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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2024, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 160/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocato domiciliatario EDOARDO ENRICO ARTESE, con studio in Largo I Schuster, Milano
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avvocato CP_1 P.IVA_2
GLAUCO CASTELLANI, con studio in Via Bertossi n. 6, Pordenone
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
21.11.23, n. 2097
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: - in via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza n.
2097/2023, emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione I Civile, G.U.
Dott. Paolo Filippone, R.G. 1711/2021, in data 21 novembre 2023 ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, con ogni provvedimento consequenziale;
- in via principale: in accoglimento dell'appello proposto, riformarsi l'impugnata sentenza n. 2097/2023, emessa dal Tribunale di
Venezia, Sezione I Civile, G.U. Dott. Paolo Filippone, R.G. 1711/2021, in data 21 novembre 2023, nelle parti indicate nel presente appello e, per l'effetto: a) accertato il grave inadempimento posto in essere da
[...]
dichiarare la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda CP_1 del 31 agosto 2017 e, per l'effetto, condannare alla CP_1 restituzione di complessivi Euro 561.200,00, illegittimamente percepiti a titolo di canone di affitto, nonché al risarcimento del danno patito, pari a complessivi Euro 249.299,27, per dunque complessivi Euro 810.499,27, ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
b) rigettare le domande riconvenzionali formulate ex adverso sia in via principale sia in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: in accoglimento dell'appello proposto, riformarsi l'impugnata sentenza n. 2097/2023, emessa dal Tribunale di Venezia,
Sezione I Civile, G.U. Dott. Paolo Filippone, R.G. 1711/2021, in data 21 novembre 2023, nelle parti indicate nel presente appello e, per l'effetto, accertato il grave inadempimento posto in essere da CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda del 31 agosto 2017 e, per l'effetto, condannare al risarcimento del CP_1 danno patito, pari a complessivi Euro 249.299,27, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Si richiamano tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: In via pregiudiziale;
respingersi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in assenza dei gravi motivi previsti dall'art. 283 cpc quantomeno per quanto riguarda le spese liquidate in favore del pag. 2/16 difensore di stante, in ogni caso, l'accantonamento delle somme CP_1 eventualmente percepite in forza della sentenza impugnata. Nel merito;
rigettarsi l'appello stante la sua infondatezza e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Spese e onorari di lite del doppio grado di giudizio integralmente rifusi, oltre accessori di legge, con distrazione delle spese ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore per gli onorari non riscossi e le spese anticipate come da nota che si depositerà all'esito del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 21 novembre 2023 n. 2097/2023 il Tribunale di
Venezia ha condannato l'affittuaria di azienda Parte_1
Parte (d'ora in poi al pagamento in favore della concedente CP_1
Con (d'ora in poi della somma di euro 680.000,00 per canoni non corrisposti dal settembre 2019 sino alla scadenza del contratto di affitto
31 agosto 2022, oltre interessi commerciali. I due rami d'azienda riguardano la gestione di parcheggi e servizi accessori di autonoleggio nelle zone aeroportuali Venezia–Tessera e Roma-Ciampino. Parte La causa era stata promossa da chiedendo la risoluzione del contratto per plurimi inadempimenti imputabili alla concedente, oltre la Con restituzione dei canoni versati e il risarcimento del danno. aveva negato l'esistenza degli inadempimenti e chiesto in via riconvenzionale il pagamento dei canoni non pagati. Il Tribunale ha ritenuto non provati o comunque non gravi gli inadempimenti della concedente e che i canoni da corrispondere ammontassero alla somma sopra indicata.
1.1 L'inadempimento relativo alla mancata “ricontrattualizzazione” dei contratti di locazione degli immobili non sussisteva perché l'art. 3 del contratto di affitto aveva espressamente stabilito che nell'azienda pag. 3/16 affittata non rientrassero gli immobili e precisato che le condizioni di locazione degli immobili sarebbero state oggetto di separata contrattazione. L'affittuaria non aveva allegato nulla in ordine a un'eventuale negligenza della concedente per non essersi attivata per i contratti relativi agli immobili mentre i documenti depositati provavano solo gli accordi intercorsi tra affittuaria e i proprietari-locatori delle aree di Roma e Venezia.
1.2 Il dedotto incasso da in violazione degli Controparte_2 accordi contrattuali, di corrispettivi (euro 141.582,15), a fronte di Parte servizi prestati da senza riversarli all'affittuaria, non era stato provato. La ricorrente aveva depositato solo delle fatture da essa stessa emesse nei confronti di con la dicitura “incasso per Controparte_2
Parte ns contro”, estratti autentici delle scritture contabili di e una Con missiva di a con cui la medesima comunicava Controparte_2 le modalità dei pagamenti a seguito dell'affitto. Nessuno dei documenti provava l'incasso di somme da parte della concedente.
1.3 Nemmeno l'incasso di somme spettanti all'affittuaria (euro
102.563,25) derivanti da sublocazioni era stata dimostrata. Nulla era allegato con riferimento ai contratti di sublocazione. A fronte della Con Parte contestazione di l'estratto autentico delle scritture contabili di e un prospetto di provenienza unilaterale non provavano alcunché.
Parte 1.4 A dimostrazione dei presunti riaddebiti a carico di (euro Con 5.153,87) per danni causati da a veicoli di clienti, erano state Con depositate unicamente delle fatture nei confronti di pag. 4/16 1.5 Con riferimento a oneri legali, da un documento depositato [nella motivazione viene richiamato il doc. 8; forse il riferimento è più correttamente al doc. 9] “sembra” che, in relazione ad alcuni sfratti del Con 2018 promossi dai proprietari degli immobili nei confronti di l'affittuaria avesse pagato dei compensi professionali al legale dell'intimante e al proprio difensore. In assenza di più precise allegazioni, la circostanza non è idonea a provare un grave inadempimento.
1.6 L'allegazione secondo cui al momento dell'introduzione della causa (febbraio 2021) i rapporti relativi ai rami d'azienda fossero
“inattivi” perché i fornitori erano receduti e il personale era in corso di licenziamento era stata accompagnata solo dalla lettera 6 novembre Parte 2020 di ParkinGo Group s.r.l., che comunica a il recesso immediato per ragioni connesse all'emergenza sanitaria. Non vi è prova né dell'inattività dei rami d'azienda né del fatto che la presunta inattività sia imputabile alla concedente. Non è nemmeno comprensibile l'importanza dello specifico rapporto contrattuale con ParkinGo Group
s.r.l. rispetto alla “complessiva economia” del ramo d'azienda affittato.
1.7 È stata invece ritenuta fondata la domanda riconvenzionale con cui la concedente aveva chiesto l'adempimento del contratto con condanna al pagamento dei canoni insoluti da settembre 2019 sino alla scadenza naturale del contratto, fermo l'obbligo dell'affittuaria di acquisto dell'azienda. La debenza dei canoni non era esclusa dalla qualificazione del rapporto come rent to buy e quindi dei canoni come acconto sul prezzo. Il rent to buy si caratterizza per la facoltà di acquisto mentre nel caso in esame le parti si erano reciprocamente obbligate all'acquisto e alla vendita dei rami d'azienda e il contratto non pag. 5/16 conteneva alcuna specificazione sulla parte del canone da imputarsi al godimento e quella da imputarsi ad acconto sul prezzo.
Parte 2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia accolta la domanda di risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda, con restituzione dei canoni versati (euro 561.200,00) e il risarcimento del danno (euro 249.299,29). L'appellante lamenta:
2.1 che le parti avevano concluso un contratto preliminare ad effetti anticipati perché individuano tutti gli elementi del contratto definitivo, compreso il prezzo e i termini per la sua conclusione e stabilito il pagamento di acconti sul prezzo. In caso di corretta qualificazione il giudice “avrebbe dovuto svolgere considerazioni in punto di responsabilità precontrattuale, di responsabilità da inadempimento e in generale avrebbe dovuto dare rilievo a circostanze ed elementi che invece ha del tutto ignorato”;
2.2 che nel condannare all'adempimento del contratto il Tribunale ha inspiegabilmente omesso di condannare le parti “alla stipulazione del contratto definitivo di cessione dei rami d'azienda, come pattuito all'art.
17 o quantomeno di stabilire cosa ne debba essere di questo contratto”.
Nell'affermare di non aver provveduto, in assenza di specifica domanda, il giudice dimostra di non aver letto la domanda perché controparte Parte aveva chiesto di condannare a dare integrale esecuzione al contratto;
2.3 di non aver mai goduto dei rami d'azienda. Non vi è dubbio che i rami d'azienda necessitassero di aree dove svolgere l'attività imprenditoriale. La controparte “aveva addirittura procedimenti di
pag. 6/16 sfratto in corso dolosamente sottaciuti … non si parla di contratti da negoziare nuovamente … ma di sfratti esecutivi”. Il giudice deve statuire circa l'inesistenza dei rami d'azienda, con la conseguenza che il contratto deve essere risolto;
2.4 che il Tribunale ha invertito l'onere della prova attribuendo Parte all'affittuaria l'onere di provare l'altrui inadempimento mentre per Con era sufficiente allegare l'altrui inadempimento. si era limitata a generiche contestazioni;
Parte 2.5 che aveva prodotto “qualsivoglia documento in suo possesso” per dimostrare che i rami d'azienda fossero inesistenti. Per “tentare” di esercitare l'attività l'affittuaria aveva stipulato nuovi contratti di locazione. Era stato provato (doc. 5 e 6) che dopo la conclusione del contratto di affitto la concedente avesse incassato somme dai clienti Con (euro 141.582,14) non riversate all'affittuaria. aveva comunicato a la cessione del ramo d'azienda (doc. 14) ma Controparte_2
Parte indicato che il pagamento diretto in favore di sarebbe decorso dal gennaio 2018. Era stato provato (doc. 7) che ancora nel 2018 la concedente aveva incassato somme senza riversarle all'affittuaria. Era stata prodotta “copia degli ulteriori esborsi non previsti dal contratto”
(doc. 9) che l'affittuaria aveva dovuto sostenere;
2.6 che il giudice non aveva attribuito valore alle scritture contabili Parte prodotte in giudizio da nonostante l'art. 2710 c.c. stabilisca che le scritture contabili regolarmente tenute fanno prova fra gli imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa;
pag. 7/16 2.7 che la somma oggetto della condanna non si giustifica. Non si comprende quali siano le basi del calcolo degli importi, dato che la somma è ricopiata dalla comparsa conclusionale della controparte. L'art. 17 del contratto, inoltre, stabilisce che dal corrispettivo della compravendita avrebbero dovuto detrarsi eventuali TFR pagati ai dipendenti licenziati per la quota di spettanza della parte affittante alla data del 31 agosto 2017. Con un generico riferimento ai canoni il giudice ha completamente omesso il necessario scomputo dei TFR, corrispondenti all'ingente importo di euro 114.908,10.
3. Oltre a richiamare le argomentazioni del Tribunale, la parte Con appellata ha osservato:
- che una diversa qualificazione del contratto non è idonea a modificare la sentenza impugnata;
- che la sentenza ha statuito circa i futuri obblighi delle parti e non si comprende quale sia il senso della doglianza con riferimento all'omessa condanna alla stipula del contratto definitivo;
- che non si comprende perché locatori degli immobili (Finanziaria
e Marocco s.r.l.) avrebbero dovuto frapporre ostacoli Parte_2 alla conclusione di nuovi contratti di locazione con un diverso soggetto per gli immobili siti in Tessera e Ciampino;
- che i contratti di locazione degli immobili non hanno formato oggetto di trasferimento perché sul punto le parti non avevano trovato un accordo;
- che gli importi che l'affittuario sostiene di essersi trovata costretta a pagare ai locatori non possono essere oggetto di rivalsa nei confronti della concedente, non sussistendo i requisiti civilistici per una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio;
pag. 8/16 - che le fatture emesse nei confronti di con la Controparte_2 descrizione “incasso per ns conto” riguardano evidentemente somme Con che l'affittuaria intendeva chiedere a e non a Controparte_2
- che la rilevanza delle scritture contabili non può spingersi ad Con attestare l'incasso da parte di di fatture emesse nei confronti di
Controparte_2
- che la somma richiesta a titolo di canoni deriva da un semplice calcolo aritmetico tenuto conto che i canoni dovuti e non corrisposti alla data della prima udienza di primo grado sono pari a euro 400.000,00 + iva e che gli ulteriori canoni per quattordici mensilità ammontavano a euro 280.000,00 + iva.
4. Con ordinanza 1° luglio 2024 è stato disposto il passaggio al rito locatizio, riguardando la causa una materia (affitto di ramo d'azienda) indicata nell'art. 447 bis, comma 1, c.p.c.. All'udienza di discussione la difesa dell'appellata ha eccepito che, in conseguenza del mutamento di rito, l'appello doveva ritenersi improcedibile perché tardivo. L'eccezione
è infondata perché trova applicazione il principio dell'ultrattività del rito applicato anche erroneamente nel giudizio di primo grado (v. Cass., sez.
L., sent. n. 23052 del 2017 e Cass., sez. 3, sent. n. 15897 del 2014).
Applicato il rito ordinario nel procedimento di primo grado,
l'impugnazione è tempestiva se rispetta la disciplina di tale rito. L'atto di appello è stato notificato il 25 gennaio 2024, entro trenta giorni dalla notifica, in data 27 dicembre 2023, della sentenza e pertanto il termine breve per la proposizione dell'appello è rispettato.
5. Il primo motivo di appello sulla qualificazione del contratto di affitto di rami d'azienda 31 agosto 2017 è inammissibile sia ex art. 342
c.p.c. che ex art. 434 c.p.c. perché la parte omette di specificare quali pag. 9/16 conseguenze derivino, rispetto agli inadempimenti contestati, dalla qualificazione proposta di contratto preliminare (di cessione di azienda) ad effetti anticipati. Per l'art. 5) del contratto di affitto d'azienda 31 Parte agosto 2017 era comunque obbligata al pagamento della somma di Parte euro 240.000,00 + iva all'anno sino al 15 agosto 2022, data in cui avrebbe acquistato i rami d'azienda con il pagamento del saldo di euro Parte 400.000,00. Non si comprende perché i dedotti inadempimenti di e Con avrebbero dovuto essere valutati diversamente da come è avvenuto.
6. Il secondo motivo di appello sull'omissione di pronuncia è inammissibile perché l'appellante lamenta la mancata pronuncia su una Con domanda mai formulata. È semmai la controparte che avrebbe potuto dolersi della mancata pronuncia, chiarendo preliminarmente come avrebbe dovuto interpretarsi la domanda riconvenzionale con riferimento all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento dei Parte canoni sino alla scadenza contrattuale. L'obbligazione ulteriore di Con Parte risulta dall'art. 3 del contratto. deve cedere i rami d'azienda e pagare il saldo del prezzo di euro 400.000,00. Di certo nelle conclusioni Con formulate da non era rinvenibile una domanda ex art. 2932 c.c. di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre.
7. Il terzo motivo di appello sull'inesistenza dei rami d'azienda è manifestamente infondato. Le parti avevano espressamente stabilito con l'art. 3 del contratto che dei rami d'azienda affittati non facessero parte gli immobili. La prospettazione dell'appellante circa l'inesistenza dei rami d'azienda è incompatibile con altre circostanze non contestate risultanti dalla sentenza o dallo stesso atto di appello. Nel corso del rapporto l'affittuaria avrebbe pagato la somma di euro 561.200,00 per canoni, adempiendo ai propri obblighi sino ad agosto 2019 e concluso pag. 10/16 nuovi contratti di locazione con i proprietari delle aree, nonostante, a suo dire, non avesse mai goduto dei rami d'azienda (v. atto di appello,
p. 18, 26 e 37). È anche inverosimile che l'affittuaria non conoscesse la Con situazione dei contratti di locazione conclusi da per gli immobili perché le parti stabilirono espressamente di non ricomprendere i beni immobili nell'affitto.
8. Il quarto motivo di appello sulla distribuzione dell'onere della prova è inammissibile per la sua genericità.
La regola generale è che il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
L'appellante non richiama alcuna precisa allegazione relativa all'altrui inadempimento. Il Tribunale ha ritenuto:
1. che taluni inadempimenti non sussistessero;
2. che altri inadempimenti non fossero stati allegati in maniera circostanziata;
3. che mancasse la prova che la concedente avesse incassato somme spettanti all'affittuaria e 4. che un ulteriore inadempimento fosse di scarsa importanza.
Pur non potendosi condividere l'affermazione contenuta a p. 5 della motivazione, secondo cui i “pretesi inadempimenti … non risultano essere adeguatamente provati”, nella successiva parte della motivazione il Tribunale affronta una per una le doglianze dell'affittuaria e specifica le ragioni per cui nessuna di esse sia accoglibile. Non era stato allegato che la concedente avesse tenuto un comportamento pag. 11/16 colposo nella trattativa per la conclusione dei contratti di locazione fra Con l'affittuaria e i proprietari delle aree;
non vi era prova che avesse incassato somme spettanti all'affittuaria; mancavano allegazioni circostanziate sui contratti di sublocazione e sui riaddebiti per danni causati ai veicoli della clientela;
il mancato rimborso delle spese giudiziali, anch'esso genericamente allegato, non costituiva in ogni caso un grave inadempimento. La domanda di risoluzione non è stata dunque rigettata perché la creditrice non aveva provato gli inadempimenti ma perché gli inadempimenti o non sussistevano o erano stati allegati genericamente o erano di scarsa importanza.
9. Il quinto motivo di appello sull'errata valutazione delle prove è infondato.
La concedente non aveva l'obbligo contrattuale di far subentrare l'affittuaria nei contratti di locazione degli immobili perché gli immobili erano stati esclusi dal contratto di affitto dei rami d'azienda.
L'appellante non richiama alcun specifico documento che dimostri l'avvenuto incasso da parte della concedente di somme da riversare all'affittuaria. Per sostenere l'esistenza di un inadempimento rispetto all'art. 6 (contratti) del contratto di affitto dei rami d'azienda per eventuali somme non ricevute, l'affittuaria avrebbe dovuto prima dimostrare l'incasso di somme di propria competenza perché è con l'incasso che sarebbe sorto l'obbligo contrattuale di riversarle all'affittuaria. Con
La lettera (doc. 13) priva di data inviata da a Controparte_2
Con ha un contenuto poco intellegibile. Sembra che indichi le
[...] prestazioni connesse ai servizi di lavaggio dovessero esserle pagate sino Parte a dicembre 2017 e dovessero essere pagate a da gennaio 2018.
Non si comprende perché fra settembre e dicembre 2017 le prestazioni pag. 12/16 Con dovessero essere ancora pagate alla concedente Resta il fatto che la lettera non consente di comprendere se e quali importi siano stati pagati da per prestazioni rese dalla nuova Controparte_2 affittuaria e quindi apprezzare se la concedente abbia incamerato Con somme di competenza dell'affittuaria. Allegando di non aver incassato alcuna somma, non può pretendersi che essa fornisca una prova negativa. Parte Le fatture 31.12.17 n. 105/sz e 106/sz emesse da nei confronti di con il collegato estratto dalle scritture contabili CP_2 CP_2
Parte Con (doc. 5 e 6) e un prospetto “situazioni affitti – (doc. 7) Parte evidentemente predisposto dalla stessa non provano alcun incasso. Non si conosce quale posizione abbia assunto Controparte_2 rispetto all'emissione delle due fatture e il prospetto costituisce
[...] un documento di provenienza unilaterale privo di valenza probatoria.
La prova degli ulteriori esborsi sarebbe costituita dalla copia di Con un'intimazione di sfratto per morosità di contro Parte_3 dall'ordinanza di convalida dello sfratto 12.9.18 e dalle fatture n.
2018/23, 2018/32, 2018/24 e 2018/30 dell'avvocato Domenico Parte Petricone nei confronti di e dalle fatture n. 144/18 e 145/18 Parte dell'avvocato Franco Codogno sempre nei confronti di Lo sforzo argomentativo dell'appellante è nullo (v. atto di appello, p. 29) perché si limita chiedersi perché i documenti non siano stati presi in considerazione. Invero, il Tribunale li ha presi in considerazione nel primo capoverso di p. 7 della motivazione, anche se fa riferimento all'allegato 8) e non 9): “Con riguardo a presunti costi e oneri legali …
l'allegato 8) prodotto sembra comprovare esclusivamente che in relazione ad alcuni procedimenti di sfratto promossi nell'agosto 2018 dei Con proprietari degli immobili nei confronti di alla quale i beni erano stati concessi locazione, l'attrice avrebbe pagato i compensi professionali al
pag. 13/16 legale dell'intimante e al proprio procuratore. Tale circostanza, si osserva, in difetto di più precisate allegazioni, non sembra idonea ex se
a ritenere comprovati gravi inadempimenti imputabili alla convenuta”.
La valutazione è condivisibile. Le uniche due fatture con un timbro
“pagato” dell'avvocato Franco Codogno hanno un valore di euro
2.138,60; le altre, rispetto alle quali manca anche solo un'annotazione sul pagamento, hanno un valore di euro 4.109,64. La carenza di allegazioni non consente di stabilire se si tratti di costi legali addossabili alla concedente perché connessi a un suo inadempimento contrattuale.
Se anche così fosse, si tratterebbe di un inadempimento di scarsa importanza che non giustifica la risoluzione di un contratto di affitto di rami d'azienda che prevede per i cinque anni della sua durata il pagamento di canoni per euro 1.200.000,00 e un saldo per l'acquisto delle aziende di euro 400.000,00. L'affare ha un valore macroscopicamente superiore rispetto al danno che l'affittuaria avrebbe subito.
10. Il sesto motivo di appello sull'efficacia probatoria delle scritture contabili non è accoglibile. Considerando il passo della motivazione della sentenza riportato dall'appellante, se ne deduce che l'appellante si Parte riferisca alle fatture emesse da nei confronti di Controparte_2
(doc. 5 e 6). L'appellante non può provare che un terzo estraneo
[...] al giudizio ( abbia pagato alla concedente delle Controparte_2
Parte Con somme di denaro di competenza di (e che quindi avrebbe Parte dovuto a sua volta accreditarle) attraverso fatture emesse da nei Parte confronti del terzo. Le fatture provano solamente che si riteneva creditrice del terzo per gli importi indicati nelle fatture.
pag. 14/16 Con 11. Il settimo motivo di appello sul credito vantato da non è fondato.
11.1 Il Tribunale non si è pronunciato su ogni obbligazione nascente dal contratto di affitto di rami d'azienda ma si è limitato a liquidare l'importo dovuto per canoni non pagati da settembre 2019 fino alla scadenza del contratto. Non essendosi interessato del prezzo di cessione ma solo dei canoni da corrispondere, non doveva prendere in esame “gli eventuali TFR pagati ai dipendenti a quella data licenziatisi o licenziati, per la quota di spettanza della parte affittante alla data del 31
(trentuno) agosto 2017 (duemiladiciasette)”. Proprio l'art. 17 (offerta irrevocabile di acquisto) stabilisce che i TFR avrebbero dovuto essere decurtati dal prezzo di cessione mentre il giudice ha deciso in ordine ai canoni di affitto stabiliti dall'art. 5 (canone di affitto).
11.2 Se il canone ammontava a euro 20.000,00 + iva e non era stato pagato da settembre 2019 ad agosto 2022, devono considerarsi 4 mesi per il 2019, 12 mesi per il 2020 e il 2021 e 8 mesi per il 2022. Il periodo di tempo da considerare è indicato a p. 8 della sentenza di primo grado e l'importo del canone si desume dall'art. 5 del contratto.
La difesa di parte appellata sostiene (v. comparsa di costituzione e risposta, p. 12) che i canoni non pagati alla data della prima udienza di primo grado (16.6.21) fossero pari a euro 400.000,00 + iva (20 mensilità) e che successivamente erano scadute 14 mensilità. Posto che l'affittuaria nulla ha provato sui pagamenti successivi a settembre 2019, la somma richiesta, corrispondente a 34 mensilità – tra settembre 2019
e agosto 2022 sono comprese 36 mensilità – può essere riconosciuta.
Era l'affittuaria che doveva dimostrare l'estinzione del debito.
pag. 15/16 12. L'appello deve pertanto essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza dell'appellante e, nel rispetto dei parametri medi, considerato il valore della causa, sono liquidabili per tre fasi nella somma di euro 18.511,00 (euro 5.706,00 + euro 3.318,00 + euro
9.487,00).
13. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Venezia 21.9.23 n. 2097/2023 così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza appellata;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese del presente grado del giudizio, liquidate nella CP_1 somma di euro 18.511,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.;
3) . è obbligata a versare un ulteriore Parte_1 CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 160/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocato domiciliatario EDOARDO ENRICO ARTESE, con studio in Largo I Schuster, Milano
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avvocato CP_1 P.IVA_2
GLAUCO CASTELLANI, con studio in Via Bertossi n. 6, Pordenone
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
21.11.23, n. 2097
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: - in via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza n.
2097/2023, emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione I Civile, G.U.
Dott. Paolo Filippone, R.G. 1711/2021, in data 21 novembre 2023 ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, con ogni provvedimento consequenziale;
- in via principale: in accoglimento dell'appello proposto, riformarsi l'impugnata sentenza n. 2097/2023, emessa dal Tribunale di
Venezia, Sezione I Civile, G.U. Dott. Paolo Filippone, R.G. 1711/2021, in data 21 novembre 2023, nelle parti indicate nel presente appello e, per l'effetto: a) accertato il grave inadempimento posto in essere da
[...]
dichiarare la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda CP_1 del 31 agosto 2017 e, per l'effetto, condannare alla CP_1 restituzione di complessivi Euro 561.200,00, illegittimamente percepiti a titolo di canone di affitto, nonché al risarcimento del danno patito, pari a complessivi Euro 249.299,27, per dunque complessivi Euro 810.499,27, ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
b) rigettare le domande riconvenzionali formulate ex adverso sia in via principale sia in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: in accoglimento dell'appello proposto, riformarsi l'impugnata sentenza n. 2097/2023, emessa dal Tribunale di Venezia,
Sezione I Civile, G.U. Dott. Paolo Filippone, R.G. 1711/2021, in data 21 novembre 2023, nelle parti indicate nel presente appello e, per l'effetto, accertato il grave inadempimento posto in essere da CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda del 31 agosto 2017 e, per l'effetto, condannare al risarcimento del CP_1 danno patito, pari a complessivi Euro 249.299,27, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
Si richiamano tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: In via pregiudiziale;
respingersi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata in assenza dei gravi motivi previsti dall'art. 283 cpc quantomeno per quanto riguarda le spese liquidate in favore del pag. 2/16 difensore di stante, in ogni caso, l'accantonamento delle somme CP_1 eventualmente percepite in forza della sentenza impugnata. Nel merito;
rigettarsi l'appello stante la sua infondatezza e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Spese e onorari di lite del doppio grado di giudizio integralmente rifusi, oltre accessori di legge, con distrazione delle spese ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore per gli onorari non riscossi e le spese anticipate come da nota che si depositerà all'esito del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 21 novembre 2023 n. 2097/2023 il Tribunale di
Venezia ha condannato l'affittuaria di azienda Parte_1
Parte (d'ora in poi al pagamento in favore della concedente CP_1
Con (d'ora in poi della somma di euro 680.000,00 per canoni non corrisposti dal settembre 2019 sino alla scadenza del contratto di affitto
31 agosto 2022, oltre interessi commerciali. I due rami d'azienda riguardano la gestione di parcheggi e servizi accessori di autonoleggio nelle zone aeroportuali Venezia–Tessera e Roma-Ciampino. Parte La causa era stata promossa da chiedendo la risoluzione del contratto per plurimi inadempimenti imputabili alla concedente, oltre la Con restituzione dei canoni versati e il risarcimento del danno. aveva negato l'esistenza degli inadempimenti e chiesto in via riconvenzionale il pagamento dei canoni non pagati. Il Tribunale ha ritenuto non provati o comunque non gravi gli inadempimenti della concedente e che i canoni da corrispondere ammontassero alla somma sopra indicata.
1.1 L'inadempimento relativo alla mancata “ricontrattualizzazione” dei contratti di locazione degli immobili non sussisteva perché l'art. 3 del contratto di affitto aveva espressamente stabilito che nell'azienda pag. 3/16 affittata non rientrassero gli immobili e precisato che le condizioni di locazione degli immobili sarebbero state oggetto di separata contrattazione. L'affittuaria non aveva allegato nulla in ordine a un'eventuale negligenza della concedente per non essersi attivata per i contratti relativi agli immobili mentre i documenti depositati provavano solo gli accordi intercorsi tra affittuaria e i proprietari-locatori delle aree di Roma e Venezia.
1.2 Il dedotto incasso da in violazione degli Controparte_2 accordi contrattuali, di corrispettivi (euro 141.582,15), a fronte di Parte servizi prestati da senza riversarli all'affittuaria, non era stato provato. La ricorrente aveva depositato solo delle fatture da essa stessa emesse nei confronti di con la dicitura “incasso per Controparte_2
Parte ns contro”, estratti autentici delle scritture contabili di e una Con missiva di a con cui la medesima comunicava Controparte_2 le modalità dei pagamenti a seguito dell'affitto. Nessuno dei documenti provava l'incasso di somme da parte della concedente.
1.3 Nemmeno l'incasso di somme spettanti all'affittuaria (euro
102.563,25) derivanti da sublocazioni era stata dimostrata. Nulla era allegato con riferimento ai contratti di sublocazione. A fronte della Con Parte contestazione di l'estratto autentico delle scritture contabili di e un prospetto di provenienza unilaterale non provavano alcunché.
Parte 1.4 A dimostrazione dei presunti riaddebiti a carico di (euro Con 5.153,87) per danni causati da a veicoli di clienti, erano state Con depositate unicamente delle fatture nei confronti di pag. 4/16 1.5 Con riferimento a oneri legali, da un documento depositato [nella motivazione viene richiamato il doc. 8; forse il riferimento è più correttamente al doc. 9] “sembra” che, in relazione ad alcuni sfratti del Con 2018 promossi dai proprietari degli immobili nei confronti di l'affittuaria avesse pagato dei compensi professionali al legale dell'intimante e al proprio difensore. In assenza di più precise allegazioni, la circostanza non è idonea a provare un grave inadempimento.
1.6 L'allegazione secondo cui al momento dell'introduzione della causa (febbraio 2021) i rapporti relativi ai rami d'azienda fossero
“inattivi” perché i fornitori erano receduti e il personale era in corso di licenziamento era stata accompagnata solo dalla lettera 6 novembre Parte 2020 di ParkinGo Group s.r.l., che comunica a il recesso immediato per ragioni connesse all'emergenza sanitaria. Non vi è prova né dell'inattività dei rami d'azienda né del fatto che la presunta inattività sia imputabile alla concedente. Non è nemmeno comprensibile l'importanza dello specifico rapporto contrattuale con ParkinGo Group
s.r.l. rispetto alla “complessiva economia” del ramo d'azienda affittato.
1.7 È stata invece ritenuta fondata la domanda riconvenzionale con cui la concedente aveva chiesto l'adempimento del contratto con condanna al pagamento dei canoni insoluti da settembre 2019 sino alla scadenza naturale del contratto, fermo l'obbligo dell'affittuaria di acquisto dell'azienda. La debenza dei canoni non era esclusa dalla qualificazione del rapporto come rent to buy e quindi dei canoni come acconto sul prezzo. Il rent to buy si caratterizza per la facoltà di acquisto mentre nel caso in esame le parti si erano reciprocamente obbligate all'acquisto e alla vendita dei rami d'azienda e il contratto non pag. 5/16 conteneva alcuna specificazione sulla parte del canone da imputarsi al godimento e quella da imputarsi ad acconto sul prezzo.
Parte 2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia accolta la domanda di risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda, con restituzione dei canoni versati (euro 561.200,00) e il risarcimento del danno (euro 249.299,29). L'appellante lamenta:
2.1 che le parti avevano concluso un contratto preliminare ad effetti anticipati perché individuano tutti gli elementi del contratto definitivo, compreso il prezzo e i termini per la sua conclusione e stabilito il pagamento di acconti sul prezzo. In caso di corretta qualificazione il giudice “avrebbe dovuto svolgere considerazioni in punto di responsabilità precontrattuale, di responsabilità da inadempimento e in generale avrebbe dovuto dare rilievo a circostanze ed elementi che invece ha del tutto ignorato”;
2.2 che nel condannare all'adempimento del contratto il Tribunale ha inspiegabilmente omesso di condannare le parti “alla stipulazione del contratto definitivo di cessione dei rami d'azienda, come pattuito all'art.
17 o quantomeno di stabilire cosa ne debba essere di questo contratto”.
Nell'affermare di non aver provveduto, in assenza di specifica domanda, il giudice dimostra di non aver letto la domanda perché controparte Parte aveva chiesto di condannare a dare integrale esecuzione al contratto;
2.3 di non aver mai goduto dei rami d'azienda. Non vi è dubbio che i rami d'azienda necessitassero di aree dove svolgere l'attività imprenditoriale. La controparte “aveva addirittura procedimenti di
pag. 6/16 sfratto in corso dolosamente sottaciuti … non si parla di contratti da negoziare nuovamente … ma di sfratti esecutivi”. Il giudice deve statuire circa l'inesistenza dei rami d'azienda, con la conseguenza che il contratto deve essere risolto;
2.4 che il Tribunale ha invertito l'onere della prova attribuendo Parte all'affittuaria l'onere di provare l'altrui inadempimento mentre per Con era sufficiente allegare l'altrui inadempimento. si era limitata a generiche contestazioni;
Parte 2.5 che aveva prodotto “qualsivoglia documento in suo possesso” per dimostrare che i rami d'azienda fossero inesistenti. Per “tentare” di esercitare l'attività l'affittuaria aveva stipulato nuovi contratti di locazione. Era stato provato (doc. 5 e 6) che dopo la conclusione del contratto di affitto la concedente avesse incassato somme dai clienti Con (euro 141.582,14) non riversate all'affittuaria. aveva comunicato a la cessione del ramo d'azienda (doc. 14) ma Controparte_2
Parte indicato che il pagamento diretto in favore di sarebbe decorso dal gennaio 2018. Era stato provato (doc. 7) che ancora nel 2018 la concedente aveva incassato somme senza riversarle all'affittuaria. Era stata prodotta “copia degli ulteriori esborsi non previsti dal contratto”
(doc. 9) che l'affittuaria aveva dovuto sostenere;
2.6 che il giudice non aveva attribuito valore alle scritture contabili Parte prodotte in giudizio da nonostante l'art. 2710 c.c. stabilisca che le scritture contabili regolarmente tenute fanno prova fra gli imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa;
pag. 7/16 2.7 che la somma oggetto della condanna non si giustifica. Non si comprende quali siano le basi del calcolo degli importi, dato che la somma è ricopiata dalla comparsa conclusionale della controparte. L'art. 17 del contratto, inoltre, stabilisce che dal corrispettivo della compravendita avrebbero dovuto detrarsi eventuali TFR pagati ai dipendenti licenziati per la quota di spettanza della parte affittante alla data del 31 agosto 2017. Con un generico riferimento ai canoni il giudice ha completamente omesso il necessario scomputo dei TFR, corrispondenti all'ingente importo di euro 114.908,10.
3. Oltre a richiamare le argomentazioni del Tribunale, la parte Con appellata ha osservato:
- che una diversa qualificazione del contratto non è idonea a modificare la sentenza impugnata;
- che la sentenza ha statuito circa i futuri obblighi delle parti e non si comprende quale sia il senso della doglianza con riferimento all'omessa condanna alla stipula del contratto definitivo;
- che non si comprende perché locatori degli immobili (Finanziaria
e Marocco s.r.l.) avrebbero dovuto frapporre ostacoli Parte_2 alla conclusione di nuovi contratti di locazione con un diverso soggetto per gli immobili siti in Tessera e Ciampino;
- che i contratti di locazione degli immobili non hanno formato oggetto di trasferimento perché sul punto le parti non avevano trovato un accordo;
- che gli importi che l'affittuario sostiene di essersi trovata costretta a pagare ai locatori non possono essere oggetto di rivalsa nei confronti della concedente, non sussistendo i requisiti civilistici per una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio;
pag. 8/16 - che le fatture emesse nei confronti di con la Controparte_2 descrizione “incasso per ns conto” riguardano evidentemente somme Con che l'affittuaria intendeva chiedere a e non a Controparte_2
- che la rilevanza delle scritture contabili non può spingersi ad Con attestare l'incasso da parte di di fatture emesse nei confronti di
Controparte_2
- che la somma richiesta a titolo di canoni deriva da un semplice calcolo aritmetico tenuto conto che i canoni dovuti e non corrisposti alla data della prima udienza di primo grado sono pari a euro 400.000,00 + iva e che gli ulteriori canoni per quattordici mensilità ammontavano a euro 280.000,00 + iva.
4. Con ordinanza 1° luglio 2024 è stato disposto il passaggio al rito locatizio, riguardando la causa una materia (affitto di ramo d'azienda) indicata nell'art. 447 bis, comma 1, c.p.c.. All'udienza di discussione la difesa dell'appellata ha eccepito che, in conseguenza del mutamento di rito, l'appello doveva ritenersi improcedibile perché tardivo. L'eccezione
è infondata perché trova applicazione il principio dell'ultrattività del rito applicato anche erroneamente nel giudizio di primo grado (v. Cass., sez.
L., sent. n. 23052 del 2017 e Cass., sez. 3, sent. n. 15897 del 2014).
Applicato il rito ordinario nel procedimento di primo grado,
l'impugnazione è tempestiva se rispetta la disciplina di tale rito. L'atto di appello è stato notificato il 25 gennaio 2024, entro trenta giorni dalla notifica, in data 27 dicembre 2023, della sentenza e pertanto il termine breve per la proposizione dell'appello è rispettato.
5. Il primo motivo di appello sulla qualificazione del contratto di affitto di rami d'azienda 31 agosto 2017 è inammissibile sia ex art. 342
c.p.c. che ex art. 434 c.p.c. perché la parte omette di specificare quali pag. 9/16 conseguenze derivino, rispetto agli inadempimenti contestati, dalla qualificazione proposta di contratto preliminare (di cessione di azienda) ad effetti anticipati. Per l'art. 5) del contratto di affitto d'azienda 31 Parte agosto 2017 era comunque obbligata al pagamento della somma di Parte euro 240.000,00 + iva all'anno sino al 15 agosto 2022, data in cui avrebbe acquistato i rami d'azienda con il pagamento del saldo di euro Parte 400.000,00. Non si comprende perché i dedotti inadempimenti di e Con avrebbero dovuto essere valutati diversamente da come è avvenuto.
6. Il secondo motivo di appello sull'omissione di pronuncia è inammissibile perché l'appellante lamenta la mancata pronuncia su una Con domanda mai formulata. È semmai la controparte che avrebbe potuto dolersi della mancata pronuncia, chiarendo preliminarmente come avrebbe dovuto interpretarsi la domanda riconvenzionale con riferimento all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento dei Parte canoni sino alla scadenza contrattuale. L'obbligazione ulteriore di Con Parte risulta dall'art. 3 del contratto. deve cedere i rami d'azienda e pagare il saldo del prezzo di euro 400.000,00. Di certo nelle conclusioni Con formulate da non era rinvenibile una domanda ex art. 2932 c.c. di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre.
7. Il terzo motivo di appello sull'inesistenza dei rami d'azienda è manifestamente infondato. Le parti avevano espressamente stabilito con l'art. 3 del contratto che dei rami d'azienda affittati non facessero parte gli immobili. La prospettazione dell'appellante circa l'inesistenza dei rami d'azienda è incompatibile con altre circostanze non contestate risultanti dalla sentenza o dallo stesso atto di appello. Nel corso del rapporto l'affittuaria avrebbe pagato la somma di euro 561.200,00 per canoni, adempiendo ai propri obblighi sino ad agosto 2019 e concluso pag. 10/16 nuovi contratti di locazione con i proprietari delle aree, nonostante, a suo dire, non avesse mai goduto dei rami d'azienda (v. atto di appello,
p. 18, 26 e 37). È anche inverosimile che l'affittuaria non conoscesse la Con situazione dei contratti di locazione conclusi da per gli immobili perché le parti stabilirono espressamente di non ricomprendere i beni immobili nell'affitto.
8. Il quarto motivo di appello sulla distribuzione dell'onere della prova è inammissibile per la sua genericità.
La regola generale è che il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
L'appellante non richiama alcuna precisa allegazione relativa all'altrui inadempimento. Il Tribunale ha ritenuto:
1. che taluni inadempimenti non sussistessero;
2. che altri inadempimenti non fossero stati allegati in maniera circostanziata;
3. che mancasse la prova che la concedente avesse incassato somme spettanti all'affittuaria e 4. che un ulteriore inadempimento fosse di scarsa importanza.
Pur non potendosi condividere l'affermazione contenuta a p. 5 della motivazione, secondo cui i “pretesi inadempimenti … non risultano essere adeguatamente provati”, nella successiva parte della motivazione il Tribunale affronta una per una le doglianze dell'affittuaria e specifica le ragioni per cui nessuna di esse sia accoglibile. Non era stato allegato che la concedente avesse tenuto un comportamento pag. 11/16 colposo nella trattativa per la conclusione dei contratti di locazione fra Con l'affittuaria e i proprietari delle aree;
non vi era prova che avesse incassato somme spettanti all'affittuaria; mancavano allegazioni circostanziate sui contratti di sublocazione e sui riaddebiti per danni causati ai veicoli della clientela;
il mancato rimborso delle spese giudiziali, anch'esso genericamente allegato, non costituiva in ogni caso un grave inadempimento. La domanda di risoluzione non è stata dunque rigettata perché la creditrice non aveva provato gli inadempimenti ma perché gli inadempimenti o non sussistevano o erano stati allegati genericamente o erano di scarsa importanza.
9. Il quinto motivo di appello sull'errata valutazione delle prove è infondato.
La concedente non aveva l'obbligo contrattuale di far subentrare l'affittuaria nei contratti di locazione degli immobili perché gli immobili erano stati esclusi dal contratto di affitto dei rami d'azienda.
L'appellante non richiama alcun specifico documento che dimostri l'avvenuto incasso da parte della concedente di somme da riversare all'affittuaria. Per sostenere l'esistenza di un inadempimento rispetto all'art. 6 (contratti) del contratto di affitto dei rami d'azienda per eventuali somme non ricevute, l'affittuaria avrebbe dovuto prima dimostrare l'incasso di somme di propria competenza perché è con l'incasso che sarebbe sorto l'obbligo contrattuale di riversarle all'affittuaria. Con
La lettera (doc. 13) priva di data inviata da a Controparte_2
Con ha un contenuto poco intellegibile. Sembra che indichi le
[...] prestazioni connesse ai servizi di lavaggio dovessero esserle pagate sino Parte a dicembre 2017 e dovessero essere pagate a da gennaio 2018.
Non si comprende perché fra settembre e dicembre 2017 le prestazioni pag. 12/16 Con dovessero essere ancora pagate alla concedente Resta il fatto che la lettera non consente di comprendere se e quali importi siano stati pagati da per prestazioni rese dalla nuova Controparte_2 affittuaria e quindi apprezzare se la concedente abbia incamerato Con somme di competenza dell'affittuaria. Allegando di non aver incassato alcuna somma, non può pretendersi che essa fornisca una prova negativa. Parte Le fatture 31.12.17 n. 105/sz e 106/sz emesse da nei confronti di con il collegato estratto dalle scritture contabili CP_2 CP_2
Parte Con (doc. 5 e 6) e un prospetto “situazioni affitti – (doc. 7) Parte evidentemente predisposto dalla stessa non provano alcun incasso. Non si conosce quale posizione abbia assunto Controparte_2 rispetto all'emissione delle due fatture e il prospetto costituisce
[...] un documento di provenienza unilaterale privo di valenza probatoria.
La prova degli ulteriori esborsi sarebbe costituita dalla copia di Con un'intimazione di sfratto per morosità di contro Parte_3 dall'ordinanza di convalida dello sfratto 12.9.18 e dalle fatture n.
2018/23, 2018/32, 2018/24 e 2018/30 dell'avvocato Domenico Parte Petricone nei confronti di e dalle fatture n. 144/18 e 145/18 Parte dell'avvocato Franco Codogno sempre nei confronti di Lo sforzo argomentativo dell'appellante è nullo (v. atto di appello, p. 29) perché si limita chiedersi perché i documenti non siano stati presi in considerazione. Invero, il Tribunale li ha presi in considerazione nel primo capoverso di p. 7 della motivazione, anche se fa riferimento all'allegato 8) e non 9): “Con riguardo a presunti costi e oneri legali …
l'allegato 8) prodotto sembra comprovare esclusivamente che in relazione ad alcuni procedimenti di sfratto promossi nell'agosto 2018 dei Con proprietari degli immobili nei confronti di alla quale i beni erano stati concessi locazione, l'attrice avrebbe pagato i compensi professionali al
pag. 13/16 legale dell'intimante e al proprio procuratore. Tale circostanza, si osserva, in difetto di più precisate allegazioni, non sembra idonea ex se
a ritenere comprovati gravi inadempimenti imputabili alla convenuta”.
La valutazione è condivisibile. Le uniche due fatture con un timbro
“pagato” dell'avvocato Franco Codogno hanno un valore di euro
2.138,60; le altre, rispetto alle quali manca anche solo un'annotazione sul pagamento, hanno un valore di euro 4.109,64. La carenza di allegazioni non consente di stabilire se si tratti di costi legali addossabili alla concedente perché connessi a un suo inadempimento contrattuale.
Se anche così fosse, si tratterebbe di un inadempimento di scarsa importanza che non giustifica la risoluzione di un contratto di affitto di rami d'azienda che prevede per i cinque anni della sua durata il pagamento di canoni per euro 1.200.000,00 e un saldo per l'acquisto delle aziende di euro 400.000,00. L'affare ha un valore macroscopicamente superiore rispetto al danno che l'affittuaria avrebbe subito.
10. Il sesto motivo di appello sull'efficacia probatoria delle scritture contabili non è accoglibile. Considerando il passo della motivazione della sentenza riportato dall'appellante, se ne deduce che l'appellante si Parte riferisca alle fatture emesse da nei confronti di Controparte_2
(doc. 5 e 6). L'appellante non può provare che un terzo estraneo
[...] al giudizio ( abbia pagato alla concedente delle Controparte_2
Parte Con somme di denaro di competenza di (e che quindi avrebbe Parte dovuto a sua volta accreditarle) attraverso fatture emesse da nei Parte confronti del terzo. Le fatture provano solamente che si riteneva creditrice del terzo per gli importi indicati nelle fatture.
pag. 14/16 Con 11. Il settimo motivo di appello sul credito vantato da non è fondato.
11.1 Il Tribunale non si è pronunciato su ogni obbligazione nascente dal contratto di affitto di rami d'azienda ma si è limitato a liquidare l'importo dovuto per canoni non pagati da settembre 2019 fino alla scadenza del contratto. Non essendosi interessato del prezzo di cessione ma solo dei canoni da corrispondere, non doveva prendere in esame “gli eventuali TFR pagati ai dipendenti a quella data licenziatisi o licenziati, per la quota di spettanza della parte affittante alla data del 31
(trentuno) agosto 2017 (duemiladiciasette)”. Proprio l'art. 17 (offerta irrevocabile di acquisto) stabilisce che i TFR avrebbero dovuto essere decurtati dal prezzo di cessione mentre il giudice ha deciso in ordine ai canoni di affitto stabiliti dall'art. 5 (canone di affitto).
11.2 Se il canone ammontava a euro 20.000,00 + iva e non era stato pagato da settembre 2019 ad agosto 2022, devono considerarsi 4 mesi per il 2019, 12 mesi per il 2020 e il 2021 e 8 mesi per il 2022. Il periodo di tempo da considerare è indicato a p. 8 della sentenza di primo grado e l'importo del canone si desume dall'art. 5 del contratto.
La difesa di parte appellata sostiene (v. comparsa di costituzione e risposta, p. 12) che i canoni non pagati alla data della prima udienza di primo grado (16.6.21) fossero pari a euro 400.000,00 + iva (20 mensilità) e che successivamente erano scadute 14 mensilità. Posto che l'affittuaria nulla ha provato sui pagamenti successivi a settembre 2019, la somma richiesta, corrispondente a 34 mensilità – tra settembre 2019
e agosto 2022 sono comprese 36 mensilità – può essere riconosciuta.
Era l'affittuaria che doveva dimostrare l'estinzione del debito.
pag. 15/16 12. L'appello deve pertanto essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza dell'appellante e, nel rispetto dei parametri medi, considerato il valore della causa, sono liquidabili per tre fasi nella somma di euro 18.511,00 (euro 5.706,00 + euro 3.318,00 + euro
9.487,00).
13. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Venezia 21.9.23 n. 2097/2023 così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza appellata;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese del presente grado del giudizio, liquidate nella CP_1 somma di euro 18.511,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.;
3) . è obbligata a versare un ulteriore Parte_1 CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 16/16