TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/12/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 6876/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 6876/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 2.7.2025 da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AM AU
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AM AU con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla separazione personale:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale, ubicata nel Comune di Mestrino (PD), via A. Toscanini n. 26, di proprietà dei ricorrenti in pari quota così come mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. e ivi manterranno la residenza i figli. La sig.ra Parte_2
ha già provveduto a rilasciare la casa coniugale portando con sé ogni Pt_1 effetto personale e trasferendosi a Sarmeola di Rubano (PD) via della Provvidenza
n. 152/15 ove in data 09.07.2025 ha chiesto la residenza. PIANO GENITORIALE PER I FI OR
3. I figli e , minorenni e non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 rimangono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e trascorreranno una settimana con il padre ed una Per_1 Per_2 settimana con la madre;
le festività natalizie verranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
2-3 giorni durante le vacanze pasquali (dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua e dal giorno di Pasquetta fino alla ripresa delle lezioni); le vacanze di
Carnevale e i ponti ad anni alterni. Ciò salvo diversi accordi. Il giorno di Natale,
Pasqua, Capodanno, Epifania e festività varie saranno alternati tra i genitori.
I genitori si promettono fin d'ora la massima flessibilità e disponibilità per far sì che eventuali impedimenti in capo all'uno o all'altro non vadano a ledere gli interessi dei minori di godere della cura e della compagnia di entrambi i genitori,
o finiscano con l'influire, alterandoli, sugli equilibri qui individuati in tema di affido. I genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, ivi compresi i recapiti dei luoghi di vacanza e/o soggiorno.
5. Nulla viene previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli da parte di uno dei coniugi a favore dell'altro, in quanto ciascun genitore provvederà direttamente alle loro esigenze;
il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Pt_2
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, Pt_1
l'importo di €.180,00 a titolo di contributo per il canone di locazione.
6. Le spese straordinarie, facendosi per esse riferimento al protocollo delle spese straordinarie stilato dal Tribunale di Padova nell'interesse dei figli, verranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% da versare entro il giorno 20 del mese successivo a quando sostenute;
l'assegno unico spetterà ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le spese legali verranno sostenute dai ricorrenti in pari quota”.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.7.2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Mestrino, in data 2.6.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n.10, parte
II, serie A, anno 2007, che dall'unione coniugale erano nati i figli , in data Per_1
15.8.2008, e , in data 11.8.2016, che la convivenza era divenuta Per_2 intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive della presenza in udienza depositate in data
13.10.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di separazione personale.
*
Osserva il Tribunale che dalle concorsi allegazioni dei ricorrenti e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni precisate in premessa che non presentano profili di illegittimità, che appaiono coerenti con la condizione economico-patrimoniale delle parti, come documentata in atti, e non appaiono in contrasto con l'interesse dei figli minori.
La causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in premessa;
Pt_2 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 6876/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 2.7.2025 da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AM AU
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
AM AU con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla separazione personale:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale, ubicata nel Comune di Mestrino (PD), via A. Toscanini n. 26, di proprietà dei ricorrenti in pari quota così come mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. e ivi manterranno la residenza i figli. La sig.ra Parte_2
ha già provveduto a rilasciare la casa coniugale portando con sé ogni Pt_1 effetto personale e trasferendosi a Sarmeola di Rubano (PD) via della Provvidenza
n. 152/15 ove in data 09.07.2025 ha chiesto la residenza. PIANO GENITORIALE PER I FI OR
3. I figli e , minorenni e non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 rimangono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e trascorreranno una settimana con il padre ed una Per_1 Per_2 settimana con la madre;
le festività natalizie verranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
2-3 giorni durante le vacanze pasquali (dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua e dal giorno di Pasquetta fino alla ripresa delle lezioni); le vacanze di
Carnevale e i ponti ad anni alterni. Ciò salvo diversi accordi. Il giorno di Natale,
Pasqua, Capodanno, Epifania e festività varie saranno alternati tra i genitori.
I genitori si promettono fin d'ora la massima flessibilità e disponibilità per far sì che eventuali impedimenti in capo all'uno o all'altro non vadano a ledere gli interessi dei minori di godere della cura e della compagnia di entrambi i genitori,
o finiscano con l'influire, alterandoli, sugli equilibri qui individuati in tema di affido. I genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, ivi compresi i recapiti dei luoghi di vacanza e/o soggiorno.
5. Nulla viene previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli da parte di uno dei coniugi a favore dell'altro, in quanto ciascun genitore provvederà direttamente alle loro esigenze;
il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Pt_2
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, Pt_1
l'importo di €.180,00 a titolo di contributo per il canone di locazione.
6. Le spese straordinarie, facendosi per esse riferimento al protocollo delle spese straordinarie stilato dal Tribunale di Padova nell'interesse dei figli, verranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% da versare entro il giorno 20 del mese successivo a quando sostenute;
l'assegno unico spetterà ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le spese legali verranno sostenute dai ricorrenti in pari quota”.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.7.2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Mestrino, in data 2.6.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n.10, parte
II, serie A, anno 2007, che dall'unione coniugale erano nati i figli , in data Per_1
15.8.2008, e , in data 11.8.2016, che la convivenza era divenuta Per_2 intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive della presenza in udienza depositate in data
13.10.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di separazione personale.
*
Osserva il Tribunale che dalle concorsi allegazioni dei ricorrenti e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e pertanto vi sono i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni precisate in premessa che non presentano profili di illegittimità, che appaiono coerenti con la condizione economico-patrimoniale delle parti, come documentata in atti, e non appaiono in contrasto con l'interesse dei figli minori.
La causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese è riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in premessa;
Pt_2 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite al definitivo.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto