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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 670/2018 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. BINI ELISA (cf C.F._2
ATTRICE
(cf CP_1 C.F._3 con l'avv. MORANDI PAOLO (cf C.F._4
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 5.4.2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep.
4.12.2024 per l'udienza figurata di p.c., da intendersi qui integralmente richiamate
Convenuta: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep.
4.12.2024 per l'udienza figurata di p.c., da intendersi qui integralmente richiamate
Fatto e diritto
I.1. Agisce in giudizio nei confronti di quale Parte_1 CP_1 moglie ed erede di deceduto il 13.1.2017, al fine di Persona_1 sentire accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di quest'ultimo per le lesioni derivate da una percossa dallo stesso inferta all'attrice, fatto avvenuto in data 26.3.2014 presso l'Azienda Pubblica di
San Domenico ove il predetto era ospite e parte attrice lavorava come dipendente e, per l'effetto, chiede condannarsi la convenuta, sempre in qualità di erede del defunto , al risarcimento dei danni sofferti Persona_1 di tipo patrimoniale e non patrimoniale. Conclude quindi:
“Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così
Giudicare nel merito: in via principale accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. Per_1
ex art. 2043 c.c. per i fatti di cui è causa e per l'effetto, sempre in
[...] via principale, condannare la sig.ra , in qualità di erede del CP_1
Sig. a rifondere i danni patrimoniali ed extra patrimoniali Persona_1 tutti sofferti dalla Sig.ra e quantificati oggi in € 18.870,80= Parte_1
o in quella diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare:
(i) il verificarsi del fatto illecito;
(ii) le lesioni lamentate da parte attrice e la responsabilità per l'accorso del e, dunque, della convenuta quale erede di costui;
Per_1
(iii) il diritto di parte attrice al rimborso delle spese legali del procedimento penale concluso con sentenza di non doversi procedere;
(iv) in subordine, il quantum richiesto a titolo di risarcimento danni, concludendo:
“affinché il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia respingere la domanda attorea, con vittoria di spese di lite”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo prova per testi e due c.t.u., l'una volta ad accertare la capacità di intendere e volere del al momento dei fatti di causa, l'altra volta alla Per_1 valutazione medico-legale dei danni sofferti dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, previo accertamento del nesso causale tra sinistro e danni accertati con quantificazione dell'eventuale invalidità permanente nonché dell'inabilità temporanea e della congruità delle spese mediche documentate, ove esistenti (ordinanza 9.12.2023); quindi all'udienza cd. figurata del 5.12.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale la domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
II.1. Sull'an debeatur
L'istruttoria espletata ha dato conferma della ricostruzione dei fatti imputati a come descritti dall'attrice in citazione. Persona_1
In particolare, la teste sentita all'udienza del 9.6.2021, della cui Tes_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare e testimone oculare dell'evento
(“Si è vero, lo so in quanto ero presente anche io e ho assistito all'episodio”) ha confermato che “Il sig. le dette una manata sulla testa a mano aperta e Per_1 subito dopo la Caporale iniziò a urlare di dolore” né pare sinceramente potersi disquisire sul fatto che la teste abbia riferito di un colpo alla testa quando l'attrice ha lamentato danni all'orecchio, ben potendo essere che una manata alla testa comprenda anche la parte laterale del volto e la zona auricolare.
Dall'istruttoria orale è emerso altresì che il era stato inserito in Per_1 struttura, presso l'Azienda Pubblica di San Domenico, come ospite autosufficiente: la teste sentita su tale circostanza ha risposto “Si è vero, Tes_1 lo confermo”, è stato anche confermato che per il predetto era stato predisposto un apposito protocollo che “… consisteva nel fatto che al era stato Per_1 vietato di assumere alcolici” (così la teste all'udienza del Testimone_2
21.1.2020 sentita sul cap. 5 di cui alla memoria n. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea) ed è proprio nel tentativo dell'attrice di far rispettare al tale Per_1 protocollo - dichiara ancora la teste - che si è consumata l'aggressione Tes_1 da parte di costui, “Il sig. era un caso particolare, era un alcolista e noi Per_1 avevamo l'obbligo di non dargli da bere. Quel giorno il voleva bere del Per_1 vino e si era versato un bicchiere per conto proprio, la pertanto fece per Pt_1 toglierlo e lui le dette la manata di cui ho parlato prima”: non risultano pertanto deficit né motori né cognitivi, afferenti la capacità di intendere/volere, quanto una dipendenza determinante la predisposizione di un apposito protocollo.
Quanto sopra ha trovato riscontro nella c.t.u. esperita in merito alla capacità di intendere e di volere del all'epoca dei fatti: trattasi all'evidenza di un Per_1 accertamento postumo, essendo il periziando già deceduto, ma lo sarebbe stato anche se il periziando fosse stato ancora in vita data la distanza temporale dagli eventi di causa e la necessità che lo stato di capacità intellettiva e volitiva del danneggiante sia scrutinato con riferimento proprio al momento di verificazione della condotta asseritamente causatrice dei danni lamentati. Per tali ragioni, non appaiono assentibili gli appunti critici di parte convenuta, la quale intenderebbe utilizzare la perizia predisposta nel procedimento penale prima del decesso del innanzitutto perché, pur essendo ancora vivo il Per_1 all'epoca, è pur sempre una perizia postuma per quanto detto, ossia Per_1 perché esperita a notevole distanza di tempo dai fatti, in secondo luogo perché non si è svolta nel contraddittorio con l'odierna attrice per cui non è formalmente a lei opponibile, pur potendosene trarre spunti indiziari da valutare, però, nel complesso di tutte le altre acquisizioni istruttorie di causa.
Peraltro, il c.t.u. nominato nel presente giudizio ha avuto modo di esaminare anche la perizia espletata in sede penale, analizzandola in dettaglio, per poi però motivatamente discostarsene (cfr. pagg. 15ss. e pagg. 22ss. relazione c.t.u. dep. 22.5.2022).
Il c.t.u., all'esito di indagine particolarmente ampia e approfondita anche sulla storia clinica del e sugli eventi “certificati” più prossimi alla data dei Per_1 fatti per cui è causa, ha ritenuto essere “del tutto evidente che le percosse e le correlate lesioni non furono conseguenza dell'incapacità di intendere e/o di volere ma di una ideazione improvvisa, scellerata e violenta portata a compimento per la bassa soglia, congenita all'individuo, dei freni inibitori. Un atto volontario e consapevole” (cfr. pag. 18 relazione c.t.u.); inoltre, esplicitando chiaramente le ragioni per cui ha ritenuto inattendibile la perizia svolta in sede penale (accertamento tardivo, occorso in data lontana dai fatti in questione e addirittura poco tempo prima del decesso del periziando, su soggetto medio tempore gravemente peggiorato nelle proprie condizioni cliniche generali), il c.t.u. ha comunque evidenziato come anche il perito incaricato dal g.i.p. avesse dato conto che il mostrava “una sostanziale Per_1 aderenza alla realtà e non si colgono disturbi del contenuto del pensiero o della senso-percezione”, indicando tale dato come incompatibile con l'incapacità di intendere e volere.
Alla luce di ciò, il c.t.u. ha opinato che “L'aggressione rappresentò lo stigma di un soggetto estremamente caratteropatico, assertivo, rigido, prepotente e privo di scrupoli che avrebbe fatto qualunque cosa pur di raggiungere ciò che voleva a tutti i costi. Un fatto antigiuridico, penalmente e civilmente consapevole e colpevole, commesso nella capacità di intendere e volere. Anche dal punto di vista civilistico era persona capace di autogestirsi, Persona_1 giuridicamente idonea ad essere soggetto di diritti e di doveri. Non ricorrono a mio avviso le condizioni stabilite dagli Articoli 414 e 415 C.C. Similmente a quanto già considerato in punto penalistico sussiste la certezza civilistica che egli al momento del fatto illecito fosse in possesso dell'attitudine a comprendere il significato e le conseguenze della propria illecita azione, che finì col commettere ugualmente, perché ritenne di rango per lui maggiore la prepotente soddisfazione della propria voluttà rispetto al diritto all'integrità fisica e psichica dell'altra persona e che per questo fosse in grado di comprendere il valore e/o il disvalore della propria condotta. Non sussistevano psicopatia strutturata, disturbi della forma e del contenuto del pensiero, alterazione della realtà di contesto, né deficit cognitivi significativi. Alla luce di quanto prima escludo
l'incapacità di intendere, di volere e d'agire nell'ambito di una personalità congenitamente caratteropatica e prepotente, rigida, assertiva e aggressiva.
Escludo deficit intellettivi. Non fu mai colpito da bouffèes deliranti come documentato nell'unica circostanza in cui venne visitato da uno psichiatra in occasione del ricovero forzato del 28 Agosto 2002. Da escludersi quadri psicotici di qualsiasi natura” (cfr. pag. 29 relazione c.t.u.); quindi, procedendo all'analisi delle disposizioni del Cod. penale in tema di imputabilità ed effetto dell'abuso di sostanze alcoliche su di essa, il c.t.u. ha valutato che “In data 26 Marzo
2014 non sussistevano gli estremi per concedere l'esimente assoluta, ex Art. 88 del Codice Penale, secondo anche quanto regolato dall'Art. 95 del Codice Penale
e pertanto egli era da considerarsi idoneo a essere sottoposto al giudizio penale ed, eventualmente, a essere punito anche con pena ridotta, ex Art. 89 C.P. secondo quanto stabilito dagli articoli 581, 582 e 583 del Codice Penale. Non sussistono esimenti di responsabilità in sede civile per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle condotte illecite ai danni di ” (cfr. Parte_1 pagg. 39-40 relazione c.t.u.) e, all'esito di approfondito contraddittorio con i cc.tt.pp. e in particolare con le repliche del c.t.p. di parte convenuta, ha concluso nel senso che “Al momento dei fatti di causa, il 26.3.2014, il Sig.
era capace di intendere e/o di volere. Sussistono solo Persona_1 minime incertezze sull'eventualità (non del tutto infondata ma molto improbabile) di un vizio parziale di mente nel momento della commissione del fatto illecito.
Tra il 2014 e il 2015 si può ritenere molto probabile una progressiva riduzione fino a cessazione dell'assunzione di alcool. Verosimilmente in forza di una più stringente vigilanza tenuta sull'ospite da parte del personale della RSA. ... Dal punto di vista delle percentuali di probabilità, ritengo che alla data di commissione del fatto illecito penale (26.3.2014), fosse Persona_1 totalmente capace di intendere e/o volere al 75% e parzialmente incapace al
25%” (cfr. pagg. 64-65 relazione c.t.u.).
Pertanto, essendo stata rilevata una ridotta percentuale non già di incapacità di intendere e volere, ma di parziale incapacità, deve concludersi per l'imputabilità del alla data del fatto e per la responsabilità di costui ai Per_1 sensi dell'art. 2043 c.c. per le lesioni occorse all'attrice a seguito del sinistro del 26.3.2014.
Quanto al nesso causale tra condotta del lesioni occorse all'attrice e Per_1 danni derivatine, esso è stato accertato come esistente in sede di c.t.u. medico-legale oltre a risultare, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., dalla documentazione medica depositata in giudizio da parte attrice a partire dal verbale di p.s. dello stesso 26.3.2014 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo).
II.2. Sul quantum debeatur
Così definito il tema dell'an debeatur, in relazione al quantum debeatur si osserva quanto segue.
a) Danno non patrimoniale sub specie di danno biologico.
Al riguardo è imprescindibile il riferimento alla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa, con visita diretta della perizianda e disamina della documentazione clinica in atti e nel pieno rispetto del contraddittorio peritale: ebbene la c.t.u. ha accertato a carico dell'attrice l'esistenza di un danno biologico permanente derivante dal “trauma all'orecchio destro con lesione della finestra ovale ovvero della membrana sottile situata all'inizio della coclea (tra orecchio interno e orecchio medio) che trasmette le vibrazioni sonore dall'ossicino della staffa all'endolinfa nel labirinto membranoso e che partecipa alla funzione uditiva e al controllo dell'equilibrio” (cfr. pag. 5 relazione c.t.u. dep. 30.7.2024); nonostante l'intervento chirurgico e i trattamenti praticati, rileva ancora la c.t.u., “sono residuati postumi anatomo-funzionali che, dato il tempo trascorso, possono considerarsi permanenti e non più suscettibili di miglioramento;
tali reliquati sono rappresentati dalla lieve ipoacusia e dalla lieve disriflessia labirintica in esiti di riparazione chirurgica della lesione della finestra ovale. Tali postumi determinano una compromissione permanente dell'integrità psicofisica, alias danno biologico, la cui quantificazione, (…) può stimarsi in 6 (sei) punti percento, analogamente a quanto già riconosciuto dall' ” (cfr. pag. 6 CP_2 relazione c.t.u.). A questo proposito, si rileva come la c.t.u. abbia motivatamente e convincentemente risposto all'osservazione critica del c.t.p. di parte convenuta per cui, pur avendo la lesione subita dall'attrice determinato due diverse patologie, i.e. una lesione dell'apparato vestibolare e una lesione dell'apparato uditivo valutate rispettivamente in misura del 2% e del 2,8%, il danno complessivo non corrisponde alla sommatoria aritmetica di dette lesioni: la c.t.u. ha evidenziato che “come ben noto nella pratica medico legale differentemente dall'ambito infortunistico dove la valutazione dell'invalidità permanente in caso di più menomazioni è il risultato della somma aritmetica dei singoli coefficienti percentuali, in responsabilità civile quando sono presenti diversi reliquati anatomo-funzionali a carico del soma e/o della psiche, secondo le indicazioni dottrinarie, si deve operare una quantificazione complessiva e non ricorrere ad una semplice sommatoria dei singolo esiti. Ciò puntualizzato, come ben scrive il CT di parte attrice, nel caso in esame il trauma subito ha comportato sia un danno uditivo sia un danno vestibolare oltre agli esiti anatomici della lesione alla finestra ovale che ha necessitato l'intervento chirurgico. Per il danno alla funzione uditiva è previsto un calcolo preciso basato sulla perdita in decibel a determinate frequenze (500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz,
3000 Hz, 4000 Hz), secondo i dati ricavabili dall'ultima audiometria presente agli atti, tale menomazione sensoriale è pari a 2,8 %. Riguardo il danno alla funzione vestibolare, le linee guida Simla che attualmente costituiscono il principale baremes di riferimento, prevedono una valutazione in stadi a seconda della gravità, e per lo stadio I quello più lieve, corrispondente al caso concreto, attribuiscono un intervallo percentuale compreso tra 1 e 10%. Ed infine deve considerarsi anche il danno anatomico residuo alla finestra ovale operata.
Pertanto considerate tutte le caratteristiche del caso concreto, tenuto conto dei riferimenti tabellari sopra riportati, si conferma la quantificazione complessiva del 6 (sei) percento, già espressa” (cfr. pagg.
6-7 relazione c.t.u.).
Per la liquidazione, trattandosi di danno permanente inferiore o pari al 9%, si applicano i criteri dettati in tema di danno biologico cd. di lieve entità in forza dei quali l'invalidità permanente corrisponde a euro 8.358,03.
Quanto all'inabilità temporanea, stimata dal c.t.u. in 40 giorni di cui 5 al
100%, 15 al 50% e 20 al 25%, essa corrisponde - in base alla medesima modalità di calcolo - a euro 966,70 per un totale di danno biologico complessivo pari a euro 9.324,74. Occorre a questo punto dar conto del fatto che parte attrice ha già ricevuto da a titolo di danno biologico permanente e inabilità temporanea la somma CP_2 totale di € 5.923,30 (e non 6.257,76 come sostiene la convenuta in base alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dep. 7.6.2023, dalla quale in realtà si evince che dei 6.257,76 è stato corrisposto all'attrice il minor importo di euro 5.923,30) che dovrà essere pertanto portata in detrazione, come da granitica giurisprudenza in materia, di recente chiarificata con applicazione del criterio delle cd. poste identiche (in termini, Cass. ord. n.
30293/2023 massimata nel senso per cui “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale
(nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo CP_2 il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”): pertanto l'importo di euro 4.338,24 corrisposto da a titolo di danno biologico permanente va detratto da tale CP_2 voce e l'importo di euro 1.159,56 corrisposto da a titolo di indennità CP_2 temporanea va detratto dalla voce di danno biologico per inabilità temporanea.
A questo punto si deve tener conto del fatto che dette somme esprimono, in quota capitale, il valore monetario di un credito di valore per il quale quindi assume rilevanza anche la data della liquidazione atteso che, in forza dei criteri sanciti da Cass. S.U. n. 1712/1995 e tuttora validi, per il calcolo integrale del danno non patrimoniale comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi bisogna devalutare il quantum del danno, come liquidato, alla data del fatto causatore del danno e poi rivalutarlo all'oggi con applicazione degli interessi di legge sulla somma anno per anno rivalutata: pertanto, ove vi siano stati dei pagamenti medio tempore, occorre devalutare anche questi alla data del fatto causatore del danno in modo da poter operare le detrazioni tra poste omogenee.
Dunque, considerato che i pagamenti sono tutti occorsi nel 2014 come CP_2 da documentazione acquisita in giudizio (cfr. nota di deposito documentale
7.6.2023) ossia nel medesimo anno di commissione del fatto, può assumersi gli stessi come già devalutati alla data del fatto causatore del danno, mentre gli importi liquidati all'oggi all'esito del presente giudizio (8.358,03 per danno biologico permanente ed euro 966,70 per danno biologico temporaneo) vanno devalutati al 2014, osservandosi tuttavia come l'importo corrisposto da CP_2 per indennità temporanea copre già assorbendolo (in quanto più elevato) il valore del danno biologico temporaneo come liquidato in questa sede.
Escluso questo, residua quindi il danno biologico permanente il quale, devalutato al 2014, corrisponde a euro 6.907,46 da cui detrarre euro 4.338,24 per un totale di euro 2.569,22 su cui calcolare poi la rivalutazione monetaria e gli interessi secondo i già menzionati criteri dettati dalle S.U. n. 1712/1995.
L'attrice ha chiesto inoltre in sede civile il risarcimento del danno non patrimoniale c.d. “danno morale” per la sofferenza soggettiva correlata all'illecito: trattandosi di posta di danno che, come danno, a oggi può trovare ingresso quale personalizzazione del cd. danno danno biologico, a soffocare sul nascere siffatta pretesa milita non solo la mancata prova, ma prima ancora la mancata specifica allegazione a opera dell'attrice dei pregiudizi stra-ordinari
(ossia, ulteriori rispetto a quelli comunemente correlati al tipo di danno biologico subito) che costei avrebbe patito in conseguenza del sinistro de quo.
b) Danno patrimoniale.
Esso, per come dedotto in giudizio, riguarda due distinte poste:
- da un lato, le spese mediche in ordine alle quali il c.t.u. ha rilevato essere presente, nel fascicolo attorea, il solo “progetto di notula” a firma del dr. Pt_2 datato 11.3.2015 pari ad euro 366,00 (doc. 5 fasc. attoreo); al di là del rilievo per cui trattasi di spesa non adeguatamente documentata, mancando prova dell'avvenuto effettivo esborso per tale somma, bisogna considerare come si sia in presenza di una spesa che assume connotati difensivi, concernendo la perizia di parte svolta ante iudicium, pertanto deve essere regolata in forza di quanto si viene a stabilire in conclusione di giudizio circa la ripartizione delle spese di lite che, come si viene di seguito a dire, si ritiene di dover integralmente compensare tra le parti, con l'effetto che anche le spese di c.t.p.
e perizia di parte restano a carico della parte che le ha sostenute;
- dall'altro lato, le spese legali sostenute dall'odierna attrice per l'assistenza nel procedimento penale r.g.n.r. 6228/2015 - r.g. GUP 148/2016 quantificate in €
7.425,56 avente come imputato il proprio per il fatto all'origine Per_1 dell'odierna azione risarcitoria (cfr. doc. 8 fasc. attoreo): procedimento penale che si è concluso, però, con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato stante il sopravvenuto decesso dell'imputato. Torna quindi applicabile l'insegnamento della Suprema Corte circa le conseguenze derivanti dalla pronuncia di sentenza di non doversi procedere, sia pur con riferimento all'ipotesi di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, essendosi precisato che “l'art. 535 c.p.p. prevede che venga posto
a carico del condannato l'onere del pagamento delle spese processuali soltanto all'esito di sentenza di condanna, la quale non può essere ritenuta assimilabile alla sentenza di non doversi procedere (…) conseguentemente, le spese processuali del relativo grado di giudizio non possono essere poste a carico dell'imputato, potendo esserlo solo a carico del condannato, quale non è
l'imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere” (Cass. pen., n. 47804/2022).
III. L'accoglimento solo parziale della domanda di parte attrice, vittoriosa nell'an ma con liquidazione del danno biologico consistentemente inferiore al petitum (anche per la decurtazione con quanto già corrisposto all'attrice da
) e con rigetto della domanda risarcitoria per danno patrimoniale, porta a CP_2 ritenere conforme a legge disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per le medesime ragioni, per coerenza logico-giuridica, a carico solidale delle parti e con eguale ripartizione nei rapporti interni (50% ciascuna) vanno poste le spese delle due c.t.u. svolte in corso di causa e liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) accerta e dichiara la responsabilità di in relazione al fatto Persona_1 occorso in data 26.3.2014 a Parte_1
2) per l'effetto, condanna parte convenuta quale erede di al Persona_1 pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.569,22 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in parte motiva, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
4) pone definitivamente a carico solidale delle parti, con eguale ripartizione nei rapporti interni, le spese per le due c.t.u. svolte in corso di causa.
Pistoia, 5.4.2025 Il Giudice dott.ssa Lucia Leoncini