Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. FABIO RIGO e l'avv. SANDRA SPOLAORE e
FABIO BACCO
Con l'avv. SANDRO LIVIERO ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Spinea in data 31/05/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Spinea (VE) – Atto n. 19, P. 2, S. A, Anno 2003 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 12/12/2024 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
02/12/2024, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse materiale del figlio
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 650 mensili, accollandosi ancora Per_1
l'intera spesa per l'iscrizione all'università unitamente ai costi dei libri e si farà carico del 70% delle ulteriori spese straordinarie per il figlio come da Protocollo del Tribunale di Venezia allegato al presente verbale che le parti dichiarano di ben conoscere. C) I coniugi unitamente al figlio Per_1
hanno convenuto che lo stesso e la sig.ra abiteranno nell'attuale casa coniugale sita in Via Pt_1
Ca' Rossa Numero 62/3 per tutta la durata degli studi universitari del figlio ovvero, qualora non li dovesse completare, fino ad un anno dal reperimento di un'attività lavorativa che gli garantisca un'indipendenza economica e, comunque, in ogni caso non oltre il termine ultimo del 31/12/2030, data entro la quale l'immobile dovrà essere liberato per le finalità di cui al successivo punto E).
Precisano le parti che il predetto termine deve intendersi come essenziale avuto riguardo all'interesse del IG. AC il quale in esecuzione del presente accordo rilascerà l'abitazione familiare e dovrà reperire un altro alloggio con tutti i disagi ed i costi che ne conseguono. Quanto alla frequentazione padre e figlio, stante la maggiore età di quest'ultimo, gli stessi si accorderanno di volta in volta in base ai loro impegni scolastici e lavorativi. Rimane inteso che le spese relative alle utenze e alla T.A.R I. dell'immobile coniugale saranno a carico della IG.ra per il tempo Pt_1
in cui questo verrà abitato dalla stessa e dal figlio. D) viene stabilito dalle parti che il signor AC
BI potrà utilizzare il garage e il magazzino di pertinenza dell'abitazione familiare ove detiene i propri attrezzi da lavoro e materiale vario rimanendo inteso tra le parti che sarà sempre garantito alla moglie il ricovero dell'autovettura di sua proprietà nel garage. E) all'avverarsi della condizione prevista al punto C) ovvero alla scadenza del termine ivi indicato la casa coniugale di via Cà Rossa numero 62/3 verrà posta in vendita al valore di mercato, libera da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (che le parti si asterranno dall'effettuare) che possano diminuirne il valore o anche la semplice commercializzazione. Le parti si rivolgeranno ad una agenzia immobiliare individuata di comune accordo che provvederà a stabilire il prezzo di vendita dell'immobile che le parti accetteranno. Viene stabilito ancora che le stesse avranno il diritto di prelazione sulla vendita dell'immobile. F) Sarà facoltà delle parti conferire incarico ad una o più agenzie immobiliari gradite ad entrambi il mandato a vendere. In caso di disaccordo sull'individuazione dell'Agenzia mandataria le parti saranno libere di conferire incarico separatamente ad Agenzie Immobiliari di loro gradimento con obbligo di informazione all'altra parte. G) Sul ricavato prezzo della vendita graveranno: Il pagamento delle spese di mediazione da riconoscere all'Agenzia immobiliare;
Eventuali spese che si rendessero necessarie per la regolarizzazione Edilizio-urbanistica e o catastale dell'immobile indispensabili per consentire un valido atto di vendita così come i costi per i professionisti che verranno all'uopo incaricati;
H) Il IG. BI AC in qualità di comproprietario dell'abitazione familiare, per la parte di sua proprietà costituisce nell'interesse della moglie e del figlio il diritto di abitazione su detto immobile perché la stessa si serva dell'appartamento per provvedere al bisogno dell'alloggio per sé ed il figlio con divieto di qualunque altro utilizzo. Il predetto diritto, di carattere strettamente personale, non potrà essere oggetto in alcun caso ed a nessun titolo di atti di disposizione. Il Diritto di Abitazione avrà una durata fino al 31.12.2030 senza necessità di disdetta. Nell'esercizio del diritto di abitazione la parte abitante è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia e non potrà apportare alcuna modifica all'appartamento senza il consenso scritto della parte costituente. L'Abitante sarà tenuta alle riparazioni ordinarie ed al pagamento degli oneri accessori mentre le spese straordinarie rimarranno in capo, in pari quota al sig. AC e alla sig.ra Alla scadenza del termine convenzionalmente pattuito la parte restituirà la Pt_1
proprietà al concedente nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, valendo gli obblighi assunti dalle parti nei punti C) E) F) e G) del presente accordo. I) Le parti si obbligano a provvedere alla formalizzazione dell'accordo di cui al punto che precede che avverrà con la stipula di apposito atto notarile entro e non oltre 30 gg dall'omologa del presente ricorso. Il costo dell'atto notarile nonché tutte le eventuali spese riconducibili alla formalizzazione del presente accordo rimarranno integralmente a carico del sig. AC. L) In relazione all'immobile sito in via Cà Rossa n. 62/2 stabiliscono che l'unità immobiliare dovrà essere destinata a locazione a favore di terzi nello stesso interesse delle parti, e che ad occuparsi della gestione (dei contratti di locazione) sarà il signor
AC BI con obbligo di rendicontazione. Verrà acceso un conto corrente bancario dai comproprietari destinato alla gestione delle locazioni nel quale confluiranno i canoni. Per le restanti problematiche che riguardano la proprietà i coniugi rinviano per la loro regolamentazione alla disciplina della Comunione prevista dal codice civile. Stabiliscono infine che tale pattuizione avrà efficacia fino alla data del 31.12.2030 e dopo tale data le parti potranno esercitare i diritti che spettano al comproprietario. M) la signora verserà al signor AC BI la somma Parte_1
di euro 14.020,29 quale quota di sua spettanza per lavori, migliorie ed addizioni apportati direttamente dal marito all'immobile di cui al punto che precede e ciò entro il 31.12.2030. Di tale somma € 6.000,00 verrà versata dalla IG.ra al momento della sottoscrizione del presente Pt_1 accordo, ed il saldo entro la data dianzi indicata. Ad avvenuto integrale versamento del predetto importo le parti in relazione a detto bene dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere in qualità di comproprietari”; spese di lite compensate
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Spinea.
Così deciso il 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison