Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2024, proposto da
Uka Solar Latiano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 17.08.2022 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico denominato “PV Tossano” dalla potenza di 21,09 MW e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR), nonché per il mancato riscontro alla diffida trasmessa in data 4.06.4024;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Preliminarmente il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, come da dichiarazione depositata in atti dal difensore della parte ricorrente.
Per tale motivo, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Considerata la definizione in rito, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO