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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7347 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
RI OS RI Presidente
RI RA RA Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6548/2019 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 10.09.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Fabrizio
BR (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._2
- APPELLANTE -
E
(c.f. ) CP_1 C.F._3
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Laura
HI (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._4 unitamente all'avvocato Coviello Giovanbattista e all'avvocato Alberto Galieti -
APPELLATA-
Oggetto: Appello di nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri n. 1501/2019, pubblicata in data
06.09.2019, resa tra le parti a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 3225/2013 promosso da nei confronti di – successione ereditaria- Parte_1 CP_1 azione di riduzione -
IN FATTO E IN DIRITTO
conviene in giudizio, dinanzi al primo Giudice, la sorella Parte_1 [...]
. CP_1
r.g. n. 1 Premesso che il 13.10.08 è deceduto il padre, il quale con testamento Persona_1 pubblico del 24.01.08 aveva disposto, in favore della moglie, , di tutti i Controparte_2 beni immobili e del denaro, lasciando la nuda proprietà dei beni alla figlia ,
[...]
, precisando di aver già dato, in vita, al deducente, un'ingente somma di denaro CP_1
e alcuni mezzi agricoli;
che il 15.08.12 è deceduta la madre, , che Controparte_2 parimenti, in evidente lesione della quota di legittima spettante al deducente, con testamento pubblico del 24.01.08, aveva disposto, ove alla sua morte non fosse stato in vita il marito, di tutti i beni in favore della figlia, avendo già dato, al CP_1 deducente, nel 1999, 105.000.000 lire e tutti gli attrezzi agricoli esistenti nella sua proprietà; che con atto del 29.09.88 aveva acquistato l'appezzamento di CP_1 terreno censito al NCT di Lanuvio partita 5320, fl. 17, particelle 38 e 284, al prezzo di
140.000.000 lire, interamente corrisposto dai genitori;
che con atto del 21.11.06,
[...] aveva venduto, a un terreno censito al NCT di Lanuvio fl. 17, Per_1 CP_1 particelle 118, 126, 408 e 409, al prezzo di euro 120.000,00, mai corrisposto;
che dette vendite dissimulavano donazioni, dei genitori, alla figlia;
che alla morte di CP_1
, l'asse ereditario era costituito da un terreno (fl. 17 part. 407, 410, 411 e Controparte_2
412) e da due appartamenti in Lanuvio (via Enrico De Nicola n. 15, censiti al NCF part. 100, fl. 29 sub 505 e 506, del valore rispettivamente di euro 220.000,00 il primo e euro
200.000,00 il secondo), nonché da euro 15.313,41; che anche considerato l'importo i
105.000.000 di lire ricevuto, dal deducente, in donazione dai genitori, dette disposizioni testamentarie ledono la propria quota di legittima, chiede 1) accertarsi Parte_1 che le due compravendite dissimulano due donazioni in favore della sorella;
2) CP_1 accertare la reale consistenza del patrimonio di e al Persona_1 Controparte_2 momento del rispettivo decesso, 3) accertare l'avvenuta lesione della quota di legittima spettante all'attore e reintegrarlo nella medesima, riducendo le disposizioni testamentarie dei genitori e/o le donazioni dagli stessi effettuate in favore della figlia, condannandola a pagare l'importo corrispondente all'entità della lesione;
4) accertare l'esistenza dei frutti civili prodotti dai beni rimasti nell'esclusiva disponibilità di
[...]
e condannarla a pagare all'attore il controvalore corrispondente alla quota di CP_1 legittima a lui spettante. In via subordinata, accertata la reale consistenza del patrimonio dei de cuius al momento dell'apertura della successione e determinata la quota di legittima riservata all'attore, chiede disporsi la divisione del compendio, con favore delle spese di lite.
si costituisce ed eccepisce la genericità della domanda. CP_1
r.g. n. 2 In merito alla dedotta simulazione degli atti di compravendita, non contesta la contro dedotta simulazione quanto all'acquisto del 29.09.1988 (il fondo agricolo in Lanuvio fl.
17 part. 38 e 284), ma posto che il padre ha venduto la particella 38, incassando il relativo prezzo e di aver edificato, dopo la apertura della successione, la particella 284, chiede, per la ipotesi in cui la part. 284 fosse ritenuta parte del relictum, che il relativo valore venga depurato delle addizioni operate dopo l'apertura della successione.
Contesta la simulazione dell'atto di acquisto del 21.11.06 e quanto alla somma di euro
15.313,41, ne oppone l'avvenuto incasso da parte di entrambi gli eredi e, per parte, l'uso in favore della CP_2
La sentenza di primo grado << 1) rigetta la domanda di riduzione proposta dall'attore, dichiarando assorbito l'esame della domanda di divisione;
2) dichiara inammissibili le domande di simulazione;
3) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi euro 7.254,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU>>, motivando con il mancato adempimento, da parte dell'attore in riduzione, all'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza (il valore del) la massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore e con la inammissibilità, per conseguente carenza di interesse ad agire, della connessa e strumentale azione di simulazione, inscindibilmente collegata alla azione di riduzione.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) : - in via principale, riformare la sentenza di primo grado, accogliendo le domande avanzate dall'attore nel relativo procedimento per i motivi di cui in narrativa con riferimento all'eredità della sig.ra in forza dell'azione di riduzione Controparte_2 esperita;
- in via gradata, ove non si ritenesse esaustiva la C.T.U. espletata, disporre
l'integrazione e/ o il rinnovo della stessa in forza dei quesiti che la Corte vorrà formulare;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte>>.
Il 17.02.2020, si costituisce e rassegna le seguenti conclusioni: CP_1
<< Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti procuratori concludono chiedendo all'Ill.ma Corte d'Appello adita di rigettare in primis la domanda di sospensiva perché infondata ed immotivata e quindi di rigettare integralmente l'impugnazione proposta,
r.g. n. 3 perché palesemente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese del giudizio>>.
Con un unico motivo di appello, rubricato: “Sull'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie della sig.ra . Ammissibilità”, non censura Controparte_2 Parte_1 la decisione nella parte in cui accerta vizio dell' editio actionis con riferimento all'eredità paterna, ma con riguardo all'eredità materna, sostiene di aver compiutamente assolto l'onere di allegazione e prova su di esso incombente;
ammette di aver beneficiato, da parte di entrambi i genitori, della unica donazione della somma di 105 milioni di lire, che allega imputabile all'eredità materna nella limitata misura del 50%, pari a lire 52.500.000); aggiunge che il relictum, per ammissione della stessa
[...]
, ricomprende il terreno acquistato, dalla sorella, per atto in data 29.09.88 CP_1
(censito al NCT di Lanuvio partita 5320, fl. 17, particelle 38 e 284, al prezzo di
140.000.000 lire); richiama le risultanze della c.t.u. e chiede procedersi all'accertamento della quota di legittima e alla formazione delle quote.
Con sentenza parziale n. 5251/2024, in data 20.07.2024, parte delle questioni controverse è decisa come di seguito:
<< (…): 1 A) dichiara la simulazione relativa soggettiva della compravendita del
29.9.1988 a rogito notaio rep. n. 28405 intercorsa fra Persona_2 [...]
e avente ad oggetto la proprietà del terreno censito al NCT di CP_1 CP_3
Lanuvio partita 53 20, fl. 17, particella 284, con conseguente attribuzione alla massa ereditaria di , devoluta per intero alla figlia;
2 A) Controparte_2 CP_1 dichiara che le disposizioni contenute nel testamento pubblico di Controparte_2 redatto in Ariccia il 24.1.2008 dal Notaio e pubblicato in Persona_3 data 11.9.2012, ledono la quota riservata all'erede legittimario;
3 A) Parte_1 dichiara inefficaci per la quota di 1/3 i diritti attribuiti a con le CP_1 disposizioni sub 1A ) e 2 A) ; 2) rimette parti e causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza, come specificato in motivazione;
3) spese al definitivo>>.
La sentenza parziale, dunque, accerta che la porzione di patrimonio ereditario spettante a , quale figlio ed erede legittimario pretermesso di , è Parte_1 Controparte_2 pari ad 1/3 del patrimonio materno ai sensi dell'art. 537 comma II cc (dovendo la quota di riserva essere divisa in parti uguali tra i due figli della de cuius); che la quota spettante al legittimario è pari al valore del patrimonio del de ciuis, al netto dei debiti ereditari sommato al valore dei beni da lui donati durante la vita (donatum) (art. 556
c.c.), operando la c.d. riunione fittizia dei beni ereditari, operazione meramente r.g. n. 4 contabile che non determina l'obbligo di restituzione dei beni ricevuti da parte degli eredi.
La sentenza accerta che il patrimonio ereditario, alla morte della era composto CP_2 dai seguenti immobili:
a) terreno sito in Lanuvio fl. 17 part. 407, 410, 411 e 412;
b) n. 2 appartamenti in Lanuvio via Enrico De Nicola n. 15, censiti al NCF part. 100, fl.
29 sub 505 e 506.
Al valore di tali cespiti, aggiunge, limitatamente alla particella 284, il valore del terreno formalmente acquistato da per atto di compravendita datato 29.09.1988 CP_1 in quanto a lei fittiziamente intestato, in realtà pagato interamente dal padre, che ha alienato, mentre era ancora in vita, la particella n. 38, incassandone il prezzo di vendita.
Alla massa, da valutarsi secondo il valore che i detti beni immobili avevano al tempo dell'apertura della successione, aggiunge l'ammontare della donazione ricevuta da
, che per la quota materna ammonta a Lire 52.500.000, pari ad euro Parte_1
27.113,99, secondo il suo valore nominale.
Recepisce il valore dei beni indicato in c.t.u.
: - lotto 1) Terreno in Lanuvio partita 5320, fl. 17, particella 284 sito in Lanuvio, valore euro 175.000,00 (esclusa la p.lla 38 già ceduta in vita dal padre , pari al valore Per_1 nominale della vendita effettuata da detratte le relative spese;
CP_1
- lotto 3) Terreno in Lanuvio fl. 17 part. 407, 410, 411 e 412, valore euro 213.500,00;
-lotto 4 /A) appartamento in Lanuvio, via Enrico De Nicola n. 15, censiti al NCT fl. 29, part. 100, sub 505, valore euro 128.700,00;
- lotto 4 /B) appartamento sito in Lanuvio, via Enrico De Nicola n. 15, censiti al NCT fl.
29, part. 100, sub 506, valore euro 135.300,00.
Dal valore complessivo dei beni (euro 652.500,00), ne detrae i debiti contratti dal defunto (euro 11.068,82); accerta il relictum in euro 641.431,18 (652.500,00 -
11.068,82) e accerta la quota riservata a in euro 213.810,39, da cui Parte_1 detrae l'importo di euro 27.113,99 già ricevuto a titolo di donazione da Parte_1 da parte della madre, accertando la lesione della quota di legittima della eredità materna pari a euro 186.696,40, con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie in modo da garantire, a , la sua quota riservata pari ad 1/3 del patrimonio Parte_1 ereditario e dunque del valore monetario di euro 186.696,40.
Posto che la riduzione deve avvenire per mezzo di una liquidazione in danaro, ovvero attraverso l'attribuzione di una quota dei cespiti patrimoniali caduti in successione, con r.g. n. 5 corresponsione di eventuali conguagli a favore o sfavore del medesimo appellante, la causa, con ordinanza emessa contestualmente alla sentenza parziale, è rimessa sul ruolo per consentire, alle parti, di esprimere eventuali preferenze.
Nel prosieguo della istruttoria è disposta una integrazione di c.t.u. e la causa è trattenuta in decisione alla udienza del 10.09.2025.
Con la comparsa conclusionale autorizzata, richiama l'accertamento dei Parte_1 valori contenuto nella sentenza parziale intervenuta nel giudizio;
chiede la liquidazione dei frutti nella misura indicata dal proprio consulente di parte e, in subordine dal c.t.u. e chiede l'attribuzione dei beni di cui ai “lotti” 4/A e 4/B, del valore totale di euro
213.400,00, salvo conguaglio. insiste sul rigetto dell'appello in quanto l'appellante non avrebbe CP_1 assolto l'onere di allegazione e in subordine chiede lo scioglimento della comunione ereditaria in conformità alla proposta divisionale identificata dal c.t.u., come da ipotesi contrassegnata dal n. 3 che prevede l'assegnazione del Lotto 4/A e del Lotto 4/B – per un valore di euro 213.400,00 – a , e l'assegnazione del Lotto 1 e del Parte_1
Lotto 3 – per un valore di euro 374.500,00 – a con conguaglio di euro CP_1
48.236,93.
Ciò detto e definendo, in questa sede, la controversia.
Come da c.t.u., che immune da vizi logici e/o giuridici è recepita nelle argomentazioni e conclusioni, si accerta che ha diritto alla corresponsione, da parte di Parte_1
di frutti civili per euro 87.471,00 oltre a una quota, in beni ereditari, CP_1 pari a euro 186.696,40.
Le parti concordano nell'assegnazione dei beni di cui al “Lotto” 4/A e al “Lotto” 4/B, a
, per un valore di euro 213.400,00 e nell'assegnazione del “Lotto” 1 e del Parte_1
“Lotto 3”, a per un valore di euro 374.500,00, dunque i beni vengono CP_1 assegnati conformemente alle conclusioni, sul punto, concordi, delle parti. deve corrispondere a , a titolo di conguaglio, la somma CP_1 Parte_1 di euro 60.767,40, pari al valore della propria quota di legittima (euro 186.696,40) maggiorato del valore dei frutti civili (euro 87.471,00), detratto il valore dei beni immobili ricevuti in assegnazione (euro 213.400,00).
Spese di lite
Si compensano in ragione della natura della controversia.
Spese di c.t.u.
Liquidate come in atti, si pongono a carico delle due parti, in misura del 50% ciascuna.
r.g. n. 6
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Pt_1 CP_1
Velletri n. 1501/2019, pubblicata in data 06.09.2019, resa tra le parti a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 3225/2013 promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: CP_1
- scioglie la comunione ereditaria costituitasi a seguito del decesso di Controparte_2
(15.08.2012);
- attribuisce a l'appartamento in Lanuvio, via Enrico De Nicola 15, Parte_1 censito al NCT fl. 29, part. 100, sub 505 e l'appartamento in Lanuvio, via Enrico De
Nicola 15, censito al NCT fl. 29, part. 100, sub 506;
- attribuisce a il terreno in Lanuvio, censito al NCT di Lanuvio partita CP_1
5320, fl. 17, particella 284 (già intestato fittiziamente a e da questa CP_1 venduto a terzi dopo il decesso della madre, esclusa la particella 38);
- condanna e a corrispondere a a titolo di conguaglio CP_1 CP_1 Parte_1
l'importo di euro 60.767, 40;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del doppio grado di giudizio, liquidata in atti, al 50% a carico di e al 50% a carico di Parte_1 CP_1
Roma, 26.11.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
RI RA RA RI OS RI
r.g. n. 7