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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/2/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ANGIOLO MASOTTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Piazza del Duomo n. 5, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I ricorrenti vivranno ciascuno per conto proprio, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno.
2. Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali sono già stati regolati in precedenza, per cui niente vi
è da disciplinare al riguardo.
3. Il signor e la signora essendo economicamente autosufficienti Parte_1 Parte_2 rinunciano per sé a qualunque forma di mantenimento. Per_
4. Il signor corrisponderà, quale contributo di mantenimento alla figlia che Parte_1 ha conseguito la laurea triennale ed attualmente frequentante l'Università di Pisa per il conseguimento della Laurea Magistrale fino a quando la stessa non sarà economicamente
1 autosufficiente la somma mensile di € 250,00 da corrispondersi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese direttamente alla stessa. Per_ 5. Anche le tasse universitarie di saranno a esclusivo carico del signor Parte_1
6. Il signor corrisponderà quale contribuito di mantenimento alla figlia , Parte_1 Per_2 che attualmente frequenta l'Università di Pisa, la somma di € 250,00 mensili da corrispondersi entro
e non oltre il giorno 5 di ogni mese direttamente alla stessa fino a quando non diverrà Per_2 economicamente autosufficiente.
7. Le somme di cui ai precedenti punti n. 4 e n.6 saranno annualmente rivalutabili in base alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT, con indice di riferimento al mese in cui verrà emessa la sentenza cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra gli stessi contratto il 29.06.1996.
8. Il signor corrisponderà anche le tasse universitarie di che rimarranno Parte_1 Per_2
a suo esclusivo carico.
9. Il padre anticiperà direttamente alle figlie con le modalità indicate ai punti precedenti, l'ammontare Per_ totale delle spese straordinarie relative a e (medico specialistiche, scolastiche, ecc. Per_2 individuate secondo il protocollo del Tribunale di Lucca), sempre fino a quando le stesse non saranno economicamente autosufficienti. La signora restituirà al signor il Parte_2 Parte_1
50% di tali spese detratte eventuali agevolazioni fiscali di cui lo stesso abbia usufruito.
10. I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei rispettivi passaporti.
11. I ricorrenti convengono di dare esecuzione ai patti suddetti, sin dal deposito del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Piazza al Serchio (LU) il 29/6/1996, dal quale sono nate le due figlie
(nata il [...]) e (nata l'[...]), entrambe maggiorenni ma non ancora Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Piazza al Serchio (LU) in data 29/6/1996, debitamente Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Piazza al Serchio (LU) all'Atto
Numero 3, Parte II, Serie A, dell'Anno 1996;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Piazza al Serchio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/2/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ANGIOLO MASOTTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Piazza del Duomo n. 5, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I ricorrenti vivranno ciascuno per conto proprio, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno.
2. Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali sono già stati regolati in precedenza, per cui niente vi
è da disciplinare al riguardo.
3. Il signor e la signora essendo economicamente autosufficienti Parte_1 Parte_2 rinunciano per sé a qualunque forma di mantenimento. Per_
4. Il signor corrisponderà, quale contributo di mantenimento alla figlia che Parte_1 ha conseguito la laurea triennale ed attualmente frequentante l'Università di Pisa per il conseguimento della Laurea Magistrale fino a quando la stessa non sarà economicamente
1 autosufficiente la somma mensile di € 250,00 da corrispondersi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese direttamente alla stessa. Per_ 5. Anche le tasse universitarie di saranno a esclusivo carico del signor Parte_1
6. Il signor corrisponderà quale contribuito di mantenimento alla figlia , Parte_1 Per_2 che attualmente frequenta l'Università di Pisa, la somma di € 250,00 mensili da corrispondersi entro
e non oltre il giorno 5 di ogni mese direttamente alla stessa fino a quando non diverrà Per_2 economicamente autosufficiente.
7. Le somme di cui ai precedenti punti n. 4 e n.6 saranno annualmente rivalutabili in base alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT, con indice di riferimento al mese in cui verrà emessa la sentenza cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra gli stessi contratto il 29.06.1996.
8. Il signor corrisponderà anche le tasse universitarie di che rimarranno Parte_1 Per_2
a suo esclusivo carico.
9. Il padre anticiperà direttamente alle figlie con le modalità indicate ai punti precedenti, l'ammontare Per_ totale delle spese straordinarie relative a e (medico specialistiche, scolastiche, ecc. Per_2 individuate secondo il protocollo del Tribunale di Lucca), sempre fino a quando le stesse non saranno economicamente autosufficienti. La signora restituirà al signor il Parte_2 Parte_1
50% di tali spese detratte eventuali agevolazioni fiscali di cui lo stesso abbia usufruito.
10. I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei rispettivi passaporti.
11. I ricorrenti convengono di dare esecuzione ai patti suddetti, sin dal deposito del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Piazza al Serchio (LU) il 29/6/1996, dal quale sono nate le due figlie
(nata il [...]) e (nata l'[...]), entrambe maggiorenni ma non ancora Per_2 economicamente autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Piazza al Serchio (LU) in data 29/6/1996, debitamente Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Piazza al Serchio (LU) all'Atto
Numero 3, Parte II, Serie A, dell'Anno 1996;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Piazza al Serchio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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