Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 985/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dott. Giordano Avallone- all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Ida Filippelli;
Parte_1
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Mirella Arlotta;
CP_1
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 14.3.2019, parte ricorrente, premesso di aver lavorato come bracciante agricolo dal 7.7.2007 al 10.11.2007, ha lamentato l'illegittimità della richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola, ricevuta in data 20.5.2018, in conseguenza della cancellazione delle giornate agricole svolte, intervenuta per effetto di verbale ispettivo.
Pertanto, ha agito in giudizio contro l' , domandando l'accertamento negativo CP_1 dell'indebito contestatogli, di cui eccepiva l'intervenuta prescrizione.
Costituitasi la parte resistente , ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, ha CP_1
chiesto il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di prova documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche l'accertamento negativo dell'indebito, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
In assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di
Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della
Corte di Cassazione in argomento, Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000,
n. 14414/2000).
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché
l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa, è possibile passare all'analisi del caso di specie.
La parte ricorrente non ha fornito prova del rapporto di lavoro di cui è causa, a fronte del disconoscimento operato da con il verbale ispettivo allegato in atti, stante l'assenza CP_1
di prova testimoniale.
Si consideri che dalle stesse deduzioni delle parti si evince chiaramente che il debito in esame è originato dalla sopravvenuta insussistenza degli elementi costitutivi della prestazione erogata per disconoscimento del rapporto lavorativo asseritamente svolto in agricoltura nel 2007. Ebbene, pur a fronte di tali evidenti giustificazioni poste a base del debito per cui è causa, la parte ha omesso l'offerta della prova degli elementi costitutivi del vantato diritto a trattenere la prestazione già liquidata in suo favore. Non avendo il ricorrente assolto il proprio onere probatorio, la domanda giudiziale, finalizzata all'accertamento negativo dell'indebito per l'anno dedotto in causa, non può trovare accoglimento. Infine, sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente con riferimento alla prestazione maturata nel 2007, deve evidenziarsi che per la ripetibilità da parte dell'istituto della somma indebitamente erogata, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.
La prescrizione del credito decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.
Trattandosi di indennità di disoccupazione agricola riferita al 2007, domandata per legge nell'anno successivo e fruita necessariamente in seguito all'annualità di riferimento (cfr. cassetto previdenziale -in allegati che ne attesta il pagamento rispettivamente in data CP_1
8.7.2008), le missive dell'istituto previdenziale ricevute il 30.5.2017 ed il 20.5.2018 (per come allegazione) hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione che, dunque, non risulta maturato.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Spese compensate stante la dichiarazione in atti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 4.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dr. Giordano Avallone
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.