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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/10/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa EL TA Presidente rel. dr.ssa Barbara Fatale Consigliera dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 544 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. VETERE GIANFRANCESCO, Parte_1
appellante
E
, con l'avv. UMBERTO FERRATO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 398/2023, pubblicata in data 13/03/2023; opposizione all'esecuzione.
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del lavoro di Castrovillari del 7.3.2017, l' si opponeva alla procedura CP_1 di pignoramento presso terzi intentata da , sulla base di un titolo di Parte_1 formazione giudiziale, per il recupero del Tfr e delle mensilità omesse dal datore di lavoro inadempiente.
A sostegno della domanda l' eccepiva l'avvenuto pagamento del credito preteso e, di CP_2 conseguenza, chiedeva la declaratoria di nullità, improcedibilità, inefficacia ed illegittimità dell'intrapresa esecuzione, previa sospensione della procedura esecutiva, con il favore delle spese di lite.
Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
2.Si costituiva la parte resistente opposta per domandare il rigetto del promosso ricorso, ritenendo non provato il pagamento dei crediti in esame.
1 3. All'udienza del 13.03.23, il Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva l'opposizione sulla scorta delle seguenti motivazioni:
<L'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento.
Innanzitutto, occorre chiarire che la presente opposizione è circoscritta ai soli crediti pretesi dal CP_ lavoratore opposto, secondo quanto chiarito nell'atto oppositivo dall'
CP_ Pertanto, rimane fuori dal tema decisionale il debito a carico dell' nei confronti del procuratore della parte opposta a titolo di compensi professionali.
CP_ A ben vedere, infatti, dall'atto di pignoramento presso terzi prodotto dall' vengono azionati due distinti titoli giudiziali:
1) la sentenza del Tribunale di Rossano n.1238/2014 azionata nell'interesse dell'Avv. Vetere;
2) il decreto ingiuntivo n. 1720/2003 del Tribunale di Cosenza azionato nell'interesse del lavoratore opposto.
Del primo titolo non si controverte in questo giudizio ma solo del secondo.
Tanto è chiarito nell'atto di opposizione.
CP_ Ebbene, dalla produzione dell' emerge in modo incontrovertibile la quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore opposto in data 30.04.2010, che corrobora il soddisfacimento integrale dell'obbligazione pecuniaria in esame vantata a titolo di Tfr e mensilità spettanti.
Tanto conforta l'accoglimento integrale della promossa opposizione.
In concreto per comprendere le ragioni della decisione appena presa occorre puntualizzare che il giudizio in esame, trattandosi di opposizione ad esecuzione iniziata con il pignoramento presso terzi, è circoscritto al solo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti ex lege del titolo azionato per poterlo ritenere valido titolo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., utile a procedere in via esecutiva.
Nessun'altra domanda afferente al merito delle pretese azionate esecutivamente, pertanto, potrebbe essere anche solo astrattamente vagliata essendo, detta opposizione, limitata al solo accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti potrebbero essere dedotti, accertati e vagliati in questo giudizio.
2 A tal proposito si consideri che perché possa intraprendersi validamente un'azione esecutiva risulta imprescindibile la sussistenza non solo di un valido titolo esecutivo ma soprattutto che questo riguardi un credito caratterizzato dai presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità e, quindi, dell'attualità dell'obbligazione vantata, secondo quanto espressamente richiesto dall'art.
474 c.p.c.
Ebbene, alla luce di tutto quanto rappresentato e documentato dalle parti occorre concludere per
l'insussistenza dell'obbligazione pecuniaria instata nell'interesse del lavoratore opposto, risultando già da tempo soddisfatto integralmente il credito dallo stesso vantato.
Tanto conforta la fondatezza delle doglianze mosse dalla parte opponente, dovendo ritenere il credito intimato nell'interesse del lavoratore ampiamente soddisfatto.
Ne consegue l'accoglimento della proposta opposizione.
Deve essere affermata, dunque, l'insussistenza originaria in capo alla parte resistente opposta del diritto di procedere all'esecuzione forzata in forza del titolo giudiziale esaminato.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate.
CP_ Tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, l' nella fase cautelare e la parte resistente nel merito, le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate.>>
4. Avverso la suindicata pronuncia, il ha interposto appello deducendo: Pt_1
-che la sottoscrizione dell'atto di quietanza versata in atti e posta alla base della decisione, sarebbe stata puntualmente disconosciuta dal lavoratore e che non ricorresse in relazione ad essa la dichiarazione dell' di volersene avvalere;
CP_1
-che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in errore non disponendo la CTU contabile, nonché omettendo di pronunciarsi in ordine alla richiesta di esibizione di documentazione atta a ricostruire i rapporti obbligatori tra le parti e a verificare l'esatta imputazione dei pagamenti;
-che la quietanza recasse una data anteriore alla formazione del titolo e che, quindi, l'opposizione si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile , in ossequio al consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui, per contestare l'esistenza del credito cristallizzato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale occorre far leva su fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo stesso.
3 5.L' , ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto dell'appello, assumendone l'integrale CP_1 infondatezza.
6. La Corte ha disposto la sostituzione dell'udienza di discussione con le note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc e , all'esito del depositi di esse, ha deciso la causa come segue.
DIRITTO.
7.L'appello va respinto.
8.E' pacifico in atti- peraltro rilevato dal Tribunale e senza che sul punto l'odierno appellante abbia formulato alcuna critica- che:
(a)l'atto di pignoramento presso terzi del quale si discute si riferisce a due crediti distinti, ossia il credito fondato sulla sentenza del tribunale di Rossano n. 1238/2014, azionato nell'interesse dell'avv. Vetere e il credito fondato sul decreto ingiuntivo del tribunale di Cosenza n. 1721/2003 del 19.12.2003 notificato il 3.2.2004 azionato nell'interesse del lavoratore opposto;
(b) l' si è opposto all'esecuzione limitatamente al credito del lavoratore, producendo la CP_1 quietanza di pagamento a firma di in data 30.4.2010. Parte_1
9.Ciò detto, è infondato il motivo con cui l'appellante denuncia che l'asserito avvenuto pagamento non è deducibile con l' opposizione all'esecuzione: si tratta come è evidente di fatto estintivo del
30.4.2010, successivo alla formazione del titolo giudiziale azionato nell'interesse del lavoratore ( decreto n. 1721/2003 del 19.12.2003 notificato il 3.2.2004 e non opposto) e come tale veicolabile nell'odierna sede.
10. Parimenti infondato deve ritenersi il motivo con cui si denuncia l'inutilizzabilità della quietanza, per esserne stata disconosciuta la firma.
E ciò in quanto:
- è pacifico in giurisprudenza che il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, con specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato;
sicchè è inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti ( ex multis cass. ordinanza n. 17313/2021);
-nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione non è dato rinvenire l'asserito disconoscimento della quietanza allegata dall'Istituto al ricorso in opposizione, giacchè in essa si
4 legge solo una generica contestazione, per nulla riferita alla quietanza del 30.4.2010 e in null'altro conforme alle modalità sopra precisate. Così testualmente: …. il lavoratore indicato, come rappresentato e difeso, impugnando e contestando l'assunto eccepito, contestando, impugnando e disconoscendo pagamenti avvenuti, al di fuori delle somme che saranno dimostrate dalla parte opponente e portate da assegni bancari eventualmente incassati dal singolo beneficiario, con apposizione di eventuale firma di quietanza del lavoratore ovvero canalizzate presso IBAN di pertinenza e con prova di incasso, non essendo state versate le somme richiamate in prospetti che non costituiscono prova di estinzione della obbligazione.In assenza di prova circa il pagamento indicato dall non potrà essere sospesa la esecuzione intrapresa, essendo la condotta indicata CP_1 dall'Istituto alquanto dilatoria, anche in relazione ai contenuti della corrispondenza intercorsa con il difensore della odierna parte rappresentata. Occorrerà accertare, sulla base della sorte capitale oggetto di atti di formazione giudiziale, quali il decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro, l'atto di precetto, il verbale di pignoramento negativo, gli accessori complessivamente maturati
(rivalutazione monetaria ed interessi legali), imputando eventuali accrediti ex 1193 e ss .cod.civ.), con conseguenziale diritto alle differenze / sorte capitale ulteriormente maturata, da imputarsi in sede di liquidazione finale. Si contesta la produzione versata ex adverso, prive di autenticità, disconosciuta all'uopo, non costituendo prova dell'accredito delle somme in favore della parte beneficiaria, ai sensi di legge.>.
11. Ne consegue la conferma integrale della gravata sentenza.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione delle vigenti tariffe forensi avuto riguardo al dichiarato valore della causa e alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
13. Stante l'esito dell'impugnazione, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 31/05/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 398/2023 , pubblicata in data 13/03/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
5 -condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1500,00 oltre accessori di legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
La Presidente est.
EL TA
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa EL TA Presidente rel. dr.ssa Barbara Fatale Consigliera dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 544 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. VETERE GIANFRANCESCO, Parte_1
appellante
E
, con l'avv. UMBERTO FERRATO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 398/2023, pubblicata in data 13/03/2023; opposizione all'esecuzione.
FATTO.
1.Con ricorso al Giudice del lavoro di Castrovillari del 7.3.2017, l' si opponeva alla procedura CP_1 di pignoramento presso terzi intentata da , sulla base di un titolo di Parte_1 formazione giudiziale, per il recupero del Tfr e delle mensilità omesse dal datore di lavoro inadempiente.
A sostegno della domanda l' eccepiva l'avvenuto pagamento del credito preteso e, di CP_2 conseguenza, chiedeva la declaratoria di nullità, improcedibilità, inefficacia ed illegittimità dell'intrapresa esecuzione, previa sospensione della procedura esecutiva, con il favore delle spese di lite.
Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
2.Si costituiva la parte resistente opposta per domandare il rigetto del promosso ricorso, ritenendo non provato il pagamento dei crediti in esame.
1 3. All'udienza del 13.03.23, il Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva l'opposizione sulla scorta delle seguenti motivazioni:
<L'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento.
Innanzitutto, occorre chiarire che la presente opposizione è circoscritta ai soli crediti pretesi dal CP_ lavoratore opposto, secondo quanto chiarito nell'atto oppositivo dall'
CP_ Pertanto, rimane fuori dal tema decisionale il debito a carico dell' nei confronti del procuratore della parte opposta a titolo di compensi professionali.
CP_ A ben vedere, infatti, dall'atto di pignoramento presso terzi prodotto dall' vengono azionati due distinti titoli giudiziali:
1) la sentenza del Tribunale di Rossano n.1238/2014 azionata nell'interesse dell'Avv. Vetere;
2) il decreto ingiuntivo n. 1720/2003 del Tribunale di Cosenza azionato nell'interesse del lavoratore opposto.
Del primo titolo non si controverte in questo giudizio ma solo del secondo.
Tanto è chiarito nell'atto di opposizione.
CP_ Ebbene, dalla produzione dell' emerge in modo incontrovertibile la quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore opposto in data 30.04.2010, che corrobora il soddisfacimento integrale dell'obbligazione pecuniaria in esame vantata a titolo di Tfr e mensilità spettanti.
Tanto conforta l'accoglimento integrale della promossa opposizione.
In concreto per comprendere le ragioni della decisione appena presa occorre puntualizzare che il giudizio in esame, trattandosi di opposizione ad esecuzione iniziata con il pignoramento presso terzi, è circoscritto al solo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti ex lege del titolo azionato per poterlo ritenere valido titolo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., utile a procedere in via esecutiva.
Nessun'altra domanda afferente al merito delle pretese azionate esecutivamente, pertanto, potrebbe essere anche solo astrattamente vagliata essendo, detta opposizione, limitata al solo accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti potrebbero essere dedotti, accertati e vagliati in questo giudizio.
2 A tal proposito si consideri che perché possa intraprendersi validamente un'azione esecutiva risulta imprescindibile la sussistenza non solo di un valido titolo esecutivo ma soprattutto che questo riguardi un credito caratterizzato dai presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità e, quindi, dell'attualità dell'obbligazione vantata, secondo quanto espressamente richiesto dall'art.
474 c.p.c.
Ebbene, alla luce di tutto quanto rappresentato e documentato dalle parti occorre concludere per
l'insussistenza dell'obbligazione pecuniaria instata nell'interesse del lavoratore opposto, risultando già da tempo soddisfatto integralmente il credito dallo stesso vantato.
Tanto conforta la fondatezza delle doglianze mosse dalla parte opponente, dovendo ritenere il credito intimato nell'interesse del lavoratore ampiamente soddisfatto.
Ne consegue l'accoglimento della proposta opposizione.
Deve essere affermata, dunque, l'insussistenza originaria in capo alla parte resistente opposta del diritto di procedere all'esecuzione forzata in forza del titolo giudiziale esaminato.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate.
CP_ Tenuto conto della reciproca soccombenza tra le parti, l' nella fase cautelare e la parte resistente nel merito, le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate.>>
4. Avverso la suindicata pronuncia, il ha interposto appello deducendo: Pt_1
-che la sottoscrizione dell'atto di quietanza versata in atti e posta alla base della decisione, sarebbe stata puntualmente disconosciuta dal lavoratore e che non ricorresse in relazione ad essa la dichiarazione dell' di volersene avvalere;
CP_1
-che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in errore non disponendo la CTU contabile, nonché omettendo di pronunciarsi in ordine alla richiesta di esibizione di documentazione atta a ricostruire i rapporti obbligatori tra le parti e a verificare l'esatta imputazione dei pagamenti;
-che la quietanza recasse una data anteriore alla formazione del titolo e che, quindi, l'opposizione si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile , in ossequio al consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui, per contestare l'esistenza del credito cristallizzato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale occorre far leva su fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del titolo stesso.
3 5.L' , ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto dell'appello, assumendone l'integrale CP_1 infondatezza.
6. La Corte ha disposto la sostituzione dell'udienza di discussione con le note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc e , all'esito del depositi di esse, ha deciso la causa come segue.
DIRITTO.
7.L'appello va respinto.
8.E' pacifico in atti- peraltro rilevato dal Tribunale e senza che sul punto l'odierno appellante abbia formulato alcuna critica- che:
(a)l'atto di pignoramento presso terzi del quale si discute si riferisce a due crediti distinti, ossia il credito fondato sulla sentenza del tribunale di Rossano n. 1238/2014, azionato nell'interesse dell'avv. Vetere e il credito fondato sul decreto ingiuntivo del tribunale di Cosenza n. 1721/2003 del 19.12.2003 notificato il 3.2.2004 azionato nell'interesse del lavoratore opposto;
(b) l' si è opposto all'esecuzione limitatamente al credito del lavoratore, producendo la CP_1 quietanza di pagamento a firma di in data 30.4.2010. Parte_1
9.Ciò detto, è infondato il motivo con cui l'appellante denuncia che l'asserito avvenuto pagamento non è deducibile con l' opposizione all'esecuzione: si tratta come è evidente di fatto estintivo del
30.4.2010, successivo alla formazione del titolo giudiziale azionato nell'interesse del lavoratore ( decreto n. 1721/2003 del 19.12.2003 notificato il 3.2.2004 e non opposto) e come tale veicolabile nell'odierna sede.
10. Parimenti infondato deve ritenersi il motivo con cui si denuncia l'inutilizzabilità della quietanza, per esserne stata disconosciuta la firma.
E ciò in quanto:
- è pacifico in giurisprudenza che il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, con specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato;
sicchè è inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti ( ex multis cass. ordinanza n. 17313/2021);
-nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione non è dato rinvenire l'asserito disconoscimento della quietanza allegata dall'Istituto al ricorso in opposizione, giacchè in essa si
4 legge solo una generica contestazione, per nulla riferita alla quietanza del 30.4.2010 e in null'altro conforme alle modalità sopra precisate. Così testualmente: …. il lavoratore indicato, come rappresentato e difeso, impugnando e contestando l'assunto eccepito, contestando, impugnando e disconoscendo pagamenti avvenuti, al di fuori delle somme che saranno dimostrate dalla parte opponente e portate da assegni bancari eventualmente incassati dal singolo beneficiario, con apposizione di eventuale firma di quietanza del lavoratore ovvero canalizzate presso IBAN di pertinenza e con prova di incasso, non essendo state versate le somme richiamate in prospetti che non costituiscono prova di estinzione della obbligazione.In assenza di prova circa il pagamento indicato dall non potrà essere sospesa la esecuzione intrapresa, essendo la condotta indicata CP_1 dall'Istituto alquanto dilatoria, anche in relazione ai contenuti della corrispondenza intercorsa con il difensore della odierna parte rappresentata. Occorrerà accertare, sulla base della sorte capitale oggetto di atti di formazione giudiziale, quali il decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro, l'atto di precetto, il verbale di pignoramento negativo, gli accessori complessivamente maturati
(rivalutazione monetaria ed interessi legali), imputando eventuali accrediti ex 1193 e ss .cod.civ.), con conseguenziale diritto alle differenze / sorte capitale ulteriormente maturata, da imputarsi in sede di liquidazione finale. Si contesta la produzione versata ex adverso, prive di autenticità, disconosciuta all'uopo, non costituendo prova dell'accredito delle somme in favore della parte beneficiaria, ai sensi di legge.>.
11. Ne consegue la conferma integrale della gravata sentenza.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione delle vigenti tariffe forensi avuto riguardo al dichiarato valore della causa e alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
13. Stante l'esito dell'impugnazione, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 31/05/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 398/2023 , pubblicata in data 13/03/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
5 -condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1500,00 oltre accessori di legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
La Presidente est.
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