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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/10/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 4845/2020,
TRA
(C.F.: ) nato a [...] P.G. (ME) il Parte_1 CodiceFiscale_1
14/11/1956, residente in [...] rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Fabio Criniti e dall'Avv. Pietro Adamo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Messina, Via XXVII Luglio n. 103, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Presidente, legale Controparte_1
rappresentante pro - tempore, con sede in Roma, C.F.: , partita iva n. P.IVA_1
, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del Notaio P.IVA_2
dott. di Roma, del 21.7.2015, n. Repertorio 80974, rogito 21569, Persona_1 dall'avv. Maria Cammaroto ed elettivamente domiciliato in Messina via Vittorio
Emanuele, 100, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 29/12/2020 il sig. adiva questo Tribunale per sentir accogliere le seguenti domande: 1) In via Pt_1 principale, ritenere e dichiarare che il Sig. ha provveduto a versare nei Parte_1
confronti dell' l'importo di € 1.735,68 (già lire 3.360.740) in adesione al condono CP_1 di cui all'art. 4 del D.L. 6/93 e per l'effetto condannare l' alla regolarizzazione della CP_1
posizione contributiva del Sig. - 2) Ritenere e dichiarare che il presente Parte_1 giudizio pende esclusivamente per fatto e colpa imputabili all' per i motivi CP_1
rassegnati al punto 2 della superiore narrativa e per l'effetto condannare l' , anche CP_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. - 3) In via residuale, ritenere e dichiarare l'ingiustificato arricchimento dell in danno del Sig. e per l'effetto CP_1 Parte_1
condannare l' alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di € 1.735,68, CP_1 con interessi e rivalutazione come per legge.
Premetteva il ricorrente che con nota in data 07.04.1993 l' lo invitava alla CP_1 regolarizzazione della sua posizione contributiva avvalendosi della procedura di condono di cui all'art. 4 decreto legge 15 gennaio 1993 n. 6 coordinato con la legge di conversione 17 marzo 1993 n. 63.
Aderendo all'invito il in data 30 aprile 1993, provvedeva pagamento di lire Pt_1
3.360.740 (oggi € 1.735,68), a titolo di contributi previdenziali, per il periodo compreso tra il mese di giugno 1985 e il mese di giugno 1989 durante il quale assumeva di aver svolto l'attività di agente di commercio.
Nel 2019 il ricorrente, esaminando il suo estratto previdenziale, si avvedeva della mancanza della contribuzione per le annualità di cui alla superiore istanza di condono per cui, tramite patronato, presentava segnalazione contributiva per l'aggiornamento e la correzione del suo conto assicurativo.
Nel silenzio dell'Ente previdenziale il Leone, nell'agosto 2020, presentava ulteriore sollecito rimasto senza riscontro.
Si vedeva, pertanto, costretto a adire le vie legali a tutela dei suoi diritti.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso.
Precisava che, dalla documentazione versata in giudizio dal ricorrente si poteva evincere che gli importi versati andavano imputati alla gestione “cittadini non mutuati e liberi professionisti” e, pertanto, non davano titolo all'accredito di contributi previdenziali ai fini pensionistici ma risultavano validi ai fini del Servizio Sanitario Nazionale
(cosiddetta TASSA SULLA SALUTE). Il ricorrente, rilevando la tardività della costituzione dell' eccepiva la CP_1
inammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria difensiva.
Ritenuta la causa matura per la decisione le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE CP_ Secondo la prospettazione del ricorrente l' avrebbe omesso di aggiornare la sua posizione previdenziale non tenendo conto del versamento di £ 3.360.740 effettuato in data 30/4/1993 a seguito di adesione alla procedura di condono di cui all'art. 4 decreto- legge 15 gennaio 1993 n. 6 coordinato con la legge di conversione 17 marzo 1993 n. 63.
Assume il che, con comunicazione in data 07/4/1993, l' lo invitava a Pt_1 CP_1
regolarizzare la propria posizione contributiva, relativa alla matricola 23268733SY, risultando non versato l'importo di £ 38.498 dovute alla Gestione Speciale Invalidità,
Vecchiaia e Superstiti dei Commercianti sul minimale del 1991.
Dalla narrazione del ricorrente si evince che lo stesso, avendo svolto attività di rappresentante di commercio dal 1985 al 1989 ed avendone omesso la relativa contribuzione, intendeva profittare della procedura di condono onde regolarizzare la propria posizione contributiva.
Pertanto, senza dare corso all'invito alla regolarizzazione ricevuto dall' sul CP_1 minimale 1991, presentava istanza di condono per le annualità dal 1985 al 1989 su posizione diversa rispetto a quella attenzionata dall' provvedendo al Controparte_2 relativo versamento tramite apposito bollettino di pagamento rilasciato dallo stesso CP_1
A questo punto, secondo la prospettazione del Leone, l' ometteva di aggiornare la CP_1
posizione contributiva del ricorrente non registrando il relativo versamento.
L' nel costituirsi, eccepisce che il versamento effettuato dal ricorrente non può CP_1
essere imputato alla sua posizione previdenziale ma va imputato alla gestione “cittadini non mutuati e liberi professionisti” valido ai soli fini del Servizio Sanitario Nazionale
(cosiddetta TASSA SULLA SALUTE).
Ciò lo si può evincere dai dati riportati sullo stesso bollettino di pagamento sul quale il ha spuntato la casella riportante la sigla “CNM” (cittadini non mutuati) e “LP” Pt_1
(liberi professionisti” indicando la matricola 23268733.
Inoltre, i bollettini di pagamento rilasciati dall' riportavano, in ragione della CP_1
tipologia di contributo versato, degli specifici codici identificativi. Nel caso di specie il bollettino versato in atti dal ricorrente riporta il codice “CONTR Q” che, come da circolare n. 33 dello 08/02/1993, corrisponde a “somme dovute al S.S.N. da liberi professionisti, cittadini non mutuati e lavoratori dipendenti o pensionati con altri redditi;
”.
Tale dato documentale confligge con quanto affermato dal ricorrente e con quanto risultante dalla istanza di condono redatta di pugno dal e asseritamente presentata Pt_1 all' ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva dal 1985 al 1989. CP_1
Detta istanza non è in alcun modo riconducibile alla ricevuta prodotta in atti che, invece,
è perfettamente congruente col bollettino di pagamento in quanto ne riporta i medesimi codici tributo, ovvero, “CNM” (cittadini non mutuati) e “LP” (liberi professionisti”.
Pertanto, dalla documentazione versata in atti dal deve ritenersi che lo stesso, col Pt_1 versamento di cui al bollettino di cui sopra, abbia voluto sanare diversa posizione debitoria riconducibile per come espressamente riportato nel citato bollettino, a “somme dovute al S.S.N. da liberi professionisti, cittadini non mutuati e lavoratori dipendenti o pensionati con altri redditi;
”.
Peraltro, il ricorrente non produce nessun conteggio che permetta di ricostruire la pretesa posizione debitoria riconducibile alla sua attività di rappresentante di commercio tra il
1985 e il 1989 e, dunque, verificare la corrispondenza tra quanto versato e quanto dovuto a titolo di contribuzione previdenziale.
2.1 Domanda di restituzione delle somme illegittimamente incassate ex art. 2041 c.c.
L'art. 2041 c.c. stabilisce che “chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Uno dei presupposti della suddetta azione è il “depauperamento” sofferto da un soggetto con conseguente arricchimento a vantaggio di un altro e non sorretto da una giusta causa.
Nel caso di specie tale presupposto non sussiste.
Infatti, come sopra già argomentato, il versamento del ricorrente appare collegato a un suo obbligo contributivo relativo agli oneri dovuti al S.S.N. e sul punto il non è Pt_1
riuscito a fornire prova contraria.
In ogni caso, a stretto rigore, Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all' articolo 2042 del Cc , la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Cassazione civile , sez. I , 16/03/2025 , n.
7006).
Pertanto, nel caso di specie, anche questo ulteriore requisito appare carente, dunque la stessa domanda risulta comunque improponibile.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M.55/2014 e 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 4845/2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1
quantificate in € 2.620,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Messina il 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando