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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/03/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1484/2024 avente ad oggetto domanda ex art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 150/2011
PROMOSSA DA
A CATANIA, IL 01/12/2005 (CF: ) RAPPRESENTATA E Parte_1 C.F._1
DIFESA DALL'AVV. RUSSO ELEONORA
RICORRENTE
CONTRO
Part PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA (CF: ) C.F._2 RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.2.2024 ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Zafferana Etnea (CT) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome “ ” in sostituzione del nome;
autorizzare l'intervento Per_1 Pt_1
chirurgico demolitorio e/o modificativo per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali alla sua condizione psico-sessuale maschile.
Fissata udienza di trattazione, il pubblico ministero non si è costituito.
All'udienza del 12.6.2024 si è proceduto all'esame di parte ricorrente, che ha concluso come da ricorso, e la causa è stata posta in decisione al Collegio.
____
La domanda merita accoglimento.
Invero, la documentazione medico-psicologica prodotta da parte ricorrente (relazione psicologica della dott.ssa , medico psichiatra, del 10.1.2024, e piano terapeutico Persona_2
dell'ASP di Catania del dott. e del dott. del 18.10.2022, documenti dai Persona_3 Persona_4
quali risulta la diagnosi di “Disforia di genere”) e l'esame della ricorrente da parte del Giudice delegato, all'udienza del 12.6.2024 appaiono sufficienti ai fini dell'accoglimento del ricorso.
In particolare, nel corso dell'esame è emerso che parte ricorrente presenta un disturbo di identità di genere che si è manifestato sin da quando era piccola: “mi sono accorto di non stare bene nel mio corpo biologico. All'incirca interno ai 6 anni. Sentivo di non appartenere al genere femminile e
l'ho manifestato ai miei genitori. L'hanno presa bene”.
Nel corso dell'esame parte ricorrente si presenta in abiti maschili, con maglietta e pantalone, con la barba e baffetti, taglio corto, ed riferisce che “i miei familiari mi chiamavano ”, “mi Per_1
presento come al di fuori del contesto familiare da quando ho iniziato la terapia Per_1
ormonale”; a scuola “era un problema quindi dopo le medie non sono più andato a scuola. Non riuscivo a gestire il problema”, “adesso vivo meglio la mia situazione, ma il problema sono i documenti, che mi mettono a disagio, ho cercato un lavoro ma devo mostrare dei documenti con il nome e i dati femminili. A d.r.: “io sono sempre stato attratto dal genere femminile, anche al momento sono fidanzato con una ragazza”.
L'esistenza di un contrasto tra la propria identità sessuale e le proprie condizioni fisiche viene espressa con piena consapevolezza, come emerge dal contenuto del verbale, come anche la scelta di adeguare i propri caratteri sessuali appare sorretta da una matura capacità decisionale, che assume i caratteri dell'irreversibilità: “sono consapevole del fatto che gli interventi sono irreversibili. Il primo che dovrei fare è al torace”.
Nel caso di specie non emergono disturbi psichiatrici ovvero concomitanti condizioni fisiche di intersessualità e non si rilevano sintomatologie indicative di patologie psichiatriche, alla luce delle conclusioni evidenziate dalle relazioni depositate (in particolare relazione psicologica dr.
), provenienti da medici specializzati e struttura pubblica specializzata nel trattamento e Per_2
riconoscimento del disturbo di identità di genere.
Non deve ritenersi requisito obbligatorio o necessario per la rettificazione di sesso la sottoposizione ad un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali. Ed in effetti, alla luce del sistema creato dalla L. n.162/1984, confermata dalla disciplina di cui all'art.31 del D.Lgs.
150/2011, tale correzione “chirurgica” non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad una interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica. In definitiva, l'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con una evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale (Cass. Civ.
20.07.2015 n.15138).
La Corte Costituzionale ha confermato detto orientamento che consente una interpretazione della disciplina in esame conforme ai diritti costituzionalmente garantiti dell'identità personale e della salute, sottolineando, tuttavia, che rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.
Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (Corte
Costituzionale 21.10.2015 n. 221).
La Corte costituzionale afferma che deve essere rimessa al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare – con l'assistenza del medico e di altri specialisti – il proprio “percorso di transizione”, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
La Corte Costituzionale ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato (C. Cost. sentenza n. 143/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda attrice va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso di , nei registri dello stato Parte_1
civile da femminile a maschile con l'assunzione del nome " ”, ordinandosi all'Ufficiale di Per_1 stato civile di sostituire l'indicazione di “sesso femminile” con quello di “sesso maschile” nei documenti riconducibili a parte ricorrente.
Vista la richiesta di autorizzazione al trattamento medico chirurgico, nulla va disposto al riguardo, alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso: invero, “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis” (C. Cost. sentenza n. 143/2024).
In ragione della natura del procedimento, nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG
1484/24 in accoglimento della domanda per la rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile;
ORDINA
All'Ufficiale di stato civile del Comune di Zafferana Etnea di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti , nata a Parte_1
Catania, il 01/12/2005, con variazione del genere da femminile a maschile e modifica del nome da
“ ” ad “ ”. Pt_1 Per_1
Nulla sulle spese.
Cosi deciso in Catania il 14/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1484/2024 avente ad oggetto domanda ex art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 150/2011
PROMOSSA DA
A CATANIA, IL 01/12/2005 (CF: ) RAPPRESENTATA E Parte_1 C.F._1
DIFESA DALL'AVV. RUSSO ELEONORA
RICORRENTE
CONTRO
Part PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA (CF: ) C.F._2 RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.2.2024 ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Zafferana Etnea (CT) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome “ ” in sostituzione del nome;
autorizzare l'intervento Per_1 Pt_1
chirurgico demolitorio e/o modificativo per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali alla sua condizione psico-sessuale maschile.
Fissata udienza di trattazione, il pubblico ministero non si è costituito.
All'udienza del 12.6.2024 si è proceduto all'esame di parte ricorrente, che ha concluso come da ricorso, e la causa è stata posta in decisione al Collegio.
____
La domanda merita accoglimento.
Invero, la documentazione medico-psicologica prodotta da parte ricorrente (relazione psicologica della dott.ssa , medico psichiatra, del 10.1.2024, e piano terapeutico Persona_2
dell'ASP di Catania del dott. e del dott. del 18.10.2022, documenti dai Persona_3 Persona_4
quali risulta la diagnosi di “Disforia di genere”) e l'esame della ricorrente da parte del Giudice delegato, all'udienza del 12.6.2024 appaiono sufficienti ai fini dell'accoglimento del ricorso.
In particolare, nel corso dell'esame è emerso che parte ricorrente presenta un disturbo di identità di genere che si è manifestato sin da quando era piccola: “mi sono accorto di non stare bene nel mio corpo biologico. All'incirca interno ai 6 anni. Sentivo di non appartenere al genere femminile e
l'ho manifestato ai miei genitori. L'hanno presa bene”.
Nel corso dell'esame parte ricorrente si presenta in abiti maschili, con maglietta e pantalone, con la barba e baffetti, taglio corto, ed riferisce che “i miei familiari mi chiamavano ”, “mi Per_1
presento come al di fuori del contesto familiare da quando ho iniziato la terapia Per_1
ormonale”; a scuola “era un problema quindi dopo le medie non sono più andato a scuola. Non riuscivo a gestire il problema”, “adesso vivo meglio la mia situazione, ma il problema sono i documenti, che mi mettono a disagio, ho cercato un lavoro ma devo mostrare dei documenti con il nome e i dati femminili. A d.r.: “io sono sempre stato attratto dal genere femminile, anche al momento sono fidanzato con una ragazza”.
L'esistenza di un contrasto tra la propria identità sessuale e le proprie condizioni fisiche viene espressa con piena consapevolezza, come emerge dal contenuto del verbale, come anche la scelta di adeguare i propri caratteri sessuali appare sorretta da una matura capacità decisionale, che assume i caratteri dell'irreversibilità: “sono consapevole del fatto che gli interventi sono irreversibili. Il primo che dovrei fare è al torace”.
Nel caso di specie non emergono disturbi psichiatrici ovvero concomitanti condizioni fisiche di intersessualità e non si rilevano sintomatologie indicative di patologie psichiatriche, alla luce delle conclusioni evidenziate dalle relazioni depositate (in particolare relazione psicologica dr.
), provenienti da medici specializzati e struttura pubblica specializzata nel trattamento e Per_2
riconoscimento del disturbo di identità di genere.
Non deve ritenersi requisito obbligatorio o necessario per la rettificazione di sesso la sottoposizione ad un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali. Ed in effetti, alla luce del sistema creato dalla L. n.162/1984, confermata dalla disciplina di cui all'art.31 del D.Lgs.
150/2011, tale correzione “chirurgica” non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad una interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica. In definitiva, l'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con una evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale (Cass. Civ.
20.07.2015 n.15138).
La Corte Costituzionale ha confermato detto orientamento che consente una interpretazione della disciplina in esame conforme ai diritti costituzionalmente garantiti dell'identità personale e della salute, sottolineando, tuttavia, che rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.
Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (Corte
Costituzionale 21.10.2015 n. 221).
La Corte costituzionale afferma che deve essere rimessa al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare – con l'assistenza del medico e di altri specialisti – il proprio “percorso di transizione”, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
La Corte Costituzionale ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato (C. Cost. sentenza n. 143/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda attrice va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso di , nei registri dello stato Parte_1
civile da femminile a maschile con l'assunzione del nome " ”, ordinandosi all'Ufficiale di Per_1 stato civile di sostituire l'indicazione di “sesso femminile” con quello di “sesso maschile” nei documenti riconducibili a parte ricorrente.
Vista la richiesta di autorizzazione al trattamento medico chirurgico, nulla va disposto al riguardo, alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso: invero, “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis” (C. Cost. sentenza n. 143/2024).
In ragione della natura del procedimento, nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG
1484/24 in accoglimento della domanda per la rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile;
ORDINA
All'Ufficiale di stato civile del Comune di Zafferana Etnea di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti , nata a Parte_1
Catania, il 01/12/2005, con variazione del genere da femminile a maschile e modifica del nome da
“ ” ad “ ”. Pt_1 Per_1
Nulla sulle spese.
Cosi deciso in Catania il 14/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco