TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 786/2025 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 24/10/2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv. R. Ragnetti;
Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del suo l.r. prop tempore, rappresentata dall'avv. S.
AZ e V. AL
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.5.2025, e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe, espletato il prescritto ATP, e tempestivamente CP_ contestate le risultanze dello stesso, conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare alla erogazione, in suo favore, dell'indennità di accompagnamento a far data dal 12 .1.2024.
L'istituto convenuto si costituiva in giudizio, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda. CP_ Eccepiva altresì l' la improponibilità del giudizio per carenza di domanda amministrativa, avendo il ricorrente l'onere di avviare un nuovo procedimento amministrativo per il ripristino della prestazione. Il diritto preesistente – argomentava l' , si era estinto per effetto dell'avvenuta CP_2 revoca.
Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso qualora non fosse stato rispettato il termine perentorio di 30 giorni per il dissenso ed il successivo termine di 30 giorni per il deposito del ricorso.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di improponibilità per difetto di previa (nuova) domanda amministrativa.
In tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa. (Cass. Sez. U., 09/05/2022, n. 14561, Rv. 664659 - 01).
Quanto all'eccezione di inammissibilità per mancato rispetto dei termini perentori, si rileva che la dichiarazione di dissenso risulta depositata entro il termine di 30 giorni e così pure il ricorso che oggi ci occupa;
anche questa dunque dovrà essere rigettata.
2 Passando al merito della questione, il consulente medico, nominato nel corso della procedura di accertamento tecnico preventivo, così descriveva il quadro morboso della perizianda:
“La valutazione integrata della documentazione a disposizione consente di affermare che la sig.ra è attualmente affetta Parte_1 da deterioramento cognitivo grave con compromissione delle minime capacità funzionali.
VALUTAZIONE DEL QU RB ATTUALE
Lo stato attuale del soggetto consente di vedere soddisfatti i criteri circa l'impossibilità di espletare gli atti quotidiani della vita, sulla base dei dati rilevati durante la visita diretta del sottoscritto e confermati dai dati derivanti dalla attuale valutazione psicometrica del CSM di Fabriano.
Il soggetto presenta una insufficiente capacità gestionale della propria persona per cui si ritiene che ricorrano gli elementi normativi e dottrinari ed i requisiti sanitari per beneficiare attualmente dell'assegno dell'indennità di accompagnamento.
Tale stato di necessità è valutato in forma permanente sotto il profilo medico legale.
In sintesi, ricorrono tutti gli elementi normativi e dottrinari per riconoscere la sig.ra in stato di difficoltà con necessità di Parte_1 assistenza pressoché continua per mancanza di controllo neuropsichico autonomo nell'espletare gli atti quotidiani della vita.
Si sostanziano, quindi, i requisiti sanitari per beneficiare attualmente dell'assegno dell'indennità di accompagnamento.”
Con riferimento alla decorrenza di tale stato, il perito osservava che la documentazione in atti non consentiva di stabilire con esattezza il momento nel quale il quadro come descritto si fosse concretizzato sia nella sua valenza clinica sia medico legale, non essendovi, nella documentazione allegata al fascicolo, ulteriori elementi in grado di alterare tale giudizio ovvero documenti intercorrenti tra lo stato attuale e la data della visita della commissione di gennaio 2024.
Ciò premesso il nominato perito affermava che il diritto, sotto il profilo medico legale, alla concessione dell'indennità di accompagnamento
3 sussisteva a far data dal gennaio 2025 in assenza di discontinuità fino allo stato attuale ed in forma permanente.
La ricorrente, in questa sede, contesta la CTU in quanto ritiene che il perito non abbia tenuto in considerazione le risultanze di tutta la documentazione medica allegata in merito alla natura degenerativa della patologia di cui è affetta la insorta prima dell'accertamento Pt_1 peritale e, pertanto, sussistente anche nell'arco di tempo intercorrente tra il verbale di revoca dell'indennità di accompagnamento della Commissione medica del 17.01.2024 e le operazioni peritali de quo.
Si deve tuttavia rilevare che la ricorrente non indica specificamente alcun documento di cui il perito non abbia tenuto conto nel suo esame, mentre appare evidente che le risultanze della documentazione prodotta siano state pienamente valutate dal dott. Per_1
Anche in questa sede la ricorrente non deposita alcun documento medico che non sia stato analizzato dal perito. La stessa infatti produce il CP_ verbale Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – del
02.09.2020, il verbale della Commissione Medica per l'accertamento CP_ dell'handicap – del 27.09.2022 ed il verbale della Commissione Medica CP_ per l'accertamento dell'handicap – del 12.01.2024.
Né deposita documentazione medica relativa al periodo intercorrente tra la data della revoca della prestazione alla data di espletamento della CTU, né infine indica specificamente quale documento medico il ctu non abbia valutato o abbia non correttamente valutato.
Sostanzialmente si rileva l'assenza di specifici rilievi da parte della ricorrente.
Ciò posto, questo Giudicante condivide pienamente le conclusioni in quanto raggiunte mediante accertamenti approfonditi, corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica e con ragionamenti privi di vizi logici, non ritenendo opportuno procedere alla rinnovazione delle indagini peritali, non essendo state evidenziati da parte del ricorrente aspetti
4 sui quali il nominato perito non si fosse già pronunciato e non essendo state rappresentate significative variazioni dello stato di salute - intervenute medio tempore - in grado di giustificare una nuova valutazione delle condizioni generali della ricorrente.
Alla luce delle osservazioni sopra riportate, dunque, la ricorrente dovrà riconoscersi in possesso del requisito sanitario per godere dell'indennità di accompagnamento dal gennaio 2025.
A carico dell'Ente vanno pure poste le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Stante la decorrenza successiva alla proposizione della domanda e la reciproca soccombenza, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la sussistenza in capo a del requisito Parte_1 sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex legge n.
18/1980 con decorrenza dal gennaio 2025; CP_ b) pone a carico dell' in via definitiva le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato decreto;
c) compensa integralmente le spese tra le parti.
Ancona, il 3.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
5
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 786/2025 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 24/10/2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv. R. Ragnetti;
Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del suo l.r. prop tempore, rappresentata dall'avv. S.
AZ e V. AL
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.5.2025, e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe, espletato il prescritto ATP, e tempestivamente CP_ contestate le risultanze dello stesso, conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare alla erogazione, in suo favore, dell'indennità di accompagnamento a far data dal 12 .1.2024.
L'istituto convenuto si costituiva in giudizio, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda. CP_ Eccepiva altresì l' la improponibilità del giudizio per carenza di domanda amministrativa, avendo il ricorrente l'onere di avviare un nuovo procedimento amministrativo per il ripristino della prestazione. Il diritto preesistente – argomentava l' , si era estinto per effetto dell'avvenuta CP_2 revoca.
Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso qualora non fosse stato rispettato il termine perentorio di 30 giorni per il dissenso ed il successivo termine di 30 giorni per il deposito del ricorso.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di improponibilità per difetto di previa (nuova) domanda amministrativa.
In tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa. (Cass. Sez. U., 09/05/2022, n. 14561, Rv. 664659 - 01).
Quanto all'eccezione di inammissibilità per mancato rispetto dei termini perentori, si rileva che la dichiarazione di dissenso risulta depositata entro il termine di 30 giorni e così pure il ricorso che oggi ci occupa;
anche questa dunque dovrà essere rigettata.
2 Passando al merito della questione, il consulente medico, nominato nel corso della procedura di accertamento tecnico preventivo, così descriveva il quadro morboso della perizianda:
“La valutazione integrata della documentazione a disposizione consente di affermare che la sig.ra è attualmente affetta Parte_1 da deterioramento cognitivo grave con compromissione delle minime capacità funzionali.
VALUTAZIONE DEL QU RB ATTUALE
Lo stato attuale del soggetto consente di vedere soddisfatti i criteri circa l'impossibilità di espletare gli atti quotidiani della vita, sulla base dei dati rilevati durante la visita diretta del sottoscritto e confermati dai dati derivanti dalla attuale valutazione psicometrica del CSM di Fabriano.
Il soggetto presenta una insufficiente capacità gestionale della propria persona per cui si ritiene che ricorrano gli elementi normativi e dottrinari ed i requisiti sanitari per beneficiare attualmente dell'assegno dell'indennità di accompagnamento.
Tale stato di necessità è valutato in forma permanente sotto il profilo medico legale.
In sintesi, ricorrono tutti gli elementi normativi e dottrinari per riconoscere la sig.ra in stato di difficoltà con necessità di Parte_1 assistenza pressoché continua per mancanza di controllo neuropsichico autonomo nell'espletare gli atti quotidiani della vita.
Si sostanziano, quindi, i requisiti sanitari per beneficiare attualmente dell'assegno dell'indennità di accompagnamento.”
Con riferimento alla decorrenza di tale stato, il perito osservava che la documentazione in atti non consentiva di stabilire con esattezza il momento nel quale il quadro come descritto si fosse concretizzato sia nella sua valenza clinica sia medico legale, non essendovi, nella documentazione allegata al fascicolo, ulteriori elementi in grado di alterare tale giudizio ovvero documenti intercorrenti tra lo stato attuale e la data della visita della commissione di gennaio 2024.
Ciò premesso il nominato perito affermava che il diritto, sotto il profilo medico legale, alla concessione dell'indennità di accompagnamento
3 sussisteva a far data dal gennaio 2025 in assenza di discontinuità fino allo stato attuale ed in forma permanente.
La ricorrente, in questa sede, contesta la CTU in quanto ritiene che il perito non abbia tenuto in considerazione le risultanze di tutta la documentazione medica allegata in merito alla natura degenerativa della patologia di cui è affetta la insorta prima dell'accertamento Pt_1 peritale e, pertanto, sussistente anche nell'arco di tempo intercorrente tra il verbale di revoca dell'indennità di accompagnamento della Commissione medica del 17.01.2024 e le operazioni peritali de quo.
Si deve tuttavia rilevare che la ricorrente non indica specificamente alcun documento di cui il perito non abbia tenuto conto nel suo esame, mentre appare evidente che le risultanze della documentazione prodotta siano state pienamente valutate dal dott. Per_1
Anche in questa sede la ricorrente non deposita alcun documento medico che non sia stato analizzato dal perito. La stessa infatti produce il CP_ verbale Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap – del
02.09.2020, il verbale della Commissione Medica per l'accertamento CP_ dell'handicap – del 27.09.2022 ed il verbale della Commissione Medica CP_ per l'accertamento dell'handicap – del 12.01.2024.
Né deposita documentazione medica relativa al periodo intercorrente tra la data della revoca della prestazione alla data di espletamento della CTU, né infine indica specificamente quale documento medico il ctu non abbia valutato o abbia non correttamente valutato.
Sostanzialmente si rileva l'assenza di specifici rilievi da parte della ricorrente.
Ciò posto, questo Giudicante condivide pienamente le conclusioni in quanto raggiunte mediante accertamenti approfonditi, corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica e con ragionamenti privi di vizi logici, non ritenendo opportuno procedere alla rinnovazione delle indagini peritali, non essendo state evidenziati da parte del ricorrente aspetti
4 sui quali il nominato perito non si fosse già pronunciato e non essendo state rappresentate significative variazioni dello stato di salute - intervenute medio tempore - in grado di giustificare una nuova valutazione delle condizioni generali della ricorrente.
Alla luce delle osservazioni sopra riportate, dunque, la ricorrente dovrà riconoscersi in possesso del requisito sanitario per godere dell'indennità di accompagnamento dal gennaio 2025.
A carico dell'Ente vanno pure poste le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Stante la decorrenza successiva alla proposizione della domanda e la reciproca soccombenza, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la sussistenza in capo a del requisito Parte_1 sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex legge n.
18/1980 con decorrenza dal gennaio 2025; CP_ b) pone a carico dell' in via definitiva le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato decreto;
c) compensa integralmente le spese tra le parti.
Ancona, il 3.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
5