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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/05/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 455/2020 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente a[...] (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gabellone (c.f. C.F._1
) C.F._2
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo sindaco pro tempore rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Eugenia Novembre (c.f. ). C.F._3
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
ha chiesto: A) accertare e dichiarare la responsabilità del in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, applicando alla fattispecie in esame la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., e/o in subordine ex art 2043 c.c. ed il determinarsi del sinistro per cui è causa;
B) In conseguenza accogliere la domanda attrice di risarcimento dei danni e, per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco p.t, in virtù delle leggi in materia, al pagamento della Controparte_1 somma di € 25.676,11 o in quell'altra maggiore o minore che si riterrà di giustizia, in favore della
Sig.ra per i danni fisici alla Stessa arrecati, oltre agli interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria da quantificarsi, secondo il principio fissato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n.1712/97, dal dì del sinistro sino al soddisfo;
C) condannare l'Amministrazione
Comunale convenuta alle spese e competenze di lite del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che ne fa formale richiesta, facendo la dichiarazione di rito, con riserva di meglio precisare e modificare le conclusioni.
Il ha chiesto: 1) in via principale, rigettare totalmente la domanda per non Controparte_1 essere l'evento ascrivibile a responsabilità dell'ente convenuto, ma piuttosto a condotta disattenta e negligente dell'attrice; 2) in via meramente subordinata, accertare e dichiarare che l'evento dannoso si è verificato per colpa concorrente prevalente dell'istante e diminuire proporzionalmente la pretesa risarcitoria;
3) con condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha dedotto nell'atto di citazione che il 19.10.2016 verso le ore 19,30, sarebbe caduta Parte_1 mentre percorreva la via Arno in L'evento sarebbe ascrivibile alla presenza di una buca sulla CP_1 sede stradale. In seguito a tanto la avrebbe riportato dei danni biologici di cui ritiene Parte_1 responsabile il quale proprietario della strada in cui è avvenuto l'evento; Controparte_1 responsabilità da configurare ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. Per effetto di quanto precede, ha chiesto condannarsi il predetto al risarcimento dei danni in suo Controparte_1 favore.
Nel costituirsi in giudizio il ha contestato la domanda dell'attrice. Ha sostenuto Controparte_1 che la sua responsabilità sarebbe configurabile solo in presenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (così alle pagg. 2 e 3 della comparsa di risposta); tale situazione non sussisterebbe nel caso oggetto di esame. L'evento dovrebbe esser ricondotto ad una grossolana imperizia e/o disattenzione della parte attrice medesima (così a pag. 4 della comparsa di risposta). Inoltre l'attrice abiterebbe su via Arno e quindi avrebbe dovuto conoscere le condizioni della strada. Il ha poi contestato anche l'entità del risarcimento richiesto, Controparte_1 ritenendola eccessiva.
Il fatto storico indicato nell'atto di citazione, è risultato provato nel corso dell'istruttoria:
- il teste ha dichiarato: Sono a conoscenza dei fatti perché ero in compagnia Testimone_1 della Signora il giorno dell'incidente per cui è causa. Ricordo che io mi trovavo Parte_1 sul marciapiede insieme alla signora all'incirca al centro del marciapiede quando la Pt_1 signora scendeva dal marciapiede e subito dopo cadeva. Riconosco nella foto n. 2 il Pt_1 marciapiede nel quale ci trovavamo. Ricordo che il sinistro si è verificato nei pressi del civico
8 ed era ricoperta di acqua, fogliame e giornali. La buca non era segnalata e la pubblica illuminazione pur se presente era scarsa (udienza del 9.03.2023);
- il teste ha dichiarato: Non ho assistito alla caduta, sono arrivato dopo essere Testimone_2 stato chiamato da mia sorella. Quando sono arrivato ho trovato a terra mia sorella, c'erano diverse buche ricoperte di acqua, foglie e giornali (udienza del 10.11.2023);
- il teste ha dichiarato: Sono a conoscenza dell'accaduto, perché passando di Testimone_3 là a bordo della mia autovettura ho visto una signora per terra, sulla strada vicino alla signora per terra c'era un'altra signora. Non le conoscevo. Il giorno dell'accaduto ricordo che era buio, non so dire se i pali dell'illuminazione fossero funzionanti. Ricordo che la strada era dissestata erano presenti buche, alcune ricoperte d'acqua. Non ricordo alcuna segnalazione di pericolo (udienza 10.11.2023);
- il consulente d'ufficio ha concluso che: Le lesioni riportate a causa ed in conseguenza dell'incidente risultano compatibili con il fatto lesivo descritto in atti per cui esiste un nesso causale diretto tra le lesioni accertate e le menomazioni individuate. (così a pag. 4 della relazione di consulenza).
In merito alla questione inerente il tema del danno da cose in custodia, la Suprema Corte ha avuto modo di spiegare che:
- la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa
e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa»
(Cass. n. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato «cagionato» dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è -come detto- del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 cod. civ. (ex multis, Cass. n. 4476/2011);
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
(Cass. Civile Ord. Sez. 3 Num. 2479 Anno 2018).
Applicando i principi sopra menzionati al caso oggetto di esame in questo giudizio, discutendo di responsabilità ex art. 2051 c.c., certo è che la è caduta a causa di una buca nella sede stradale. Pt_1
Dalla prova orale assunta è emerso che la buca era ricoperta di acqua, fogliame e giornali. Quindi con l'ordinaria diligenza, l'attrice non avrebbe potuto rendersi conto della presenza della buca e quindi evitarla.
E' poi irrilevante che l'attrice fosse residente in quella strada (anche se non esattamente in prossimità del punto in cui è avvenuto l'evento), perché non vi è modo di stabilire quando sarebbe venuta ad esistenza quella buca;
inoltre il fatto che la buca fosse coperta, la rendeva comunque non percepibile.
Poiché pertanto non è configurabile alcun caso fortuito (da rinvenire in un utilizzo improprio del bene pubblico da parte della danneggiata, o in una sua condotta talmente negligente, da divenire unica causa efficiente dell'evento), quanto accaduto va ricondotto alle condizioni della strada, riconoscendo la responsabilità del quale proprietario e quindi custode di quella strada. Controparte_1
Per quanto riguarda le lesioni lamentate dalla , le stesse sono state oggetto di esame Parte_1
e valutazione da parte del consulente tecnico d'ufficio che le ha valutate come segue: danno biologico permanente di 6 punti di invalidità, 30 gg. di ITT, 20 gg. di ITP al 75%, 20 gg. di ITP al 50% e 10 gg. di ITP al 25%. Nel contempo il consulente ha ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche sostenute per €. 650,00. Ritiene il Tribunale di ritenere corretta tale liquidazione perché frutto di visita medica dell'attrice ed esame di tutta la documentazione medica.
La liquidazione deve esser operata sulla base delle “tabelle di Milano” non essendo emerse specificità che consiglino o impongano lo scostamento dai valori standard (sul punto Cass. Civ. n. 12408/2011
e n. 9950/2017). Pertanto il risarcimento andrà individuato come segue:
Danno biologico permanente €. 11.495,00
ITT per 30 gg. €. 3.450,00
ITP al 75% per 20 gg. €. 1.725,00
ITP al 50% per 20 gg. €. 1.150,00
ITP al 25% per 10 gg. €. 287,50
Spese mediche €. 650,00
Totale €. 18.757,50
L'attrice ha chiesto rivalutazione ed interessi sulla somma dovuta. Occorre distinguere. La somma di
€. 18.107,50 (per danno biologico e morale) è riferita al risarcimento del danno alla data attuale: non va quindi rivalutata. Su detta somma spettano gli interessi legali come richiesti dal giorno dell'evento ma con le precisazioni che seguono. Come indicato da Cass. Civ. SS.UU. del 17.02.1995 n. 1712, gli interessi vanno calcolati sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
pertanto la somma di €. 18.107,50 (per danno biologico e morale), va dapprima riportata al valore corrente al momento del sinistro (quindi va devalutata); poi andranno calcolati gli interessi anno per anno sulla somma rivalutata anno per anno (come indicato da Cass. Civ. SS.UU: 1712/1995) fino alla data di deposito di questa sentenza. Da tale ultima data fino al saldo, sulla somma di €. 18.107,50 (oramai debito di valuta) saranno dovuti i soli interessi legali fino al soddisfo. Invece sulla somma di €. 650,00
(per spese mediche), trattandosi di debito di valuta spetteranno unicamente gli interessi legali dal momento in cui le singole spese risultano sostenute e fino al soddisfo.
Le spese seguono il principio della soccombenza. Considerata la natura delle questioni che non hanno richiesto un grosso impegno difensivo e considerato che l'istruttoria si è risolta con l'interrogatorio formale, l'esame di tre testimoni e la consulenza tecnica d'ufficio, la liquidazione sarà operata con riferimento ai valori medi dei parametri (d.m. 55/2014) ridotti del 30%: fase studio = €. 643,30; fase introduttiva = €. 543,90; fase istruttoria = €. 1.176,00; fase decisionale = €. 1.190,70; totale €.
3.553,90. Il tutto oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge. Dette spese devono esser distratte in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario. Nulla va liquidato per spese borsuali, perché le stesse non risultano documentate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (il compenso liquidato al consulente) dovranno esser poste definitivamente a carico del convenuto. Controparte_1
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice Onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 455/2020 R.G. tra contro il , Parte_1 Controparte_1 così decide:
1. dichiara la responsabilità del per quanto avvenuto il 19.10.2016; per Controparte_1
l'effetto accoglie la domanda dell'attrice e condanna il al risarcimento Controparte_1 dei danni in favore di , liquidandoli nella somma di €. 18.757,50 oltre interessi Parte_1 legali dal giorno dell'evento, da calcolare come indicato in motivazione;
2. condanna il al pagamento delle spese processuali relative all'azione Controparte_1 esperita dall'attrice, liquidandole in €. 3.553,90 per compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
dette spese processuali dovranno essere corrisposte direttamente in favore dell'avv. Giovanni Gabellone che si è dichiarato anticipatario;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del CP_1
[...]
Lecce 30.05.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini