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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/07/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1073/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato pressa il difensore in PIAZZALE MAZZINI, 2 16122 rappresentata e difesa dall'Avv. SCAGLIA CARLO e OLMI LORENZA;
Pt_1
appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) Controparte_1 P.IVA_2
1 (COD. FISC. ) nato in MILANO (MI) CP_2 C.F._1
il 18/07/1968 - elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA CIPRO N. 30
BRESCIA - rappresentati e difesi dall'Avv. PERNA ROSANNA
appellati
CONCLUSIONI
Per il ricorrente in appello : ““Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, previa fissazione dell'udienza di discussione della proposta impugnazione, in accoglimento del presente appello, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Genova n. 2651/2024 del 16.10.2024 notificata il
7.11.2024 e per l'effetto respingere integralmente l'avversaria opposizione proposta in primo grado confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione della
[...]
n. 59/AS del 19.9.2023 prot. n. 46541/2023 e le sanzioni Controparte_3
amministrative ivi irrogate.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati e : “Piaccia Controparte_1 CP_2
all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, rigettare l'appello ex adverso proposto, interamente confermando la Sentenza n. 2651/2024, resa dal
Tribunale Ordinario di Genova, I sez. civile, Dott.ssa Francesca Lippi, in data 16 ottobre 2024, depositata in pari data e notificata in data 7 novembre 2024, relativa al giudizio recante R.G. n. 9737/2023.Vinte le spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “I fatti di causa si possono così sintetizzare. La società ricorrente con formulario IM 4 n. 75822 D del 10/12/2018, dichiarava l'importazione
2 definitiva di n. 640 monopattini elettrici “Xiaomi MI electric scooter black, modello
M365” presso l'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di – Sot di Voltri. Pt_1
In data 12/12/2018 veniva effettuata la verifica fisica della merce in importazione e in data 18/12/2018 veniva notificato, a mezzo pec, il processo verbale PROT. N.
58777/RU del 18/12/2018 (allegato n. 2 ricorrente) con il quale veniva contestata la violazione di obblighi AEE e RAEE con applicazione di sanzioni previste dalla normativa di cui al D.Lgs. 49/2014 e D.Lgs. 188/2008 sulla presupposta equivalenza dell'importatore con il “produttore” ai sensi delle citate normative e della equivalenza dell'importazione per l'immissione in libera pratica.
In particolare, venivano contestate le seguenti violazioni:
- violazione dell'articolo 26, comma 1- lettere a), b), c), d), e), del D.Lgs 49/2014 in base al quale “il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse (istruzioni in lingua italiana, ex art. 9 del D.Lgs. 206/2005 “Codice del
Consumo”, ndr), adeguate informazioni concernenti: l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3; gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;
il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
il significato del simbolo riportato all'Allegato IX”;
- violazione dell'Art. 28, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, del D.Lgs. 49/2014 riguardante il marchio di identificazione del produttore secondo cui il produttore deve apporre sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto
3 2005. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea
CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al
Registro nazionale di cui all'articolo 29. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2. Il marchio è apposto sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili. Qualora non sia possibile,
a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, lo stesso è apposto sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica”.
- violazione dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 188/2008 (e succ. mod.) secondo cui
“gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati”.
In data 24.12.2018 la società importatrice si impegnava a regolarizzare la merce integrando le istruzioni con le informazioni mancanti apponendo sulla merce idonea etichettatura (vedasi l'autodichiarazione del 24.12.2018 prodotta dalla resistente come doc.3).
La regolarizzazione aveva luogo sotto controllo doganale in data 9.1.2019 (doc. 4).
Sotto il profilo procedimentale il trasgressore e la Società presentavano alla
[...]
uno scritto difensivo ex art. 18 L. 689/1981 con richiesta di Controparte_3
audizione (doc. 5), audizione che aveva luogo in data 2.12.2022 con deposito di
4 un'ulteriore memoria (docc. 6 e 7 parte resistente) cui seguiva l'acquisizione delle controdeduzioni dell'Organo accertatore (doc. 8 parte resistente).
All'esito del procedimento sanzionatorio, la ritenuto Controparte_3
fondato l'accertamento di illecito amministrativo di cui al verbale n. 58777/RU del
18.12.2018 emetteva in data 19.9.2023 l'ordinanza ingiunzione ID n. 59/AS prot. n.
46541/2023 qui opposta.
La società ricorrente sostiene che con riferimento agli obblighi informativi di cui all'art. 26, comma 1- lettere a), b), c), d), e), del D.Lgs 49/2014, le violazioni contestate risultano prive di fondamento in quanto gli obblighi previsti dalla normativa in questione erano stati assolti dalla società , con sede Controparte_4
legale in 253 rue Saint-Honore 75001 Paris e con numero di registrazione 840 757 587
e, all'interno del sito web https://www.mi.com/it/index.html, è rinvenibile CP_5
il manuale d'uso che, in lingua italiana, assolve tutti gli obblighi informativi richiesti dalla normativa RAEE.
Tale modalità informativa risulta prevista dall'art. 14, comma 5, Dir. 2012/19/UE del
04/07/2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e risulta, altresì, contemplata dal Codice del consumo che, all'art. 7, dispone che le informazioni al consumatore possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa, anche in formato digitale. In virtù di tale norma è consentito adempiere all'obbligo informativo indicando sui dispositivi un sito web che contenga tutte le informazioni necessarie al consumatore.
Parte ricorrente ha osservato, comunque, che tale obbligo - sicuramente ricadente sull'operatore che, nella filiera commerciale, si trova nella disponibilità della merce
(ex art. 4 Reg. Ue 1020/2019: gli obblighi stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, un prodotto soggetto alla legislazione di cui al paragrafo 5 può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione che è responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3 relativamente a detto prodotto) - è senz'altro riferito all'immissione sul mercato dei prodotti, momento che è Firmato
5 certamente successivo all'importazione, stante la circostanza che la società ricorrente
è importatore e distributore dei prodotti non effettua vendite all'utilizzatore CP_4
finale, bensì ad ulteriori rivenditori.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa del 15 febbraio 2024 la Controparte_3
ha preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dei motivi di opposizione sotto
[...]
il profilo dell'interesse a ricorrere, per effetto dell'acquiescenza prestata dalla Società importatrice alle contestazioni dell' a seguito di espressa istanza Parte_2
di regolarizzazione della merce avanzata dalla in data Controparte_1
24.12.2018 (cfr. prod. 3 della resistente).
In buona sostanza la resistente ha sostenuto che la regolarizzazione costituisce ammissione per facta concludentia della sussistenza delle condotte contestate.
Sull'obbligo informativo e di marcatura in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) previsto dagli artt. 26 e 28 del D.Lgs 49/2014 e sul soggetto su cui grava detto obbligo normativo, parte resistente ha sostenuto l'infondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti in ragione della definizione contenuta all'art. 4 comma 1 lett. g) n. 3 del D.Lgs 49/2014 secondo cui è produttore la persona fisica o giuridica che “è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea”.
La predetta definizione di produttore di cui all'art. 4 comma 1 lett. g) n. 3 del D.Lgs
49/2014 è esaustiva e vale a chiarire come, ai fini della normativa sulle AEE
(apparecchiature elettriche ed elettroniche), l'importatore sia da considerarsi produttore e come l'immissione sul mercato nazionale comprenda anche l'importazione.
In secondo luogo ha eccepito l'inapplicabilità al caso in esame della disposizione invocata dalla ricorrente di cui all'art. 4 comma 1 lett. g) n. 2 del D.Lgs 49/2014 secondo cui è produttore la persona fisica o giuridica che “è stabilita nel territorio
6 nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori;
il rivenditore non viene considerato
'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero
1)”.
A parere della difesa della resistente non può essere applicata alla Società importatrice
VI l'esclusione contemplata dalla citata norma (“il rivenditore non viene considerato produttore, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1”), in quanto le apparecchiature importate non recano “il marchio del produttore a norma del numero 1”, ossia di un fabbricante stabilito nel territorio nazionale, bensì di un fabbricante cinese senza sedi in Italia.
Quanto alla circostanza allegata dalla ricorrente secondo cui sarebbe presente sul sito web di il manuale contenente le informazioni richieste dalla norma, la CP_4
resistente ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione in quanto gli obblighi informativi de quo sono posti in capo alla e non alla Controparte_1 CP_4
Sempre sul punto la difesa della resistente ha chiarito che il manuale consultabile via web, richiamato dal ricorrente, non contiene le informazioni richieste dalla norma. Ha dunque messo in luce che il manuale web, nella parte rubricata “Dichiarazioni di conformità per l'Unione europea. Informazioni sul riciclaggio delle batterie per l'Unione europea”, riferisce alle batterie il simbolo di smaltimento previsto per i
RAEE, di cui all'allegato IX del D. Lgs 49/2014.
Venendo alla violazione di cui all'art. 28 del D.Lgs 49/2014, concernente il marchio di identificazione del produttore, che impone di inserire sulle apparecchiature importate o il nome del produttore VI, o il logo del produttore VI (se registrato), oppure il numero di registrazione della al registro nazionale di cui all'articolo 29 del CP_1
D.Lgs. 49/2014, la resistente ha ribadito che tali informazioni non sono state inserite nelle etichettature apposte ai monopattini oggetto di importazione.
7 Al riguardo ha evidenziato l'infondatezza dell'assunto avversario secondo cui gli obblighi di informazione e di marcatura per cui è causa sorgerebbero in capo al produttore solamente allorquando abbia luogo “l'immissione sul mercato” dei prodotti importati, ossia quando questi ultimi vengono commercializzati ovvero offerti al consumatore.
Al riguardo, la resistente sostiene che l'immissione sul mercato di merce proveniente da un paese extra UE si perfeziona con la presentazione in dogana della dichiarazione di importazione.
A sostegno delle proprie eccezioni ha richiamato la prenuncia del Tribunale di Genova secondo il quale “… L'importazione definitiva, infatti, avviene con la predetta dichiarazione di importazione, che vincola la destinazione delle merci al consumo …”
(Tribunale di Genova XI Sez. sentenza n. 316/2020 - doc. 11 - confermata dalla Corte
d'Appello di Genova con la sentenza n. 988 del 3.11.2020).
La resistente ha allegato che la dichiarazione di importazione della merce per cui è giudizio è stata presentata in Dogana il 10.12.2018 ed accettata in pari data, giusta bolletta doganale IM 4 n. 75822-D del 10.12.2018 (cfr. prod. 2 resistente).
L'immissione sul mercato si è quindi perfezionata il 10.12.2018. A tale data si è realizzata anche l'immissione in libera pratica e l'immissione in consumo della merce oggetto d'importazione, in quanto l'immissione in libera pratica, presuppone l'imputazione dei dazi sovranazionali con cui le merci provenienti da Paesi extra UE acquisiscono lo status di merci comunitarie (o “merci unionali” come recita l'art. 201 del Codice doganale comunitario), mentre l'immissione in consumo è la procedura con cui le merci estere (già divenute comunitarie con l'imputazione dei dazi), attraverso l'imputazione dell'IVA, si trasformano in merci nazionali (si parla di merci nazionalizzate ex art. 36 TULD).
Ha quindi evidenziato che sulle merci per cui è causa, oltre al pagamento del dazio doganale (quello del 6% indicato con il codice A00), è stata pagata anche l'IVA (tributo
8 indicato con il codice 405, nel campo 47, denominato “calcolo delle imposizioni” della bolletta doganale IM4 n. 75822D del 10/12/2018).
Ha inoltre contestato il richiamo operato dalla ricorrente alla citata in Parte_3
ricorso, che non si applica alle AEE e alle pile, non figurando le due suddette direttive tra quelle menzionate al par.
1.5 riguardante il campo di applicazione di detta Guida.
Come ulteriore elemento di infondatezza del ricorso ha evidenziato il carattere non cogente dalla . Inoltre, ha chiarito, per scrupolo difensivo, che per quanto Parte_3
riguarda i prodotti importati da paesi extraUE, il par.
2.5 di detta Guida stabilisce che
“quando i prodotti vengono presentati in dogana e dichiarati per la procedura di immissione in libera pratica si può di norma ritenere che tali merci siano immesse sul mercato dell'UE; esse dovranno quindi essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile”.
Sull'asserita infondatezza della contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 9 del D.Lgs 188/2008 (c.d. Decreto Pile) la resistente ha eccepito che
[...]
era a tutti gli effetti “produttore” degli apparecchi di cui all'art. 9 del CP_6
D.Lgs 188/2008 e, quindi, prima di immetterli sul mercato, ovvero prima di importarli, aveva l'obbligo di accertarsi che detti apparecchi fossero accompagnati dalle prescritte istruzioni.
Sul punto ha richiamato , nuovamente, la sentenza del Tribunale di Genova n. 316/2020
(cfr. prod. 11 resistente) secondo la quale è “produttore” chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli (art. 3 lettera n. del D.Lgs. 188/2008) e come
"l'immissione sul mercato" comprenda anche l'importazione nel territorio doganale della comunità (art. 3 lettera p. del D.Lgs. 188/2008).
Infine, eccepisce che la previsione dell'art. 7 dell'inapplicabile Codice del consumo, laddove fa riferimento alla documentazione illustrativa anche in formato digitale, non era neppure in vigore al momento della violazione per cui è causa (dicembre 2018)
9
considerato che
il riferimento al formato digitale è stato inserito dall'art. 15, comma 3- bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre
2020, n. 120.
All'udienza il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 24.9.2024, ore 12.30, autorizzando la parte ricorrente al deposito di memoria sino al 10.92024 e la parte resistente al deposito di memoria in replica sino al 18.9.2024.
Con decreto del 19/09/2024 il Giudice ha differito l'udienza di discussione al
16.10.2024, ore 10.”
Con sentenza definitiva n. 2651/2024 pubbl. il 16/10/2024 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Annulla l'ordinanza - ingiunzione di pagamento ID n. 59/AS prot. n. 46541/2023 emessa dalla e notificata in data 26 Controparte_7
settembre 2023 al Sig. ed alla Società . CP_2 Controparte_1
Compensa le spese del giudizio”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
, con ricorso depositato il 3.12.2024. Parte_1
Con comparsa si costituivano e Controparte_1 CP_2
i quali instavano per il rigetto dell'appello reiterando “le eccezioni già formulate del ricorso introduttivo di primo grado”.
Con ordinanza del 10.03.2025 la Corte rinviava ex art. 437 c.p.c. all'udienza collegiale del 9.07.2025 per la discussione del ricorso, all'esito della quale la Corte dava lettura del dispositivo riservando il deposito della sentenza in giorni sessanta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È FONDATO E DEVE ESSERE
ACCOLTO
10 UNICO MOTIVO: Violazioni di legge (art. 434, I comma, n. 2 c.p.c. nel testo sostituito dal D.Lgs 31 ottobre 2024 n. 164).
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, 28 e 29 del D.Lgs 49/2014 e dell'art.
9 del D.Lgs 188/2008 così come sanzionati dall'art. 38 comma 2 lettera c) e) g) del
D.Lgs 49/2014 e dall'art. 25 comma 7 del D.Lgs 188/2008 per aver ritenuto che le suddette fattispecie di illecito amministrativo, al momento della loro contestazione
a mezzo del verbale dell' n. 58781/RU del 18.12.2018, non Parte_2
risultavano integrate per mancanza del presupposto dell'immissione sul mercato;
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 134 del TULD;
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139, 172 e 201 del Codice Doganale dell'Unione;
Violazione e falsa applicazione dell' art. 1 delle preleggi.
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia annullato l'ordinanza ingiunzione ritenendo che “al momento dell'accertamento di cui al verbale dell' n. 58777/RU del 18.12.2018, l'importazione non si era Parte_2
ancora perfezionata, poiché, alla data del 18.12.2018, la merce non risultava ancora sdoganata e, quindi, non si trovava nella disponibilità dell'odierna appellata
[...]
Controparte_1
Per l'appellante il ragionamento del giudicante sarebbe erroneo in quanto: i) “come tutti gli illeciti amministrativi oggetto di giudizio, all'atto della loro contestazione con il verbale dell' n. 58777/RU del 18.12.2018, risultassero già Parte_2
consumati e pienamente integrati in tutti i loro elementi costitutivi, posto che l'immissione sul mercato dei monopattini elettrici oggetto di verifica doganale doveva ritenersi perfezionata in data 10.12.2018, allorquando la dichiarazione d'importazione
IM 4 n. 75822 - D del 10.12.2018 era stata presentata all'Autorità doganale ed accettata in pari data dalla medesima”; ii) “che la definizione di produttore di cui all'art. 4 comma 1 lett. g) n. 3 del D.Lgs 49/2014 e di cui all'art. 2 lett. n) e p) del D.Lgs.
188/2008 chiarisce come, ai fini della normativa sulle AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) e sulle pile, l'importatore sia da considerarsi produttore e come 11 l'immissione sul mercato comprenda anche l'importazione” (ricorso in appello pag. 5
e s.), come rimarcato da recenti pronunce di questa Corte d'appello. Sottolinea inoltre parte appellante come nel caso di specie “Alla data del 10.12.2018, (…), i monopattini elettrici importati dalla Società appellata risultavano, a tutti gli effetti, prodotti nazionali, di talché, in base a tale presupposto, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere integrata l'immissione sul mercato in coerenza con il principio enunciato a pag. 9 secondo capoverso della sentenza impugnata, secondo cui
“l'immissione sul mercato e l'importazione nel territorio doganale presuppongono che le merci provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea assumano il carattere di prodotto nazionale del paese in cui sono immesse in consumo” (ricorso in appello pag. 14), avendo assolto agli obblighi tributari ed in particolare al pagamento dell'iva.
Per l'appellante infine “l'immissione in libera pratica, id est l'atto di introdurre nel territorio comunitario merce proveniente da un paese extraUE (i monopattini elettrici provenienti dalla Cina importati dalla ) si era già realizzata quando Controparte_1
è stato redatto il verbale dell' n. 58777/RU del 18.12.2018. Parte_2
Ne è riprova il fatto che la predetta merce, come risulta dal verbale n. 5877/RU del
18.12.2018, proprio perché introdotta nel territorio dell' veniva sottoposta in CP_8
data 12.12.2018 a verifica fisica da parte dell' presso il porto Parte_2
commerciale di (si veda pag. 2 del verbale sotto la dicitura FATTO).” Una Pt_1
diversa interpretazione si porrebbe come abrogativa delle norme sanzionatorie come evidenziato da recente giurisprudenza di merito.
Quanto poi al riferimento operato in sentenza alla cd. l'appellante osserva Parte_3
come si tratti di documento non cogente e che in ogni caso “il par.
2.5 di detta Guida
(edizione 2022 a pag. 22), come già detto, stabilisce che “quando si presentano prodotti in dogana nell'ambito della procedura di immissione in libera pratica si può di norma ritenere che tali merci siano immesse sul mercato dell'UE e queste dovranno quindi essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile”.
12 Ad avviso della Corte, l'appello è fondato e deve essere accolto.
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
1) Il Tribunale ha ritenuto che “l'immissione sul mercato e l'importazione nel territorio doganale presuppongono che le merci provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea assumano il carattere di prodotto nazionale del paese in cui sono immesse in consumo. (…) In particolare, l'importazione definitiva dei beni presuppone l'immissione in libera pratica, che comporta il pagamento dei dazi doganali,
l'assolvimento delle misure di politica doganale, oltre al pagamento dell'IVA e delle accise dovute nello Stato membro della Comunità Europea in cui le merci vengono immesse in consumo. Si ritiene, dunque, che l'importazione nel territorio doganale della Comunità cui si riferisce l'art. 2 lett. p) del decreto legislativo D.Lgs. 20/11/2008,
n. 188 presupponga l'immissione in libera pratica delle merci. Emerge, dunque, che per "messa a disposizione sul mercato" si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, mentre per "immissione sul mercato" si intende la prima messa a disposizione di un prodotto all'interno del mercato comunitario. (…) Il significato di “immissione in libera pratica” è diverso dal concetto di “immissione sul mercato”. L'immissione sul mercato si considera non avere luogo qualora un prodotto non abbia (ancora) ottenuto dalle autorità doganali lo svincolo per l'immissione in libera pratica o nel caso in cui sia stato vincolato a un altro regime doganale (per esempio transito, deposito o ammissione temporanea), oppure si trovi in una zona franca. Sebbene gli orientamenti non abbiano carattere vincolante si ritiene che infliggere la sanzione amministrativa in una fase in cui gli uffici doganali stanno ancora vagliando le merci in via di importazione e non è stato ancora disposto lo svincolo delle stesse non sia in linea con i principi comunitari, proprio in ragione del fatto che l'importazione definitiva non può dirsi ancora avvenuta. Sulla base delle osservazioni sin qui svolte si può affermare che l'importazione è un procedimento che si apre con la presentazione della dichiarazione di importazione, tramite i formulari in
13 uso, e si conclude con lo svincolo delle merci a seguito del quale le stesse vengono immesse in libera pratica, ovvero “nazionalizzate”, con l'eventuale obbligo propedeutico di conformazione delle merci alle esigenze delle normative UE” spostando pertanto il momento consumativo degli illeciti amministrativi dopo la definizione delle operazioni doganali.
2) RICHIAMO A PRECEDENTE DELLA CORTE EX ART. 118 DISP. ATT. C.P.C. -
Gli stessi argomenti svolti da parte appellante sono stati esaminati dalla Corte nelle sentenze di questa Corte n. 1083/2024 pubbl. il 21/08/2024, nella sentenza n. 341/2025 pubbl. il 18/03/2025 e nella sentenza n. 866.2025 pubblicata il 16.07.2025: tutti precedenti che si richiamano integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
3) La Corte, in particolare, ha da ultimo confermato il proprio orientamento nella citata sentenza n. 866/2025 pubbl. il 16.07.2025:
«II) Il quadro normativo deve essere così ricostruito.
L'art. 14 comma 2 del D.Lgs. n. 188/2008 dispone che “I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza”.
L'art. 2 del D.Lgs. 188/2008, alla lett. n), definisce «produttore»: “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza” distanza”
Il cit art. 2 alla lett. P evidenzia che per “immissione sul mercato” si intende “la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi
14 all'interno del territorio della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità”.
Atteso quanto sopra quindi è proprio con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione di importazione che deve ritenersi perfezionata l'importazione della merce e, conseguentemente, l'immissione della stessa sul mercato.
Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce, che costituisce un'operazione successiva, con la quale si porta a compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale.
La presentazione della dichiarazione di importazione, attraverso la quale si è realizzata l'immissione sul mercato dei prodotti per cui è causa, ha determinato, pertanto, la consumazione dell'illecito di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lgs 188/2008, posto che a quella data l'importatore non risultava iscritto al registro nazionale dei produttori di pile.
La condotta di importazione e la relativa immissione sul mercato comunitario era quindi ormai stata realizzata dall'opponente, allorché la dichiarazione di importazione
è stata presentata all'Autorità doganale ed accettata dalla medesima, rimanendo irrilevante il successivo sdoganamento delle merci.
In definitiva è evidente l'equiparazione normativa tra importazione ed immissione sul mercato.
Ciò è confermato dall'art. 1 c.2 D.Lgs 188/2008 che stabilisce: “Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati”.
Ciò che rileva è la destinazione contenuta nella dichiarazione doganale d'importazione
“che costituisce la manifestazione di volontà dell'importatore (o, comunque, dell'operatore che la presenta) di rendere liberamente commerciabili i beni esteri in un mercato diverso da quello di origine” (Cass. 27305/201.
15 III) Al riguardo si evidenzia che, secondo quanto ritenuto dalla Giurisprudenza, è irrilevante la definizione di “immissione in libera pratica”, volta a stabilire attraverso quali operazioni in dogana la merce non comunitaria acquisisce la posizione di merce comunitaria in quanto attiene ad un profilo (quello fiscale) estraneo alla fattispecie in esame.
Ai fini che qui interessano, occorre far riferimento alle definizioni del d.l.gs 188/2008, legge speciale, che, come esposto, fa riferimento alla diversa nozione di «immissione sul mercato» (cfr. artt. 1,2 lettera p) e 14) che comprende la «importazione nel territorio doganale della comunità».
Una lettura coordinata e non abrogante del testo della norma prescrittiva e di quella sanzionatoria presuppone, quindi, che la condotta (omissiva) venga integrata con la dichiarazione doganale, posto che in essa emerge la destinazione definitiva alla importazione nel territorio doganale della comunità a cui è vincolata la merce (Corte
d'Appello di Brescia, sentenza del 24.3.2021 – doc. 11 di primo grado appellante)»
(sent. n. 866/2025 cit.).
4) Questa Corte nella sentenza 1083/2024 pag.6 ha ritenuto quanto riportato al punto
II della motivazione della sentenza 866/25 che precede.
5) Nella sentenza 34/2025 cit. pag. 5 si legge: «Il Tribunale ha ritenuto che
“L'“immissione sul mercato” presuppone l'“immissione in libera pratica delle merci”.
Il Codice Doganale dell'UE (Reg. n. 952/2013) all'art. 201 afferma che “le merci non unionali destinate al mercato dell'Unione [...] sono vincolate al regime di immissione in libera pratica” e che “L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali.”. L'importazione si perfezione quindi con la positiva conclusione della procedura di immissione in libera pratica» spostando pertanto il momento consumativo degli illeciti amministrativi dopo la definizione delle operazioni doganali. Secondo l'interpretazione del Tribunale, “Solo a seguito di iscrizione nel registro nazionale Pile e Batterie e nel Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in data 25.1.2019 (doc. 6 e 10 parte
16 ricorrente) la merce è stata svincolata in data 31.1.2019 e rilascia nella libera disponibilità della parte (doc. 4 parte ricorrente). Pertanto, non essendosi conclusa, al momento della verifica, la fase di immissione in libera pratica delle merci non può ritenersi che i medesimi prodotti siano stati immessi sul mercato e quindi che sia stata integrata la fattispecie sanzionata».
6) Nella specie costituiscono fatti non contestati che: i) l'accettazione della presentazione della merce (monopattini elettrici) in dogana sia avvenuta il 10.12.2018
(cfr. doc.2 appellante):
ii) successivamente all'accettazione ed al pagamento dei tributi dovuti come da quietanza inserita nella bolletta doganale, in data 12.10.2018 è stata effettuata la verifica fisica della merce da parte degli uffici doganali:
iii) in data 10.01.2019 sono state concluse le operazioni di regolarizzazione delle merci
(doc. 4 appellante) mediante:
Nel caso di specie il controllo “fisico” è stato effettuato, come correttamente indicato da parte appellante: “Si vedano i dati contabili riportati nella sezione B della dichiarazione IM4 n. 75822D del 10/12/2018 (sotto i numeri 48 e 49), prodotta in primo grado sub doc. 2 ed il riepilogo dati della bolletta doganale con l'indicazione del pagamento quietanzato in data 10.12.2018 (sempre produzione di primo grado n. 2”- ricorso pag. 16)
17 6) Si richiama ancora sul punto la sentenza n. 866/2025: «Come correttamente evidenziato da parte appellante la norma di riferimento per verificare il momento consumativo di eventuali illeciti amministrativi è l'art 172 del Codice Doganale dell'Unione a mente del quale “Le dichiarazioni in dogana rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana. Salvo che sia altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione”.
Nella specie, dunque, alla data dell'accettazione della presentazione delle merci dovevano essere sussistenti i requisiti previsti per i prodotti, la cui assenza ha integrato le violazioni contestate.
Il momento rilevante ai fini della consumazione è dunque quello dell'accettazione della merce in dogana;
una diversa interpretazione, determinerebbe una abrogazione di fatto delle norme indicate ed in particolare come evidenziato dalla giurisprudenza di merito,
“sostenere che il controllo in cui emerge la mancata iscrizione impedisca la integrazione della condotta illecita non è condivisibile perché in tal modo la fattispecie non verrebbe mai integrata. Come ritenuto in modo condivisibile dal Tribunale ciò determinerebbe una sostanziale abrogazione della norma, in quanto, in base all'assunto dell'appellante l' , pur emergendo la mancata iscrizione, dovrebbe Parte_4
completare le operazioni e svincolare le merci in libera pratica. … Una lettura coordinata e non abrogante del testo della norma prescrittiva e di quella sanzionatoria presuppone, quindi, che la condotta (omissiva) venga integrata con la dichiarazione doganale, posto che in essa emerge la destinazione definitiva alla importazione nel territorio doganale della comunità a cui è vincolata la merce;
ciò è coerente non solo con il fatto che la registrazione debba avvenire per la prima importazione ed una sola volta ma anche con la lettera della norma che prevede che è sanzionato chi immette sul
18 mercato le pile senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2” (Corte d'Appello di Brescia, sentenza del 24.3.2021
R. Gen. N. 1326/2019 doc. 11 appellante)»
II) ESAME DIFESE DI PARTE APPELLATA RICHIAMATE EX ART. 346
C.P.C.
PRIMO MOTIVO: INFONDATEZZA DELL'ASSERITA VIOLAZIONE
AMMINISTRATIVA EX ART. 26, CO. 1, LETT. A), B), C), D) ED E), D.LGS. N.
49/2014 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI
LEGALITÀ DELLE SANZIONI.
Secondo l'opponente gli obblighi informativi sarebbero stati assolti dalla società ssendo rinvenibile sul sito web della predetta società il manuale d'uso in CP_4
italiano; in ogni caso emergerebbe dalla lettura dell'art. 104 del Codice del Consumo che l'obbligo sarebbe “vigente solo al momento della commercializzazione al minuto” della merce.
La Corte rileva che: i) le violazioni contestate attendono all'omissione di informazioni aventi rilevanti riflessi in materia ambientale e sulla salute pubblica;
ii) nel caso di specie la violazione contestata concerne l'omissione delle informazioni da parte del produttore di AEE all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
i sistemi di ritiro o di raccolta dei
RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3; gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;
il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
il significato del simbolo riportato all'Allegato IX;
iii) che il
19 soggetto tenuto è il produttore così come definito dall'articolo 4 comma 1 punto g) del
D.lgs. 49/2014 è “la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza: è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori;
il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1); è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea
(sottolineatura del redattore); è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;
il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la
Camera di commercio di competenza”; iv) che dunque nella specie il produttore è
l'odierno opponente non potendo essere considerato tale un soggetto non avente tali caratteristiche;
v) che nessuna di queste informazioni è stata fornita per stessa ammissione dell'opponente per il quale gli obblighi “sono stati assolti dalla società
” (comparsa pag. 16) attraverso il proprio sito Controparte_4
internet.
Quanto al fatto che il medesimo obbligo sarebbe previsto dal codice del consumo solo per “l'immissione in commercio”, la Corte osserva che: i) nella specie non è contestata la violazione dell'art. 104 del Codice del Consumo che, peraltro, ha finalità diverse dalla norma violata;
ii) si tratta comunque di questione già esaminata e disattesa nell'ambito dell'esame dell'appello principale cui si rimanda.
20 SECONDO MOTIVO: INFONDATEZZA DELL'ASSERITA VIOLAZIONE
AMMINISTRATIVA EX ART. 28, CO. 1, 2 E 3, D.LGS. N. 49/2014 – ABUSO DEL
DIRITTO.
Per l'opponente “ come evidenziato sin da subito alla dogana e poi all'autorità CP_4
di vigilanza, ha il marchio registrato in Europa e anche una sede in UE, idonea a configurare l'azienda come fabbricante stabilito in Europa e quindi quale entità idonea ad assumere gli obblighi di sicurezza ai sensi delle relative normative europee”
(comparsa di costituzione pag. 17).
La Corte osserva quanto segue.
La norma che si assume violata (art. 28 D.lvo 49/2014) prevede che “1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. 2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29. 3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo.
4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2.
5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX.
6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata
21 senza l'utilizzo di utensili.
7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica”.
Quanto al soggetto obbligato si richiama la definizione di produttore già analizzata nell'esame del primo motivo.
Come è emerso dal controllo effettuato nessuna delle informazioni previste era presente sui monopattini verificati come emerge con chiarezza dalle stesse fotografie allegate dall'opponente in primo grado (all.5):
TERZO MOTIVO: INFONDATEZZA DELL'ASSERITA VIOLAZIONE
AMMINISTRATIVA EX ART. 9, D.LGS. N. 188/2008 – VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ DELLE SANZIONI.
Per l'opponente la norma sarebbe stata applicata erroneamente trattandosi di “un obbligo vigente solo al momento della commercializzazione” ed in considerazione del fatto che trattandosi di pile removibili non sarebbero soggette agli obblighi informativi.
La Corte osserva quanto segue.
Quanto alla prima doglianza la Corte richiama quanto sopra riportato nell'esame della prima doglianza.
Quanto alla “inapplicabilità” degli obblighi informativi alle pile removibili la Corte osserva che si tratta di doglianza avanzata per la prima volta in appello e che, per costante Giurisprudenza, “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, la l. n.
22 689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo;
di conseguenza, così come non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, simmetricamente l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza, ed il giudice non può rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza”. (Cass. Sez. 2,
31/10/2018, n. 27909, Rv. 651033 - 01).
Quindi anche le ulteriori difese di parte appellata qui richiamate ex art. 346 c.p.c. sono infondate.
TANTO PREMESSO. RITENUTANE LA FONDATEZZA L'APPELLO DEVE
ESSERE ACCOLTO.
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico delle parti in solido tra loro
e le spese di entrambi i gradi di Controparte_1 CP_2
giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte
[...]
, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, Parte_1
che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, ed in particolare:
PRIMO GRADO Compenso Fase
23 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
e così complessivamente € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
APPELLO Compenso Fase
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
e così complessivamente € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
in accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
in riforma della sentenza impugnata:
1) rigetta l'opposizione svolta avverso l'ordinanza ingiunzione;
2) condanna e in solido tra loro a Controparte_1 CP_2
rifondere in favore della parte le spese di Parte_1
24 entrambi i gradi di giudizio liquidate in € 14.103,00 per il primo grado;
in € 14.317,00 per l'appello per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) riserva il deposito della sentenza in giorni 60.
Così deciso in Genova il 09/07/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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