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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/09/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1674 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
promossa da
(P. IVA Parte_1
), in persona dei soci e amministratori e l.r.p.t. e P.IVA_1 Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Lamacchia
[...]
parte opponente
nei confronti
(C.F. n. , in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice, CP_2 [...]
a socio unico (C.F. e P.I. , quest'ultima in persona del Controparte_3 P.IVA_3
procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti Controparte_4
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, di provvedere nel modo che segue: a) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo
esecutivo posto alla base del precetto e dell'azione esecutiva intrapresa dalla controparte ex art. 649 c.p.c. per
tutte le ragioni dettagliatamente esposte in seno al presente atto di citazione in opposizione;
b) in via
preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del credito in capo alla
società e per essa e, dunque, dell'assenza in capo a Controparte_1 Controparte_3
1 R.G. n. 1674/2024
quest'ultima del diritto di procedere all'esecuzione forzata;
c) in via preliminare, accertare e dichiarare la
nullità dell'atto di precetto notificato per mancanza e/o inesistenza del diritto del creditore a procedere ad
esecuzione, nonché per mancanza e/o inesistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace e per difetto di
notifica ai sensi dell'art. 477 c.p.c.; a) Nel merito, in accoglimento alla proposta opposizione a precetto,
accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'improcedibilità e/o l'illegittimità del diritto del creditore di procedere
all'esecuzione forzata per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
b) Con vittoria di spese, diritti e
onorari della procedura da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”
per parte opposta: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in
fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_5
ha opposto il precetto notificatole dalla società e per
[...] Controparte_1
essa, quale procuratrice, per l'importo di € 717.343,70. Il titolo Controparte_3
esecutivo posto alla base del precetto è il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 28 luglio
2006 con l'allora . Controparte_6
A fondamento dell'opposizione, la società ha dedotto la nullità Controparte_5
della procura conferita da a non risultando quest'ultima CP_1 Controparte_3
iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.
La società ha dunque chiesto, Controparte_5
previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'improcedibilità e/o l'illegittimità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.
2. Si è costituta in giudizio e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria, attesa l'infondatezza Controparte_3
dell'opposizione.
3. Respinta l'istanza di sospensione, la causa è stata istruita su base documentale.
4. In sede di note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione del 16 aprile 2025, la parte opponente ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo a Controparte_1
Quest'ultima, in data 16 aprile 2025, ha depositato documentazione tesa a dimostrare la propria titolarità del credito.
2 R.G. n. 1674/2024
5. Con ordinanza del 24 aprile 2025, la causa è stata dunque rimessa sul ruolo, al fine di consentire alla parte opponente di prendere posizione su tale documentazione e di consentire il pieno dispiegarsi del contraddittorio tra le parti sulla questione.
Con la medesima ordinanza, la causa è stata rinviata all'udienza ai sensi dell'art. 189, co. 4, c.p.c.
del 16 luglio 2025, in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e sono stati assegnati termini fino a 60 giorni prima per la precisazione delle conclusioni, fino a 30 giorni prima per la comparsa conclusionale e fino a 15 giorni prima per la replica. Con decreto del 5 agosto 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
******
6. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo a
[...]
sollevata sul presupposto che non risulterebbe sufficientemente documentata CP_1
l'inclusione di detto credito originariamente vantato da Controparte_6 CP_6
nelle varie operazioni di cartolarizzazione intervenute nel corso del tempo.
L'eccezione è infondata.
Deve rammentarsi, con la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. n. 2951/2016), che la titolarità,
integrando “un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con
una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza”. Nei
passaggi successivi, la citata sentenza ha chiarito che la posizione del convenuto può, tuttavia,
avere rilievo, “perché può servire a rendere superflua la prova dell'attore in ordine alla titolarità del diritto.
Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda
oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto
costitutivo”. Detto altrimenti, la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale della controparte, qualora quest'ultima riconosca espressamente detta titolarità
oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. In tal caso, l'onere della prova da parte dell'attore può dirsi raggiunto e il convenuto non può “proporre una nuova
esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto”.
La sentenza suindicata ha quindi enunciato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo
3 R.G. n. 1674/2024
svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è
un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità (Cass. n. 10435/2025).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione in opposizione si legge testualmente quanto segue: “Com'è
noto, originariamente il credito per cui si procede era in capo alla ed è Controparte_6
giunto alla (società di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130 del Controparte_1
30/04/1999) a seguito di operazioni di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti, come meglio descritti
nelle premesse dell'atto di precetto a cui si rinvia soprattutto nella parte in cui viene citato l'atto del
18/10/2022 del Notaio di Pordenone con cui ha conferito procura a Per_1 Controparte_1 [...]
per il recupero giudiziale del credito, tra le altre attività” (cfr. pag.
1-2 atto di Controparte_7
citazione).
Nella linea difensiva della società opponente emerge con evidenza quell'atteggiamento sostanzialmente acquiescente, di cui si è detto in precedenza;
per cui, in presenza di un vero e proprio riconoscimento della titolarità del credito, non era tenuta a dimostrare Controparte_1
un presupposto che la controparte non aveva messo in dubbio.
In ogni caso, la titolarità del credito in capo a risulta dai seguenti dati: i. con d.l. Controparte_1
n. 183/2015 è stata costituita la , al fine svolgere i compiti di Controparte_8
ente-ponte ai sensi del d.lgs. n. 180/2015; ii. a favore della stessa Controparte_8
è stata disposta, con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, la cessione
[...]
dei diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria della Controparte_6
; successivamente, con provvedimento della Banca d'Italia del 26 gennaio 2016, è stato
[...]
imposto il trasferimento alla “società veicolo” denominata di tutti i Controparte_9
crediti appostati a sofferenza alla data della risoluzione (22 novembre 2015) ai sensi degli artt. 46 e
47 del d.lgs. n. 180/2015 (cfr. doc. 9 - estratto della G.U. n. 64 del 17 marzo 2016 sulla quale è CP_1
stata data notizia, ai sensi del d. lgs. n. 180/2015, che “la Banca d'Italia, con provvedimento del 26
gennaio 2016 ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contrabile individuale di
[...]
e del Lazio Società Cooperativa al 30 settembre 2015 per effetto del provvedimento n. Controparte_6
1241114 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività siano ceduti a Controparte_10
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015”); iii. tra i crediti in questione
[...]
rientra anche il rapporto oggetto di causa, come risulta dalla certificazione del dott. Persona_2
4 R.G. n. 1674/2024
(cfr. doc. 13 - ; iv. infine, in data 15 giugno 2017, nell'ambito di un'operazione di CP_1
cartolarizzazione realizzata ai sensi della l. n. 130/1999, si colloca l'acquisto da parte di
[...]
di una pluralità di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. rientranti CP_1
nella titolarità di (cfr. doc. 8 - ; v. il dott. , notaio in Controparte_9 CP_1 Persona_2
Roma ha attestato che i crediti vantati nei confronti della Controparte_5
sono ricompresi nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da
[...] [...]
in favore di con atto di cessione avvenuto il 15 giugno Controparte_10 Controparte_1
2017 (doc. 14 - . CP_1
Consegue a quanto precede l'infondatezza dell'eccezione sollevata.
7. La società ha inoltre eccepito la Controparte_5
nullità della procura conferita da a non Controparte_1 Controparte_3
risultando quest'ultima iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.
Anche detta eccezione è infondata.
La legge n. 130/1999 disciplina la cartolarizzazione dei crediti, operazione concepita per smobilizzare una serie di crediti pecuniari presenti o futuri di cui sia titolare un'impresa (banca,
intermediario finanziario o altra impresa definita originator) attraverso la loro cessione a titolo oneroso a favore di un soggetto (società per la cartolarizzazione dei crediti o special purpose vehicle),
il quale provvede, direttamente o tramite terza società (società emittente o special purpose company),
ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti e a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione.
L'operazione, comportando una sollecitazione all'investimento del pubblico, presuppone la pubblicazione di un prospetto informativo redatto a cura della cessionaria o dell'emittente i titoli,
il quale deve contenere un programma particolarmente dettagliato se i titoli sono offerti in sottoscrizione ad investitori istituzionali.
Ai sensi dell'art. 2, l. n. 130 del 1999, infatti, “il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a)
il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai
titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i
soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
(…)”; ai sensi dell'art. 2 co. 6 della stessa legge “I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da
banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c),
5 R.G. n. 1674/2024
chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i
relativi requisiti”.
L'art. 2 co. 6-bis prevede infine che “I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano
conformi alla legge ed al prospetto informativo”.
La ratio della delimitazione soggettiva di cui all'art. 2, co. 3 lett. c) risiede nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende garantire che la riscossione dei crediti – da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato – venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.
Nel caso di specie, dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 73/2017 si ricava che il ruolo di
servicer, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento” è svolto da soggetto che è indicato come iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B., ossia società appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale. Controparte_11
Irrilevante, sul piano civilistico, è l'eventualità che sia stata a delegare Controparte_1 [...]
così come è irrilevante, sul piano civilistico, che la Controparte_3 [...]
procuratrice della società veicolo cessionaria di credito Controparte_3 Controparte_1
bancario, sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B., se si considera che “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma
solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende
tutelare” (Cass. n. 8472/2022).
Con riferimento alle norme che vengono in rilievo nel caso di specie, merita di essere condiviso l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, al quale il Tribunale ha già dato continuità (cfr.
ex multis, ordinanza 20.11.2024; ordinanza 21.2.2025), secondo cui gli art. 2, l. n. 130 del 1999 e 106
T.U.B. esprimono norme che “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza
pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo
all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non
vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli
atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il
travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della
6 R.G. n. 1674/2024
tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente
viziati da un'invalidità “derivata”».
Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva, dunque, “alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere
rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII,
capo I, del T.U.B.” (cfr. Cass. n. 7243/2024, nonché decreto Cass. 13749/2024, con cui il Primo
Presidente della S.C., richiamando la suddetta pronuncia, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi).
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande formulate dalla società
[...]
devono essere respinte. Controparte_5
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014,
come modificato dal d.m. 147/2022, avuto riguardo ai valori compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della effettiva complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta le domande formulate dalla società Controparte_5
[...]
b) condanna la società a rifondere Controparte_5
alla società e per essa, quale procuratrice, le Controparte_1 Controparte_3
spese di lite, liquidate in € 19.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 19 settembre 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1674 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
promossa da
(P. IVA Parte_1
), in persona dei soci e amministratori e l.r.p.t. e P.IVA_1 Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Lamacchia
[...]
parte opponente
nei confronti
(C.F. n. , in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice, CP_2 [...]
a socio unico (C.F. e P.I. , quest'ultima in persona del Controparte_3 P.IVA_3
procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti Controparte_4
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, di provvedere nel modo che segue: a) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo
esecutivo posto alla base del precetto e dell'azione esecutiva intrapresa dalla controparte ex art. 649 c.p.c. per
tutte le ragioni dettagliatamente esposte in seno al presente atto di citazione in opposizione;
b) in via
preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del credito in capo alla
società e per essa e, dunque, dell'assenza in capo a Controparte_1 Controparte_3
1 R.G. n. 1674/2024
quest'ultima del diritto di procedere all'esecuzione forzata;
c) in via preliminare, accertare e dichiarare la
nullità dell'atto di precetto notificato per mancanza e/o inesistenza del diritto del creditore a procedere ad
esecuzione, nonché per mancanza e/o inesistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace e per difetto di
notifica ai sensi dell'art. 477 c.p.c.; a) Nel merito, in accoglimento alla proposta opposizione a precetto,
accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'improcedibilità e/o l'illegittimità del diritto del creditore di procedere
all'esecuzione forzata per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
b) Con vittoria di spese, diritti e
onorari della procedura da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”
per parte opposta: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in
fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_5
ha opposto il precetto notificatole dalla società e per
[...] Controparte_1
essa, quale procuratrice, per l'importo di € 717.343,70. Il titolo Controparte_3
esecutivo posto alla base del precetto è il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 28 luglio
2006 con l'allora . Controparte_6
A fondamento dell'opposizione, la società ha dedotto la nullità Controparte_5
della procura conferita da a non risultando quest'ultima CP_1 Controparte_3
iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.
La società ha dunque chiesto, Controparte_5
previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'improcedibilità e/o l'illegittimità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.
2. Si è costituta in giudizio e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria, attesa l'infondatezza Controparte_3
dell'opposizione.
3. Respinta l'istanza di sospensione, la causa è stata istruita su base documentale.
4. In sede di note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione del 16 aprile 2025, la parte opponente ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo a Controparte_1
Quest'ultima, in data 16 aprile 2025, ha depositato documentazione tesa a dimostrare la propria titolarità del credito.
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5. Con ordinanza del 24 aprile 2025, la causa è stata dunque rimessa sul ruolo, al fine di consentire alla parte opponente di prendere posizione su tale documentazione e di consentire il pieno dispiegarsi del contraddittorio tra le parti sulla questione.
Con la medesima ordinanza, la causa è stata rinviata all'udienza ai sensi dell'art. 189, co. 4, c.p.c.
del 16 luglio 2025, in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e sono stati assegnati termini fino a 60 giorni prima per la precisazione delle conclusioni, fino a 30 giorni prima per la comparsa conclusionale e fino a 15 giorni prima per la replica. Con decreto del 5 agosto 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
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6. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo a
[...]
sollevata sul presupposto che non risulterebbe sufficientemente documentata CP_1
l'inclusione di detto credito originariamente vantato da Controparte_6 CP_6
nelle varie operazioni di cartolarizzazione intervenute nel corso del tempo.
L'eccezione è infondata.
Deve rammentarsi, con la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. n. 2951/2016), che la titolarità,
integrando “un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con
una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza”. Nei
passaggi successivi, la citata sentenza ha chiarito che la posizione del convenuto può, tuttavia,
avere rilievo, “perché può servire a rendere superflua la prova dell'attore in ordine alla titolarità del diritto.
Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda
oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto
costitutivo”. Detto altrimenti, la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale della controparte, qualora quest'ultima riconosca espressamente detta titolarità
oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. In tal caso, l'onere della prova da parte dell'attore può dirsi raggiunto e il convenuto non può “proporre una nuova
esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto”.
La sentenza suindicata ha quindi enunciato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo
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svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è
un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità (Cass. n. 10435/2025).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione in opposizione si legge testualmente quanto segue: “Com'è
noto, originariamente il credito per cui si procede era in capo alla ed è Controparte_6
giunto alla (società di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130 del Controparte_1
30/04/1999) a seguito di operazioni di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti, come meglio descritti
nelle premesse dell'atto di precetto a cui si rinvia soprattutto nella parte in cui viene citato l'atto del
18/10/2022 del Notaio di Pordenone con cui ha conferito procura a Per_1 Controparte_1 [...]
per il recupero giudiziale del credito, tra le altre attività” (cfr. pag.
1-2 atto di Controparte_7
citazione).
Nella linea difensiva della società opponente emerge con evidenza quell'atteggiamento sostanzialmente acquiescente, di cui si è detto in precedenza;
per cui, in presenza di un vero e proprio riconoscimento della titolarità del credito, non era tenuta a dimostrare Controparte_1
un presupposto che la controparte non aveva messo in dubbio.
In ogni caso, la titolarità del credito in capo a risulta dai seguenti dati: i. con d.l. Controparte_1
n. 183/2015 è stata costituita la , al fine svolgere i compiti di Controparte_8
ente-ponte ai sensi del d.lgs. n. 180/2015; ii. a favore della stessa Controparte_8
è stata disposta, con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, la cessione
[...]
dei diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria della Controparte_6
; successivamente, con provvedimento della Banca d'Italia del 26 gennaio 2016, è stato
[...]
imposto il trasferimento alla “società veicolo” denominata di tutti i Controparte_9
crediti appostati a sofferenza alla data della risoluzione (22 novembre 2015) ai sensi degli artt. 46 e
47 del d.lgs. n. 180/2015 (cfr. doc. 9 - estratto della G.U. n. 64 del 17 marzo 2016 sulla quale è CP_1
stata data notizia, ai sensi del d. lgs. n. 180/2015, che “la Banca d'Italia, con provvedimento del 26
gennaio 2016 ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contrabile individuale di
[...]
e del Lazio Società Cooperativa al 30 settembre 2015 per effetto del provvedimento n. Controparte_6
1241114 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività siano ceduti a Controparte_10
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 180/2015”); iii. tra i crediti in questione
[...]
rientra anche il rapporto oggetto di causa, come risulta dalla certificazione del dott. Persona_2
4 R.G. n. 1674/2024
(cfr. doc. 13 - ; iv. infine, in data 15 giugno 2017, nell'ambito di un'operazione di CP_1
cartolarizzazione realizzata ai sensi della l. n. 130/1999, si colloca l'acquisto da parte di
[...]
di una pluralità di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. rientranti CP_1
nella titolarità di (cfr. doc. 8 - ; v. il dott. , notaio in Controparte_9 CP_1 Persona_2
Roma ha attestato che i crediti vantati nei confronti della Controparte_5
sono ricompresi nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da
[...] [...]
in favore di con atto di cessione avvenuto il 15 giugno Controparte_10 Controparte_1
2017 (doc. 14 - . CP_1
Consegue a quanto precede l'infondatezza dell'eccezione sollevata.
7. La società ha inoltre eccepito la Controparte_5
nullità della procura conferita da a non Controparte_1 Controparte_3
risultando quest'ultima iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.
Anche detta eccezione è infondata.
La legge n. 130/1999 disciplina la cartolarizzazione dei crediti, operazione concepita per smobilizzare una serie di crediti pecuniari presenti o futuri di cui sia titolare un'impresa (banca,
intermediario finanziario o altra impresa definita originator) attraverso la loro cessione a titolo oneroso a favore di un soggetto (società per la cartolarizzazione dei crediti o special purpose vehicle),
il quale provvede, direttamente o tramite terza società (società emittente o special purpose company),
ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti e a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione.
L'operazione, comportando una sollecitazione all'investimento del pubblico, presuppone la pubblicazione di un prospetto informativo redatto a cura della cessionaria o dell'emittente i titoli,
il quale deve contenere un programma particolarmente dettagliato se i titoli sono offerti in sottoscrizione ad investitori istituzionali.
Ai sensi dell'art. 2, l. n. 130 del 1999, infatti, “il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a)
il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai
titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i
soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
(…)”; ai sensi dell'art. 2 co. 6 della stessa legge “I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da
banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c),
5 R.G. n. 1674/2024
chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i
relativi requisiti”.
L'art. 2 co. 6-bis prevede infine che “I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano
conformi alla legge ed al prospetto informativo”.
La ratio della delimitazione soggettiva di cui all'art. 2, co. 3 lett. c) risiede nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende garantire che la riscossione dei crediti – da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato – venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.
Nel caso di specie, dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 73/2017 si ricava che il ruolo di
servicer, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e
pagamento” è svolto da soggetto che è indicato come iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B., ossia società appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale. Controparte_11
Irrilevante, sul piano civilistico, è l'eventualità che sia stata a delegare Controparte_1 [...]
così come è irrilevante, sul piano civilistico, che la Controparte_3 [...]
procuratrice della società veicolo cessionaria di credito Controparte_3 Controparte_1
bancario, sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B., se si considera che “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma
solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende
tutelare” (Cass. n. 8472/2022).
Con riferimento alle norme che vengono in rilievo nel caso di specie, merita di essere condiviso l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, al quale il Tribunale ha già dato continuità (cfr.
ex multis, ordinanza 20.11.2024; ordinanza 21.2.2025), secondo cui gli art. 2, l. n. 130 del 1999 e 106
T.U.B. esprimono norme che “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza
pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo
all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non
vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli
atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il
travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della
6 R.G. n. 1674/2024
tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente
viziati da un'invalidità “derivata”».
Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva, dunque, “alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere
rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII,
capo I, del T.U.B.” (cfr. Cass. n. 7243/2024, nonché decreto Cass. 13749/2024, con cui il Primo
Presidente della S.C., richiamando la suddetta pronuncia, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi).
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande formulate dalla società
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devono essere respinte. Controparte_5
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014,
come modificato dal d.m. 147/2022, avuto riguardo ai valori compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della effettiva complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta le domande formulate dalla società Controparte_5
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b) condanna la società a rifondere Controparte_5
alla società e per essa, quale procuratrice, le Controparte_1 Controparte_3
spese di lite, liquidate in € 19.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 19 settembre 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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