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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/12/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3701/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 3701/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DE RANIERI ALESSANDRO C.F._2
Con la partecipazione del P.M.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Santa Maria a Monte (PI), il 2 settembre 2017, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI), Anno 2017, Parte I,
Serie, n° 6 e che, dalla loro unione, erano nate le figlie, il 4 gennaio 2014 e il 10 Per_1 Per_2 febbraio 2020.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita e alla loro evoluzione.
Il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato e l'età delle figlie (9 e 5 anni) consentono di stimare superflua l'audizione delle stesse.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
, uniti in matrimonio il 2 settembre 2017 in Santa Maria a Monte (PI), con atto Parte_1 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI), Anno 2017, Parte I,
Serie, n°6, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza ed impegnandosi a mantenere, anche in costanza di separazione, un comportamento improntato al rispetto e alla collaborazione reciproca;
2) Le figlie minorenni saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione privilegiata presso la madre nella casa familiare -ove manterranno la residenza-
e, pertanto, tale abitazione, di proprietà esclusiva della IG.ra , sita in Terricciola Parte_1
(PI) Via Volterrana n. 311, con la mobilia che la arreda, verrà assegnata alla sig.ra
, la quale si farà carico delle relative utenze, della Tari, nonché delle spese Parte_1 ordinarie e straordinarie di manutenzione;
3) Le questioni di ordinaria amministrazione inerenti le figlie minori potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore. Le minori dovranno mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori nonché con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) Salvo diversi e migliori accordi tra le parti, da formalizzare via mail di volta in volta, anche in vista delle esigenze e necessità delle bambine, e staranno con il padre, Per_1 Per_2 pernottando presso di lui, il sabato e la domenica a settimane alterne;
il fine settimana successivo le stesse staranno con la madre e frequenteranno il padre, pernottando presso di lui per due giorni feriali, orientativamente il lunedì e il mercoledì sera, sempre nel rispetto degli impegni e della volontà delle figlie;
5) Quanto alla frequentazione dei figli in occasione di feste e festività, sarà seguito il criterio dell'alternanza, come da prassi: in base a questo principio si concorda, fin da ora, che le figlie minori trascorreranno il 24 dicembre, il 31 dicembre/1° gennaio e la Pasqua Per_1 Per_2 con un genitore ed il 25 dicembre, il 6 gennaio e la Pasquetta con l'altro. L'anno successivo si farà al contrario e così via per gli anni successivi salvo diverso accordo.
Inoltre, con specifico riferimento al periodo delle vacanze estive, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi preferibilmente entro il 30 giugno di ogni anno;
le altre festività, quali a titolo esemplificativo
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno ecc. seguiranno il criterio dell'alternanza fra i genitori;
6) Il IG. provvederà a corrispondere alla IG.ra , per il mantenimento Parte_2 Parte_1 delle due figlie, l'importo complessivo di € 500,00 (€ 250,00 ciascuna). L'assegno di mantenimento verrà corrisposto entro il 25 di ogni mese su IBAN: IT 28 S 05232 71131
000000012848 intestato alla IG.ra ; Parte_1
7) Saranno ripartite al 50% le seguenti spese che si considerano OBBLIGATORIE e
Straordinarie, per le quali, pertanto, non è richiesta la previa concertazione: mensa, libri scolastici, cancelleria d'inizio anno, prescuola/doposcuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, rinnovo documenti, spese per tasse scolastiche presso istituti pubblici, uscite didattiche organizzate dalla scuola;
• Saranno ripartite altresì al 50% le seguenti spese, subordinate però al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
• 1. scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
• 2. spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
• 3. spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e del kit vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• 4. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
• 5. organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
• Tutte le spese da suddividere al 50%, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
Qualora sussista l'obbligo di concertazione delle spese straordinarie, sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica, se possibile anche allegando la previsione del relativo impegno economico;
il destinatario entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre un'alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso. Le spese straordinarie, sia esse obbligatorie e/o soggette a concertazione (ed approvate da entrambi e genitori), dovranno essere rimborsate entro il giorno 25 del mese successivo a quello dell'invio o della richiesta;
8) l'assegno unico per i figli, o suo futuro equivalente, che attualmente ammonta ad € 259,00 mensili, sarà percepito dai ricorrenti al 50% ciascuno;
le detrazioni fiscali per i figli saranno al
50%;
9) le parti rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno di mantenimento per sé stessi e si dichiarano in grado di provvedere al proprio mantenimento;
10) i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento, per sé stessi, per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro coniuge, obbligandosi a riprodurre in forma scritta il consenso qualora ritenuto necessario dalle autorità preposte;
11) le parti si danno reciprocamente atto, con la firma del presente atto, di aver già suddiviso i beni mobili e le suppellettili e di aver definito ogni rapporto tra loro pendente e pertanto dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra;
12) le spese legali saranno integralmente compensate tra i ricorrenti. Pertanto le stesse provvederanno al pagamento del legale in parti uguali.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 16/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 3701/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DE RANIERI ALESSANDRO C.F._2
Con la partecipazione del P.M.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Santa Maria a Monte (PI), il 2 settembre 2017, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI), Anno 2017, Parte I,
Serie, n° 6 e che, dalla loro unione, erano nate le figlie, il 4 gennaio 2014 e il 10 Per_1 Per_2 febbraio 2020.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita e alla loro evoluzione.
Il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato e l'età delle figlie (9 e 5 anni) consentono di stimare superflua l'audizione delle stesse.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
, uniti in matrimonio il 2 settembre 2017 in Santa Maria a Monte (PI), con atto Parte_1 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI), Anno 2017, Parte I,
Serie, n°6, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza ed impegnandosi a mantenere, anche in costanza di separazione, un comportamento improntato al rispetto e alla collaborazione reciproca;
2) Le figlie minorenni saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione privilegiata presso la madre nella casa familiare -ove manterranno la residenza-
e, pertanto, tale abitazione, di proprietà esclusiva della IG.ra , sita in Terricciola Parte_1
(PI) Via Volterrana n. 311, con la mobilia che la arreda, verrà assegnata alla sig.ra
, la quale si farà carico delle relative utenze, della Tari, nonché delle spese Parte_1 ordinarie e straordinarie di manutenzione;
3) Le questioni di ordinaria amministrazione inerenti le figlie minori potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore. Le minori dovranno mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori nonché con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) Salvo diversi e migliori accordi tra le parti, da formalizzare via mail di volta in volta, anche in vista delle esigenze e necessità delle bambine, e staranno con il padre, Per_1 Per_2 pernottando presso di lui, il sabato e la domenica a settimane alterne;
il fine settimana successivo le stesse staranno con la madre e frequenteranno il padre, pernottando presso di lui per due giorni feriali, orientativamente il lunedì e il mercoledì sera, sempre nel rispetto degli impegni e della volontà delle figlie;
5) Quanto alla frequentazione dei figli in occasione di feste e festività, sarà seguito il criterio dell'alternanza, come da prassi: in base a questo principio si concorda, fin da ora, che le figlie minori trascorreranno il 24 dicembre, il 31 dicembre/1° gennaio e la Pasqua Per_1 Per_2 con un genitore ed il 25 dicembre, il 6 gennaio e la Pasquetta con l'altro. L'anno successivo si farà al contrario e così via per gli anni successivi salvo diverso accordo.
Inoltre, con specifico riferimento al periodo delle vacanze estive, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi preferibilmente entro il 30 giugno di ogni anno;
le altre festività, quali a titolo esemplificativo
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno ecc. seguiranno il criterio dell'alternanza fra i genitori;
6) Il IG. provvederà a corrispondere alla IG.ra , per il mantenimento Parte_2 Parte_1 delle due figlie, l'importo complessivo di € 500,00 (€ 250,00 ciascuna). L'assegno di mantenimento verrà corrisposto entro il 25 di ogni mese su IBAN: IT 28 S 05232 71131
000000012848 intestato alla IG.ra ; Parte_1
7) Saranno ripartite al 50% le seguenti spese che si considerano OBBLIGATORIE e
Straordinarie, per le quali, pertanto, non è richiesta la previa concertazione: mensa, libri scolastici, cancelleria d'inizio anno, prescuola/doposcuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, rinnovo documenti, spese per tasse scolastiche presso istituti pubblici, uscite didattiche organizzate dalla scuola;
• Saranno ripartite altresì al 50% le seguenti spese, subordinate però al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
• 1. scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
• 2. spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
• 3. spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e del kit vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• 4. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
• 5. organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
• Tutte le spese da suddividere al 50%, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
Qualora sussista l'obbligo di concertazione delle spese straordinarie, sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica, se possibile anche allegando la previsione del relativo impegno economico;
il destinatario entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre un'alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso. Le spese straordinarie, sia esse obbligatorie e/o soggette a concertazione (ed approvate da entrambi e genitori), dovranno essere rimborsate entro il giorno 25 del mese successivo a quello dell'invio o della richiesta;
8) l'assegno unico per i figli, o suo futuro equivalente, che attualmente ammonta ad € 259,00 mensili, sarà percepito dai ricorrenti al 50% ciascuno;
le detrazioni fiscali per i figli saranno al
50%;
9) le parti rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno di mantenimento per sé stessi e si dichiarano in grado di provvedere al proprio mantenimento;
10) i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento, per sé stessi, per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro coniuge, obbligandosi a riprodurre in forma scritta il consenso qualora ritenuto necessario dalle autorità preposte;
11) le parti si danno reciprocamente atto, con la firma del presente atto, di aver già suddiviso i beni mobili e le suppellettili e di aver definito ogni rapporto tra loro pendente e pertanto dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra;
12) le spese legali saranno integralmente compensate tra i ricorrenti. Pertanto le stesse provvederanno al pagamento del legale in parti uguali.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 16/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina