alla condotta dissociativa mantenuta dai detenuti EL e RC erroneamente tratta dall'essere, gli stessi rimasti all'area "passeggi", prendendo così le distanze dai compagni». Dopo avere trascritto il quarto capoverso della pag. 7 della sentenza impugnata, dal quale si trarrebbe che la Corte d'assise di appello di OT, come già il G.u.p. del Tribunale di OT, avrebbero «attribuito alla "dissociazione" dei due [cioè dei detenuti EL e RC], valore scriminante», il NO afferma che si porrebbe «il problema [...] di stabilire se quel dato posto a fondamento del ragionamento svolto sia pacifico ed incontrovertibile». Il ricorrente asserisce in proposito che: a) sarebbe «stata completamente obliterata la dichiarazione del NO il quale ha scandito le fasi del rientro dall'area passeggi, confermando la presenza dei due compagni di sezione, RC e EL almeno nella prima fase della risalita»; b) non sarebbe stata presa in considerazione la relazione di servizio a firma degli ispettori AL, ME e IE (di cui è trascritto uno stralcio), dalla quale risulterebbe «in maniera incontrovertibile che tanto il RC quanto il EL non vengono indicati tra i soggetti rimasti al passeggio»; c) la tesi dei giudici del merito sarebbe «contrastata» anche da quanto risulta dalla relazione di servizio a firma di EN TO (di cui è pure trascritto uno stralcio). Il ricorrente conclude che l'«incongruenza e l'inconciliabilità delle tesi con i detti elementi di prova travolge la bontà del ragionamento e vale ad inficiarne la tenuta argomentativa». In particolare, «tale documento» sarebbe stato «erroneamente valutato dai primi giudici in quanto, la richiesta di non rientrare in sezione è formulata e poteva esserlo una volta giunti all'interno del piano, donde la risalita e la "disobbedienza" all'ordine di rientrare in numero di due non può essere assunta quale scriminante anche sotto il profilo della valutazione dell'elemento volitivo». Il ricorrente conclude affermando che la «mera disobbedienza all'ordine impartito non ha assunto alcuna rilevanza ai fini della configurazione del reato, è valsa a tenere indenni i due detenuti da ogni ipotesi di incolpazione, non vi sono dati fattuali che giustifichino la diversa valutazione così come operata in danno del NO». 4.4. Il quarto motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 533 dello stesso codice e agli artt. 62, n. 3), 69, 132 e 133 cod. pen. Nel lamentare che la Corte d'assise d'appello di OT avrebbe «recep[ito]» il giudizio di prevalenza delle ritenute circostanze attenuanti generiche rispetto alle 6 contestate circostanze aggravanti, il NO deduce che «[I]'argomento speso in sede di impugnazione ossia l'assenza di circostanze aggravanti contestate trova il suo incipit nella riqualificazione dell'imputazione operata ai sensi dell'art. 337 c.p. di quella frazione di condotta della quale nessuno ad eccezione del NO è stato chiamato a difendersi». Sostiene, in particolare, che «[s]e per l'imputazione originaria (art. 289 ter) contestata ai sensi dell'art. 81 e aggravata ai sensi del successivo art. 112 c.p. il NO è stato "di fatto" assolto (sent. GUP OT pag. 14) essendo intervenuta la condanna per un fatto "riqualificato" e diverso a nessun altro detenuto contestato, la contemporanea assenza di indicazioni in ordine a quali circostanze aggravanti si sia fatto riferimento refluiscono in un vizio evidente del provvedimento», con la conseguenza che «[v]anno quindi emendate anche le statuizioni della sentenza relative al giudizio di comparazione [...] in quanto da ritenersi frutto di ragionamento illogico e di mero arbitrio». Il NO conclude che l'«assenza di contestazione e/o specificazione delle circostanze aggravanti poste a base della dosimetria della pena, configura un'assoluta mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena». 5. ND NO ha presentato tre motivi nuovi. 5.1. Con il primo motivo nuovo, che si afferma «dedotto ex art. 589 c. 2 c.p.p.», il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 131-bis e 337 cod. pen., con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, con la quale tale Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., «nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice». Dopo avere premesso la deducibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità della questione relativa all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia in quanto in precedenza non proponibile sia in quanto, comunque, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, il NO sottolinea che il G.u.p. del Tribunale di OT avrebbe ritenuto di riconoscergli «l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.» (così il ricorso), «attesa la presumibile suggestione che il tumulto ingeneratosi all'interno del carcere può aver avuto sulla scelta dell'imputato di partecipare all'azione» (quarto capoverso della pag. 11 della sentenza di primo grado). Il fatto che il giudice di primo grado abbia quindi «riconosciuto al ruolo del NO un'efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale nell'iter criminoso», lascerebbe «spazio alla valutazione [...] ad una condotta che possa determinare unitamente ad altri elementi (tra cui [...] la non secondaria irrilevanza del comportamento del quale nessun altro 7 imputato è stato chiamato a difendersi) il riconoscimento dell'attenuante che oggi si invoca». Il NO chiede pertanto il riconoscimento «della circostanza attenuante di cui all'art. 131 bis c.p.». 5.2. Il secondo motivo nuovo è proposto in relazione al secondo motivo del ricorso. Con esso il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 187 e 192, comma 3, dello stesso codice, e la mancanza e la contraddittorietà della motivazione. Dopo avere esposto il contenuto di alcune pronunce della Corte di cassazione dalle quali si ricaverebbe il principio secondo cui il giudice si deve confrontare con la pronuncia irrevocabile che sia stata resa in un altro procedimento in ordine agli stessi fatti storici ed è tenuto a un rigoroso onere motivazionale qualora ritenga di ricostruire i fatti in modo diverso, il ricorrente deduce che la sentenza irrevocabile della Corte d'assise di OT che era stata prodotta nel corso del giudizio di appello, al punto 7, «tratta le posizioni degli imputati nei cui confronti è stata elevata imputazione - al pari del NO - sub B) e per i quali si è data rilevanza unicamente alla condotta inerente il rientro disordinato dall'area parcheggi», segnatamente, degli imputati UE OR, CI OC e RL RO, i quali erano «stato assolti, sia pure con formula dubitativa perché il fatto non sussiste». Dopo avere trascritto alcuni passaggi della menzionata sentenza irrevocabile relativi alle posizioni degli imputati LA, OS, SE, OR e OC, il NO deduce che non sarebbe revocabile in dubbio che «si sia in presenza del medesimo fatto», il che rileverebbe «sotto un duplice profilo, ovvero sia per l'insussistenza dell'ipotesi di reato come originariamente rubricata, che della omessa considerazione della rilevanza penale della condotta mantenuta dai detenuti - diversi da coloro interessati alla forzatura della porta e nominativamente indicati - al rientro dai cc.dd. "passeggi"», cioè dai «detenuti rei solo del rientro disordinato dall'area passeggi». 5.3. Il terzo motivo nuovo è proposto in relazione al terzo motivo del ricorso. Tale motivo nuovo è proposto con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «in relazione all'art. 337 c.p.» e con riguardo a «travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dell'art. 192». Il NO rappresenta anzitutto che, dall'affermazione del G.u.p. del Tribunale di OT secondo cui «possono riconoscersi all'imputato le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 3 c.p., atteso il contesto particolare in cui si sono sviluppate le condotte (improvvisa restrizione delle possibilità di visita;
timori per i pericoli connessi al covid) ed attesa la presumibile suggestione che il tumulto ingeneratosi all'interno del carcere può aver avuto sulla scelta dell'imputato di 8 partecipare all'azione» (quarto capoverso della pag. 11 della sentenza di primo grado), si trarrebbe l'«implicito riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 co. 1 c.p.», il che «implica che la resistenza a pubblico ufficiale sia avvenuta in concorso con altri». Ciò rappresentato, il NO deduce che: «senonché l'assoluzione dei concorrenti per l'ipotesi contestata e/o la mancata rilevanza penale della condotta ricavabile anche dalla valutazione espressa dal diverso Giudice e prima ancora dal PM che non ha elevato rubrica sul punto [...] vale a ritenere l'insussistenza del reato come riqualificato». Dopo avere parzialmente trascritto il secondo e il terzo capoverso della pag. 11 della sentenza di primo grado e il primo paragrafo della pag. 7 della sentenza impugnata, il ricorrente formula due ulteriori considerazioni. In primo luogo, a suo avviso, «la ricostruzione operata non dà conto della necessaria verifica della triade di elementi fondanti il perfezionamento di un fatto reato, fatto-evento e nesso di causalità». Dopo avere rappresentato che «la sentenza di appello richiama una partecipazione alla effrazione fisica da parte del NO, arricchendola in termini di concorso morale e di contravvenzione all'ordine di risalita secondo quanto indicato dagli agenti in forza all'ingresso», il ricorrente deduce che «se l'effrazione fisica della porta di ingresso non può pacificamente essere attribuita al NO, nulla precisano le sentenze impugnate sulla prova del dolo». In secondo luogo, mancherebbe la «motivazione sui contributi alla ricostruzione dei fatti offerti dal NO ed idonea ad inficiare l'iter motivazionale seguito da entrambi i Giudici territoriali». Il NO espone che: a) come aveva dichiarato, egli non aveva interesse a partecipare ai disordini in quanto usufruiva di pochi colloqui in presenza, sicché le limitazioni agli stessi colloqui «poco o nulla incidevano sulla sua posizione, anzi traeva sicuro vantaggio dall'intensificazione del numero di colloqui telefonici, l'approssimarsi del fine pena, il rientro dal permesso premio»; b) i giudici del merito non si sarebbero «confronta[ti] con le ragioni espressamente indicate con l'imputato [sic], sui motivi che hanno determinato il suo ingresso in carcere» («era marzo, faceva molto freddo, si sa che ove si verifichino problemi all'interno del carcere si rimane fuori fino alla loro risoluzione, si verificano danneggiamenti della stessa area passeggi, da qui la scelta di disobbedire»); c) dal fatto che aveva iniziato a usufruire di permessi premio era discesa «la volontà di restare da parte»; d) «a porta aperta [...] decidono di entrare "avviciniamoci, ce ne saliamo anche noi, come in effetti è stato"». Dopo avere trascritto un ampio stralcio delle sommarie informazioni che erano state rese dall'ispettore della Polizia penitenziaria EN TO, sottolineando l'affermazione «a passo d'uomo ho notato i detenuti FA, EL, 9 RC e SE», il ricorrente deduce che, «[d]i contro», la relazione del 09/03/2020 degli ispettori AL, ME e IE «riferisce di SE [...] come soggetto che unitamente al NO fa ingresso subito dopo la sfondamento della porta di ingresso, relegando i due EL e RC come soggetti rimasti al passeggio». Il «mancato confronto con le censure proposte» e «l'omessa analisi degli elementi di prova come testé riportati» imporrebbero l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di EV ET è inammissibile perché è proposto per un unico motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato. 1.1. La Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire che il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, già previsto dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 (recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979"), e successivamente trasfuso, con l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, nell'art. 289-ter cod. pen., incrimina chiunque sequestra o tiene in suo potere una persona, minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata, con il dolo specifico di costringere un terzo - specificamente: uno Stato o un'organizzazione internazionale tra più governi o «una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche» - a compiere o a omettere un atto, subordinandovi (a tale compimento o omissione) la liberazione della persona sequestrata (Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, ET, Rv. 282978-01; Sez. 3, n. 29507 del 13/02/2019, Caruso, Rv. 276549-01). Con queste pronunce, è stato anche chiarito che tale reato, il quale costituisce una fattispecie speciale rispetto al reato di sequestro di persona di cui all'art. 605 cod. pen. - atteso che questo non presenta, tra i suoi elementi costitutivi, l'indicata connotazione teleologica della condotta di privazione dell'altrui libertà personale (Sez. 3, n. 29507 del 13/02/2019, Caruso, Rv. 276549-02) -, non richiede anche il perseguimento di una finalità di terrorismo, neppure quando la coazione sia rivolta verso uno Stato, essendo quest'ultimo solo uno dei possibili «terzi» destinatari della richiesta di comportamento attivo o omissivo al cui adempimento l'agente subordini la liberazione dell'ostaggio (sempre: Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, ET, Rv. 282978-01; Sez. 3, n. 29507 del 13/02/2019, Caruso, Rv. 276549-01). L'ipotesi del fatto di lieve entità di cui al terzo comma dell'art. 289-ter cod. pen. costituisce una circostanza attenuante a effetto speciale e non un'autonoma ipotesi di reato (Sez. 3, n. 29507 del 13/02/2019, Caruso, Rv. 276549-04). 10 Con la sentenza n. 14316 del 18/02/2022 è stato anche precisato che, «[c]ome per ogni altra fattispecie tipica, se è vero che la semplice consapevolezza della commissione del reato non integra di per sé un concorso morale, in quanto per questo si richiede almeno il volontario rafforzamento, il contributo ideologico o, quanto meno, un'incidenza sul determinismo psicologico dell'autore del reato, è però altrettanto vero che l'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma atipica di compartecipazione, consistente in un contributo di ordine materiale o psicologico a tutte o anche soltanto ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'impresa criminosa» (pag. 15, punto 3.4.2). 1.2. Richiamati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che la Corte d'assise d'appello di OT, con una valutazione conforme a quella che era stata resa dal G.u.p. del Tribunale di OT, la quale si integra con quella della Corte d'assise d'appello, ha ritenuto sussistenti, a carico dell'ET, gli elementi costitutivi, sia oggettivi sia soggettivi, dell'attribuito reato di sequestro di persona a scopo di coazione. Ciò alla luce delle annotazioni di servizio che erano state redatte dagli agenti della Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Melfi e delle sommarie informazioni che erano rese da alcuni di essi, atti dai quali emergeva che, il 09/03/2020, gruppi di detenuti della suddetta Casa circondariale avevano sequestrato alcuni agenti della Polizia penitenziaria, prendendoli in ostaggio per un tempo apprezzabile, con il fine di costringere l'Amministrazione penitenziaria, in cambio del rilascio degli ostaggi, ad accogliere un serie di rivendicazioni che erano state avanzate dai detenuti a seguito delle restrizioni che erano state disposte dalla stessa Amministrazione in conseguenza della pandemia di Covid- 19. Quanto, in particolare, all'ET, ne era emersa l'attiva e consapevole partecipazione, al secondo piano del carcere, all'azione di sequestro degli agenti della polizia penitenziaria (oltre che a quella di devastazione della struttura carceraria), la quale emergeva, in particolare, sia dalla relazione di servizio del 10/03/2020 degli ispettori della Polizia penitenziaria TO e Di Pierro, nella quale l'ET era indicato come uno dei detenuti che avevano coadiuvato i fautori della protesta che era scoppiata al secondo piano, sia dalle sommarie informazioni che erano state rese dall'assistente Tonino Gerardi, il quale aveva indicato l'ET come uno di coloro che, brandendo un bastone, avevano accerchiato il personale della Polizia penitenziaria privandolo della libertà personale («Da quel momento noi poliziotti eravamo praticamente in ostaggio dei detenuti»). Tale linea argomentativa appare del tutto immune da contraddizioni e da illogicità, tanto meno manifeste, oltre che in linea con la norma di cui all'art. 289- ter cod. pen. 11 A fronte di ciò, il ricorrente: a) da un lato, ha del tutto omesso di confrontarsi con le indicate argomentazioni delle conformi sentenze dei giudici del merito;
b) dall'altro lato, nell'omettere tale confronto, si è limitato a dedurre genericamente che, con la sentenza del 12/03/2024 emessa all'esito del giudizio ordinario che era stato celebrato nei confronti di altri detenuti, la Corte d'assise di OT aveva riqualificato «i fatti di cui al capo B)» nella fattispecie di cui agli artt. 336 e 339 cod. pen., senza tuttavia in alcun modo indicare alcuna oggettiva incompatibilità dei fatti storici sui quali tale sentenza si fonderebbe e senza tenere conto dell'autonomia delle posizioni processuali dei vari detenuti coinvolti nei fatti. 1.3. Quanto alle censure che riguardano il diniego dell'invocata circostanza attenuante della lieve entità del fatto che è prevista dal terzo comma dell'art. 289- ter cod. pen., la Corte d'assise d'appello di OT ha argomentato, senza incorrere né in contraddizioni né in illogicità, tanto meno manifeste, come il fatto nel suo complesso non si potesse ritenere di lieve entità, attesa la durata della "rivolta", il fatto che essa aveva coinvolto la totalità dei settori del carcere e il fatto che i detenuti rivoltosi avevano diffusamente utilizzato delle armi improprie. Con riguardo alla contestazione secondo cui la Corte d'assise d'appello di OT non si sarebbe confrontata con le sentenze di "patteggiamento" del 08/07/2022 e del 12/03/2024 con le quali il G.u.p. del Tribunale di OT aveva riconosciuto la circostanza attenuante di cui al terzo comma dell'art. 289-ter cod. pen., si deve osservare che la Corte d'assise d'appello di OT si è in realtà confrontata con tali sentenze, ritenendo, in modo del tutto logico, che esse non si potevano ritenere idonee a condurla a valutare il fatto come di lieve entità, in quanto avevano fondato il riconoscimento della circostanza attenuante sulla «condotta specificamente tenuta» dagli imputati ai quali si riferivano (primo capoverso della pag. 12 della sentenza impugnata). 1.4. Quanto, infine, alle censure che riguardano la misura della pena, si deve rilevare che questa è stata determinata nella misura, quella di sette anni, quattro mesi e ventisei giorni di reclusione, che corrisponde al minimo di legge. Infatti: 1) venticinque anni di reclusione (minimo della pena per il reato di cui all'art. 289-ter cod. pen.) - 1/3 per la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 3), cod. pen. = sedici anni e otto mesi di reclusione;
2) sedici anni e otto mesi di reclusione - 1/3 per le circostanze attenuanti generiche = undici anni, un mese e dieci giorni di reclusione;
3) undici anni, un mese e dieci giorni di reclusione - 1/3 per la scelta del rito abbreviato = sette anni, quattro mesi e ventisei giorni di reclusione. Ne discende che la Corte d'assise d'appello di OT ha anche omesso di applicare qualsiasi aumento per la continuazione con il reato di devastazione. 12 2. Il ricorso di ND NO è inammissibile perché è proposto per dei motivi o non consentiti o manifestamente infondati. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel capo B) dell'imputazione, l'unico del quale l'imputato era stato chiamato a rispondere, era stato in particolare contestato al NO di avere cooperato con altri detenuti nello sfondamento, utilizzando una branda di ferro come ariete, del cancello di una delle sezioni (la terza) collocate al secondo piano della struttura carceraria e al successivo accerchiamento di alcuni agenti della Polizia penitenziaria («così da farsi consegnare le chiavi della Rotonda del 2^ piano - ove la 3^ e la 4^ sezione erano ubicate - che in precedenza gli stessi operatori di Polizia penitenziaria erano riusciti a mettere in sicurezza mediante lo sbarramento del cancello di sezione, cancello che i suddetti detenuti [...] riuscivano a sfondare avvalendosi di una branda di ferro, utilizzata come ariete, con la cooperazione anche dei detenuti [...] NO ND [...] che, intervenuti contestualmente ovvero in rapida successione in frangenti temporali contigui, accerchiavano gli Ass. ti [...]»). Orbene, il fatto in relazione al quale il NO è stato condannato dal G.u.p. del Tribunale di OT, con la sentenza che è stata confermata dalla Corte d'assise d'appello di OT, ha riguardo al suo «concor[so] nel forzare il cancello del passaggio alla terza sezione», alla sua «condotta di sfondamento del cancello» (rispettivamente: primo e secondo capoverso della pag. 11 della sentenza di primo grado). Si tratta pertanto, in tutta evidenza, dello stesso fatto storico che era stato contestato al NO nell'ambito del capo B) dell'imputazione - e non, come è sostenuto dal ricorrente, di un fatto diverso -, con la conseguenza che, in ordine a tale fatto, che il G.u.p. del Tribunale di OT ha soltanto legittimamente riqualificato come resistenza a un pubblico ufficiale, si è senz'altro radicato il contraddittorio e l'imputato ha senz'altro potuto esercitare il proprio diritto di difesa. 2.2. Il secondo motivo non è consentito perché è generico. Si deve anzitutto ricordare che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice che sia chiamato a rivalutare quel medesimo fatto con riguardo alla posizione di altri soggetti imputati come concorrenti nel medesimo reato (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Ligresti, Rv. 278389-01; Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, De Matteis, Rv. 266656- 01). Nel caso in esame, il NO si è limitato a dedurre che, con la sentenza del 12/03/2024 emessa all'esito del giudizio ordinario che era stato celebrato nei confronti di altri detenuti imputati, la Corte d'assise di OT aveva assolto alcuni 13 di essi, i quali avrebbero avuto «posizione identica a quella dell'odierno ricorrente», senza tuttavia né specificare perché la sua posizione sarebbe stata «identica» a quella dei suddetti imputati assolti - come sarebbe stato necessario fare attesa l'autonomia delle posizioni processuali dei vari detenuti coinvolti nei fatti di cui al capo B) dell'imputazione -, né in alcun modo indicare i fatti storici, sui quali la suddetta sentenza si fonderebbe, che sarebbero in ipotesi incompatibili con quelli che sono stati ricostruiti dai giudici del merito nell'ambito di questo processo. Dal che discende la genericità del motivo. 2.3. Il terzo motivo non è consentito perché si sostanzia nella richiesta di una rivalutazione delle risultanze probatorie, il che non è possibile fare in sede di legittimità. La Corte d'assise d'appello di OT, con una valutazione conforme a quella che era stata resa dal G.u.p. del Tribunale di OT, la quale si integra con quella della Corte d'assise d'appello, ha ritenuto sussistenti, a carico del NO, gli elementi costitutivi, sia oggettivi sia soggettivi, dell'attribuito reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Ciò alla luce, in particolare, della relazione di servizio del 09/03/2020 che era stata redatta dagli agenti della Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Melfi AL, ME e IE, dalla quale era emerso che il NO aveva concorso nell'usare violenza o minaccia - consistite nell'effrazione del cancello, ubicato al secondo piano della struttura carceraria, che era stata materialmente posta in essere da altri tre detenuti, dei quali lo stesso NO aveva rafforzato il proposito -, per opporsi alle prescrizioni che erano state date immediatamente prima dagli agenti della polizia penitenziaria di rientrare ordinatamente dal "passeggio". Tale linea argomentativa appare immune da contraddizioni e da illogicità, tanto meno manifeste, oltre che in linea con la norma di cui all'art. 337 cod. pen. (per l'integrazione della quale è sufficiente anche la violenza sulle cose: Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015, Malcangi, Rv. 262342-01). A fronte di ciò, il ricorrente, senza indicare degli effettivi travisamenti del fatto o delle prove, si è sostanzialmente limitato a chiedere una rivalutazione di esse («[l]a ricostruzione confligge con le risultanze probatorie»), incluse le dichiarazioni che egli ebbe a rendere nel corso del suo esame, a invocare una diversa valutazione della condotta che era stata tenuta dai detenuti EL e RC, e anche a evidenziare ragioni in fatto, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria dei vari elementi, il che, come si è anticipato, non è possibile fare in sede di legittimità. 2.4. Il quarto motivo non è consentito. 14 Con esso il ricorrente lamenta l'«assenza di contestazione e/o specificazione» delle circostanze aggravanti dell'attribuito reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Si deve tuttavia in proposito osservare che le circostanze aggravanti sono state ritenute subvalenti rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 3), e 62-bis cod. pen., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 69, secondo comma, cod. pen., non si è tenuto conto degli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti e si è fatto luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le indicate circostanze attenuanti. A fronte di ciò, si deve ritenere che fosse onere del ricorrente indicare quale fosse il suo interesse al motivo proposto;
onere che il NO, che ha omesso tale indicazione, non ha assolto. 2.5. A norma del secondo periodo del comma 4 dell'art. 585 cod. proc. pen. («secondo cui «[I]'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi»), il motivo nuovi che sono stati presentati dal ricorrente sono inammissibili. 2.6. Deve, peraltro, essere esaminato il primo motivo nuovo, alla luce del principio secondo cui l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre a essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133-01). Tale primo motivo nuovo è tuttavia manifestamente infondato, atteso che la condivisibile considerazione della Corte d'assise d'appello di OT, da essa espressa nel motivare sul punto della determinazione della misura della pena, circa la gravità dei fatti e l'evidenziazione, sempre nel contesto della medesima motivazione, della precedente commissione, a opera del NO, di numerose rapine, appaiono elementi tali da escludere l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
15 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2025.