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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 21/01/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 833/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2600/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401475771 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401475771 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso da Roma Capitale il 28.10.2024 in relazione ad asserita omessa dichiarazione dei tributi TARI e TEFA per gli anni d'imposta
2018 e 2019.
Il ricorso muove dall'avvenuto versamento di tale imposta.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo appurato quanto sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per i suesposti motivi, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite non possono tuttavia essere compensate, come richiesto da Roma Capitale atteso l'errore in cui l'ente è incorso, costringendo il contribuente a difendersi con il presente ricorso.
Ne consegue condanna di tale ente alle spese in questione che si liquidano come da dispositivo e da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1 come da sua richiesta.
P.Q.M.
la Corte, in funzione di Giudice Unico, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese legali sopportate dal ricorrente, che si liquidano in
€ 400,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2600/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401475771 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401475771 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso da Roma Capitale il 28.10.2024 in relazione ad asserita omessa dichiarazione dei tributi TARI e TEFA per gli anni d'imposta
2018 e 2019.
Il ricorso muove dall'avvenuto versamento di tale imposta.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo appurato quanto sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per i suesposti motivi, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite non possono tuttavia essere compensate, come richiesto da Roma Capitale atteso l'errore in cui l'ente è incorso, costringendo il contribuente a difendersi con il presente ricorso.
Ne consegue condanna di tale ente alle spese in questione che si liquidano come da dispositivo e da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1 come da sua richiesta.
P.Q.M.
la Corte, in funzione di Giudice Unico, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese legali sopportate dal ricorrente, che si liquidano in
€ 400,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.