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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10505/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10505/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to LAUDANDO Parte_1
ANTONIO
ATTORE
E
, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv.to BUONGIORNO ANGELO e dall'avv.to BAVOSO LUCA;
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze ONE Controparte_1
chiedendo la dichiarazione della risoluzione del Controparte_1
contratto di compravendita e la condanna della convenuta al risarcimento del danno di €
135.891,50.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che, tramite la stipula di un contratto di leasing con Alba Leasing s.p.a., aveva acquistato dalla convenuta tre semirimorchi marca Kogel per l'importo di € 84.000,00 oltre Iva dalla convenuta, versando peraltro € 3.000,00 a mezzo di assegno bancario a titolo di caparra confirmatoria. 1 Ha dedotto che ai sensi dell'art. 3 della proposta d'acquisto n. 51/2020 si stabiliva che la consegna avvenisse entro il termine indicato, fine Luglio 2020, prevedendo comunque un tempo di tolleranza del ritardo di ulteriore 90 giorni o di 120 giorni in caso di giustificazioni del ritardo stesso.
Parte attrice ha lamentato che la venditrice non aveva tempestivamente adempiuto all'obbligazione di consegna tanto che, nonostante plurime diffide a mezzo pec (23
Novembre 2020, 30 Novembre 2020, 22 Gennaio 2021), la consegna dei tre beni era avvenuta in ritardo il 25 Febbraio 2021, il 26 Febbraio 2021 e il 4 Marzo 2021.
Inoltre, ha evidenziato che, al momento della consegna, i semirimorchi non erano risultati conformi a quanto risultante dalla proposta di acquisto ed erano stati accettati con riserva, tanto che l'8 Marzo 2021 l'attrice aveva provveduto a comunicare le difformità.
Pertanto, parte attrice ha dedotto che l'inadempimento contrattuale nella consegna dei semirimorchi, pari a circa otto mesi di ritardo, è risultato tanto grave da giustificare la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni patiti.
Difatti, in conseguenza dell'inadempimento di controparte, parte attrice ha allegato di aver subito danni derivanti dalla revoca di ordini e viaggi con altre società (precisato che opera proprio nel settore della logistica e dei trasporti), danni da Parte_1
perdita di chance di ottenere più viaggi con la società e di crescere nella graduatoria CP_2
che quest'ultima stila per l'assegnazione dei viaggi stessi. Ha lamentato di aver sofferto anche danni da merce viziata al punto tale da risultare difettosa dei requisiti essenziali ex art. 1497 c.c., nonché danno d'immagine relativo all'affidabilità e professionalità sul mercato.
Ha, dunque, così quantificato i danni subiti per un totale di € 130.891,50:
- € 6.000,00 per la restituzione del doppio della caparra confirmatoria;
- € 14.800,00 pari a 8 rate del contratto di leasing pagate senza il godimento dei beni;
- € 91,50 per errore di immatricolazione dei veicoli imputabile alla convenuta;
- € 15.000,00 per la ritardata consegna dei beni;
- € 15.000,00 per la difformità dei beni consegnati;
- € 40.000,00 per danno d'immagine;
- € 40.000,00 per danno da lucro cessante.
2 Si è costituita che Controparte_1
ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta ha dedotto che non si è verificato alcun inadempimento da consegna in ritardo dei beni, poiché in realtà non era mai stato convenuto che la consegna avvenisse entro la fine di Luglio 2020, come sostenuto dalla controparte. Ha comunque replicato che, alla luce della tolleranza temporale prevista dall'art. 3 della proposta d'acquisto, e della nota pandemia da Covid-19, il ritardo nella consegna sarebbe stato di soli 6 giorni e solo in relazione alla consegna dell'ultimo semirimorchio.
In merito alla richiesta di risarcimento del danno, ha replicato che i danni lamentati erano stati meramente allegati ma non dimostrati e che in punto di quantum le voci di danno erano state pure moltiplicate.
Ha infine evidenziato che il documento “mastrino società fexam” prodotto dalla controparte contiene una e-mail dell'attrice verso il proprio difensore in cui si consiglia di non far riferimento alla società in quanto nei mesi di Novembre e Dicembre il CP_2
fatturato ha avuto un incremento. Perciò, la convenuta ha lamentato la malafede dell'attrice volta a costruire apparenza di perdite economiche e richiesto la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 Settembre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
1. La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, non merita accoglimento.
1.1 Parte attrice ha formulato domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della società convenuta dovuto alla ritardata consegna e ai vizi redibitori dei beni.
L'attrice ha agito altresì chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inesatto adempimento della convenuta.
Occorre, innanzitutto, richiamare i principi in materia di riparto dell'onere della prova, secondo cui spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui
3 pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. («In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, […]. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento […], gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.», Cass. SS.UU. n.13533/2001, conformi Cass. n. 1743/2007, Cass. n.
9351/2007).
1.2 Incombe, dunque, senz'altro sull'attrice la prova della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, rientrando quest'ultima tra i fatti costitutivi della domanda proposta e, come tale, attinente al merito della domanda. Tale questione, nel caso di specie, risulta dirimente.
1.3 L'attrice ha espressamente dichiarato di aver acquistato i tre semirimorchi, come individuati dalla proposta di acquisto n. 51/2020, tramite la stipula di un contratto di leasing con Alba Leasing s.p.a. (punto 6 dell'atto di citazione, pag. 2: «l'acquisto dei rimorchi oggetto di proposta è avvenuta mediante la stipula di un contratto di leasing, avvenuto con la società Alba
Leasing S.p.A. con sede legale in Milano alla Via Sile n.18 (all.to n.3)»).
Del resto, ciò è confermato anche dalla lettera inviata da Alba Leasing s.p.a. del 8
Ottobre 2020 in cui si comunicava di aver dato esecuzione al contratto di locazione n.
1156202/1 sottoscritto con la società attrice.
1.4 Ebbene, a fronte di tale circostanza dichiarata dalla stessa attrice, relativa alla sussistenza di un contratto di leasing, si ritiene che, come è prassi nella vicenda negoziale in oggetto, l'utilizzatore abbia scelto i beni strumentali per la propria attività di impresa e ne abbia fatto richiesta con un ordine direttamente alla società fornitrice, come con la proposta di acquisto accettata dal lrpt in data 5 giugno 2020, con cui Persona_1
la società concedente il finanziamento avrebbe poi stipulato il contratto di compravendita.
Tale conclusione non è revocata in dubbio dalla circostanza, non contestata, del versamento della caparra a mezzo di assegno ad opera della società utilizzatrice.
4 In tale vicenda, la concedente Alba Leasing s.p.a. aveva acquistato i beni individuati dall'utilizzatrice per darglieli in godimento, come si ricava dal pur incompleta documentazione contrattuale prodotta da parte attrice, in cui alla voce fornitore figura la partita iva della società odierna convenuta.
Stante ciò, occorre compiere osservazioni sulla titolarità del diritto di azione per la risoluzione del contratto di compravendita e il risarcimento del danno.
1.5 È ormai interpretazione pacifica, a seguito dell'intervento nomofilattico delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 19785/2015), che tra il contratto di compravendita di un bene e il contratto di leasing di quel bene sussista unicamente un'ipotesi di collegamento negoziale e che quello che socialmente può essere considerato un rapporto trilaterale (fornitore del bene, concedente in leasing, utilizzatore), dal punto di vista giuridico, non lo è.
Nel caso di specie, si ricava che fra il concedente, l'utilizzatore odierno attore e il fornitore odierno convenuto sussiste un collegamento negoziale di due distinti e autonomi contratti. Da un lato, tra l'utilizzatore e la società di leasing concedente è intercorso il contratto di leasing. Dall'altro, dalle allegazioni e dai documenti prodotti dalle parti, si ricava che il contatto tra utilizzatore e fornitore per l'individuazione dei beni era sorto prima della stipula del contratto di leasing e che, in seguito, la società di leasing ha concluso un contratto di compravendita con il fornitore convenuto.
Pertanto, accanto all'operazione di finanziamento (contratto di leasing) che tende a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico del soggetto concedente, si affianca l'operazione di compravendita del bene di cui l'utilizzatore intende godere tra il soggetto concedente e il fornitore. In quest'ottica, il concedente acquista dal fornitore il bene e ne diventa proprietario, per poi concederlo in godimento all'utilizzatore dietro pagamento di un corrispettivo.
1.6 Tuttavia, ravvisandosi, appunto, un collegamento negoziale, l'utilizzatore (in questo caso , poiché rimane un soggetto terzo rispetto al contratto di Parte_1
compravendita, mentre può far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura e il risarcimento del danno sofferto, non può far valere l'azione di risoluzione.
5 Difatti, l'azione di risoluzione contrattuale, con i conseguenti effetti restitutori ex art. 1458 c.c., comporterebbe un effetto pregiudizievole per il concedente, unico proprietario del bene, che si troverebbe privato del bene locato e della garanzia che il bene stesso costituisce per il pagamento dei canoni di locazione.
Dunque, l'azione può essere esercitata solo qualora sia stata trasferita all'utilizzatore, con clausola contrattuale, la posizione sostanziale del concedente (Cass. SS.UU. n.
19785/2015).
1.6.1 Del resto, nell'ipotesi in cui non sia stata apposta alcuna clausola contrattuale con cui sia stata ceduta la titolarità del diritto ad agire in via risolutiva del contratto, vige la regola imperativa della relatività del contratto ex art. 1372 c.c., in forza della quale è da escludersi che colui che non è stato parte del contratto di compravendita (la società utilizzatrice odierna attrice) possa agire affinché quel contratto sia risolto.
1.6.2 Ad ulteriore conferma, si consideri pure che, come argomentato da Cass. n.
17145/2006 e confermato da Cass. SS.UU. n. 19785/2015, alla conclusione del contratto di compravendita, nei confronti del terzo utilizzatore, si realizza la medesima scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza, ossia in nome proprio e nell'interesse del mandante.
Avuto riguardo alla disciplina dell'art. 1705 comma 2 c.c., si prevede che il mandante può far valere in via diretta nei confronti di terzi i diritti di credito sorti in capo al mandatario e derivanti dall'esecuzione del mandato, purché essi non si pregiudichino i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso.
1.7 Venendo alla fattispecie oggetto di giudizio, parte attrice non ha prodotto il contratto di leasing stipulato con Alba Leasing s.p.a., ma unicamente il preventivo, corredato di moduli informativi e dichiarazioni rese ai fini dell'ottemperanza alla disciplina in materia di trasparenza, oltre lettera di esecuzione contrattuale proveniente dalla società concedente.
Non sono state, invece, prodotte le condizioni generali di contratto, né altra scrittura privata con la società concedente dalla quale risulti il trasferimento della posizione sostanziale legittimante l'esercizio dell'azione di risoluzione contrattuale alla società utilizzatrice.
6 Perciò, per i motivi richiamati, tanto comporta il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di compravendita per insussistenza della titolarità attiva del diritto di azione in tal senso.
2. Quanto alla domanda risarcitoria, anch'essa è parimenti destituita di fondamento.
2.1 Invero, nonostante non sia riconosciuta all'attrice la titolarità dell'azione di risoluzione, la richiesta del risarcimento del danno che abbia patito in conseguenza dell'inadempimento del fornitore (odierna convenuta) rientra tra i rimedi che l'utilizzatrice può esperire (Cass. SS.UU. n. 19785/2015).
2.1.1. Ora, è circostanza provata quella secondo cui la consegna dei tre beni era stata prevista entro luglio 2020, così come anche è provato, trattandosi di fatto non contestato, che i tre semirimorchi sono stati consegnati in data 25 Febbraio, 26 Febbraio e 4 Marzo
2021.
2.1.2. Quanto ai vizi dei beni, parte attrice ha allegato e provato afferirsi alla mancanza della ruota di scorta, ai fanali a led e all'errato colore del tendone, come si ricava altresì dalla denunzia dei vizi effettuata in data 8 marzo 2021.
Le doglianze non afferiscono, però, a vizi che rendano i beni inidonei all'uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Inoltre, parte convenuta ha allegato e dato prova di aver anche consegnato la ruota di scorta dei tre semirimorchi.
L'inidoneità all'uso, che non coincide con una inutilizzabilità assoluta, attiene ad imperfezioni e a difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima.
2.2. Quanto, invece, alle richieste risarcitorie per ritardata consegna, sempre in ossequio del principio della ragione più liquida, si osserva quanto segue.
In riferimento alla richiesta di condanna al risarcimento del danno pari a € 14.800,00 a titolo di canoni di leasing pagati senza godimento del bene a fronte della ritardata consegna, si deve premettere che in effetti la giurisprudenza e la dottrina unanimi riconoscono al soggetto utilizzatore il diritto di agire per il risarcimento del danno consistente nei canoni di leasing nel frattempo pagati al concedente in costanza di godimento del bene viziato.
7 Tuttavia, in tal caso, parte attrice ha meramente asserito di aver subito tale danno, sostenendo di aver dovuto pagare canoni mensili per otto mesi senza il relativo godimento del bene, per un totale di € 14.800,00. Non avendo provato l'effettivo pagamento di tale somma, essendosi peraltro limitata a produrre unicamente 2 fatture emesse da Alba
Leasing s.p.a. per i canoni di Novembre e Dicembre 2020, l'attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente.
2.3. In riferimento alle ulteriori voci di danno elencate da parte attrice (danno d'immagine, spese per errori di immatricolazione, ritardo nella consegna e vizi della merce, danno da mancato guadagno), la domanda risulta oltremodo generica e deve essere respinta per mancata prova del danno subito, in quanto l'attore ha meramente allegato di aver subito i richiamati danni, senza fornire alcuna prova, neanche indiziaria.
Preme evidenziare che, in merito al risarcimento del danno, il danneggiato deve provare non solo la causa (cd. danno evento), ma anche il danno (cd. danno conseguenza) che ne
è derivato e la sussistenza di un nesso causale tra il cd. danno-evento e il cd. danno conseguenza.
Si rammenta, infatti, che l'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. n.
3794/2008).
3.4 Infine, l'attrice include nella domanda di risarcimento del danno anche la richiesta di condanna alla restituzione del doppio della caparra di € 3.000,00 versata a mezzo assegno bancario, la cui ricezione non è contestata dalla convenuta.
Si osserva che l'art. 1385 comma 2 c.c. il diritto di recesso con trattenimento del doppio della caparra confirmatoria quando si è reso inadempiente il soggetto che ha ricevuto tale caparra. In questo caso, la previsione del doppio della caparra costituisce una liquidazione
8 anticipata del danno, senza che vi sia la necessità di aver effettivamente sofferto un danno dall'inadempimento.
Tuttavia, il diritto di recesso è un rimedio all'inadempimento della controparte contraente diverso dalla risoluzione del contratto. Ciò lo si ricava agevolmente dallo stesso art. 1385 comma 3 c.c. nella parte in cui si prevede che «se però la parte inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali».
Risultando valevoli anche per il diritto di recesso le medesime considerazioni già svolte in riferimento alla risoluzione del contratto, in ogni caso, è sufficiente rilevare che l'attrice ha proposto in tale giudizio domanda di risoluzione del contratto. Da ciò deriva l'inapplicabilità della disciplina di cui al comma 2 dell'art. 1385 c.c., in riferimento alla condanna alla restituzione del doppio della caparra, per essere invece applicabile l'art. 1385 comma 3 c.c.
Peraltro, si evidenzia pure che la richiesta di restituzione del doppio della caparra cumulata alle richieste di risarcimento dei danni già prese in considerazione si configurerebbe come una duplicazione del risarcimento del danno, essendo tese entrambe al ristoro del medesimo danno derivante dal medesimo inadempimento, la prima in via di liquidazione preventiva della pretesa risarcitoria, la seconda in via ordinaria secondo le norme generali.
3.5. Dunque, alla luce delle considerazioni svolte, deve essere respinta la domanda di condanna al risarcimento di tutte le voci di danno elencate.
4. Non si ritengono sussistere i presupposti della condanna richiesta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. per temerarietà della lite.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (petitum pari ad € 135.891,50), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, ed una del 50% su quella decisoria, consistita nella reiterazione delle medesime difese.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RESPINGE le domande proposte da nei Parte_1
confronti di;
CP_1 Controparte_1
- CONDANNA lla rifusione delle spese legali del Parte_1
presente giudizio a Controparte_1
che si liquidano complessivamente in € 9.708,50, oltre rimborso forfettario
[...]
al 15%, IVA, CPA come per legge, disponendone la distrazione agli avvocati difensori che si sono dichiarati antistatari.
Firenze, 7 Febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
10
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10505/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to LAUDANDO Parte_1
ANTONIO
ATTORE
E
, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv.to BUONGIORNO ANGELO e dall'avv.to BAVOSO LUCA;
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze ONE Controparte_1
chiedendo la dichiarazione della risoluzione del Controparte_1
contratto di compravendita e la condanna della convenuta al risarcimento del danno di €
135.891,50.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che, tramite la stipula di un contratto di leasing con Alba Leasing s.p.a., aveva acquistato dalla convenuta tre semirimorchi marca Kogel per l'importo di € 84.000,00 oltre Iva dalla convenuta, versando peraltro € 3.000,00 a mezzo di assegno bancario a titolo di caparra confirmatoria. 1 Ha dedotto che ai sensi dell'art. 3 della proposta d'acquisto n. 51/2020 si stabiliva che la consegna avvenisse entro il termine indicato, fine Luglio 2020, prevedendo comunque un tempo di tolleranza del ritardo di ulteriore 90 giorni o di 120 giorni in caso di giustificazioni del ritardo stesso.
Parte attrice ha lamentato che la venditrice non aveva tempestivamente adempiuto all'obbligazione di consegna tanto che, nonostante plurime diffide a mezzo pec (23
Novembre 2020, 30 Novembre 2020, 22 Gennaio 2021), la consegna dei tre beni era avvenuta in ritardo il 25 Febbraio 2021, il 26 Febbraio 2021 e il 4 Marzo 2021.
Inoltre, ha evidenziato che, al momento della consegna, i semirimorchi non erano risultati conformi a quanto risultante dalla proposta di acquisto ed erano stati accettati con riserva, tanto che l'8 Marzo 2021 l'attrice aveva provveduto a comunicare le difformità.
Pertanto, parte attrice ha dedotto che l'inadempimento contrattuale nella consegna dei semirimorchi, pari a circa otto mesi di ritardo, è risultato tanto grave da giustificare la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni patiti.
Difatti, in conseguenza dell'inadempimento di controparte, parte attrice ha allegato di aver subito danni derivanti dalla revoca di ordini e viaggi con altre società (precisato che opera proprio nel settore della logistica e dei trasporti), danni da Parte_1
perdita di chance di ottenere più viaggi con la società e di crescere nella graduatoria CP_2
che quest'ultima stila per l'assegnazione dei viaggi stessi. Ha lamentato di aver sofferto anche danni da merce viziata al punto tale da risultare difettosa dei requisiti essenziali ex art. 1497 c.c., nonché danno d'immagine relativo all'affidabilità e professionalità sul mercato.
Ha, dunque, così quantificato i danni subiti per un totale di € 130.891,50:
- € 6.000,00 per la restituzione del doppio della caparra confirmatoria;
- € 14.800,00 pari a 8 rate del contratto di leasing pagate senza il godimento dei beni;
- € 91,50 per errore di immatricolazione dei veicoli imputabile alla convenuta;
- € 15.000,00 per la ritardata consegna dei beni;
- € 15.000,00 per la difformità dei beni consegnati;
- € 40.000,00 per danno d'immagine;
- € 40.000,00 per danno da lucro cessante.
2 Si è costituita che Controparte_1
ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta ha dedotto che non si è verificato alcun inadempimento da consegna in ritardo dei beni, poiché in realtà non era mai stato convenuto che la consegna avvenisse entro la fine di Luglio 2020, come sostenuto dalla controparte. Ha comunque replicato che, alla luce della tolleranza temporale prevista dall'art. 3 della proposta d'acquisto, e della nota pandemia da Covid-19, il ritardo nella consegna sarebbe stato di soli 6 giorni e solo in relazione alla consegna dell'ultimo semirimorchio.
In merito alla richiesta di risarcimento del danno, ha replicato che i danni lamentati erano stati meramente allegati ma non dimostrati e che in punto di quantum le voci di danno erano state pure moltiplicate.
Ha infine evidenziato che il documento “mastrino società fexam” prodotto dalla controparte contiene una e-mail dell'attrice verso il proprio difensore in cui si consiglia di non far riferimento alla società in quanto nei mesi di Novembre e Dicembre il CP_2
fatturato ha avuto un incremento. Perciò, la convenuta ha lamentato la malafede dell'attrice volta a costruire apparenza di perdite economiche e richiesto la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 Settembre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
1. La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, non merita accoglimento.
1.1 Parte attrice ha formulato domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della società convenuta dovuto alla ritardata consegna e ai vizi redibitori dei beni.
L'attrice ha agito altresì chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inesatto adempimento della convenuta.
Occorre, innanzitutto, richiamare i principi in materia di riparto dell'onere della prova, secondo cui spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui
3 pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. («In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, […]. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento […], gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.», Cass. SS.UU. n.13533/2001, conformi Cass. n. 1743/2007, Cass. n.
9351/2007).
1.2 Incombe, dunque, senz'altro sull'attrice la prova della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, rientrando quest'ultima tra i fatti costitutivi della domanda proposta e, come tale, attinente al merito della domanda. Tale questione, nel caso di specie, risulta dirimente.
1.3 L'attrice ha espressamente dichiarato di aver acquistato i tre semirimorchi, come individuati dalla proposta di acquisto n. 51/2020, tramite la stipula di un contratto di leasing con Alba Leasing s.p.a. (punto 6 dell'atto di citazione, pag. 2: «l'acquisto dei rimorchi oggetto di proposta è avvenuta mediante la stipula di un contratto di leasing, avvenuto con la società Alba
Leasing S.p.A. con sede legale in Milano alla Via Sile n.18 (all.to n.3)»).
Del resto, ciò è confermato anche dalla lettera inviata da Alba Leasing s.p.a. del 8
Ottobre 2020 in cui si comunicava di aver dato esecuzione al contratto di locazione n.
1156202/1 sottoscritto con la società attrice.
1.4 Ebbene, a fronte di tale circostanza dichiarata dalla stessa attrice, relativa alla sussistenza di un contratto di leasing, si ritiene che, come è prassi nella vicenda negoziale in oggetto, l'utilizzatore abbia scelto i beni strumentali per la propria attività di impresa e ne abbia fatto richiesta con un ordine direttamente alla società fornitrice, come con la proposta di acquisto accettata dal lrpt in data 5 giugno 2020, con cui Persona_1
la società concedente il finanziamento avrebbe poi stipulato il contratto di compravendita.
Tale conclusione non è revocata in dubbio dalla circostanza, non contestata, del versamento della caparra a mezzo di assegno ad opera della società utilizzatrice.
4 In tale vicenda, la concedente Alba Leasing s.p.a. aveva acquistato i beni individuati dall'utilizzatrice per darglieli in godimento, come si ricava dal pur incompleta documentazione contrattuale prodotta da parte attrice, in cui alla voce fornitore figura la partita iva della società odierna convenuta.
Stante ciò, occorre compiere osservazioni sulla titolarità del diritto di azione per la risoluzione del contratto di compravendita e il risarcimento del danno.
1.5 È ormai interpretazione pacifica, a seguito dell'intervento nomofilattico delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 19785/2015), che tra il contratto di compravendita di un bene e il contratto di leasing di quel bene sussista unicamente un'ipotesi di collegamento negoziale e che quello che socialmente può essere considerato un rapporto trilaterale (fornitore del bene, concedente in leasing, utilizzatore), dal punto di vista giuridico, non lo è.
Nel caso di specie, si ricava che fra il concedente, l'utilizzatore odierno attore e il fornitore odierno convenuto sussiste un collegamento negoziale di due distinti e autonomi contratti. Da un lato, tra l'utilizzatore e la società di leasing concedente è intercorso il contratto di leasing. Dall'altro, dalle allegazioni e dai documenti prodotti dalle parti, si ricava che il contatto tra utilizzatore e fornitore per l'individuazione dei beni era sorto prima della stipula del contratto di leasing e che, in seguito, la società di leasing ha concluso un contratto di compravendita con il fornitore convenuto.
Pertanto, accanto all'operazione di finanziamento (contratto di leasing) che tende a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico del soggetto concedente, si affianca l'operazione di compravendita del bene di cui l'utilizzatore intende godere tra il soggetto concedente e il fornitore. In quest'ottica, il concedente acquista dal fornitore il bene e ne diventa proprietario, per poi concederlo in godimento all'utilizzatore dietro pagamento di un corrispettivo.
1.6 Tuttavia, ravvisandosi, appunto, un collegamento negoziale, l'utilizzatore (in questo caso , poiché rimane un soggetto terzo rispetto al contratto di Parte_1
compravendita, mentre può far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura e il risarcimento del danno sofferto, non può far valere l'azione di risoluzione.
5 Difatti, l'azione di risoluzione contrattuale, con i conseguenti effetti restitutori ex art. 1458 c.c., comporterebbe un effetto pregiudizievole per il concedente, unico proprietario del bene, che si troverebbe privato del bene locato e della garanzia che il bene stesso costituisce per il pagamento dei canoni di locazione.
Dunque, l'azione può essere esercitata solo qualora sia stata trasferita all'utilizzatore, con clausola contrattuale, la posizione sostanziale del concedente (Cass. SS.UU. n.
19785/2015).
1.6.1 Del resto, nell'ipotesi in cui non sia stata apposta alcuna clausola contrattuale con cui sia stata ceduta la titolarità del diritto ad agire in via risolutiva del contratto, vige la regola imperativa della relatività del contratto ex art. 1372 c.c., in forza della quale è da escludersi che colui che non è stato parte del contratto di compravendita (la società utilizzatrice odierna attrice) possa agire affinché quel contratto sia risolto.
1.6.2 Ad ulteriore conferma, si consideri pure che, come argomentato da Cass. n.
17145/2006 e confermato da Cass. SS.UU. n. 19785/2015, alla conclusione del contratto di compravendita, nei confronti del terzo utilizzatore, si realizza la medesima scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza, ossia in nome proprio e nell'interesse del mandante.
Avuto riguardo alla disciplina dell'art. 1705 comma 2 c.c., si prevede che il mandante può far valere in via diretta nei confronti di terzi i diritti di credito sorti in capo al mandatario e derivanti dall'esecuzione del mandato, purché essi non si pregiudichino i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso.
1.7 Venendo alla fattispecie oggetto di giudizio, parte attrice non ha prodotto il contratto di leasing stipulato con Alba Leasing s.p.a., ma unicamente il preventivo, corredato di moduli informativi e dichiarazioni rese ai fini dell'ottemperanza alla disciplina in materia di trasparenza, oltre lettera di esecuzione contrattuale proveniente dalla società concedente.
Non sono state, invece, prodotte le condizioni generali di contratto, né altra scrittura privata con la società concedente dalla quale risulti il trasferimento della posizione sostanziale legittimante l'esercizio dell'azione di risoluzione contrattuale alla società utilizzatrice.
6 Perciò, per i motivi richiamati, tanto comporta il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di compravendita per insussistenza della titolarità attiva del diritto di azione in tal senso.
2. Quanto alla domanda risarcitoria, anch'essa è parimenti destituita di fondamento.
2.1 Invero, nonostante non sia riconosciuta all'attrice la titolarità dell'azione di risoluzione, la richiesta del risarcimento del danno che abbia patito in conseguenza dell'inadempimento del fornitore (odierna convenuta) rientra tra i rimedi che l'utilizzatrice può esperire (Cass. SS.UU. n. 19785/2015).
2.1.1. Ora, è circostanza provata quella secondo cui la consegna dei tre beni era stata prevista entro luglio 2020, così come anche è provato, trattandosi di fatto non contestato, che i tre semirimorchi sono stati consegnati in data 25 Febbraio, 26 Febbraio e 4 Marzo
2021.
2.1.2. Quanto ai vizi dei beni, parte attrice ha allegato e provato afferirsi alla mancanza della ruota di scorta, ai fanali a led e all'errato colore del tendone, come si ricava altresì dalla denunzia dei vizi effettuata in data 8 marzo 2021.
Le doglianze non afferiscono, però, a vizi che rendano i beni inidonei all'uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Inoltre, parte convenuta ha allegato e dato prova di aver anche consegnato la ruota di scorta dei tre semirimorchi.
L'inidoneità all'uso, che non coincide con una inutilizzabilità assoluta, attiene ad imperfezioni e a difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima.
2.2. Quanto, invece, alle richieste risarcitorie per ritardata consegna, sempre in ossequio del principio della ragione più liquida, si osserva quanto segue.
In riferimento alla richiesta di condanna al risarcimento del danno pari a € 14.800,00 a titolo di canoni di leasing pagati senza godimento del bene a fronte della ritardata consegna, si deve premettere che in effetti la giurisprudenza e la dottrina unanimi riconoscono al soggetto utilizzatore il diritto di agire per il risarcimento del danno consistente nei canoni di leasing nel frattempo pagati al concedente in costanza di godimento del bene viziato.
7 Tuttavia, in tal caso, parte attrice ha meramente asserito di aver subito tale danno, sostenendo di aver dovuto pagare canoni mensili per otto mesi senza il relativo godimento del bene, per un totale di € 14.800,00. Non avendo provato l'effettivo pagamento di tale somma, essendosi peraltro limitata a produrre unicamente 2 fatture emesse da Alba
Leasing s.p.a. per i canoni di Novembre e Dicembre 2020, l'attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente.
2.3. In riferimento alle ulteriori voci di danno elencate da parte attrice (danno d'immagine, spese per errori di immatricolazione, ritardo nella consegna e vizi della merce, danno da mancato guadagno), la domanda risulta oltremodo generica e deve essere respinta per mancata prova del danno subito, in quanto l'attore ha meramente allegato di aver subito i richiamati danni, senza fornire alcuna prova, neanche indiziaria.
Preme evidenziare che, in merito al risarcimento del danno, il danneggiato deve provare non solo la causa (cd. danno evento), ma anche il danno (cd. danno conseguenza) che ne
è derivato e la sussistenza di un nesso causale tra il cd. danno-evento e il cd. danno conseguenza.
Si rammenta, infatti, che l'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. n.
3794/2008).
3.4 Infine, l'attrice include nella domanda di risarcimento del danno anche la richiesta di condanna alla restituzione del doppio della caparra di € 3.000,00 versata a mezzo assegno bancario, la cui ricezione non è contestata dalla convenuta.
Si osserva che l'art. 1385 comma 2 c.c. il diritto di recesso con trattenimento del doppio della caparra confirmatoria quando si è reso inadempiente il soggetto che ha ricevuto tale caparra. In questo caso, la previsione del doppio della caparra costituisce una liquidazione
8 anticipata del danno, senza che vi sia la necessità di aver effettivamente sofferto un danno dall'inadempimento.
Tuttavia, il diritto di recesso è un rimedio all'inadempimento della controparte contraente diverso dalla risoluzione del contratto. Ciò lo si ricava agevolmente dallo stesso art. 1385 comma 3 c.c. nella parte in cui si prevede che «se però la parte inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali».
Risultando valevoli anche per il diritto di recesso le medesime considerazioni già svolte in riferimento alla risoluzione del contratto, in ogni caso, è sufficiente rilevare che l'attrice ha proposto in tale giudizio domanda di risoluzione del contratto. Da ciò deriva l'inapplicabilità della disciplina di cui al comma 2 dell'art. 1385 c.c., in riferimento alla condanna alla restituzione del doppio della caparra, per essere invece applicabile l'art. 1385 comma 3 c.c.
Peraltro, si evidenzia pure che la richiesta di restituzione del doppio della caparra cumulata alle richieste di risarcimento dei danni già prese in considerazione si configurerebbe come una duplicazione del risarcimento del danno, essendo tese entrambe al ristoro del medesimo danno derivante dal medesimo inadempimento, la prima in via di liquidazione preventiva della pretesa risarcitoria, la seconda in via ordinaria secondo le norme generali.
3.5. Dunque, alla luce delle considerazioni svolte, deve essere respinta la domanda di condanna al risarcimento di tutte le voci di danno elencate.
4. Non si ritengono sussistere i presupposti della condanna richiesta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. per temerarietà della lite.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (petitum pari ad € 135.891,50), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, ed una del 50% su quella decisoria, consistita nella reiterazione delle medesime difese.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RESPINGE le domande proposte da nei Parte_1
confronti di;
CP_1 Controparte_1
- CONDANNA lla rifusione delle spese legali del Parte_1
presente giudizio a Controparte_1
che si liquidano complessivamente in € 9.708,50, oltre rimborso forfettario
[...]
al 15%, IVA, CPA come per legge, disponendone la distrazione agli avvocati difensori che si sono dichiarati antistatari.
Firenze, 7 Febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
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