Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/06/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 30/2024 LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere rel.
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 30/2024 RG LAVORO promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Annelise Filz del foro di Trento, C.F. ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in 38122 Trento, via S. Vigilio, 5, giusta procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e p.iva ), corrente in 38056 - Levico Terme (TN), Controparte_1 P.IVA_1
Via Cavour n. 65, in persona del presidente del C.d.A. dott.ssa (c.f Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Moncher (c.f. C.F._3
) del Foro di Verona, con domicilio eletto presso il relativo studio in C.F._4
37135 - Verona (VR), Via Rinaldo Veronesi n. 30, giusta procura telematica in atti
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte d' Appello adita, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Trento, Sezione lavoro, n. 103/2024 in causa sub R.G. 139/2022, pubblicata il 14.05.2024 e notificata alla ricorrente il 15.05.2024, nel merito
Respingere la domanda riconvenzionale della parte resistente essendo veritiere e reali le malattie di cui la signora ha sofferto nei periodi dal 9.12.2021 al 04.02.2022 e dal Parte_1
15.04.2022 al 31.08.2022 e per l'effetto accertare che i provvedimenti di determinazione del direttore della n. 2 dd. 10.01.2022, e n. 206 Controparte_3 Persona_1 dd. 29.04.2022 di sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa della dipendente matricola n. 2/0038, signora disposti per mancato adempimento all'obbligo vaccinale, Parte_1 sono illegittimi in quanto la signora non era in servizio durante i periodi di Parte_1 sospensione a causa di malattia iniziata prima della determinazione di sospensione e per l'effetto annullare detti provvedimenti e condannare in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa , alla corresponsione a Controparte_2 favore della signora non percepiti per i periodi dal 10.01.2022 al 08.02.2022 e dal Pt_1
29.04.2022 al 31.08.2022
- con vittoria di competenze di causa, oltre a rimborso forfettario al 15%, CNPA e IVA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: (omissis)
DI PARTE APPELLATA:
Per i motivi sopraesposti, rigettare il gravame proposto dalla sig.ra perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge.
*
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso in appello d.d. 13.6.2024, dipendente dell' Parte_1 Controparte_1 dal 1991 come OSS, cat. B, livello evoluto, ha proposto appello avverso la sentenza n.
[...]
103/2024 del Tribunale di Trento Sez. Lav., pubblicata il 14.5.2024, con la quale erano state accolte le domande della lavoratrice, solo limitatamente alla dichiarazione della illegittimità della sospensione dal lavoro relativamente al periodo di malattia Covid 22.1.22 – 4.2.22,
pagina 2 di 8 accertando il diritto della lavoratrice a ricevere l'indennità per malattia relativamente a quel periodo, in quanto non veniva contestata da parte resistente la malattia da Covid-19 e condannando l'appellata a corrispondere la retribuzione nelle giornate del 7 e 8 febbraio, giorni in cui, guarita dalla malattia, pur avendo dato la disponibilità a lavorare, non era stata ancora riammessa in servizio.
Per le ragioni esposte nell'atto d'appello, la lavoratrice si doleva del mancato riconoscimento dell'esistenza delle malattie diverse dal Codiv-19, nei periodi di illegittima sospensione della retribuzione.
L' si è costituita con atto dd.
3.1.2025 chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 avversario perché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza di discussione del 10.04.2025, le parti si sono riportate agli atti e il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo, trascritto in calce, del quale è stata data pubblica lettura.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è opportuno riassumere i fatti rilevanti della presente vicenda.
è dipendente di dal 1991 -come OSS, cat. B, livello Parte_1 Controparte_1 evoluto- e dal 9.12.21 si è assentata dal lavoro a causa di una lombalgia con malattia fino al
26.1.22. L'11.1.22, durante il periodo di malattia, ha ricevuto notifica della determinazione del direttore d.d. 10.1.22 n. 2, con la quale veniva comminata sospensione dal servizio per mancato adempimento all'obbligo vaccinale. Il 22.1.22 le è stato diagnosticato di aver contratto l'infezione da virus SARS-CoV2, con prognosi di guarigione al 12.2.22, e, perciò, la malattia è proseguita fino a quella data. Tuttavia, il 4.2.22, a seguito di tampone negativo al virus, offriva di riprendere l'attività il giorno seguente, ma le veniva concesso solo a partire dal 9.2.22.
Con ricorso del 29.3.22, ha impugnato, davanti al Tribunale di Trento, la determina Parte_1 di sospensione dell'11.1.22, lamentando che il provvedimento era stato adottato durante il periodo di malattia e ha chiesto, pertanto, la corresponsione degli stipendi, indennità di malattia, assegni, contributi previdenziali, per il periodo compreso fra il 10.1.22 e l'8.2.22.
Dal 15.4.22 fino al 31.8.22, la lavoratrice si è assentata nuovamente dal lavoro per malattia ed
è stato emanato nei suoi confronti un nuovo provvedimento di sospensione dal lavoro per inottemperanza dell'obbligo vaccinale (determina n. 206 d.d. 29.4.22).
pagina 3 di 8 Costituendosi in giudizio, l' ha contestato le richieste della ricorrente e Controparte_1 chiesto in via riconvenzionale l'accertamento della carenza dei presupposti legittimanti le assenze per malattia e la condanna alla restituzione dell'indennità corrisposta.
Con sentenza n. 103/2024 pubblicata il 14.5.2024, il Giudice
1. Ha rigettato la richiesta di accertamento dell'illegittimità, per insussistenza dell'obbligo vaccinale, della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, adottata con la determinazione 10.01.2022 sub n. 2 del Direttore dell'ente appellato;
2. ha dichiarato, invece, illegittima la sospensione dal lavoro relativamente al periodo di malattia Covid 22.1.22 – 4.2.22, accertando il diritto della lavoratrice a ricevere l'indennità per malattia relativamente a quel periodo;
3. ha dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione nelle giornate del 7 e
8 febbraio, giorni in cui, guarita dalla malattia, pur avendo dato la disponibilità a lavorare, non era stata ancora riammessa in servizio;
4. ha rigettato la richiesta della lavoratrice di corresponsione dell'indennità di malattia relativa al periodo dal 10 al 21 gennaio 2022, poiché non riteneva accertata la sussistenza delle patologie diverse dal Codiv-19 nei periodi 9.12.2021-9.01.2022 e 15-
28.04.2022, e, accogliendo la domanda riconvenzionale della resistente, ha condannato la lavoratrice alla restituzione dell'indennità percepita calcolata nella somma di € 4.848,55.
, in data 13.6.2024, impugnando la sentenza n. 103/2024 del Tribunale di Parte_1
Trento Sez. Lav. limitatamente al capo condannatorio sub n. 4) della decisione, ha svolto un unico motivo d'appello, in relazione al capoverso i) pag. 30 della sentenza. Lamenta l'appellante che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto insussistenti le patologie, dalla quale era affetta dei periodi dal 9.12.21 al 26.1.22 (lombalgia) e dal 15.4.22 al 31.8.22
(malessere ed affaticamento), certificate dal dott. e confermate non solo dalle visite Per_2 ispettive durante la malattia, ma anche dal CTU in corso di causa. CP_4
La censura è infondata.
Il primo Giudice ha considerato che vi era sovrapposizione tra il periodo contemplato nella determina di sospensione n. 2 dd 10.01.2022 e quello della malattia (“lombalgia”, risultante certificata dal 9.12.2021 al 9.01.2022 e poi “in prosecuzione” dal 10 al 21.01.2022). CP_ Inoltre, ha dato atto della contestazione, svolta, in via riconvenzionale, dall' convenuto sia per il periodo di cui sopra sia per il periodo dal 15 al 29.04.2022, relativa alla sussistenza dei presupposti psico-fisici per la fruizione delle tutele previste per lo stato di malattia.
Quindi, l'accertamento dell'inesistenza della malattia, stato di fatto posto, in via riconvenzionale, dal datore di lavoro a fondamento della domanda di ripetizione dell'indennità
pagina 4 di 8 di malattia (asseritamente percepita in modo indebito, per l'allegata mancanza dei requisiti fisici), costituisce il presupposto logico-giuridico anche dell'accertamento, richiesto dal lavoratore, dell'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, irrogatagli per l'inottemperanza all'obbligo vaccinale.
I certificati medici prodotti da parte appellante (in primo grado) non contenevano riferimenti a indagini diagnostiche e/o documentazione clinica, idonei di per sé a suffragare l'esistenza delle malattie dichiarate (“lombalgia” e “altro malessere e affaticamento”).
Premesso questo, il primo Giudice, con ordinanza 27.10.2022, ha provveduto all'espletamento di consulenza tecnica al fine di verificare le circostanze rilevanti e cioè, testualmente, se la lavoratrice:
1. nel periodo dal 9 dicembre 2021 al 4 febbraio 2022 la ricorrente fosse effettivamente affetta dalla malattia “lombalgia” (codice nosologico 724.2);
2. nel periodo dal 15 aprile al 31 agosto 2022 la ricorrente fosse effettivamente affetta dalla malattia “altro malessere e affaticamento” (codice nosologico 780.79)”.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'ammissibilità della consulenza tecnica, pur in presenza di certificazioni mediche, è pacificamente riconosciuta, come ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte, in quanto “…i certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità…” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 8536 del 24/03/2023).
Il primo Giudice ha dedicato un'ampia e articolata motivazione (da pag. 34 a pag. 44) all'esame dell'iter peritale (conclusasi con la relazione depositata il 05.09.2023) e ha illustrato i risultati dell'attività del Consulente e le osservazioni del CCTTPP.
Per le ragioni di seguito esposte, il Collegio condivide le considerazioni della sentenza impugnata, che ha disatteso le conclusioni esposte dal CTU.
Quanto al punto 1 del quesito, il GdL dà conto, in primo luogo, del fatto che il CTU, con riferimento al periodo dal 9.12.2021 al 04.02.2022, non ha espletato alcun accertamento e, ha valorizzato unicamente “la ricostruzione anamnestica” e l'insussistenza di “informazioni che possano negare la malattia”, giungendo alla conclusione che non si poteva “mettere in dubbio la diagnosi di una patologia acuta a carico del rachide”.
pagina 5 di 8 Si tratta, a ben vedere, di una valutazione che si fonda unicamente su quanto riferito dalla lavoratrice stessa circa le proprie condizioni: tuttavia, questa, nemmeno in occasione della
CTU, ha offerto documentazione sanitaria relativa o riconducibile al suo stato all'epoca
(esame obiettivo, effettuato dal medico curante, prescrizioni di accertamenti specialistici o di terapia, referti).
Anzi, nella relazione peritale, alla pag. 7, il CTU dà atto che la lavoratrice in occasione delle visite di sorveglianza sanitaria (visite del 23.03.2016,09.04.2019,18.05.2021,13.04.2023) , “ è sempre stata giudicata incondizionatamente idonea alla mansione specifica”, anche con riferimento puntuale alle condizioni del rachide e dell'apparato osteoarticolare, funzionalmente giudicato nella norma.
Ciononostante, in modo del tutto incoerente, il CTU ha concluso: “… quindi dal punto di vista diagnostico, dovremmo affidarci alla valutazione clinica del medico, e, in assenza di altri riscontri, non potremmo dubitare- anche considerato il riscontro anamnestico- della diagnosi”.
Ritiene, quindi, la Corte che il CTU si sia limitato ad affermare la coerenza “formale” della diagnosi (“lombosciatalgia”) formulata nel 2021 dal medico con i sintomi descritti dalla paziente ma che tale conclusione non costituisca prova dell'esistenza del fatto oggetto di indagine.
Va anche dato atto che in ogni caso, il CTU ha espresso una conclusione, intrinsecamente dubitativa e contraddittoria, sia sulla qualificazione diagnostica (l'ipovalidità del rachide non sarebbe indicativa della patologia della lombalgia), sia sull'approccio terapeutico e la durata della malattia, così disvelando l'assoluta assenza di elementi “oggettivi” che nemmeno il Ctu ha potuto utilizzare per la verifica a lui richiesta (pagg. 8-9-10-11 rel per.).
Con riferimento al punto 2 del quesito, il GdL ha evidenziato che il CTU non ha individuato elementi concreti utili per ritenere accertata l'esistenza della seconda malattia, definita dal medico curante nella certificazione rilasciata, “altro malessere e affaticamento”.
Anzi, nella sentenza viene riportato che lo stesso Consulente avrebbe rilevato che la malattia è stata rubricata in maniera inappropriata, essendo da considerare “…più verosimilmente una patologia psichica più specifica e reattiva verso un preciso vissuto della persona, in occasione del lavoro”. Il CTU, infatti, espone che l'appellante nel corso del colloquio gli ha riferito “…di aver percepito un atteggiamento cambiato nei suoi confronti, da parte dello staff dirigenziale. Si sentiva “osservata e giudicata”, benché neghi vi siano stati episodi di franco contrasto o azioni avversative: “Solo che io ho sentivo che avevano qualcosa contro di me”.
Come osservato dal CTP, quanto riferito dalla paziente al CTU in sede perizia, “… è una cosa completamente diversa da quanto presente nella certificazione del dott. ”. Inoltre, Per_2
pagina 6 di 8 anche in questo caso, l'eventuale ipotesi di un disagio psicologico o psichico, avrebbe imposto tempestivi e ulteriori accertamenti specialistici ai fini di un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico.
Infine, la considerazione “liquidatoria” del CTU (“questi aspetti rilevano comunque non per la realtà della malattia quanto più per gli effetti della sua durata sull'assenza del lavoro”) non supera l'obiezione relativa all'inattendibilità della certificazione, dalla quale non è possibile ricavare elementi utili a precisare la natura malattia (“altro malessere” e “affaticamento”) né la prognosi.
In conclusione, ritiene la Corte che, anche per questa patologia (come per la precedente) non vi è traccia di quali fossero obiettivamente le sue condizioni (fisiche o psichiche) al momento della formulazione della diagnosi, inserita nei certificati di malattia contestati.
Le considerazioni che precedono e il complesso di circostanze, evidenziate anche dal
Tribunale (la malattia sarebbe repentinamente scomparsa quando il 4.2.22 la lavoratrice chiedeva di essere riammessa a lavoro;
dal 9.2.22 al 15.4.22 la lavoratrice ha regolarmente prestato attività lavorativa, non era ammalata ma si è ammalata in prossimità della scadenza dell'immunizzazione Covid), che rappresentano una serie di elementi indiziari, gravi precisi e concordanti, consentono di inferire come più probabile l'insussistenza degli stati patologici certificati: difetta, quindi, la prova positiva dell'esistenza dei requisiti per l'accesso alla tutela prevista per lo stato di malattia.
La sentenza impugnata va quindi integralmente confermata, anche in punto spese di lite e di
CTU, attesa la reciproca soccombenza delle part in primo grado. La soccombenza dell'appellante, sull'unico capo impugnato, comporta la sua condanna alla rifusione delle spese del grado, come liquidate in dispositivo.
*
PQM
respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 103/2024 del 14.05.2024 del GDL di
Trento; condanna alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.500,00 oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 co.
2. dm. 55/2014, IVA e CNPA e contributo unificato.
Trento, 10/04/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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