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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8197 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 10865 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT LE DA DO, visto l'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10865 /2025 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso il domicilio Parte_1 C.F._1 digitale dell'avv. Alessia Tuttobene (c.f. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Milano, Via Montefeltro n. 6
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso monitorio da cui scaturisce la presente opposizione, ha Controparte_1 chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di a pagarle la somma di euro 16.477,04, oltre Parte_1 interessi e spese di procedura, a saldo della fattura n. 248/E del 14/12/2023.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificatole, deducendo Parte_1
pagina 1 di 5 che: a) ha concluso con il general contractor un contratto di appalto per lavori Controparte_1 ammessi all'agevolazione fiscale del c.d. “Superbonus 110%”, da eseguire nell'immobile sito in
Roccafranca, Via G. Falcone n. 15, per il costo complessivo di euro 133.500,00 Iva compresa;
b) in data 24/2/2022 ha versato a controparte l'importo di euro 13.350,00 a titolo di deposito cauzionale che, ai sensi di contratto, doveva esserle restituito per il 30% al primo SAL, per il 30% al secondo
SAL e per il 40% a fine lavori;
c) completati i lavori nel mese di dicembre 2023, in data 15/01/2024 ha chiesto all'opposta il rimborso del deposito cauzionale;
d) il 29/01/2024 le ha inviato, CP_1 in risposta, una comunicazione di rideterminazione del valore commerciale e la fattura n. 248/E del
14/12/2023; e) il credito monitorio non trova fondamento nel contratto stipulato, ed è stato contestato poiché inesistente, mentre l'opposta non ha provveduto al rimborso del deposito cauzionale, né alla consegna delle certificazioni di conformità dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto ibrido, nonostante il sollecito del legale intervenuto e la procedura di mediazione avviata.
Sulla base di tali allegazioni, l'opponente ha concluso chiedendo: - in via principale di accertare l'inesistenza del credito monitorio e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale, di condannare l'opposta a pagarle la somma di euro 13.350,00, oltre interessi legali, a titolo di restituzione della somma data in deposito, nonché di ordinare all'opposta “la consegna dello schema dell'impianto fotovoltaico e delle certificazioni di conformità dell'impianto di installazione del fotovoltaico e in merito alla pompa di calore lo schema dell'impianto ibrido e relativo certificato di conformità”; - in via di subordine, per l'ipotesi di accertamento del credito monitorio, ha chiesto di compensare le rispettive pretese.
L'opposta, pur ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dall'opponente ed è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate all'udienza del 29/09/2025 e provvedimento di trattenimento ai sensi del terzo comma della medesima disposizione.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Le emergenze istruttorie danno evidenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, configurante un appalto, in forza del quale si è obbligata ad eseguire i lavori di riqualificazione Controparte_1 energetica e sismica dell'immobile di proprietà di , sito in Roccafranca, Via G. Parte_1
Falcone n. 15, nonché ad eseguire tutte le attività tecniche e amministrative necessarie all'ottenimento dei benefici fiscali previsti dalla legge (artt. 119 e 121 D.L. 19.05.2020, n. 34 conv. L. 17.07.2020, n.
77) ed ogni attività necessaria per mettere la committente in condizione di esercitare l'opzione del c.d. “sconto in fattura”, verso il corrispettivo di euro 133.500,00 Iva compresa, pattuendo come pagina 2 di 5 modalità di pagamento la cessione pro soluto dell'integrale importo dei bonus fiscali maturati dalla committente (vd. docc. 2, 14, 15 e 16 opponente).
DA contratto emerge altresì che le parti hanno pattuito il versamento in favore dell'appaltatrice, a titolo di deposito cauzionale, di una somma pari al 10% del valore delle opere, da restituire alla committente con le tempistiche ivi stabilite, in specie per il 30% all'emissione del primo SAL (stato avanzamento lavori), per il 30% all'emissione del secondo SAL e per il 40% “entro 15 giorni dalla visualizzazione sul cassetto fiscale del Contraente-General Contractor del credito fiscale corrispondente al SAL definitivo e fine lavori” (vd. contratto, clausola n. 7).
, dando atto di aver ricevuto la fattura n. 248/E del 14/12/2023 azionata nel monitorio Parte_1
e di averla contestata (vd. docc. 9 e 10 opponente), contesta l'esistenza del preteso credito, deducendo che nel contratto stipulato non è previsto alcun obbligo di pagamento in capo alla committente.
Rilevato che la fattura in questione, versata in atti dall'opponente, risulta emessa da per CP_1
“rimborso delle spese di autorizzazione per la cessione a terzi del credito da voi ricevuto per lo sconto in fattura”, deve parimenti osservarsi che, nel contratto intercorso tra le parti, non vi è evidenza che la committente si sia obbligata al rimborso di siffatte spese.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione
(cfr. tra le molte, Cass. 2421/2006; Cass. n. 24815/2005, Cass. n. 8718/2000, Cass. 2124/1994, Cass.
Sezioni Unite, n. 7448/1993 in parte motiva, pag. 10).
Dunque, atteso che nel giudizio contenzioso il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass.
21101/2015 ; Cass. n. 4800/2007).
Ciò posto, va altresì osservato che, in linea di principio, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. 19944/23; Cass. 5915/2011; Cass. 5071/2009; Cass. n.
17371/2003). pagina 3 di 5 Alla luce della mancata costituzione della convenuta opposta, e della mancanza di richieste istruttorie da parte di quest'ultima per superare l'eccezione di inesistenza sollevata dall'attrice, deve dunque concludersi che non vi è prova della sussistenza del credito azionato nel monitorio.
Passando all'esame delle domande riconvenzionali, di pagamento e di consegna, formulate dall'attrice, le stesse risultano fondate e sono accoglibili.
Le evidenze istruttorie dimostrano che l'attrice ha versato all'opposta la somma pattuita a titolo di deposito cauzionale: la stessa ne dà atto nella comunicazione a firma della stessa, intitolata CP_1
“Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi (rideterminazione del valore commerciale e relativa fattura)” (vd. doc. 9 opponente).
Considerato che i lavori sono terminati nel dicembre 2023, che risulta emesso il SAL di fine lavori ed effettuate le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle cessioni dei crediti fiscali relativi agli interventi appaltati (vd. docc. da 13 a 16 opponente), l'opposta è tenuta, in forza di quanto pattuito nel contratto, alla restituzione della somma ricevuta a titolo di deposito cauzionale, pari ad euro
13.350,00.
Parimenti, poiché tra gli interventi oggetto di appalto, risulta esservi l'installazione dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto ibrido, destinato alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria (vd. doc. 16 opponente), l'opposta è tenuta a consegnare all'opponente le relative dichiarazioni di conformità ex D.M. 37/2008, complete degli allegati tecnici obbligatori.
In conclusione, l'opposizione è fondata, e quindi il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le domande riconvenzionali dell'opponente sono fondate e vanno accolte.
L'attrice ha diritto a vedersi riconosciuto dalla convenuta l'importo di euro 13.350,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'opponente gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma c.c dalla data della costituzione in mora (26/6/2024, cfr, doc. 11 opponente) sino alla data della domanda giudiziale (7/3/2025) e al saggio di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. a decorrere dal giorno successivo sino al saldo.
Va infine ordinato all'opposta di consegnare le dichiarazioni di conformità degli impianti fotovoltaico e ibrido, installati nell'immobile oggetto dei lavori, sito in Roccafranca, Via G. Falcone n. 15, complete degli allegati tecnici obbligatori.
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta opposta e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14 e succ. modif., nei limiti di quanto richiesto nella nota spese pagina 4 di 5 dell'opponente e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 7/3/2025, da nei confronti di , nella contumacia di Parte_1 CP_1 quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto n. 17255/2024, R.G. 31700/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale attorea, condanna la convenuta opposta a pagare all'attrice opponente la somma di euro 13.350,00 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 26/6/2024 al 7/3/2025 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal giorno successivo sino al saldo;
3. ordina all'opposta di consegnare all'opponente le dichiarazioni di conformità dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto ibrido installati nell'immobile sito in Roccafranca, Via G. Falcone
n. 15, complete degli allegati tecnici obbligatori;
4. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in euro 335,82 per esborsi ed euro 2.761,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 29/10/2025
Il GOT
LE DA DO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT LE DA DO, visto l'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10865 /2025 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso il domicilio Parte_1 C.F._1 digitale dell'avv. Alessia Tuttobene (c.f. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Milano, Via Montefeltro n. 6
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso monitorio da cui scaturisce la presente opposizione, ha Controparte_1 chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di a pagarle la somma di euro 16.477,04, oltre Parte_1 interessi e spese di procedura, a saldo della fattura n. 248/E del 14/12/2023.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificatole, deducendo Parte_1
pagina 1 di 5 che: a) ha concluso con il general contractor un contratto di appalto per lavori Controparte_1 ammessi all'agevolazione fiscale del c.d. “Superbonus 110%”, da eseguire nell'immobile sito in
Roccafranca, Via G. Falcone n. 15, per il costo complessivo di euro 133.500,00 Iva compresa;
b) in data 24/2/2022 ha versato a controparte l'importo di euro 13.350,00 a titolo di deposito cauzionale che, ai sensi di contratto, doveva esserle restituito per il 30% al primo SAL, per il 30% al secondo
SAL e per il 40% a fine lavori;
c) completati i lavori nel mese di dicembre 2023, in data 15/01/2024 ha chiesto all'opposta il rimborso del deposito cauzionale;
d) il 29/01/2024 le ha inviato, CP_1 in risposta, una comunicazione di rideterminazione del valore commerciale e la fattura n. 248/E del
14/12/2023; e) il credito monitorio non trova fondamento nel contratto stipulato, ed è stato contestato poiché inesistente, mentre l'opposta non ha provveduto al rimborso del deposito cauzionale, né alla consegna delle certificazioni di conformità dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto ibrido, nonostante il sollecito del legale intervenuto e la procedura di mediazione avviata.
Sulla base di tali allegazioni, l'opponente ha concluso chiedendo: - in via principale di accertare l'inesistenza del credito monitorio e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale, di condannare l'opposta a pagarle la somma di euro 13.350,00, oltre interessi legali, a titolo di restituzione della somma data in deposito, nonché di ordinare all'opposta “la consegna dello schema dell'impianto fotovoltaico e delle certificazioni di conformità dell'impianto di installazione del fotovoltaico e in merito alla pompa di calore lo schema dell'impianto ibrido e relativo certificato di conformità”; - in via di subordine, per l'ipotesi di accertamento del credito monitorio, ha chiesto di compensare le rispettive pretese.
L'opposta, pur ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dall'opponente ed è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate all'udienza del 29/09/2025 e provvedimento di trattenimento ai sensi del terzo comma della medesima disposizione.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Le emergenze istruttorie danno evidenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, configurante un appalto, in forza del quale si è obbligata ad eseguire i lavori di riqualificazione Controparte_1 energetica e sismica dell'immobile di proprietà di , sito in Roccafranca, Via G. Parte_1
Falcone n. 15, nonché ad eseguire tutte le attività tecniche e amministrative necessarie all'ottenimento dei benefici fiscali previsti dalla legge (artt. 119 e 121 D.L. 19.05.2020, n. 34 conv. L. 17.07.2020, n.
77) ed ogni attività necessaria per mettere la committente in condizione di esercitare l'opzione del c.d. “sconto in fattura”, verso il corrispettivo di euro 133.500,00 Iva compresa, pattuendo come pagina 2 di 5 modalità di pagamento la cessione pro soluto dell'integrale importo dei bonus fiscali maturati dalla committente (vd. docc. 2, 14, 15 e 16 opponente).
DA contratto emerge altresì che le parti hanno pattuito il versamento in favore dell'appaltatrice, a titolo di deposito cauzionale, di una somma pari al 10% del valore delle opere, da restituire alla committente con le tempistiche ivi stabilite, in specie per il 30% all'emissione del primo SAL (stato avanzamento lavori), per il 30% all'emissione del secondo SAL e per il 40% “entro 15 giorni dalla visualizzazione sul cassetto fiscale del Contraente-General Contractor del credito fiscale corrispondente al SAL definitivo e fine lavori” (vd. contratto, clausola n. 7).
, dando atto di aver ricevuto la fattura n. 248/E del 14/12/2023 azionata nel monitorio Parte_1
e di averla contestata (vd. docc. 9 e 10 opponente), contesta l'esistenza del preteso credito, deducendo che nel contratto stipulato non è previsto alcun obbligo di pagamento in capo alla committente.
Rilevato che la fattura in questione, versata in atti dall'opponente, risulta emessa da per CP_1
“rimborso delle spese di autorizzazione per la cessione a terzi del credito da voi ricevuto per lo sconto in fattura”, deve parimenti osservarsi che, nel contratto intercorso tra le parti, non vi è evidenza che la committente si sia obbligata al rimborso di siffatte spese.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione
(cfr. tra le molte, Cass. 2421/2006; Cass. n. 24815/2005, Cass. n. 8718/2000, Cass. 2124/1994, Cass.
Sezioni Unite, n. 7448/1993 in parte motiva, pag. 10).
Dunque, atteso che nel giudizio contenzioso il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass.
21101/2015 ; Cass. n. 4800/2007).
Ciò posto, va altresì osservato che, in linea di principio, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. 19944/23; Cass. 5915/2011; Cass. 5071/2009; Cass. n.
17371/2003). pagina 3 di 5 Alla luce della mancata costituzione della convenuta opposta, e della mancanza di richieste istruttorie da parte di quest'ultima per superare l'eccezione di inesistenza sollevata dall'attrice, deve dunque concludersi che non vi è prova della sussistenza del credito azionato nel monitorio.
Passando all'esame delle domande riconvenzionali, di pagamento e di consegna, formulate dall'attrice, le stesse risultano fondate e sono accoglibili.
Le evidenze istruttorie dimostrano che l'attrice ha versato all'opposta la somma pattuita a titolo di deposito cauzionale: la stessa ne dà atto nella comunicazione a firma della stessa, intitolata CP_1
“Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi (rideterminazione del valore commerciale e relativa fattura)” (vd. doc. 9 opponente).
Considerato che i lavori sono terminati nel dicembre 2023, che risulta emesso il SAL di fine lavori ed effettuate le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle cessioni dei crediti fiscali relativi agli interventi appaltati (vd. docc. da 13 a 16 opponente), l'opposta è tenuta, in forza di quanto pattuito nel contratto, alla restituzione della somma ricevuta a titolo di deposito cauzionale, pari ad euro
13.350,00.
Parimenti, poiché tra gli interventi oggetto di appalto, risulta esservi l'installazione dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto ibrido, destinato alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria (vd. doc. 16 opponente), l'opposta è tenuta a consegnare all'opponente le relative dichiarazioni di conformità ex D.M. 37/2008, complete degli allegati tecnici obbligatori.
In conclusione, l'opposizione è fondata, e quindi il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le domande riconvenzionali dell'opponente sono fondate e vanno accolte.
L'attrice ha diritto a vedersi riconosciuto dalla convenuta l'importo di euro 13.350,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'opponente gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma c.c dalla data della costituzione in mora (26/6/2024, cfr, doc. 11 opponente) sino alla data della domanda giudiziale (7/3/2025) e al saggio di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. a decorrere dal giorno successivo sino al saldo.
Va infine ordinato all'opposta di consegnare le dichiarazioni di conformità degli impianti fotovoltaico e ibrido, installati nell'immobile oggetto dei lavori, sito in Roccafranca, Via G. Falcone n. 15, complete degli allegati tecnici obbligatori.
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta opposta e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14 e succ. modif., nei limiti di quanto richiesto nella nota spese pagina 4 di 5 dell'opponente e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 7/3/2025, da nei confronti di , nella contumacia di Parte_1 CP_1 quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto n. 17255/2024, R.G. 31700/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale attorea, condanna la convenuta opposta a pagare all'attrice opponente la somma di euro 13.350,00 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 26/6/2024 al 7/3/2025 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal giorno successivo sino al saldo;
3. ordina all'opposta di consegnare all'opponente le dichiarazioni di conformità dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto ibrido installati nell'immobile sito in Roccafranca, Via G. Falcone
n. 15, complete degli allegati tecnici obbligatori;
4. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in euro 335,82 per esborsi ed euro 2.761,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 29/10/2025
Il GOT
LE DA DO
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