Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6823/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
Dott.ssa Cinzia Mondatore - presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone -giudice est. -
Dott.ssa Agnese di Battista - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6823 del ruolo generale dell'anno
2018, avente ad oggetto: separazione giudiziale;
promosso da
, nata a [...] il [...], con gli Parte_1 avv.ti Ida Corradi e Carlo Corradi;
- ricorrente -
contro
, nato a [...] il 110.9.1956, con Controparte_1
l'avv. Antonio Tommaso De Mauro;
- resistente -
Conclusioni:
All'udienza del 4.4.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti difensivi. Il Giudice ha trattenuto la causa a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 1 di 8
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 28.12.1995, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Otranto, annotato nell'anno 1995, Parte 2, Serie A, Numero 101.
Dall'unione coniugale sono nati il 14.1.1998, il Persona_1 Persona_2
14.2.2000 e nato il [...]. Per_3
Con ricorso depositato in data 05-07-2018 la proponeva ricorso Parte_1
per separazione personale dei coniugi rassegnando le seguenti conclusioni:
“I.- dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
con addebito della colpa al marito. II.- Disporre Parte_2
l'affido esclusivo alla ricorrente del figlio minore . III. Persona_4
Condannare il coniuge convenuto al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. da quantificarsi nel corso del giudizio”.
Rappresentava di aver dovuto allontanarsi dalla propria casa coniugale, lasciando anche l'attività lavorativa, a causa delle continue azioni vessatorie e violente subite dal marito, contro il quale aveva sporto querela con conseguente azione penale nei confronti di quest'ultimo.
Si costituiva il resistente, respingendo ogni addebito, spiegando domanda riconvenzionale e chiedendo al Tribunale di voler:
“I) Dichiarare la separazione personale dei suiscritti coniugi, con addebito esclusivo alla ricorrente per averne dato causa per le ragioni in narrativa, ordinando le relative annotazioni nei registri dello Stato Civile competente;
II) Assegnare la casa coniugale sita in Tricase Via San Gaetano 33 al resistente, che vi convive con i figli minori, per tutte le ragioni in narrativa;
III) Affidare in regime esclusivo al padre per le motivazioni esposte;
Per_3
IV) Condannare la ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento complessivo non inferiore a € 1.500 mensili, pari a € 500 per ciascun figlio, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'accertamento della capacità patrimoniale della ricorrente, oltre a metà delle spese straordinarie, secondo Protocollo;
V) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
pagina 2 di 8 Contestava la ricostruzione degli accadimenti resa dalla ricorrente rilevando come l'allontanamento dalla casa familiare fosse imputabile ad una libera scelta della moglie alla quale, peraltro, aveva sempre supporto morale e materiale. Concludeva come in atti.
In data 20.2.2019 si teneva l'udienza presidenziale;
con provvedimento reso con ordinanza datata 25-02-2019 il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo l'affido condiviso del minore, la collocazione prevalente presso il padre, il diritto di visita rimesso alle determinazioni della madre, ponendo a carico della madre un assegno di mantenimento pari a euro 100,00 per ciascun figlio.
Il giudizio proseguiva.
Con memoria integrativa del 06-03-2019, concludeva Parte_1 chiedendo al Tribunale di voler: “Nel merito: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1
addebito della colpa al marito per le motivazioni tutte di cui alla narrativa
e, per l'effetto, condannare l'avv. al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, subiti dalla dott.ssa
[...]
, così come descritti nelle premesse, e quantificabili in Parte_1
complessivi euro 50.000,00, o in quella maggiore e/o minor somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa;
2) condannare il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 2000,00, a titolo di mantenimento, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia”.
La causa veniva istruita con l'espletamento di prove orali e produzione documentale.
All'udienza del 4.4.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti difensivi e il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'impossibilità della convivenza fra i coniugi costituisce circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare una qualsivoglia ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare. La separazione, pertanto, così come richiesto dalle parti deve essere dichiarata.
pagina 3 di 8 Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da entrambe le parti si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale costituisce causa di addebito della separazione la violazione dei doveri coniugali, tra cui quello di rispetto reciproco e di assistenza morale materiale sanciti all'articolo 143
c.c..
Tali doveri risultano evidentemente disattesi allorquando uno dei coniugi pone in essere condotte di natura violenta nei confronti dell'altro.
Nel caso di specie vi è evidenza probatoria piena di condotte di violenza, verbale e fisica, del marito in danno della moglie.
Il resistente è stato destinatario di una sentenza penale di condanna sia pure non definitiva ( avverso la quale è stato promosso appello), per la condotta lesiva e violenta in danno della moglie. La condanna penale pur non irrevocabile può essere valutata dal giudice civile quale elemento indiziario significativo idoneo a sorreggere l'accoglimento della domanda di addebito
(cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 5171/2024).
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che anche in un singolo episodio di violenza fisica è sufficiente, ove provato, a fondare l'addebito della separazione, poiché rappresenta una violazione grave dei doveri coniugali (Cassazione Civile, Sezione I, Ord. n. 10021/2025; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 5171/2024).
Nel caso di specie gli episodi di violenza narrati dalla ricorrente hanno trovato riscontro sia nelle dichiarazioni rese in sede di SIT e nelle successive testimonianze dei testi escussi in sede penale, sia in quelle dei testi escussi in sede civile (peraltro, molti erano i medesimi testi) così confermandosi gli episodi di violenza verbale e di violenza fisica riportati dalla ricorrente nei propri scritti.
Invero le dichiarazioni rese in sede di SIT e di prova testi nel giudizio penale, valevoli ciascuna nel presente giudizio come prove atipiche, nella loro concordanza e convergenza globale già assurgono a prova piena dei comportamenti violenti tenuti dal marito in danno della moglie tanto da aver condotto ad una sentenza penale di condanna del resistente per tali fatti.
pagina 4 di 8 In particolare, dall'esame di tali atti è emerso un clima di grave violenza del marito in danno della moglie, caratterizzato dapprima da atteggiamenti di violenza verbale ed in seguito da atti di violenza fisica, ai quali partecipavano anche alcuni dei figli della coppia.
I detti comportamenti di violenza sono stati riportati dai testi escussi nel presente giudizio
Il teste infermiera dei genitori del resistente, e come tale del tutto Tes_1
attendibile, ha confermato l'atteggiamento violento del resistente in danno della ricorrente ( “Io ricordo che era molto duro nei confronti della signora
e che lei soffriva molto, ma non ricordo le parole precise. Quando Pt_1
si arrabbiava era molto duro, non c'erano parole dolci e vi erano CP_1
anche minacce. Io sentivo quanto ho riferito dalla stanza accanto”).
Pur se nessuno dei testi escussi in sede civile ha riportato accadimenti di violenza fisica a cui ha assistito direttamente, non può non rilevarsi come la circostanza dei lividi che la ricorrente ha imputato sia al coniuge sia ad almeno un figlio, sia stata riportata dalla madre e dalla sorella della ricorrente nonché dal figlio delle parti ( ) il quale in ben Persona_4
due occasioni nel 2018 ha dichiarato di avere visto dei lividi sulle braccia della madre e, alla domanda di come se li fosse procurati, di non avere dapprima ricevuto risposta e, in seguito ad altra richiesta, di avere ricevuto dalla madre la risposta che se li era procurati in occasione di un litigio con il fratello , circostanza che egli escludeva come idonea a tanto .
Tutti i testi che hanno fatto riferimento a tali lividi hanno dichiarato che , alla domanda di come se li fosse procurati, la ricorrente avesse fatto riferimento al marito.
D'altra parte la coincidenza temporale delle date in cui i testi hanno riscontrato i lividi ( all'incirca a maggio 2018) con il periodo in cui la ricorrente decide poi di sporgere denuncia in danno del marito ed andare via da casa (fine maggio- giugno 2018) comprova la veridicità di quanto narrato.
Non inficia tale emergenza la diversa narrazione della vita familiare
“serena” resa dal figlio perché contrastato da tutto quanto sopra Per_1
pagina 5 di 8 esposto oltre che dai rilievi dei lividi, riportati anche dall'altro figlio della coppia, ma da esso mai menzionati.
Emergendo evidente dagli accadimenti sopra riportati l'abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente come conseguenza della necessità di proteggersi dalle gravi condotte del coniuge non può che dichiararsi l'addebito della separazione al resistente con conseguente rigetto dell'avversa richiesta di controparte. Invero l'abbandono del domicilio coniugale non assume rilevanza ai fini dell'addebito quando sia giustificato da una situazione di intollerabilità della convivenza o da gravi condotte dell'altro coniuge (Cass. Civ. Sez. I, Ord. n. 8071/2025) come nel caso di specie essendo questo motivato da condotte gravemente lesive posta in essere dal marito (e, secondo quanto segnalato in sede penale, anche dai due dei tre figli maggiorenni la cui posizione è stata oggetto di trasmissione al pubblico ministero).
Nulla va disposto in punto di collocamento, affido e visita essendo tutti i figli maggiorenni.
Quanto alla richiesta di contributo di mantenimento avanzata dal resistente per ciascuno dei tre figli questo tribunale reputa congruo determinare il contributo per ciascuno dei tre figli, a far data dalla sentenza, in euro 150 ciascuno, quale somma che tiene conto dell'incremento reddituale della ricorrente rispetto al reddito del tempo della separazione (ultima dichiarazione dei redditi in atti-anno di imposta 2022, euro 48.000 lordi) e dell'età dei figli i quali, stante l'assenza di evidenze circa il proseguio degli studi, devono ritenersi in parte in grado di provvedere al loro mantenimento.
Il detto importo va corrisposto al resistente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale come per legge. Per il pregresso si conferma la statuizione dei provvedimento presidenziali, peraltro mai reclamati.
Le spese straordinarie, individuate come da vigente protocollo, si pongono a carico delle parti in pari misura.
Va rilevata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dalla ricorrente per difetto di connessione forte con il presente giudizio, ciò oltre al rilievo di inammissibilità per l'avvenuta costituzione di pagina 6 di 8 parte civile in sede penale ( la sentenza di condanna ha anche condannato il resistente al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede).
Va rigettata la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente con le memorie integrative emergendo dalle dichiarazioni dei redditi delle parti un divario reddituale in danno del resistente (redditi 2022 della ricorrente circa
48000 lordi, redditi del resistente nel 2022 circa 12.000 euro lordi).
La casa coniugale, di esclusiva proprietà del , va assegnata a Persona_4 quest'ultimo quale convivente con prole maggiorenne ma non del tutto economicamente autosufficiente.
Spese di lite compensate integralmente tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la separazione personale di , nata a [...] Parte_1
Aprutino (PE) il 9.3.1968 e , Controparte_1
nato a [...] il 110.9.1956, i quali hanno contratto matrimonio in data
28.12.1995, nel Comune di Otranto, annotato nell'anno 1995 Parte 2 Serie
A Numero 101 del registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, con addebito al resistente;
Persona_4
-rigetta la domanda di addebito avanzata da Controparte_1
[...]
- pone a carico di , a far data dalla presente sentenza, Parte_1
il versamento, in favore di , del Controparte_1
contributo di mantenimento per i figli, pari a 150 euro ciascuno, somma da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale istat come per legge, confermandosi per il pregresso i provvedimenti presidenziali in merito.
- pone le spese straordinarie, individuate come da vigente Protocollo, a carico dele parti in pari misura.
- assegna la casa familiare a;
Controparte_1
pagina 7 di 8 - dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
;
[...]
-rigetta la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente Parte_1
;
[...]
- spese compensate;
- manda all'Ufficiale di stato civile del Comune di Otranto per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
Lecce, 09.06.2025
Il giudice estensore La presidente
Dott Maria Gabriella Perrone Dott. Cinzia Mondatore …
pagina 8 di 8