TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3807 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IR Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3807/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione con decreto reso in data 9.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in SOLARINO, VIA CAVOUR
N. 85, presso lo studio dell'avv. BURGIO FABIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliato in IR, VIALE SCALA
GRECA N. 67/B, presso lo studio dell'avv. SCALORINO ORAZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 17.11.2023);
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 4.10.2023 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 14.6.2007, e che dall'unione sono nati a Siracusa Controparte_1 pagina 1 di 4 i figli , il 31/12/2009, e , il 28/11/2014, chiedeva a questo Tribunale la Persona_1 Persona_2 pronuncia della separazione personale dal marito. Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale in quanto proprietaria, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicare in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 800,00, oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, e di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 200,00.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 19.3.2024 si costituiva in giudizio chiedendo la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, di Controparte_1 disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa,
e rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Chiedeva, infine, il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 23.4.2024, il Giudice sentiva le parti comparse personalmente e all'esito, con ordinanza riservata, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel detto provvedimento, e ponendo a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 450,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, con decorrenza dalla domanda.
Incaricava, inoltre, il Consultorio familiare di Solarino di avviare un percorso di mediazione familiare.
Acquisite le relazioni del Consultorio incaricato, la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 26.11.2024, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice invitava le parti a proseguire con il percorso di mediazione intrapreso.
All'udienza del 16.9.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
- il sig. corrisponderà per i figli un assegno di mantenimento complessivo di € 450,00 CP_1 mensili;
- la quota dell'Assegno Unico spettante al sig. continuerà ad essere destinata a favore CP_1 della moglie;
- la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento personale;
Parte_1
pagina 2 di 4 - le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, tra le quali vengono espressamente inclusi i costi per le lezioni di chitarra del figlio e i costi Per_1 per la palestra di entrambi i figli, secondo il protocollo vigente nel Foro, a condizione che il rinnovo dell'iscrizione ai corsi sia preventivamente concordato col Sig. ; CP_1
- sono definite per rinuncia tutte le reciproche richieste formulate in sede di separazione e in altre sedi, ovunque pendenti, come sarà evidenziato agli atti dei rispettivi giudizi (Proc.to iscritto al n. R.G. 4225/2024 – Tribunale Civile di Siracusa – Dott. Stilo);
- è previsto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
- relativamente al diritto di visita, per garantire un rapporto equilibrato e continuativo anche con il genitore non collocatario, il padre potrà incontrare e tenere con se i minori – salvi diversi accordi con la moglie – per due pomeriggi alla settimana, dalle 18.00 alle 21.30 e a weekend alternati dal sabato alle 12.00 fino alla domenica alle 20.30; per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il 24 e il 25 dicembre / il 31 dicembre e l'1 gennaio;
per tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
- Inoltre, considerato il sensibile miglioramento dei rapporti tra il padre e la LI , le Per_2 parti concordano che il percorso di mediazione familiare possa ritenersi concluso.
- Resta ferma la volontà del sig. di proporre domanda di divorzio, alla quale la sig.ra CP_1
aderisce. Pertanto, una volta decorso il termine di legge, le parti si impegnano a Parte_1 presentare congiuntamente separata domanda di divorzio alle medesime condizioni previste dal presente accordo. Per tale ragione il sig. rinuncia, in questa sede, alla domanda di CP_1 scioglimento degli effetti civili del matrimonio, già proposta nella comparsa di costituzione, e
accetta tale rinuncia. Parte_1
- I procuratori sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale, valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che pagina 3 di 4 le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3807/ 2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Augusta, il giorno
[...]
14.6.2007 (Atto n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2007), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AU di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
11.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IR Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3807/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione con decreto reso in data 9.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in SOLARINO, VIA CAVOUR
N. 85, presso lo studio dell'avv. BURGIO FABIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliato in IR, VIALE SCALA
GRECA N. 67/B, presso lo studio dell'avv. SCALORINO ORAZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 17.11.2023);
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 4.10.2023 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 14.6.2007, e che dall'unione sono nati a Siracusa Controparte_1 pagina 1 di 4 i figli , il 31/12/2009, e , il 28/11/2014, chiedeva a questo Tribunale la Persona_1 Persona_2 pronuncia della separazione personale dal marito. Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale in quanto proprietaria, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicare in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 800,00, oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, e di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 200,00.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 19.3.2024 si costituiva in giudizio chiedendo la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, di Controparte_1 disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa,
e rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Chiedeva, infine, il rigetto della domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 23.4.2024, il Giudice sentiva le parti comparse personalmente e all'esito, con ordinanza riservata, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate nel detto provvedimento, e ponendo a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 450,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi, con decorrenza dalla domanda.
Incaricava, inoltre, il Consultorio familiare di Solarino di avviare un percorso di mediazione familiare.
Acquisite le relazioni del Consultorio incaricato, la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 26.11.2024, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice invitava le parti a proseguire con il percorso di mediazione intrapreso.
All'udienza del 16.9.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
- il sig. corrisponderà per i figli un assegno di mantenimento complessivo di € 450,00 CP_1 mensili;
- la quota dell'Assegno Unico spettante al sig. continuerà ad essere destinata a favore CP_1 della moglie;
- la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento personale;
Parte_1
pagina 2 di 4 - le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, tra le quali vengono espressamente inclusi i costi per le lezioni di chitarra del figlio e i costi Per_1 per la palestra di entrambi i figli, secondo il protocollo vigente nel Foro, a condizione che il rinnovo dell'iscrizione ai corsi sia preventivamente concordato col Sig. ; CP_1
- sono definite per rinuncia tutte le reciproche richieste formulate in sede di separazione e in altre sedi, ovunque pendenti, come sarà evidenziato agli atti dei rispettivi giudizi (Proc.to iscritto al n. R.G. 4225/2024 – Tribunale Civile di Siracusa – Dott. Stilo);
- è previsto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
- relativamente al diritto di visita, per garantire un rapporto equilibrato e continuativo anche con il genitore non collocatario, il padre potrà incontrare e tenere con se i minori – salvi diversi accordi con la moglie – per due pomeriggi alla settimana, dalle 18.00 alle 21.30 e a weekend alternati dal sabato alle 12.00 fino alla domenica alle 20.30; per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il 24 e il 25 dicembre / il 31 dicembre e l'1 gennaio;
per tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà;
- Inoltre, considerato il sensibile miglioramento dei rapporti tra il padre e la LI , le Per_2 parti concordano che il percorso di mediazione familiare possa ritenersi concluso.
- Resta ferma la volontà del sig. di proporre domanda di divorzio, alla quale la sig.ra CP_1
aderisce. Pertanto, una volta decorso il termine di legge, le parti si impegnano a Parte_1 presentare congiuntamente separata domanda di divorzio alle medesime condizioni previste dal presente accordo. Per tale ragione il sig. rinuncia, in questa sede, alla domanda di CP_1 scioglimento degli effetti civili del matrimonio, già proposta nella comparsa di costituzione, e
accetta tale rinuncia. Parte_1
- I procuratori sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale, valutata, altresì, la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che pagina 3 di 4 le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3807/ 2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Augusta, il giorno
[...]
14.6.2007 (Atto n. 8, Parte II, Serie A, Anno 2007), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AU di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
11.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4