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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'esito di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.13479/2024 R.G.
TRA
avv. SURICO C Parte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Bari.
avv. G DIACO Controparte_2
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione nell'anno 2024 la parte opponente in epigrafe indicata evocava in giudizio le parti intimate chiedendo, previa sospensione del'efficacia, l'annullamento della comunicazione d'iscrizione ipotecaria n. 014220231460000385001, fascicolo n. 2023/2831 emessa dall' Controparte_3 per la riscossione di credito nei confronti di relativo a
[...] Parte_2 cartella di pagamento n. 01420140018032136000 asseritamente notificata il 04.08.2014, per un totale dovuto alla data del 18/09/2024 di euro 47.142,48, con cui è stata iscritta, con nota numero 44662/6201 del 17/09/2024, ipoteca legale presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bari dell' CP_2
, sull'immobile di sua proprietà, sito in Putignano (BA), alla via Cavour 44 T, per un importo pari
[...] al doppio del debito di importo totale euro 47.142,48, per sanzioni amministrative e spese per procedure, nonché della predetta cartella di pagamento per mancata notifica e/o decadenza e prescrizione della pretesa azionata con accertamento della prescrizione del credito azionato. A sostegno dell'opposizione deduceva varie censure. Si costituivano in giudizio l' ed il concessionario CP_1 intimati contestando anche nel merito la domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Concessa la sospensione del'efficacia della cartella gravata presupposta ed istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va rilevato che oggetto di gravame nel presente giudizio è l'iscrizione ipotecaria sopra individuata in quanto effettuata sulla scorta di un atto presupposto, la cartella n.
01420140018032136000, di cui si è lamentata l'omessa valida notificazione in favore dell'opponente (cfr. doglianza sub A del ricorso).
2. Nel costituirsi in giudizio il concessionario ha dedotto a riguardo che la cartella de qua:”veniva notificata in data 04.08.2014 secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, ultimo comma, del D.P.R.
29.09.1973 N. 602, 60 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e 140 cpc, attesa l'assenza del destinatario o persone abilitate alla ricezione in busta sigillata nella casa del Comune e per la quale è stato provveduto, altresì, l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata alla porta della Sua abitazione e all'invio della presente comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 140 del codice di procedura civile”.
A sostegno del suo assunto, il concessionario ha prodotto la relativa documentazione ed in particolare attesa l'assenza di taluno presso la residenza dell'opponente ex art. 139 cpc, l'avviso di ricevimento con cui si notiziava costei del deposito della cartella presso la casa comunale di Putignano.
3.1. A fronte di tale assunto, l'opponente, sin dalla prima udienza del 10.7.2025, ha disconosciuto ai sensi dell'art. 214 cpc l'avviso di ricevimento n68909151648-7 del 4.8.2014, assumendo il difetto di ricezione dell'avviso de quo.
3.2. Orbene, è noto che in tema di notificazione degli atti amministrativi a mezzo del servizio postale, la prova dell'avvenuta notifica è data dalla raccomandata e dall'avviso di ricevimento della stessa consegnato e sottoscritto dal ricevente. Allorquando il destinatario, chiamato in causa, disconosce ai sensi e per gli effetti della normativa civilistica, la sottoscrizione apposta in calce all'atto, come non propria, adducendo di non aver mai ricevuto l'atto in questione, la copia fotostatica prodotta in giudizio, non può valere come prova del perfezionamento del procedimento notificatorio. Infatti, in caso di disconoscimento di firma, in assenza di istanza di verificazione, la copia dell'avviso di ricevimento, non può costituire prova della legittima notificazione dell'avviso di accertamento.
3.3. In particolare, va evidenziato che l'opponente sin dalla prima udienza ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione apposta nella copia dell'avviso di ricevimento ed ha ribadito di non avere mai ricevuto la raccomandata de qua. Va altresì sottolineato che il concessionario intimato non ha chiesto la verificazione, come prescritto dall'art. 216 c.p.c..
3.4. Come chiarito da Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, n.3086/2022 la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (cfr. in termini di recente ex multis Cass. sez IV
n.26200/2024).
2 3.5. Per altro, va precisato che a fronte della produzione in giudizio del predetto avviso di ricevimento e del conseguente disconoscimento operato dall'opponente non vi era né l'onere né
l'obbligo di proporre da parte di costei la querela di falso atteso che alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes" (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1,
Ordinanza, 23/07/2020, n. 15823).
3.6. Discende da quanto precede che nella fattispecie la copia dell'avviso di ricevimento in parola, in assenza di istanza di verificazione, non può costituire prova della legittima notificazione della cartella de qua (cfr. in termini Corte di giustizia tributaria di primo grado Sicilia Siracusa, Sez. I, Sentenza,
30/01/2023, n. 297). In senso contrario, poi, non vale il riferimento al prospetto all.
1.1. del fascicolo di parte del concessionario che al più dimostra l'invio dell'avviso in contestazione da parte di CP_4 non già la ricezione del medesimo dall'opponente.
3.7. A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta dal concessionario è priva ex se di qualsivoglia attestazione di conformità rispetto all'originale, come pure specificamente contestato dall'opponente a verbale d'udienza del 23.10.2023, e ciò anche ai sensi del art. 22 cad. sicchè, anche alla luce di tale profilo, non vi è la prova della valida notifica della cartella all'opponente fornita dal concessionario, tuttavia, all'uopo onerato (cfr. ex multis Cass. sez. V n.16476/2022). Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che non vi è la prova in atti della rituale notifica della cartella de qua all'opponente e che pertanto tale deficit inficia per derivationem la legittimità dell'iscrizione ipotecaria gravata. In conclusione, sulla scorta di quanto precede, va accertato che l' non ha CP_1 titolo per il recupero delle somme azionate con la cartella gravata e per conseguenza, nei limiti delle pretese nascenti da tale cartella, va dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria gravata (nota numero
44662/6201 del 17/09/2024, sull'immobile di sua proprietà, sito in Putignano (BA), alla via Cavour 44
Tcome sopra individuata) con conseguente ordine di cancellazione della stessa rivolto alla competente
Autorità.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori deduzioni articolate dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
3 5. Le spese di causa tra le parti vanno compensate tra l'opponente e l' atteso CP_1
l'accoglimento della doglianza di natura formale (omessa notifica cartella presupposta) afferente alla condotta del concessionario su cui invece gravano le medesime per la soccombenza in considerazione dell'attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: accerta che l' non ha titolo per il recupero delle somme azionate con la cartella gravata, nei CP_1 termini di cui in motivazione;
per conseguenza dichiara la nullità dell'iscrizione ipotecaria gravata con conseguente ordine di cancellazione della stessa rivolto alla competente Autorità, nei termini di cui in motivazione;
spese compensate tra l'opponente e l' intimato;
CP_1 condanna il concessionario al pagamento delle spese di causa in favore della parte opponente nell'importo complessivo di € 3500,00 oltre IVA e CAP e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 1.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'esito di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.13479/2024 R.G.
TRA
avv. SURICO C Parte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Bari.
avv. G DIACO Controparte_2
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione nell'anno 2024 la parte opponente in epigrafe indicata evocava in giudizio le parti intimate chiedendo, previa sospensione del'efficacia, l'annullamento della comunicazione d'iscrizione ipotecaria n. 014220231460000385001, fascicolo n. 2023/2831 emessa dall' Controparte_3 per la riscossione di credito nei confronti di relativo a
[...] Parte_2 cartella di pagamento n. 01420140018032136000 asseritamente notificata il 04.08.2014, per un totale dovuto alla data del 18/09/2024 di euro 47.142,48, con cui è stata iscritta, con nota numero 44662/6201 del 17/09/2024, ipoteca legale presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bari dell' CP_2
, sull'immobile di sua proprietà, sito in Putignano (BA), alla via Cavour 44 T, per un importo pari
[...] al doppio del debito di importo totale euro 47.142,48, per sanzioni amministrative e spese per procedure, nonché della predetta cartella di pagamento per mancata notifica e/o decadenza e prescrizione della pretesa azionata con accertamento della prescrizione del credito azionato. A sostegno dell'opposizione deduceva varie censure. Si costituivano in giudizio l' ed il concessionario CP_1 intimati contestando anche nel merito la domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Concessa la sospensione del'efficacia della cartella gravata presupposta ed istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va rilevato che oggetto di gravame nel presente giudizio è l'iscrizione ipotecaria sopra individuata in quanto effettuata sulla scorta di un atto presupposto, la cartella n.
01420140018032136000, di cui si è lamentata l'omessa valida notificazione in favore dell'opponente (cfr. doglianza sub A del ricorso).
2. Nel costituirsi in giudizio il concessionario ha dedotto a riguardo che la cartella de qua:”veniva notificata in data 04.08.2014 secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, ultimo comma, del D.P.R.
29.09.1973 N. 602, 60 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e 140 cpc, attesa l'assenza del destinatario o persone abilitate alla ricezione in busta sigillata nella casa del Comune e per la quale è stato provveduto, altresì, l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata alla porta della Sua abitazione e all'invio della presente comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 140 del codice di procedura civile”.
A sostegno del suo assunto, il concessionario ha prodotto la relativa documentazione ed in particolare attesa l'assenza di taluno presso la residenza dell'opponente ex art. 139 cpc, l'avviso di ricevimento con cui si notiziava costei del deposito della cartella presso la casa comunale di Putignano.
3.1. A fronte di tale assunto, l'opponente, sin dalla prima udienza del 10.7.2025, ha disconosciuto ai sensi dell'art. 214 cpc l'avviso di ricevimento n68909151648-7 del 4.8.2014, assumendo il difetto di ricezione dell'avviso de quo.
3.2. Orbene, è noto che in tema di notificazione degli atti amministrativi a mezzo del servizio postale, la prova dell'avvenuta notifica è data dalla raccomandata e dall'avviso di ricevimento della stessa consegnato e sottoscritto dal ricevente. Allorquando il destinatario, chiamato in causa, disconosce ai sensi e per gli effetti della normativa civilistica, la sottoscrizione apposta in calce all'atto, come non propria, adducendo di non aver mai ricevuto l'atto in questione, la copia fotostatica prodotta in giudizio, non può valere come prova del perfezionamento del procedimento notificatorio. Infatti, in caso di disconoscimento di firma, in assenza di istanza di verificazione, la copia dell'avviso di ricevimento, non può costituire prova della legittima notificazione dell'avviso di accertamento.
3.3. In particolare, va evidenziato che l'opponente sin dalla prima udienza ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione apposta nella copia dell'avviso di ricevimento ed ha ribadito di non avere mai ricevuto la raccomandata de qua. Va altresì sottolineato che il concessionario intimato non ha chiesto la verificazione, come prescritto dall'art. 216 c.p.c..
3.4. Come chiarito da Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, n.3086/2022 la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (cfr. in termini di recente ex multis Cass. sez IV
n.26200/2024).
2 3.5. Per altro, va precisato che a fronte della produzione in giudizio del predetto avviso di ricevimento e del conseguente disconoscimento operato dall'opponente non vi era né l'onere né
l'obbligo di proporre da parte di costei la querela di falso atteso che alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes" (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1,
Ordinanza, 23/07/2020, n. 15823).
3.6. Discende da quanto precede che nella fattispecie la copia dell'avviso di ricevimento in parola, in assenza di istanza di verificazione, non può costituire prova della legittima notificazione della cartella de qua (cfr. in termini Corte di giustizia tributaria di primo grado Sicilia Siracusa, Sez. I, Sentenza,
30/01/2023, n. 297). In senso contrario, poi, non vale il riferimento al prospetto all.
1.1. del fascicolo di parte del concessionario che al più dimostra l'invio dell'avviso in contestazione da parte di CP_4 non già la ricezione del medesimo dall'opponente.
3.7. A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta dal concessionario è priva ex se di qualsivoglia attestazione di conformità rispetto all'originale, come pure specificamente contestato dall'opponente a verbale d'udienza del 23.10.2023, e ciò anche ai sensi del art. 22 cad. sicchè, anche alla luce di tale profilo, non vi è la prova della valida notifica della cartella all'opponente fornita dal concessionario, tuttavia, all'uopo onerato (cfr. ex multis Cass. sez. V n.16476/2022). Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che non vi è la prova in atti della rituale notifica della cartella de qua all'opponente e che pertanto tale deficit inficia per derivationem la legittimità dell'iscrizione ipotecaria gravata. In conclusione, sulla scorta di quanto precede, va accertato che l' non ha CP_1 titolo per il recupero delle somme azionate con la cartella gravata e per conseguenza, nei limiti delle pretese nascenti da tale cartella, va dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria gravata (nota numero
44662/6201 del 17/09/2024, sull'immobile di sua proprietà, sito in Putignano (BA), alla via Cavour 44
Tcome sopra individuata) con conseguente ordine di cancellazione della stessa rivolto alla competente
Autorità.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori deduzioni articolate dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
3 5. Le spese di causa tra le parti vanno compensate tra l'opponente e l' atteso CP_1
l'accoglimento della doglianza di natura formale (omessa notifica cartella presupposta) afferente alla condotta del concessionario su cui invece gravano le medesime per la soccombenza in considerazione dell'attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: accerta che l' non ha titolo per il recupero delle somme azionate con la cartella gravata, nei CP_1 termini di cui in motivazione;
per conseguenza dichiara la nullità dell'iscrizione ipotecaria gravata con conseguente ordine di cancellazione della stessa rivolto alla competente Autorità, nei termini di cui in motivazione;
spese compensate tra l'opponente e l' intimato;
CP_1 condanna il concessionario al pagamento delle spese di causa in favore della parte opponente nell'importo complessivo di € 3500,00 oltre IVA e CAP e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 1.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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