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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1530/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria CA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1530/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Sebastiana Di Maria, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
e
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Alvise Troja, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 23.5.2025 proposto congiuntamente le parti sopraindicate domandavano la ratifica della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori
(il 27.1.2015), (il 5.6.2017) e (il 16.8.2019) e ai diritti Per_1 Per_2 Persona_3 ad essa afferenti.
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte, le parti chiedevano la ratifica della concordata regolamentazione, di seguito riportata:
“1) disporre l'affidamento congiunto dei minori, , e Persona_4 Persona_5
, ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, Persona_6 residente in [...], C.so Garibaldi Trav. 12, o in quell'altra abitazione ove la stessa vorrà in futuro trasferirsi;
2) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, le parti concordano che il
Sig. potrà continuare a vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente in Parte_2 ogni caso con gli impegni scolastici degli stessi, nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 14 del sabato alle ore 17 della domenica;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana precisamente il martedì e il giovedì, dalle h.
18:00 alle ore 20:00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni tre giorni dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 1 gennaio;
nelle vacanze
Pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 15 giugno di ogni anno;
nel caso in cui i genitori volessero portare i figli in vacanza, si obbligano fin da adesso a comunicarlo per iscritto reciprocamente con debito avviso e attenderanno il reciproco consenso in forma scritta anche per le vie brevi, consenso che, se non sarà comunicato nella forma suddetta entro giorni dieci prima della partenza, si intenderà concesso;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei
pagina 2 di 4 minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuali, il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi;
3) disporre che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei propri figli minori in relazione alle rispettive sostanze;
4) porre a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore, cosi come previste dalle "Linee guida sul mantenimento dei figli" redatte dal Tribunale di Siracusa in data 3 dicembre 2019, purché previamente concordate e debitamente documentate dagli stessi;
5) disporre che l'assegno unico per i figli minori venga percepito dalla Sig.ra Parte_1
nella misura del 100%;
[...]
6) disporre che entrambi i genitori comunichino ogni eventuale cambiamento di residenza
o domicilio e si impegnino a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta
d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio”.
All'udienza del 27/11/2025 le parti comparse personalmente, ad integrazione dell'accordo sopra riportato, specificavano che il sig. CA provvederà in via diretta al mantenimento dei minori trascorrendo con loro, in aggiunta rispetto a quanto previsto in seno al ricorso, un altro pomeriggio durante la settimana. Quando troverà una sistemazione abitativa che gli consentirà di ospitare i 3 figli, i minori pernotteranno da lui a weekend alternati dal sabato alla domenica.
Alla medesima udienza, preso atto di quanto sopra, il Giudice poneva la causa dinanzi al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti contenuto nel ricorso introduttivo ed integrato all'udienza del 27.11.2025, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
pagina 3 di 4 Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1530/2025
V.G.: omologa le condizioni inerenti alla prole concordate dalle parti in causa ed integrate all'udienza del 27.11.2025, meglio indicate in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 1.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria CA dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria CA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1530/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Sebastiana Di Maria, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
e
(C.F. ) nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Alvise Troja, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 23.5.2025 proposto congiuntamente le parti sopraindicate domandavano la ratifica della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori
(il 27.1.2015), (il 5.6.2017) e (il 16.8.2019) e ai diritti Per_1 Per_2 Persona_3 ad essa afferenti.
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte, le parti chiedevano la ratifica della concordata regolamentazione, di seguito riportata:
“1) disporre l'affidamento congiunto dei minori, , e Persona_4 Persona_5
, ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, Persona_6 residente in [...], C.so Garibaldi Trav. 12, o in quell'altra abitazione ove la stessa vorrà in futuro trasferirsi;
2) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, le parti concordano che il
Sig. potrà continuare a vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente in Parte_2 ogni caso con gli impegni scolastici degli stessi, nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 14 del sabato alle ore 17 della domenica;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana precisamente il martedì e il giovedì, dalle h.
18:00 alle ore 20:00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni tre giorni dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 1 gennaio;
nelle vacanze
Pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 15 giugno di ogni anno;
nel caso in cui i genitori volessero portare i figli in vacanza, si obbligano fin da adesso a comunicarlo per iscritto reciprocamente con debito avviso e attenderanno il reciproco consenso in forma scritta anche per le vie brevi, consenso che, se non sarà comunicato nella forma suddetta entro giorni dieci prima della partenza, si intenderà concesso;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei
pagina 2 di 4 minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuali, il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi;
3) disporre che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei propri figli minori in relazione alle rispettive sostanze;
4) porre a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore, cosi come previste dalle "Linee guida sul mantenimento dei figli" redatte dal Tribunale di Siracusa in data 3 dicembre 2019, purché previamente concordate e debitamente documentate dagli stessi;
5) disporre che l'assegno unico per i figli minori venga percepito dalla Sig.ra Parte_1
nella misura del 100%;
[...]
6) disporre che entrambi i genitori comunichino ogni eventuale cambiamento di residenza
o domicilio e si impegnino a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta
d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio”.
All'udienza del 27/11/2025 le parti comparse personalmente, ad integrazione dell'accordo sopra riportato, specificavano che il sig. CA provvederà in via diretta al mantenimento dei minori trascorrendo con loro, in aggiunta rispetto a quanto previsto in seno al ricorso, un altro pomeriggio durante la settimana. Quando troverà una sistemazione abitativa che gli consentirà di ospitare i 3 figli, i minori pernotteranno da lui a weekend alternati dal sabato alla domenica.
Alla medesima udienza, preso atto di quanto sopra, il Giudice poneva la causa dinanzi al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito,il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti contenuto nel ricorso introduttivo ed integrato all'udienza del 27.11.2025, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
pagina 3 di 4 Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1530/2025
V.G.: omologa le condizioni inerenti alla prole concordate dalle parti in causa ed integrate all'udienza del 27.11.2025, meglio indicate in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 1.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria CA dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4