Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 384/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.2.2025 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); CP C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BUSCA ELENA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Miradolo Terme (PV), Via San Marco n. 66;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Miradolo Terme (PV), in data
27/08/2005, (atto n. 6, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005); separati consensualmente decreto di omologazione del 15.12.2021 emesso da questo
Tribunale, R.G. 3342/2021;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori e sono affidati a entrambi i genitori, con collocamento e Per_1 Per_2
residenza degli stessi presso la casa di proprietà della madre.
Il NO in considerazione dei propri impegni lavorativi e fatti salvi CP
diversi accordi scritti (anche via sms o whatsapp), potrà vedere e tenere con sé i figli minori un giorno a settimana senza pernottamento, da concordarsi con la madre alla pag. 1 di 6
I Ricorrenti si impegnano, inoltre, a dividersi equamente le festività civili e religiose e i ponti.
Per quanto riguarda il periodo estivo, i figli minori trascorreranno con il padre una settimana, da concordare, entro il mese di maggio di ciascun anno, con la madre, sulla base degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori.
I NOi e si concedono il reciproco consenso per Parte_1 CP
il rinnovo e il rilascio dei documenti di identità e di espatrio propri e anche relativamente ai figli minori.
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i medesimi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
3) Qualora il NO ntendesse andare a trovare i figli presso l'abitazione della CP
NOa lo stesso dovrà preventivamente avvisare la Ricorrente e potrà accedere Pt_1
solo con il consenso della medesima e alla sua presenza.
4) I minori manterranno rapporti con entrambe le famiglie dei genitori, a condizione che tali rapporti siano improntati nel rispetto della figura dei genitori e senza interferenza nelle scelte / vicende di questi ultimi.
5) Il NO si obbliga a corrispondere, entro e non oltre il giorno 15 di CP
ogni mese, alla NOa a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli, la somma di € 500,00= (€ 250,00= per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Gli Esponenti si danno reciprocamente atto che, in forza del provvedimento emesso dal
Tribunale di Pavia, R.G. n. 1562/2022, cronol. n. 10466/2022, del 25/11/2022, il suddetto importo mensile viene corrisposto direttamente alla NOa dall'attuale datore di Pt_1
lavoro del NO Qualora tale modalità venisse, per qualsivoglia CP
motivo, a cessare, il NO dovrà provvedere personalmente a detto CP
versamento.
pag. 2 di 6 6) Il NO si obbliga a concorrere alle spese extra assegno in ragione CP
del 50% con la NOa secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia Pt_1
e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pag. 3 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Il NO e la NOa potranno beneficiare al CP Parte_1
50% ciascuno delle detrazioni fiscali per entrambi i figli. La NOa percepirà Pt_1
interamente gli assegni familiari (anche nel caso in cui dovessero essere corrisposti al
NO quest'ultimo si impegna a trasferire l'importo corrispondente alla CP
NOa . I coniugi si impegnano a sottoscrivere le dichiarazioni necessarie per Pt_1
l'ottenimento dei predetti benefici e, comunque, a mettere a reciproca disposizione i documenti a tal fine necessari.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano entrambi alla corresponsione di alcuna somma a titolo di mantenimento.
9) Il NO ichiara che il debito contratto dalla NOa CP Parte_2 con il NO per l'importo di € 5.000,00= era riferito ai bisogni
[...] CP_2
della famiglia in costanza di matrimonio. Pertanto, qualora il NO CP_2
dovesse chiedere alla NOa la restituzione del predetto prestito, il NO Pt_1
si impegna a provvedere personalmente a detta restituzione nei confronti del CP
NO , liberando la NOa da tale obbligazione. CP_2 Pt_1
A fronte di tale impegno la NOa si impegna, a sua volta, a non richiedere al Pt_1
NO e seguenti somme, dal medesimo dovute nei confronti della moglie: CP
-) spese legali di cui al decreto n. cronol. 10466/2022 del 25/11/2022, emesso dal
Tribunale di Pavia e relativo al procedimento r.g. 1562/2022;
-) spese per la chiusura del conto corrente cointestato al sottoscritto e alla NOa Pt_1
a suo tempo acceso presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Chignolo Po (PV);
-) il 50% della parcella dell'Avv. Elena Busca, relativa all'instaurando procedimento di divorzio consensuale e di spettanza del Ricorrente.
pag. 4 di 6 Qualora il NO non tenesse fede al predetto impegno, la NOa sarà CP Pt_1 libera di chiedere al medesimo tutte le spese sopra elencate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
04.2.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del 15.12.2021 emesso da questo Tribunale, R.G.
3342/2021 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si
è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 22.10.2021 in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 5 di 6 il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
da n Miradolo Terme (PV), in data 27/08/2005, Parte_1 CP
(atto n. 6, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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