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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/11/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 274/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati: dott. RT NI Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott.ssa FL AZ Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in secondo grado iscritta al n. 274 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi nell'anno 2021 concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 461, pubblicata il 03.08.2021, promossa
DA
(P. IVA: , con sede in San Parte_1 P.IVA_1
DO (CL) in Via Babbaurra n. 103, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
nata a [...], il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._1 [...]
, (P.IVA: , con sede in San DO (CL) in c.da Parte_2 P.IVA_2
Giorgibello, in persona del legale rappresentante pro tempore nato a [...] Parte_2
(CL), il 4.11.1951 (C.F.: ), (C.F.: C.F._2 Parte_2
), nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
107, , (P.IVA: ), Parte_3 P.IVA_3 in persona del liquidatore pro tempore, dott. , nato a [...] Controparte_2
1 DO (CL), il 18.01.1956 (C.F.: ), tutti rappresentati e difesi, dagli avv.ti C.F._3
US AV (C.F. ) e AR EM, (C.F.: ) ed C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Siracusa, in viale Montedoro n. 18
APPELLANTI
CONTRO
corrente in Milano (MI), in Piazza Filippo Meda n.4 e, quale mandataria Controparte_3 speciale, giusta procura a rogito del Dott. notaio in Milano, del 21 Giugno 2019 Persona_1
n.15052 di repertorio e n.8049 di racc., registrata a Milano in data 21 Giugno 2019 n.2163 serie 1T,
(già corrente in Roma, in Via Controparte_4 Controparte_5
Piemonte n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Tito
MO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa CodiceFiscale_6 in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando n.56
APPELLATA
All'udienza del 27 marzo 2025, tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e si Parte_2 Parte_3 riportavano alle conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, ovvero: “disattesa ogni contraria eccezione e difesa, in integrale riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dei motivi di impugnazione anzi dedotti e delle domande originariamente spiegate: per la sig.ra , in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante Controparte_1 della - Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti, Parte_1 la nullità della garanzia fideiussoria rilasciata dalla sig.ra in data 01.10.2008 Controparte_1 per l'importo di € 530.000,00 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario di pari importo;
- Accertare e dichiarare che il saldo del c/c n. 160316 (già n. 3746116) alla data del
30.09.2008 era pari ad € 184.100, 68 (saldo ricostruito secondo i criteri in precedenza indicati) a credito della e/o a quella somma maggiore e/o minore Parte_1 che verrà determinata nel corso del giudizio;
- Accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in appello, la nullità del mutuo ipotecario di € 530.000,00 (rogito Notaio del Persona_2
30.09.2008 – Rep. 21427, Racc. 9205), sospendendone l'esecutività; conseguentemente, dichiarare nulla l'ipoteca iscritta sul terreno sito in territorio di Serradifalco, c.da Grottadacqua, ricadente in zona A.S.I. di Caltanissetta, zona D2, esteso h.
1.26.80 con ivi insistente un capannone industriale in corso di ultimazione;
in catasto al foglio 36, particella 160, tutto meglio descritto nell'atto di mutuo notaio del 13.10.2008 in atti, ordinandole la cancellazione. – Condannare Persona_2
2 il in persone del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_6 favore della della complessiva somma di € 106.511,62 Parte_1 pagata per il mutuo ipotecario predetto, a titolo di rate comprensive di capitale, interessi corrispettivi
e interessi moratori, e la somma di € 2.124,98 pagata a titolo di imposta sostituiva, commissioni e spese, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Per la Parte_3
: - Accertare e dichiarare la nullità del mutuo ipotecario di €530.000,00 rep Notaio
[...] [...]
del 30.09.2008 – Rep. 21427, Racc. 9205, sospendendone l'esecutività; Persona_2
Conseguentemente dichiarare nulla l'ipoteca iscritta, a carico della società quale terza datrice
d'ipoteca nel mutuo ipotecario di lit. 530.000,00, sul terreno sito in territorio di Serradifalco, c.da
Grottadacqua, ricadente in zona A.S.I. di Caltanissetta, zona D2, esteso h.
1.26.80 con ivi insistente un capannone industriale in corso di ultimazione;
in catasto al foglio 36, particella 130 e 159, tutto meglio descritto nell'atto di mutuo notaio del 13.10.2008 in atti, ordinandone la Persona_2 cancellazione. – Condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, al pagamento in favore della della Parte_3 complessiva somma di € 135.124,93 (saldo ricostruito secondo i criteri in precedenza indicati) e/o di quella somma maggiore e/o minore che verrà determinata nel corso del giudizio, oltre interessi legali dal 30.09.2008 sino al soddisfo, in virtù dell'azione di ripetizione avanzata con riferimento al conto corrente n. 120506 (già 526/38) e del collegato conto anticipi n. 586/01, oggetto dell'illegittima applicazione di interessi usurari e della loro capitalizzazione trimestrale, di commissioni e spese non dovute perché della illegittima capitalizzazione delle stesse;
Per il in proprio: - Parte_2
Accertare e dichiarare, per i motivi dedotti, la nullità della garanzia fideiussoria rilasciata in data
01.10.2008 per l'importo di €530.000,00 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario di pari importo. – Revocare la compensazione legale effettuata in suo danno in data 08.04.2013 di nominali €60.000,00, disponendo il ripristino della liquidità originaria del c/c di pertinenza del sig.
, aggiungendo all'importo nominale gli interessi corrispettivi maturati dalla data di
Parte_2 negoziazione sino al soddisfo. – condannare il in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 60.000,00, pari all'importo dei titoli illegittimamente negoziati dal oltre maggiorazioni come richieste al Controparte_6 punto che precede. Per il sig. quale socio accomandatario e legale rappresentante
Parte_2 della – Condannare il in persona del
Parte_2 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
Parte_2 della complessiva somma di € 101.448, 93 (saldo ricostruito secondo i criteri in precedenza indicati)
e/o di quella somma maggiore e/o minore che verrà determinata nel corso del giudizio, oltre interessi legali dal 30.09.2008 sino al soddisfo, in virtù dell'azione di ripetizione avanzata con riferimento al
3 conto corrente n. 120607 (già 529/41) oggetto dell'illegittimità applicazione di interessi usurari e della loro capitalizzazione trimestrale, di commissioni e spese non dovute nonché della illegittima capitalizzazione delle stesse. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio. In via istruttoria si insiste nella richiesta di richiamo del CTU avanzata nel giudizio di primo grado e qui reiterata in considerazione delle evidenti lacune, contraddizioni ed erroneità riscontrate negli elaborati peritali, per rispondere ai quesiti come formulati nel giudizio di primo grado ed in appello.”.
Il rassegnava le seguenti conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate con la Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di giudizio: “ all'Ecc.ma Corte di Pt_4
Appello di Caltanissetta, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: PRELIMINARMENTE:
1) Ritenere e dichiarare inammissibile la produzione di documenti nuovi in appello e depositati con le difese conclusive in primo grado da parte degli appellanti, nonché ritenere e dichiarare
l'inammissibilità delle domande nuove avanzate dagli stessi appellanti, anche ai fini di un diverso ricalcolo del saldo dei rapporti dedotti in causa come sopra contestato e rilevato dalla concludente.
NEL MERITO: 1) Ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'atto di appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza nr. 461/2021 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Caltanissetta, rigettando ogni domanda ed istanza istruttoria avversaria perché inammissibile, oltre che infondata, confermando, comunque, l'appellata sentenza. Senza recesso: 2) Nella non temuta ipotesi che venga ritenuto ammissibile l'appello avversario in tutto od in parte, si insiste in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto con la presente comparsa di costituzione e nell'ipotesi che venga disposto il richiamo del CTU nominato in primo grado e/o disposta la rinnovazione della CTU, alla quale la concludente, comunque, si oppone, si chiede di:
2.1. rigettare la richiesta degli appellanti di sussunzione del provvedimento di rimessione al ruolo istruttorio del 6/11/2017 emesso in primo grado da altro G.I. (dott.ssa , nonché dei criteri di ricalcolo dei conti ivi disposti;
2.2. Per_3 confermare i criteri e le risultanze della prima CTU del 23-24 settembre 2015 trasmessa alle parti, depositata in 14/11/2015, confermando i relativi saldi indicati, nonché confermando l'inesistenza di usura genetica o contrattuale e/o di violazione della legge 108/96; 2.3. escludere comunque da ogni verifica il mutuo dedotto in causa le cui somme versate ed imputate al debito della mutuataria sono state accertate dalla CTU in primo grado e non risultano contestate da controparte per alcun motivo
e/o ragione;
2.4. escludere altresì da ogni verifica il rapporto di c/c nr.529/41, poi nr. 120607 in testa alla per effetto della comprovata e riconosciuta transazione Parte_2 del 25/05/2010; 2.5. IN VIA ISTRUTTORIA: nell'ipotesi che venga disposto il ricalcolo del saldo dei rapporti di c/c dedotti accogliere quanto dedotto e richiesto da questa difesa e disporre di conseguenza che il CTU esegua ricalcolo: - con i criteri e le osservazioni sopra indicati dalla
4 concludente con la presente comparsa di costituzione e risposta, articolati dalle pagine 49 e ss;
- confermando inesistenza di usura genetica e/o contrattuale nonché la richiesta di applicazione ai conti dedotti in causa di tutte le condizioni economiche, incluse le cms applicate dalla - CP_7 detraendo dal saldo del c/c nr. 160316 in testa alla mutuataria – correntista Parte_1 le rimesse solutorie per la somma indicata dalla Banca di Euro 210.631,88 o
[...] quanto meno di Euro 206.289,62, ovvero nella diversa somma che sarà accertata dal C.T.U. secondo
i criteri indicati da questa difesa con i presente atto e con le note del CTP e, per l'effetto, rigettare, comunque, la domanda di ripetizione di indebito ed ogni domanda degli attori, confermando, in ogni caso, non sussistendo somme da restituire dalla agli appellanti, la sentenza appellata. 3) IN CP_7
VIA SUBORDINATA E/O GRADATA: Ove mai dal disposto ricalcolo e/o rinnovazione della CTU contabile risultasse un qualche credito a favore degli appellanti, respingere e/o rigettare, in ogni caso, la domanda di ripetizione di indebito, avendo peraltro gli appellanti formulato domanda di mero accertamento e, comunque, per l'effetto, come richiesto dalle parti in primo grado, disporre
e/o operare la compensazione tra le somme che sono riconosciute a credito degli appellanti con lo stesso pari importo del credito della rinveniente dal mutuo ipotecario oggetto di causa. 4) CP_7
Con il favore delle spese e compensi del giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno impugnato la Pt_2 Parte_3 sentenza n. 461/2021, pubblicata in data 03.08.2021, del Tribunale di Caltanissetta che, pronunciandosi sulle domande svolte dalle parti, così provvedeva: “1) dichiara che il saldo del rapporto bancario n 160316 intestato alla alla data Controparte_8 del 30/09/2008 era pari a € - 75.524,00 a debito per il correntista;
2) dichiara che il saldo dei rapporti bancari n. 12506 e n. 58601, intestati alla era pari Parte_3 per il primo a € - 119.478,23 alla data del 30/09/2008, per il secondo a € - 1.962,94 alla data del
10/01/2005, entrambi a debito per il correntista;
3) dichiara che l'importo delle somme corrisposte alla banca a titolo di pagamento del mutuo ipotecario stipulato dalla Controparte_8 il 30/09/2008 era pari a € 163.616,60 alla data dell'8/04/2013; 4) rigetta tutte
[...] le restanti domande ed eccezioni;
5) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
6) pone i compensi liquidati al C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro”.
Nel giudizio di primo grado, con atto di citazione, gli appellanti esponevano che, in data 30 settembre
2008, la società stipulava con la Controparte_9 CP_8 Controparte_10
, poi Banco Popolare soc. cooperativa, oggi un contratto di mutuo di €
[...] Controparte_3
5 530.000,00, garantito da ipoteca iscritta su dei cespiti di proprietà della
[...]
e su un cespite della società Intral di EM SA & co. sas, terza datrice Controparte_11
d'ipoteca. Adducevano che, all'atto della stipula, la banca aveva rappresentato che non avrebbe erogato l'importo mutuato sino a quando , , Persona_4 Parte_2 Parte_3
e non avessero concesso una garanzia fideiussoria, condizione quest'ultima non Controparte_1 menzionata negli accordi intercorsi tra le parti, nella delibera del mutuo e nell'atto pubblico. Ottenuto il rilascio della garanzia fideiussoria di €530.000,00, la banca, in data 28 ottobre 2008, provvedeva ad accreditare tale somma sul conto della società Gli attori precisavano che il Parte_1 contratto di mutuo era stato stipulato all'esito di una precisa richiesta della banca, intenzionata a ripianare le presunte esposizioni debitorie delle società attrici ammontanti a circa €530.000,00, mediante la surroga delle garanzie chirografarie sin lì prestate con garanzie reali sui beni di proprietà della società mutuataria e della terza datrice d'ipoteca. Rappresentavano che la somma erogata veniva impiegata per ripianare le esposizioni debitorie delle tre società e, precisamente, € 113.355,00 a copertura della presunta esposizione debitoria nel c/c n. 120607 intestato alla
[...]
€ 180.039,66 a copertura della presunta esposizione presente nel c/c 120506 intestato Parte_2 alla e € 293.404,29 per l'abbattimento dell'esposizione Parte_3 debitoria del c/c n. 160316 intestato alla Seguiva la Controparte_8 chiusura dei conti correnti della e della , rispettivamente in data 10 febbraio 2009 Pt_3 Pt_2
e 25 maggio 2010, mentre quello intestato alla restava in vita, senza affidamento, per Parte_1
l'addebito delle rate del mutuo. Sostenevano che, in data 08 aprile 2013, la banca mutuante aveva illegittimamente negoziato dei titoli di proprietà del sig. del valore nominale di Parte_2
60.000,00, per il controvalore di €57.061,35, utilizzando il netto ricavo, per compensazione, a decurtazione dell'esposizione presente sul mutuo ipotecario. A tal punto gli attori commissionavano a un professionista specializzato l'espletamento di perizie contabili al fine di accertare il saldo dei conti corrente delle tre società al momento dell'erogazione del mutuo. Da tali verifiche risultava che, al momento dell'erogazione del mutuo, il saldo dei suddetti conti corrente non presentava esposizioni verso la banca che, viceversa, era debitrice di importi rilevanti nei confronti delle tre società e, precisamente, la vantava un credito di € 312.500,00, la vantava un credito Parte_1 Pt_2 di €111.000,00 e la vantava un credito di € 115.400,00, per un complessivo importo di Pt_3
€538.900,00 circa. Pertanto, secondo la prospettazione attorea, al momento della concessione del mutuo, i conti corrente delle tre società presentavano disponibilità liquide pari a €538.900,00 circa, occultate dalla banca in forza di un illegittimo ed illecito trattamento dei tassi applicati ai rapporti, per l'applicazione di commissioni e spese non pattuite, per l'applicazione dell'illegittimo meccanismo delle valute e per l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, con
6 conseguente pratica anatocistica vietata per legge. Aggiungevano che, dovendosi considerare i conti intestati alla e alla quali “logica successione” dei rapporti affidati intestati alle Pt_2 Pt_3 preesistenti ditte individuali ed dalla cui analisi era stato possibile Parte_2 Parte_3 ricavare la presenza di ulteriori somme a credito, la liquidità complessiva delle tre società ammontava a €875.100,00 circa. Pertanto, il contratto di mutuo doveva considerarsi nullo per mancanza di causa e, per l'effetto, erano nulle le ipoteche rilasciate sui vari cespiti e le fideiussioni personali prestate a garanzia della restituzione dell'importo erogato. Pertanto, con atto di citazione, espressamente intitolato “atto di accertamento e rendicontazione del saldo di conto corrente e dichiarazione di nullità di mutuo ipotecario” gli appellanti in primo grado domandavano,
1) per in proprio e quale legale rappresentante della “ Controparte_1 Controparte_11
:
[...]
a) dichiarare nulla la garanzia fidejussoria rilasciata in data 01/10/2008 per l'importo di € 530.000,00
a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario di pari importo;
b) accertare e rettificare il saldo del c/c n. 160316 (già n. 3746116) alla data del 30/09/2008 in € 312.520,56 a credito di
[...]
; c) conseguentemente dichiarare la nullità del mutuo ipotecario Controparte_11 di € 530.000,00, sospendendone l'esecutività; d) conseguentemente, ancora, dichiarare nulla l'ipoteca iscritta sul terreno sito in territorio di Serradifalco, con ivi insistente un capannone industriale in corso di ultimazione;
e) condannare il convenuto a restituire all'attrice Controparte_6 [...] la complessiva somma di € 106.511,62 pagata per il mutuo Controparte_8 ipotecario predetto, a titolo di rate comprensive di capitale, interessi corrispettivi e interessi moratori,
e la somma di € 2.124,98 pagata a titolo di imposta sostitutiva, commissioni e spese, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) per la Parte_3
a) dichiarare la nullità del mutuo ipotecario di € 530.000,00 rep. Notaio del Persona_2
30.09.2008 -- Rep. 21427, Racc. 9205, sospendendone l'esecutività; b) conseguentemente dichiarare nulla la ipoteca iscritta a carico della società quale terza datrice d'ipoteca nel mutuo ipotecario di €
530.000,00 sul terreno sito in territorio di Serradifalco, con ivi insistente un capannone industriale in corso di ultimazione, in catasto al foglio 36, particella 130 e 159, tutto, ordinandone la cancellazione;
c) condannare il convenuto in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, a restituire all'attrice la complessiva somma di € Parte_3
115.391,17 oltre interessi legali dal 30/09/2008 sino al soddisfo, siccome determinata dalla relazione di consulenza tecnica di parte, relativa alla ricostruzione ope legis del conto corrente n. 120506 (già
526/38) e del collegato conto anticipi n. 586/01, ed € 169.199,40 oltre interessi legali dal 17/06/2004
7 fino al soddisfo dovuti per la ricostruzione ope legis del c/c n. 37399/51 e del collegato conto anticipi n. 11526 intestati alla cessata ditta individuale o la maggiore o minore somma Parte_3 accertata;
3) per in proprio: Parte_2
a) dichiarare nulla la garanzia fidejussoria rilasciata in data 01/10/2008 per l'importo di € 530.000,00
a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario di pari importo;
b) revocare la compensazione legale effettuata in suo danno in data 08/04/2013 di nominali € 60.000,00, disponendo il ripristino della liquidità originaria nel c/c di pertinenza del sig. aggiungendo all'importo Pt_2 nominale gli interessi corrispettivi maturati dalla data di negoziazione sino al soddisfo;
c) condannare il convenuto alla corresponsione in favore dell'attore della CP_6 Controparte_6 Parte_2 somma di € 60.000,00 oltre maggiorazioni come richieste al punto che precede;
4) per , quale legale rappresentante della Parte_2 Parte_2
a) condannare il alla ripetizione in favore della Controparte_6 Parte_2 della complessiva somma di € 110.976,60 oltre interessi legali dal 30/09/2008 sino al
[...] soddisfo, come determinata dalla relazione di consulenza tecnica di parte, relativa alla ricostruzione del conto corrente n. 120607120607 (già 529/41) e di € 167.071,71 oltre interessi legali dal
17/06/2004 fino al soddisfo dovuti per la ricostruzione ope legis del c/c n. 37400/52 e del collegato conto anticipi n. 11525 intestati alla cessata ditta individuale , o la maggiore o minore Parte_2 somma accertata;
5) per e in proprio: Persona_4 Parte_3
a) dichiarare nulla la garanzia fidejussoria rilasciata in data 28/10/2008 per l'importo di € 530.000,00
a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario di pari importo;
6) per tutti gli attori: in caso di riscontro di una illegittima ed errata segnalazione di elementi pregiudizievoli presso la
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, ordinare al l'immediata rimozione Controparte_6 delle segnalazioni erronee, sin dal loro primario insorgere, condannare il Controparte_6 al risarcimento dei danni da liquidarsi in corso di causa, anche in via equitativa, laddove non diversamente quantificabili.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto nulle, prescritte, infondate in fatto e in diritto, inammissibili e tardive;
eccepiva inoltre la transazione tra la società e la e, pertanto, l'inammissibilità delle azioni da questa proposte;
chiedeva Pt_2 CP_7 altresì, considerato che ai rapporti erano stati applicati tassi di interesse inferiori rispetto a quelli 8 previsti contrattualmente, di accertarsi, in conseguenza della pretesa restitutoria avversaria, il suo diritto di richiedere la rielaborazione dei conti ai tassi fissi ed alle condizioni convenute contrattualmente, anche se superiori a quelle applicate negli estratti conto ed anche se spontaneamente ridotte nel corso del rapporto, sempre nei limiti e nel rispetto del tetto massimo tempo per tempo previsto dalla L. 108/96, nonché compensare dette somme con quelle che eventualmente risultate a credito dei correntisti.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, la cui relazione era depositata in data 14 novembre 2015.
Posta la causa in decisone all'udienza del 26 giugno 2017, con ordinanza del 6 novembre 2017, il
Giudice istruttore rimetteva la causa sul ruolo e demandava altro mandato al consulente, esitato con relazione depositata il 7 settembre 2018.
Mutato il giudice istruttore, con ordinanza del 08.10.2019, si disponeva il richiamo del C.T.U. nominato affinché provvedesse all'integrazione dell'elaborato peritale cui seguiva la relazione depositata il 13 febbraio 2020.
Con provvedimento del 24.02.2020, il Giudice, visto che il Consulente non aveva “formulato alcuna ipotesi di riconteggio dei saldi nel caso in cui fosse avvisabile una ipotesi di usura genetica”, disponeva un ulteriore richiamo del C.T.U. affinché procedesse alla formulazione delle ipotesi di calcolo applicando l'azzeramento degli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c. Il C.T.U. provvedeva con relazione integrativa depositata il 7 aprile 2020.
*********
Il Tribunale di Caltanissetta, con riferimento al c/c n. 160316 (ex 37461/16) intestato a
[...]
osservato che in caso di conto non affidato tutte le rimesse Controparte_8 devono considerarsi solutorie e che, in tal caso, la prescrizione decennale decorre dalla data di ogni singolo pagamento, ha ritenuto che mancasse la prova in ordine all'esistenza di un contratto di apertura di credito in favore della società fin dal 1988, essendo stato provato, solo Parte_1 per il periodo successivo al 19 dicembre 2006, l'affidamento fino alla somma di euro 180.000,0.
Pertanto, confermava le conclusioni del C.T.U., rassegnate nella prima relazione del 14 novembre
2015, in cui il rapporto veniva considerato senza affidamento sino al 19 dicembre 2006 e, trattandosi di rapporto acceso nel 1988, non procedeva ad alcuna capitalizzazione degli interessi, e fino al 19 dicembre 2006 conteggiava gli interessi al saggio legale mentre a decorrere dal 19 dicembre 2006 erano applicati i tassi di interesse determinati con la lettera-contratto, sottoscritta dal Cliente ed accettata dalla osservava poi il consulente che le c.m.s., sebbene pattuite nella lettera- CP_7 contratto, non erano state di fatto mai applicate, in quanto dal 19 dicembre 2006 il saldo era costantemente a credito per il Cliente. Il Giudice aderiva inoltre alla suddetta ctu nella parte in cui
9 concludeva che “Il suddetto rapporto, non essendo disponibile agli atti alcuna documentazione di natura contrattuale con cui veniva predeterminato l'ammontare del fido concesso, è stato considerato quale conto “non affidato”; pertanto tutte le rimesse effettuate anteriormente al 1° ottobre 2003 hanno natura solutoria e determinano l'irripetibilità degli addebiti trimestrali per interessi (e competenze). In particolare tali rimesse solutorie, anteriori all'1 ottobre 2003, sono state imputate (vedasi prospetto allegato alla presente relazione, alle-gato 5) per € 186.708,47 a pagamento di interessi, per € 19.336,61 a pagamento di c.m.s. (e comm. debordo) e per € 4.559,58 a pagamento di spese addebitate trimestralmente;
tali somme, il cui ammontare complessivo è pari ad
€ 210.604,66, divenute irripetibili per quanto sopra esposto, sono state sommate al saldo finale del conto corrente ricalcolato senza alcuna capitalizzazione”.
Inoltre, sulla scorta della ctu, rilevava l'assenza di superamento dei tassi soglia, sia con riferimento agli interessi passivi che alla c.m.s., e in definitiva accertava che il conto corrente n. 160316, intestato alla società presentava, alla data del 30.09.2008, un saldo pari a € 75.524,00 a debito Parte_1 per il correntista.
Quanto al conto corrente n. 120607, intestato alla al conto corrente Parte_2
n. 37400/52 e al collegato conto anticipi n. 11525 intestati alla ditta individuale per Parte_3 quel che rileva in relazione ai motivi di appello, il Giudice, premesso che rispetto a tali conti, già chiusi al momento della proposizione della domanda, parte attrice proponeva domanda di ripetizione di indebito, rilevava che dagli atti di causa emergeva la prova della stipula di un contratto di transazione con cui la società e la banca convenuta avevano definito i rapporti bancari e, Pt_2 quindi, rigettava la domanda perché infondata oltre che per carenza d'interesse alla luce dell'intervenuta transazione In relazione alla asserita carenza di causa del contratto di mutuo, rilevava che, in tutte le ipotesi elaborate dal consulente, il saldo del conto intestato alla risultava a Pt_2 debito per il correntista e che per lo stesso conto il C.T.U. escludeva la sussistenza di pattuizione usurarie alla stipula del contratto.
Quanto al conto corrente n. 120506 ed il conto anticipi n. 58601 intestati alla
[...]
, per quel che rileva in relazione ai motivi di appello, premesso che rispetto a tali Parte_3 conti, già chiusi al momento della proposizione della domanda, parte attrice proponeva domanda di ripetizione di indebito il Giudice, riscontrata l'esistenza di un'apertura di credito in favore della a far data dal 19.12.2006 per l'importo di €. 120.000,00, osservato che non vi erano state Pt_3 sul conto corrente delle rimesse solutorie anteriori al 1.10.2003, che la c.m.s. era stata validamente pattuita fin dall'origine del rapporto di conto corrente, facendo rinvio alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva escluso la sussistenza di usura c.d. genetica rilevando, invece, il superamento del tasso soglia, quanto al c/c ordinario n. 120506 in tutti i quattro trimestri del 2002,
10 accertava, applicando la c.s.m. sin dall'inizio del rapporto, che il conto corrente n. 120506 intestato alla alla data del 30.09.2008, presentava un saldo a debito Parte_3 pari a € 119.478,23; accertava poi che il conto anticipi n. 58601, intestato alla medesima ditta, alla data del 10.01.2005, presentava un saldo negativo di € 1.962,94.
Quanto, poi, all'invocata nullità del contratto di mutuo per carenza di causa in concreto, stante l'asserita assenza, al momento della stipula di detto contratto, di un'esposizione debitoria delle società nei confronti della banca, o, in alternativa, perché era stato utilizzato lo schema contrattuale del mutuo non per concedere un finanziamento ma per ripianare dei debiti nei confronti della banca mutuante, il Giudice rigettava tali doglianze perché infondate, osservando, in primo luogo, che dagli atti di causa emergeva la prova della presenza di un'esposizione debitoria delle società nei confronti della banca al momento della stipula del contratto di mutuo e, in secondo luogo, che dalla lettura del contratto di mutuo non emergeva che tale negozio era stato stipulato al fine di ripianare le esposizioni debitorie delle tre società. In via consequenziale, escludeva i profili di invalidità, invocati dagli attori, in ordine alle garanzie reali e personali rilasciate, rilevando altresì che fosse rimasta sguarnita di prova l'asserita condotta di minaccia perpetrata dalla banca nei confronti degli attori al momento della stipula del contratto di fideiussione, con conseguente infondatezza della domanda annullabilità del contratto ex art. 1438 c.c.
Rigettava poi la domanda di restituzione dell'importo dei titoli di proprietà di Parte_2 negoziati dalla banca e impegnati a decurtazione dell'esposizione debitoria derivante dal mutuo osservando che ciò era nelle piene facoltà della banca, come espressamente pattuito tra le parti.
Parimenti infondata, perché indimostrata, è stata valutata la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori per la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia da parte della banca convenuta.
Quanto, infine, alla determinazione delle somme versate dagli attori a decurtazione del mutuo, il
Giudice, sulla scorta degli elaborati peritali del 14.11.2015 e del 7.09.2018, li determinava nel complessivo importo di € 163.616,60.
*******
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la qualificazione giudiziale della domanda attorea avanzata in relazione al conto corrente n. 160316 intestato alla Parte_1
In particolare, sostengono che il Tribunale di Caltanissetta, correttamente rilevato
[...] che gli attori avevano domandato l'accertamento del saldo del suddetto conto corrente alla data del
30.09.2008, che la questione preliminare da risolvere verteva sulla circostanza, controversa tra le parti, dell'esistenza di un'apertura di credito nel conto corrente in esame e che, nella fattispecie, era
11 documentalmente provata l'esistenza di un'apertura di credito per il periodo successivo al 19.12.2006 fino alla somma di €180.000,00, affermava erroneamente che, nell'ambito dell'azione di ripetizione dell'indebito, incombesse sull'attore correntista l'onere di provare, per iscritto, l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse ivi effettuate, potendo la banca limitarsi ad eccepire la prescrizione dell'avversario diritto alla ripetizione senza la necessità di evidenziare le rimesse solutorie. Ad avviso degli appellanti, il Giudice avrebbe omesso di considerare che la domanda attorea era volta ad accertare, in negativo, l'esistenza del credito vantato dalla banca al momento della stipula del contratto di mutuo e che la banca aveva, da un lato, chiesto il rigetto delle domande avversarie e, dall'altro, avanzato domanda autonoma con cui chiedeva di accertarsi il suo diritto “di richiedere la rielaborazione dei conti di cui è causa ai tassi fissi ed alle condizioni convenute contrattualmente, anche se superiori a quelle applicate negli estratti conto ed anche se spontaneamente ridotte nel corso del rapporto”, sicché gravava sulla banca l'onere di provare l'an e il quantum del credito controverso. Inoltre, secondo gli appellanti, il Tribunale di
Caltanissetta non avrebbe tenuto in debito conto l'inadempimento della banca sia in ordine alla richiesta, avanzata dalla correntista anteriormente al giudizio ai sensi dell'art. 119 T.U.B., di consegna della documentazione contrattuale sia all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., disposto dal Giudice con ordinanza del 14.07.2014, avente ad oggetto, tra gli altri, la copia del contratto di apertura di credito, sicché l'istituto di credito non potrebbe avvantaggiarsi della mancanza di prova in ordine all'esistenza dell'affidamento perché dipendente da un suo inadempimento. Pertanto, concludono gli appellanti, il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che, nel caso di specie, l'onere della prova incombesse sulla correntista e che l'esistenza dell'affidamento potesse essere provato esclusivamente mediante prova scritta.
Con il secondo motivo di gravame, riferito esclusivamente al c/c nr. 160316 intestato a
[...]
articolato in plurime censure, gli appellanti si dolgono del Controparte_8 fatto che il Tribunale di Caltanissetta, rilevato che la natura affidata di un conto corrente vada provata per iscritto mediante la produzione del contratto di conto corrente e del collegato contratto di apertura di credito, abbia ritenuto non raggiunta la prova in ordine all'esistenza di un contratto di apertura di credito in favore della negando valenza probatoria agli estratti conto e alle Parte_1 segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia prodotti dagli attori. Ad avviso degli appellanti, la natura affidata del conto corrente sarebbe desumibile dalla consultazione della Centrale dei Rischi storica della Banca d'Italia da cui si evincerebbe “l'esistenza di un fido accordato sin dall'apertura del rapporto, successivamente variato nel corso del tempo e la consistenza dell'utilizzato, mese per mese, che corrisponde al saldo dell'estratto conto inviato alla società correntista”. Riporta poi ampi stralci della relazione del proprio consulente di parte che assume l'esistenza di un “fido di fatto”.
12 Contestano l'adesione del Giudice alla C.T.U. Lamentano, infine, l'erroneità dell'argomentazione sottesa alla scelta del Giudice di aderire alla ricostruzione del saldo contenuta nella relazione del
14.11.2015 in luogo di quella contenuta nell'elaborato del 7.09.2018. Secondo gli appellanti, tale motivazione – “deve allora ritenersi che la corretta base di calcolo sia quella utilizzata dal CTU nella sua prima relazione, trasmessa in data 14.11.2015, in cui “il rapporto è stato considerato senza affidamento sino al 19.12.2006” – sarebbe erronea perché contrastante con le risultanze istruttorie che dimostrano la natura affidata del conto corrente in esame fin dalla sua accensione, come confermato dalla delibera fidi del 21.03.1998 e dal successivo contratto di affidamento del
21.04.1988, con cui la banca assegnava un'apertura di credito per l'importo di lire 150.000.000,00.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la liquidazione giudiziale del saldo del conto corrente intestato alla In particolare, lamentano che il Giudice ha erroneamente Parte_1 disatteso la circostanza secondo cui “[…] in seguito alle articolate osservazione del CTP di parte attrice, il Giudice di primo grado alla quale era stato assegnato il procedimento (dott.ssa ), Per_3 aveva radicalmente mutato il quesito, richiamando il CTU, ritenendo motivato e adeguatamente provato il carattere affidato del rapporto sin dal suo impianto”. Aggiungono che il Giudice di prime cure, nel determinare il saldo, abbia disatteso la perizia definitiva del 2015, datata 12.11.2015, che quantificava il debito della società correntista nel minore importo di €71.448,72.
Contestano, inoltre, la “scarsa attenzione riservata dal Giudice di primo grado al complesso rapporto”, come dimostrato dal triplice richiamo del C.T.U., che avrebbe causato un ingiustificato allungamento della durata del giudizio, e dall'adesione al primo elaborato “superato nei fatti da nuova
e consolidata giurisprudenza […] senza approfondire gli spunti critici evidenziati dalla difesa attorea
e le circostanze fattuali documentate che, se adeguatamente valutate e ponderate, l'avrebbero indotto ad assumere una diversa decisione sulla questione del c.d. fido di fatto”.
Eccepiscono, infine, l'erroneità della motivazione addotta dal Giudice di primo grado per giustificare l'adesione alla relazione tecnica del 14.11.2015, rilevando che precedenti giudicanti e lo stesso giudice istruttore che aveva definito il giudizio, avevano ritenuto tale perizia inaffidabile e non sufficiente per rispondere alle domande degli attori, disponendo la rinnovazione della consulenza tecnica.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice, ritenuta provata l'esistenza di una transazione tra la e la banca convenuta, abbia Parte_2 rigettato la domanda di ripetizione di indebito spiegata dalla predetta società. Ad avviso degli appellanti, tale decisione sarebbe erronea per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, risulterebbe versata in atti solo la copia della proposta di transazione avanzata dalla società mentre manca qualsiasi espressa accettazione da parte della Banca, sicché difetterebbe la prova in ordine alla
13 transazione, non avendo la convenuta dato prova “di avere approvato specificamente la superiore proposta producendo la relativa formale accettazione” o che “tutti i rapporti esistenti fra le parti si erano definiti con il versamento della somma proposta dalla ”. Aggiungono che, dagli atti Pt_2 versati in giudizio, emergerebbe la prova dell'esistenza di un rapporto controverso tra le parti, ossia l'obbligazione connessa al contratto di mutuo del 30.09.2008. Contestano l'erroneità dell'affermazione con cui il Tribunale di Caltanissetta ha considerato pacifica perché non contestata la circostanza, allegata dalla banca, dell'intervenuta stipula di una transazione con la , Pt_2 osservando che la società avrebbe contestato tale circostanza mediante la proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito.
Lamentano altresì che il Giudice di prime cure, sulla scorta della suddetta transazione, abbia rigettato le domande svolte dalla per difetto di interesse ad agire. Secondo gli appellanti, il loro Pt_2 interesse ad agire consisteva nella ripetizione di un pagamento non dovuto, oltre che nell'accertamento dell'inesistenza di un debito o nell'accertamento di un debito in misura inferiore a quella opposta da controparte al momento della stipula del contratto di mutuo.
Contestano l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che “in tutte le ipotesi di calcolo effettuate dal CTU nelle sue relazioni depositate nel corso del processo, il saldo del conto intestato alla è sempre risultato a debito per il correntista”. Sostengono gli appellanti che, dall'esame Pt_2 della documentazione in atti, risulterebbe provato che, al momento della stipula del contratto di mutuo, “il saldo banca del conto corrente era pari a €151.219,19 a debito della mentre, in Pt_2 tutte le ipotesi formulate dal CTU, pur risultando sempre a debito, tale saldo è di molto inferiore rispetto al saldo banca”.
Affermano inoltre, “per completezza di informazione”, l'usura genetica del conto corrente e la nullità delle c.m.s.
Con il quinto motivo di gravame, incentrato sulle statuizioni rese con riferimento al conto corrente n.
120506, intestato alla gli appellanti lamentano che il Parte_3
Tribunale di Caltanissetta “ha errato inizialmente” riferendosi al contratto del 19 dicembre 2006, senza menzionare il contratto del 3 gennaio 2002. Contestano, inoltre, che il Giudice abbia ritenuto correttamente pattuita la c.m.s. senza tenere in considerazione l'eccezione, sollevata dagli appellanti, di nullità della clausola per indeterminatezza e le osservazioni del C.T.U, di cui alla relazione datata
14 novembre 2015, che, nel ricalcolare il saldo del conto corrente della , scomputava le Pt_3
c.m.s., determinando il debito della nel minor importo di € 102.617,49. Pt_3
14 Lamentano, infine, la contraddittorietà della sentenza che, rilevato il superamento del tasso soglia in tutti i quattro trimestri del 2002, non ravvedendosi che il conto era stato aperto nel 2002, risultava perciò affetto da usura genetica, come rilevato dal ctu nella relazione del 7.9.2018.
Pertanto, concludono gli appellanti, data l'indeterminatezza della c.m.s. e il carattere usurario ab origine del rapporto di conto corrente, andrebbe condiviso il calcolo contenuto nell'elaborato peritale del 12.03.2020 che ha determinato il saldo debitore della in € 49.902,68. Pt_3
Con il sesto e ultimo motivo di gravame, gli appellanti censurano perché erronea la motivazione sottesa al rigetto delle eccezioni di nullità del contratto di mutuo, spiegate dagli appellanti nel precedente grado di giudizio, per mancanza di causa, avendo il finanziamento il solo scopo di ripianare delle esposizioni debitorie apparenti e presunte, nonché per violazione dell'art. 1418 c.c.
Ad avviso degli appellanti, non risponde al vero l'affermazione della sentenza che, tutte le società attrici, alla data di stipula del mutuo, risultavano debitrici della banca convenuta.
Contestano altresì la motivazione addotta dal Giudice secondo cui “dalla lettura del contratto non si evince che il mutuo ipotecario de quo sia stato concesso per ripianare le passività della società del gruppo La somma è stata effettivamente accreditata sul conto della che ne ha Pt_2 Parte_1 conseguita la piena disponibilità, senza vincoli contrattuali sulla destinazione delle somme”.
Secondo gli appellanti, dagli estratti dei conti corrente delle società si desume che la somma mutuata
è stata utilizzata per azzerare un'inesistente esposizione debitoria delle società, conseguendone la nullità del contratto per difetto di causa intesa quale interesse concreto perseguito e meritevole di tutela. Assumono poi che il finanziamento per risanamento delle esposizioni debitorie delle società appellanti sarebbe “implicitamente ricavabile per facta concludentia”, osservando che “le attrici fossero state indotte a sottoscrivere detto mutuo sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una posizione debitoria”, sicché la mancanza di tale esposizione debitoria escluderebbe la sussistenza della causa negoziale sottostante al contratto.
Lamentano la congiunta utilizzazione delle risultanze peritali ad opera del Giudice di prime cure che, nell'accertare i rapporti di dare e avere tra le parti, “avrebbe applicato le risultanze peritali come se gli elaborati redatti fossero conseguenza di richieste di integrazioni alle originarie perizie” non avvedendosi che “in realtà, le perizie redatte (la prima e la seconda) sono non in relazione ed integrazione fra di loro ma sono differenti in quanto rispondo a quesiti diversi e formulati in modo diverso”.
Sostengono poi che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto indimostrate le circostanze addotte da parte attrice per provare l'atteggiamento vessatorio tenuto dalla banca per ottenere il rilascio delle fideiussioni. Gli appellanti, in primo luogo, rilevano che, ai sensi dell'art. 1939 c.c., immediata conseguenza della declaratoria di nullità del contratto di mutuo sarebbe la nullità derivata
15 delle collegate fideiussioni personali prestate a garanzia dell'obbligazione contratta con il mutuo ipotecario. Contestano l'omessa considerazione, ad opera del Tribunale di Caltanissetta, della documentazione prodotta dagli appellanti, ossia report della Centrale Rischi, la delibera di concessione del mutuo e la dichiarazione rilasciata dal notaio rogante l'atto di mutuo, dal cui esame si evincerebbe la condotta tenuta dalla Banca per ottenere le fideiussioni.
Eccepiscono, infine, l'illegittimità della compensazione dei titoli intestati a perché la Parte_2 fideiussione rilasciata da questi sarebbe nulla perché rilasciata in forza di un contratto di mutuo nullo e perché rilasciata a seguito di una condotta vessatoria della banca, conseguendone il diritto di
[...]
ad ottenere l'integrale restituzione della somma illegittimamente negoziata dalla banca. Pt_2
La appellata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della produzione di documenti CP_7 nuovi in appello e delle domande nuove;
nel merito ha chiesto di dichiarare infondato in fatto ed in diritto il gravame, con conferma della sentenza appellata.
In subordine, insisteva in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto e formulava specifiche richieste, anche istruttorie, nell'ipotesi di richiamo del CTU o rinnovazione della CTU, ai quali comunque si opponeva.
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Il primo motivo di gravame è infondato.
Il Tribunale osservato che in caso di conto non affidato tutte le rimesse devono considerarsi solutorie e che, in tal caso, la prescrizione decennale decorre dalla data di ogni singolo pagamento, ha affermato che nel caso di specie non vi fosse prova che il conto nr. 160316 intestato a Controparte_8 fosse affidato prima del 19 dicembre 2006 e che tale onere dimostrativo
[...] incombesse sulla società.
Premesso che la società correntista ha allegato che la documentazione contrattuale relativa all'apertura del conto corrente e al primo affidamento, pur esistente, non fosse nella sua disponibilità
(cfr. pag. 9 dell'atto di citazione), va innanzitutto precisato che deducendo Parte_1
l'applicazione di tassi usurari, la violazione del divieto di anatocismo, l'applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto e del “gioco delle valute” ha proposto una domanda di accertamento negativo del debito, ovvero ha chiesto che venisse accertato che la banca non avesse titolo a pretendere le somme addebitate sul conto e, dunque, che l'importo risultante dalla elaborazione del saldo, non fosse dovuto;
in altre parole ha contestato il saldo Parte_1 negativo del conto, con richiesta di rideterminazione dei movimenti e del saldo deducendo l'illegittimo operato della CP_7
Premesso, ancora, che l'azione di indebito è preclusa qualora il conto corrente cui si riferiscono le poste indebite risulta ancora in essere al momento della presentazione della domanda giudiziale, in
16 quanto la ripetizione delle somme indebitamente pagate alla banca è possibile solo se le contrapposte partite di debito e credito sono state definitivamente regolate fra le parti, l'onere della prova grava sul correntista attore, sia quando agisce per ottenere la restituzione di somme indebitamente pretese dalla banca, sia nel caso di mera azione di accertamento negativo.
La giurisprudenza è pacifica in tal senso: anche di recente è stato affermato che “Facendosi questione di un contratto concluso per iscritto, trova applicazione il principio per cui è il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ad essere onerato di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009). Il contrario assunto della ricorrente si scontra col rilievo per cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427; Cass. 12 giugno 2020, n. 11294). La medesima regola, opera, del resto, nelle azioni di accertamento negativo, in cui è sempre la parte attrice in giudizio ad essere onerata della relativa prova (Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12307)” (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/05/2024, n.18227).
Erra pertanto parte appellante quando sostiene che il giudice ha errato nell'addossare ad essa correntista l'onere probatorio che è proprio dell'attore che agisce in ripetizione, perché anche in caso di azione di accertamento siffatto onere grava sul correntista.
Il precedente citato da parte appellante (Cassazione civile sez. I, 26/09/2019, n.24051) afferisce ad una ipotesi di inesistenza di una previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto mentre, nel caso di specie, per il rapporto antecedente al 19.12.2006 la banca non ha mai dedotto che il contratto prevedesse l'applicazione di csm – né ha mai preteso la relativa applicazione – avendo piuttosto dedotto l'esistenza di affidamento solo da tale data (cfr. comparsa di risposta in primo grado pag. 30)
Inoltre parte appellante richiama massime non coerenti con i precedenti citati (Cassazione civile sez. lav., 10/11/2010 n.22862 non riguarda una fattispecie di diritto bancario); degli altri precedenti citati viene invece estrapolata una regola distorta poiché non contestualizzata: si consideri che la CP_7 non ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo piuttosto di accertare il saldo dei conto in base alle previsioni contrattuali, poiché assumeva di avere applicati tassi inferiori (cfr. pag. 48 della comparsa di costituzione della . CP_7
17 E proprio in tema di azione avviata da alcuni correntisti nei confronti di una banca, con la quale si contestava il saldo negativo del conto corrente, con la sentenza richiamata da parte appellante
(Cassazione civile sez. I, 07/05/2015, n.9201) è stato affermato che “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo”.
In ogni caso si consideri che le Sezioni Unite con sentenza del 13 giugno 2019, n.1589 hanno statuito che “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito
l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”.
La Corte di legittimità ha specificato sul punto che l'onere di allegazione è concettualmente distinto dall'onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum e il secondo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione, sicchè l'allegazione deve, poi, esser provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, specificando poi che “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”.
Ora, risulta dagli atti del processo che, decorsi i termini per le memorie istruttorie, il giudice disponeva l'ordine di esibizione, in capo alla fra l'altro, del contratto originario di apertura CP_7 del conto corrente n.ro 37461 oggi 160316 e del collegato contratto di apertura di credito (cfr. ordinanza del 14 luglio 2014); con memoria del 16 aprile 2015 parte attrice rappresentava “trasmetto la documentazione allegata, inviata dal agli attori”; con memoria del 4 maggio CP_6
2015 la Banca convenuta si opponeva alla produzione eccependone la tardività, deducendo che i documenti prodotti, siccome non sottoscritti dall'istituto di credito, non fossero ad esso riferibili e contestava l'affermazione di controparte relativa alla circostanza che la stessa documentazione fosse stata trasmessa dalla Banca, contestazione ribadita con nota datata 3 giugno 2015, con la quale, tra l'altro, si osservava che, essendo parte attrice già in possesso di tale documentazione, non poteva avvalersi dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
18 Il Tribunale, in proposito, ha statuito sulla inammissibilità della documentazione depositata da parte attrice tardivamente, poiché trasmessa oltre la scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e aggiungeva “nonostante gli attori abbiano lamentato una tardiva trasmissione da parte della banca di quella documentazione, osserva il giudicante che essa, di natura contrattuale, avrebbe dovuto essere in possesso degli attori che non hanno dimostrato di esserne privi per causa a loro non imputabile. La stessa, inoltre, non è di provenienza certa, in quanto gli attori non hanno dato prova che essa sia stata effettivamente trasmessa dalla banca, come da loro asserito ma smentito dall'Istituto di credito, che non ha riconosciuto la documentazione e si è opposto alla sua ammissione”.
Tali motivazioni della sentenza, che prendono posizione sull'ammissibilità e il valore probatorio dei documenti oggetto di ordine di esibizione e poi prodotti motu proprio dall'appellante in primo grado, non sono state impugnate da parte appellante, sicchè tali documenti sono insuscettibili di valutazioni anche in sede di gravame essendo la relativa statuizione ormai inoppugnata e quindi coperta dal giudicato.
La delibera fidi del 21.03.1998 e il contratto del 21.04.1988, riprodotti da parte appellante con il gravame (doc. 4 e 5 dell'atto di appello) sono pertanto inammissibili, come peraltro anche eccepito da parte appellata.
Quanto poi all'inottemperanza della banca all'ordine di esibizione, non pare alla Corte sufficiente a influire sulla regola di riparto dell'onere della prova della sussistenza di un affidamento, come dedotto da parte appellante, alla luce dei principi che regolano la materia - sopra esposti- e della vicenda processuale delineata.
L'inosservanza dell'ordine di esibizione - da cui il giudice può desumere argomenti di prova - in se e per sé solo considerata, non è elemento dirimente, tanto più che la valorizzazione, o meno, ai fini della decisione di merito, di tale inosservanza deve tenere in conto sia di circostanze impeditive che del contegno generale delle parti.
Nel caso di specie va detto che il contratto originario di apertura del conto corrente n.ro 37461 oggi
160316 risale pacificamente al 1988 (cfr. atto di citazione pag. 8) sicché, trattandosi di documenti che si collocano nel periodo eccedente i dieci anni anteriori alla formulazione della richiesta, non sussiste l'obbligo della banca di conservazione di tale documentazione e di produzione, secondo quanto espressamente sancito dall'art. 119 comma 4 TUB.
D'altro canto non è possibile supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della società, che doveva avere la disponibilità del documento contrattuale, essendo stato il negozio concluso per iscritto (e cfr. Cassazione civile sez. I, 22/05/2024, n.18227, già citata, parte motiva;
si veda anche Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, n.35039: “In tema di rapporti bancari, il diritto del
19 cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art.
119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. c.i.t.. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti”).
Si aggiunga che, se pur vero che l'inammissibilità della produzione tardiva della documentazione contrattuale – statuizione rimasta incensurata – impedisce di vagliarne il contenuto, il fatto storico della sua produzione e l'assenza di prova della trasmissione dei documenti da parte della Banca - secondo le motivazioni della sentenza parimenti rimaste incensurate - dimostra che l'appellante fosse in possesso di prove documentali afferenti al rapporto bancario con la controparte.
Il primo motivo va pertanto respinto.
In ordine al secondo motivo d'appello, che si riferisce al c/c nr. 160316 intestato a
[...]
v'è innanzitutto da ribadire che i documenti trasposti nel corpo dell'atto Controparte_8 di appello (pag. 26 e 27- delibera fidi e contratto, doc. 4 e 5 allegati all'appello), siccome dichiarati inammissibili con statuizione non impugnata da parte appellante, non sono suscettibili di essere valutati.
Il motivo è inoltre infondato.
Infatti, il rapporto di apertura di credito, a forma libera prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della L.
n. 154 del 1992 e dell'art. 117 TUB, e dunque ratione temporis ammissibile, poteva essere concluso per facta concludentia con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, poteva essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni (Cassazione civile sez. I, 13/06/2024, n.16445).
Tuttavia la disponibilità di somme sul conto viene costituita dalla banca o in virtù di un obbligo preventivamente assunto (apertura di credito) o per una sua autonoma decisione (concessione temporanea di credito), astrattamente ascrivibile anche a mera tolleranza, dalla quale non può farsi discendere l'obbligo della stessa di provvedere per il futuro ad ulteriori anticipazioni, trattandosi di un comportamento non idoneo, di per sé, ad evidenziare univocamente la volontà di addivenire per
“facta concludentia” ad una modificazione delle condizioni originariamente concordate.
Per tal motivo è stato ritenuto che “in tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo
20 invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto” (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/04/2024, n.11016 che in parte motiva precisa “D'altronde è intuitivo che una cosa è l'affidamento in apertura di credito in conto corrente, tutt'altra cosa la mera esistenza - eventualmente desunta da un atteggiamento tollerante della banca - di una linea di credito attivabile dal cliente mediante distinte pratiche di sconfinamento. La stessa annotazione nel libro fidi di una banca degli estremi di un affidamento, con riferimento sia al limite dello scoperto sia alla delibera interna di concessione, ancorché corrisposta da una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, è stata sempre normalmente ritenuta non dimostrativa - in sé - della stipulazione per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, per l'appunto in quanto una tale situazione di fatto può trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca;
la quale ha la possibilità di controllare la situazione patrimoniale e finanziaria del correntista e fare immediato ricorso a forme sollecite di copertura e tutela”).
Consegue che, nel caso di specie, la non occasionalità dell'esposizione debitoria - pure rimarcata dal consulente di parte attrice - non è elemento univoco da cui farsi discendere l'esistenza di un contratto di apertura di credito;
manca inoltre la prova del limite di affidamento, elemento costitutivo essenziale, il cui accertamento non può essere scisso dall'accertamento di un fido di fatto, quale che sia l'atteggiamento processuale della parte che ne nega la stessa esistenza, (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 02/02/2021, n. 2297), poiché la sussistenza di un qualche affidamento potrebbe essere giustificata con l'eventualità che le rimesse siano state eseguite dal cliente extra fido, assumendo così pur sempre natura solutoria.
Infatti, parte appellante in primo grado ha allegato una affidamento per facoltà di scoperto di lire
100.000.000, limite questo non individuato dal CTU nominato in primo grado;
parte appellante, poi, con il gravame, in ordine all'ammontare del fido si limita a dedurre che i documenti prodotti - ritenuti inammissibili dal giudice di primo grado - dimostrano che la banca assegnava un'apertura di credito per l'importo di lire 150.000.000,00; nella relazione tecnica di parte si parla di una linea di credito di lire 350.000.000,00 pari a € 180.760.
Nei report della Centrale Rischi, alla data del dicembre 1995, ultima segnalazione registrata, con riferimento al Banco di Credito Siciliano, risulta un credito per cassa, per la categoria conto corrente, con una somma accordata di €. 180.760; la prima menzione della categoria rischi a revoca, con riferimento al medesimo intermediario, si ha nel dicembre 1997.
21 Le equivoche allegazioni della parte appellante, e l'assenza di risultanze univoche nel report della
Centrale Rischi, che registra la prima apertura di credito nel 1997, in contrasto con quanto affermato dalla società correntista che fa risalire la sua concessione nel 1988, non consentono di ritenere provata l'apertura di credito da parte della banca appellata né le condizioni di tale contratto.
Deve inoltre osservarsi che non è poi chiaro se l'appellante, con tale motivo di gravame intende assumere che la prova dell'apertura di credito fosse suscettibile di desumersi aliunde o se, trasponendo ampi stralci della relazione del consulente di parte che sostiene l'esistenza di un affidamento di fatto, abbia inteso sostenere l'assenza di un contratto scritto.
La prospettiva della stipulazione di un contratto orale non appare in linea con le difese complessive e il contegno processuale dell'appellante nel giudizio di primo grado, dovendosi piuttosto osservare che questi ha rimarcato più volte l'esistenza del contratto scritto e di averne prodotto copia, considerata però inammissibile dal giudice.
Sembra allora che il ricorso alla teoria che consente di provare l'apertura di credito con ogni mezzo
– elaborata per i contratti conclusi per facta concludentia finché la legge non ne ha prescritto la forma scritta – costituisca espediente per eludere la sanzione di inammissibilità comminata in primo grado e la valutazione di inidoneità dei documenti prodotti - si ribadisce - non impugnata.
Il terzo motivo di gravame è fondato nella parte in cui deduce che la perizia definitiva del 14 novembre 2015, quantificava il debito della società correntista nel minore importo di Parte_1
€ 71.448,72, in luogo dell'importo di - 75.524,000 indicato dal Giudice in sentenza.
In effetti, nella relazione depositata a seguito delle osservazioni delle parti, il consulente nominato osservava “con riferimento a talune poste che il c.t.p. ha evidenziato nel proprio scritto in quanto non eliminate dal c.t.u., le stesse, di ammontare complessivo pari ad € 1.258,15 (e non € 1.283,97, in quanto la spesa del 09.09.1993 è pari ad € 103,29 e non ad € 129,11), sono state oggetto di opportuna rettifica unitamente ad altre spese e commissioni rilevate in sede di ulteriore controllo e sono state espunte dal conteggio”; quindi ricalcolava il saldo del conto corrente c/c 160316 intestato alla società al 30 settembre 2008 in €. 71.448,72 a debito (cfr. perizia definitiva depositata il 14 Parte_1 novembre 2015 pag. 8 e 14 e all. 1 bis).
Benché il rilievo venga svolto al fine di acclarare la disattenzione del giudicante e l'atto di appello, nelle conclusioni, non contenga la domanda di riforma relativa, tale modifica viene richiesta fra le eccezioni riproposte ex art. 346 c.p.c.
Valutato il tenore complessivo dell'atto di appello, deve allora dichiararsi, in riforma della sentenza impugnata, che il saldo del rapporto bancario n 160316 intestato alla Controparte_8 alla data del 30/09/2008 era pari a € -71.448,72 a debito per il correntista.
[...]
Per il resto il motivo è inammissibile.
22 Esso si risolve in una generica critica alla conduzione del processo, nel quale i molteplici richiami del consulente hanno determinato un allungamento del processo, e in una perentoria valutazione di correttezza dell'operato del precedente istruttore che aveva ritenuto provato il carattere affidato del conto sin dall'origine.
Tuttavia, non si deduce alcuna violazione di legge o censura alla ricostruzione del giudice e, quanto alla carenza di prova nel caso concreto in ordine all'esistenza di un'apertura di credito, si è già detto con riferimento al secondo motivo di appello.
Anche il quarto motivo di appello è infondato.
Risulta dagli atti, come rilevato dal giudice a quo, che in data 25 maggio 2010, la società Pt_2 formulava alla “proposta di chiusura a saldo e stralcio” con versamento di Controparte_10 assegno circolare di €. 25.800,00 da effettuarsi in data 26 maggio 2010; tale proposta era sottoscritta dal rappresentante legale della società (doc. 23 nel fascicolo di parte di primo grado); seguiva la chiusura del conto in data 28 maggio 2010.
Parimenti risulta, come giustamente osservato dal Tribunale, che, in ordine alla esistenza ed efficacia della suddetta proposta, parte attrice si limitava a dedurre “appare evidente come non possa riconoscersi valore confessorio alla intervenuta transazione, effettuata sulla base di riscontri numerici affetti da nullità” (cfr. memoria istruttoria di parte attrice, pag. 10).
Inoltre, l'estratto del conto corrente 120607, intestato alla suddetta società, al 31 maggio 2010, mostra che, a fronte del saldo a debito di €. 43.529, 57 del 30 aprile 2010, risulta il versamento a credito di assegno circolare di €. 25.800,00 in data 26 maggio 2010 e, in data 28 maggio, 2010 il credito di
18.132,65 con dicitura “azzeramento saldo” e, quindi, in data 31 maggio un saldo finale pari a zero
(doc. 23 nel fascicolo di parte di primo grado).
Dal suddetto documento risulta dunque che, a seguito della proposta, il saldo sia stato azzerato, benché a seguito del versamento dell'assegno circolare, il conto risultasse ancora a debito per €.
18.132,65.
Risulta dunque che l'accordo proposto dalla società abbia avuto piena esecuzione, sia da parte Pt_2 della società che da parte dell'istituto di credito, comportamento concludente idoneo a persuadere che la proposta sia stata accettata dall'istituto di credito e che l'accettazione sia stata resa nota alla controparte, circostanze idonee a provare l'avvenuta conclusione del contratto, dovendosi specificare che ai sensi dell'art. 1326 c.c., co. 1, in base al quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, tale conoscenza si può realizzare anche senza la sua trasmissione al proponente (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/12/2014, n.25923).
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha affermato che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non
23 abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr.
Cassazione civile sez. I, 22/03/2012 n. 4564 in relazione alla conclusione di un contratto di conto corrente ordinario;
cfr. anche Cassazione civile sez. un., 16/01/2018, n.898, che ritiene valido il contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, in cui la forma scritta è richiesta da substantiam, anche ove il contratto contenga la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto).
Pertanto, anche a voler sostenere, come fatto dall'appellante, che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulta comunque dalla esecuzione del contratto e dal deposito del documento in giudizio.
D'altro canto, parte appellante, in primo grado non contestava la conclusione del suddetto contratto, nominandolo essa stessa come transazione.
Occorre poi osservare che la transazione è avvenuta nel 2010, successivamente al mutuo di cui si deduce la nullità, stipulato nel 2008, quindi non è chiaro in che senso l'appellante rileva “la sussistenza di una “pendenza” non definita tra la e la e cioè l'obbligazione derivante Pt_2 CP_7 dall'impugnato mutuo stipulato il 30.9.2008”, tanto più che il mutuo è stato stipulato solo dalla società e garantito, quale terza datrice di ipoteca, dalla società e che, come Parte_1 Pt_3 dedotto in citazione, parte della somma mutuata, veniva versata per €. 113.355,00 sul c.c. 120607 della società e dunque veniva conteggiato, ai fini del saldo del suddetto conto, Pt_2 antecedentemente alla stipula della transazione.
L'accordo transattivo, dunque, doveva tenere conto delle somme già versate dalla mutuataria
[...] che diminuivano il saldo debitorio del conto intestato alla . Pt_1 Pt_2
Va poi recisamente escluso che l'azione di ripetizione proposta dalla società appellante e la contestazione delle risultanze del conto in questione, possa configurare una forma di contestazione della transazione assumendosi che “attraverso detta azione la ha dato impulso ad uno dei Pt_2 rimedi subordinati rispetto alla domanda di risoluzione, nullità o annullamento, domande del resto implicitamente contenute nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo” e che, pertanto, “il giudice ha errato nel ritenere che fosse necessaria una specifica domanda volta a far valere la nullità o
l'annullabilità del presunto negozio transattivo”.
Va infatti distinto il rapporto oggetto di transazione e la transazione in sé che costituisce fatto estintivo del diritto, tanto più che le azioni di impugnativa contrattuale del contratto di transazione prevendono una disciplina peculiare.
24 Giova poi osservare in diritto che le reciproche concessioni oggetto del contratto di transazione devono considerarsi in relazione alle reciproche pretese e contestazioni avanzate dai contraenti e non già in relazione ai diritti effettivamente ad essi spettanti, secondo la considerazione obiettiva della legge (Cass. civ. Sez. III, 15/05/2003, n. 7548 e Cass. civ. Sez. III, 04/09/1990, n. 9114); inoltre la transazione può investire ogni contrapposta pretesa rispetto ai rapporti pregressi in essere tra le parti senza che vi sia la necessità di una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto (cfr. Cassazione civile, sez. I, 05/07/2019, n. 18219).
Del tutto inconferente è poi il richiamo al precedente di legittimità citato dall'appellante (Cassazione civile sez. III, 04/04/2014, n.7897) che si è limitato a statuire che l'azione di ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., è applicabile anche alla ipotesi di inesistenza parziale del titolo, considerando pagamento non dovuto anche quello sorretto da una obbligazione qualitativamente o quantitativamente diversa dalla prestazione seguita, come nel caso di pagamento di una somma di denaro in eccesso rispetto alla misura prevista dal contratto (in una fattispecie in cui l'assicuratore corrispondeva all'assicurato l'indennizzo e, successivamente, deduceva di avere liquidato una somma superiore di rispetto a quanto dovuto a termini di contratto).
Infine, inutilmente parte appellante argomenta in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, insito nella proposizione dell'azione di ripetizione proposta, dovendosi piuttosto ritenere che per effetto dell'esecuzione della transazione stipulata il diritto alla ripetizione è stato estinto e, conseguentemente, il giudice di primo grado ha rettamente dichiarato infondata l'azione.
Il quinto motivo è inammissibile.
Il Tribunale, nel determinare il saldo del conto corrente n. 120506, intestato alla
[...]
ha fatto riferimento alla relazione di consulenza del 14 novembre 2015 che, Parte_3 come espressamente riportato in sentenza, faceva riferimento “alle condizioni economiche di cui al prospetto del 03.01.2002, integrato, per la misura del tasso a favore del Cliente, dal prospetto allegato al contratto originario (in sostanza, il secondo prospetto del 03.01.2002 ride-termina i tassi
a debito per il Cliente e la c.m.s. in considerazione della concessione dell'affidamento, mentre lascia invariate le restanti condizioni economiche da applicarsi al rapporto). A decorrere dal 19.12.2006 sono state applicate le condizioni previste nella lettera-contratto sottoscritta in pari data”. E ciò in considerazione del fatto che risultava, oltre al contratto di conto corrente del 3 gennaio 2002, anche un'apertura di credito per €. 129.115,00 in pari data e un ulteriore contratto di apertura di credito, per l'importo di €. 120.000,00 del 19.12.2006.
La notazione dell'appellante, secondo cui il giudice “ha errato inizialmente” riferendosi al contratto del 19 dicembre 2006, non inficia la ricostruzione del fatto operata ed è superflua, non avendo l'appellante desunto da essa un errore di diritto.
25 Premesso che il richiamo per relationem della consulenza tecnica, che contenga precisa e completa risposta alle osservazioni critiche delle parti, compendia motivazione idonea e sufficiente (cfr. ex pluris Cassazione civile sez. I, 18/05/2022, n. 16075), il motivo di gravame non contiene alcuna specifica censura.
Quanto alla eccepita indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, il giudice di prime cure ha ritenuto che essa fosse validamente pattuita, rinviando alla relazione definitiva di consulenza e segnatamente alle pagg. 11 e ss. ove, in effetti, il consulente, in risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte attrice, osserva “si ritiene necessario precisare che, nel conteggio elaborato ed inviato alle parti, lo scrivente ha incluso la c.m.s. ritenendo che fosse validamente prevista in contratto;
in particolare, lo scrivente ha ritenuto che nessun problema vi fosse circa la esplicitazione del meccanismo di calcolo (diversamente dalla commissione di debordo), in quanto la c.m.s., per definizione, è, appunto, una commissione che si calcola sul massimo scoperto del periodo
(applicando la percentuale prevista in contratto)”; segue inoltre spiegazione del computo con periodicità trimestrale alla luce delle clausole contrattuali. L'ulteriore ipotesi di calcolo, senza computare la commissione di massimo scoperto, viene dal consulente elaborato sono per l'utilità del giudice, ove di contrario avviso.
Non corrisponde dunque al vero che lo stesso ctu abbia riconosciuto l'indeterminatezza della pattuizione della c.s.m. e poiché, a meno di tale errata notazione, altro rilievo non viene svolto dall'appellante sul quale, invece, grava l'onere di addurre gli errori logici e giuridici della decisione impugnata, il motivo è inammissibile anche in relazione a tale profilo.
Per la medesima ragione - carenza di critiche che evidenzino insufficienze delle argomentazioni della sentenza - è inammissibile il motivo che deduce una pretesa contraddizione della sentenza nella parte in cui ha escluso l'usura genetica;
il giudice in proposito ha fatto riferimento alle risultanze della relazione integrativa del 13 febbraio 2020 che, avuto riguardo alle condizioni riportate nel prospetto del 3.01.2002, avente ad oggetto richiesta di fido dell'importo di € 129.115,00, alle condizioni riportate nel contratto originario del 3.01.2002 avente ad oggetto un rapporto non ancora affidato e, infine, alla pattuizione del 19.12.2006, non ravvisava usura originaria che, come è noto, sussiste solo in caso di superamento dei tassi pattuiti rispetto alla soglia ex L. 108/96 pro tempore applicabile, alla data della pattuizione intercorsa tra le parti.
Non risponde al vero, dunque, che il consulente nominato abbia ravvisato l'usura genetica nella relazione del 7 settembre 2018, che neppure esamina la questione;
né parte appellante muove altre censure alla statuizione del giudice.
Premesso che i fideiussori e non Controparte_1 Parte_3 Persona_4 hanno proposto appello, sicché rispetto ad essi è già passato in giudicato il capo della sentenza che
26 respinge le domande di invalidità della fideiussione proposte, il sesto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Privo di concreta portata impugnatoria è l'assunto dell'erroneo utilizzo congiunto delle relazioni di perizia: anche sulla scorta di quanto rilevato in relazione all'esame di motivi precedenti, con riferimento ai profili specificamente censurati, il procedimento logico-giuridico svolto dal giudice e dal consulente, negli elaborati peritali di volta in volta richiamati, è scevro da errori di ricostruzione o valutazione, né con il motivo in esame si deducono specifiche censure.
Va poi posto nella dovuta attenzione che: benchè parte appellante si riferisca alle tre società,
[...]
ed , come “gruppo EM” non è stato mai allegato l'esercizio di Pt_1 Pt_2 Pt_3 un'attività di direzione e coordinamento da parte di una di esse, né che l'influenza dominante di una società sia esercitata al fine di perseguire uno scopo unitario e comune a tutte;
il contratto di mutuo risulta stipulato solo dalla società la somma conseguita con il mutuo è stata Controparte_8 parzialmente corrisposta dalla società mutuante alla società e alla società CP_12 Pt_2
mediante bonifico in data 29 ottobre 2008 con causale “in conto prestazioni” (cfr. doc. 22 Pt_3
e 33 nel fascicolo di parte appellata).
Per il resto occorre chiarire che, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 5 marzo 2025, n.5841, il mutuo solutorio, ossia il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi non è un mutuo di scopo, ricorrente piuttosto allorché il contratto contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo.
Nel mutuo solutorio, invece, l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, sicché l'impiego della somma conseguita da parte del mutuatario risulta giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale. La corte di legittimità specifica poi che la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità, essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento, salva l'ipotesi di frode ai creditori o di apprestamento di un mezzo anomalo di pagamento, fattispecie per le quali sono previsti specifici strumenti di tutela.
Ha poi precisato che il mutuo solutorio “si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a
27 ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”
Da quanto precede discende che non può sostenersi come asserito da parte appellante, che “le somme mutuate, in realtà, non sono mai uscite dal patrimonio del mutuante in quanto sono servite a pagare un debito” e, avendo il Tribunale correttamente accertato che “la somma è stata effettivamente accreditata sul conto della che ne ha conseguito la piena disponibilità, senza vincoli Parte_1 contrattuali sulla destinazione delle somme”, va osservato, con valutazione dirimente, che è irrilevante il comportamento successivo della società mutuataria e gli atti di diposizione compiuti con la somma mutuata, rimessi ad una sua libera scelta.
Parte appellante pretende di dimostrare l'obbligatorietà di tale adempimento con il comportamento successivamente tenuto dalla società mutuataria che provvedeva a versare una parte CP_12 della somma mutuata sul conto delle società ed ma è irrilevante la destinazione della Pt_2 Pt_3 somma erogata, una volta che il muto non preveda un vincolo per il suo utilizzo.
Si consideri poi che il mutuo, come sopra messo in rilievo, è stato contratto dalla sola CP_12 sicché l'assunto di parte appellante, secondo cui tutte le società sono state indotte a sottoscrivere il contratto dall'errore dell'esistenza di una posizione debitoria, rimane privo di senso.
D'altro canto, si contraddice parte appellante quando deduce prima che “non si è contestata la validità del mutuo di scopo, se ne è eccepita la nullità perché erogato per far fronte a esposizioni debitorie inesistenti o di gran lunga inferiori” e, successivamente, che lo scopo del mutuo è “ricavabile per facta concludentia”.
Per il resto - ancorché irrilevante per quanto detto - l'esposizione debitoria delle società
[...]
ed alla data di stipula del mutuo è rimasta confermata con il rigetto dei Pt_1 Pt_2 Pt_3 precedenti motivi di gravame.
In definitiva non si rileva la nullità del mutuo dedotta e la sentenza va pertanto confermata.
Ferma la validità del contratto di mutuo, non sussisto ragioni di nullità ex art. 1939 c.c. delle fideiussioni rilasciate a garanzia di esso, né, invero, ipotesi di invalidità ricollegabili “al comportamento vessatorio tenuto della banca”.
Il motivo è del tutto generico non essendo chiaramente esposta e descritta la condotta della banca, pretesa come illegittima, né la fattispecie di nullità che dovrebbe configurarsi, né tantomeno, ove parte appellante ha inteso riferirsi alla fattispecie dell'art. 1438 c.c., ritenuta insussistente dal
Tribunale per carenza di prova - che configura però ipotesi di annullabilità -, risultano chiaramente delineati gli elementi fattuali trascurati dal giudice di merito.
Parte appellante infatti illustra talune risultanze documentali al fine di dimostrare che il mutuo non contempla garanzie personali e che l'accreditamento della somma del muto è avvenuta
28 successivamente alla stipula del contratto ma - osservato che il contratto di mutuo è del 30 settembre
2008 e le fideiussioni sono state stipulate in data 1 ottobre 2008 - non sono stati allegati da parte appellante gli elementi costitutivi per configurare la minaccia di fare valere un diritto: rimane infatti non dedotto, né specificato, perché l'ottenimento di fideiussioni per garantire il pagamento di un mutuo di €. 530.000,00 in linea capitale costituisca un vantaggio abnorme né di quale diritto la banca abbia minacciato l'esercizio.
Consegue che va respinto il motivo anche nella parte in cui si duole del rigetto della domanda di restituzione dei titoli intestati a impiegati dalla Banca a deconto dell'esposizione Parte_2 debitoria del mutuo, poiché fondato unicamente sulla nullità del mutuo o della fideiussione che, per quanto detto, va esclusa.
In definitiva del gravame viene accolto parzialmente solo il terzo motivo, in accoglimento del quale deve dichiararsi, in riforma della sentenza impugnata, che il saldo del rapporto bancario n 160316 intestato alla alla data del 30 settembre 2008 era pari Controparte_8
a € -71.448,72 a debito per il correntista.
Non si ritiene che tale minima modifica sia idonea a giustificare la riforma del capo della sentenza impugnata che ha disposto la compensazione delle spese di lite per soccombenza reciproca.
L'accoglimento del gravame, pur con riferimento al solo superiore profilo, implica la compensazione delle spese di lite anche in questo grado.
PQM
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 274/2021
R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, in riforma della sentenza del Tribunale di
Caltanissetta n. 461/2021, pubblicata il 3 agosto 2021, così provvede: in accoglimento parziale del terzo motivo di gravame dichiara, in riforma della sentenza impugnata, che il saldo del rapporto bancario n 160316 intestato alla Controparte_8 alla data del 30/09/2008 era pari a € -71.448,72 a debito per il correntista;
[...] conferma per il resto la sentenza impugnata, compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Caltanissetta, il 10 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
FL AZ RT NI
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