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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2897/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. TO Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2897/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. TO Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter del 06/11/2025 nella causa n. 2897/2021 avente ad oggetto “buoni fruttiferi postali” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza Pt_2 C.F._2 dell'avv. LOGUERCIO UGO
- attori - e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._3 ministero/assistenza dagli avv.ti TERRAZZANO GIOVANNI ANTONIO e CIRIELLO ORIETTA
- convenuto – Conclusioni All'udienza del 06/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 deducendo di essere cointestatario unitamente al fratello TO di una serie di buoni fruttiferi postali, conveniva in giudizio, insieme alla moglie
[...]
divenuta cessionaria del credito riportato in alcuni dei suddetti Pt_2 buoni, , al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
[…] accertare e dichiarare il diritto degli istanti, ciascuno per la quota spettante, alla restituzione delle somme di cui ai buoni n. 3345363; n. 3345364; n. 8078417;n.
8078418; n. 8078436; n. 8078437; n. 8078438; n. 8078439; n. 8078529; n.
8078530; n. 8078531, salvo altri, in fase di individuazione, già intestati a ed Pt_1
, poi, in parte, ceduti alla sig.ra ed incassati dal sig. Controparte_1 Parte_2
, per la somma complessiva di € 25.600,00 salvo errori ed omissioni Controparte_1 ed oltre ulteriori interessi sino al rimborso;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari
2 Tribunale di Avellino n. 2897/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
del giudizio, anche in considerazione del comportamento omissivo che ha preceduto l'introduzione dello stesso. […].
Costituitosi in giudizio, , nel contestare in fatto e Controparte_1 in diritto la domanda attorea, eccepiva la mancanza di legittimazione attiva di nonché la nullità dell'atto di citazione per genericità della Parte_2 domanda, deducendo, nel merito, che i buoni erano stati cointestati per semplice garanzia, ma di fatto ne erano titolari lui e la moglie, , Controparte_2 perché da loro erano state depositate le somme iniziali, rassegnando per l'effetto le seguenti conclusioni: […] - Preliminarmente dichiarare la mancanza di legittimazione attiva di e la nullità dell'atto introduttivo per Parte_2 violazione dell'art. 163 cpc;
- Nel merito, rigettare comunque la domanda perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, e comunque perché l'azione non è fondata e provata;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari. […] Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione all'esito del mutamento dell'Istruttore, giungeva all'odierna udienza per la decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali II. Diritto Sul merito Preliminarmente, deve darsi atto della fondatezza dell'eccezione, sollevata da parte convenuta, di carenza di legittimazione attiva di Parte_2
Come è noto, la titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio è questione attinente al merito della causa, inteso quale fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio, in base alla nota ripartizione fissata dall'art. 2697 cc, la parte che promuove un giudizio è tenuta non solo a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, ma deve poi anche provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. 16/02/2016, n. 2951), soprattutto ove, come nel caso di specie, abbia costituito oggetto di specifica contestazione ad opera della controparte, che non ha espressamente riconosciuto detta titolarità, né svolto difese incompatibili con la negazione della stessa (v. ancora Sez. Unite, Sent. 16/02/2016, n. 2951) In applicazione dei predetti principi, dunque, tenuto conto dell'eccezione sul punto sollevata dal convenuto, deve ritenersi che l'attrice Parte_2 non abbia adeguatamente provato la titolarità del credito azionato in giudizio. Al di là di ogni altra questione, infatti, l'asserita cessione del credito posta a fondamento della relativa domanda non reca alcuna sottoscrizione, né del cedente, , né della cessionaria medesima, (v. Parte_1 Parte_2 raccomandata a/r del 18/04/2021 allegata), ferma l'impossibilità di considerare a
3 Tribunale di Avellino n. 2897/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
tal fine rilevante la sottoscrizione (digitale) dell'avv. Lo Guercio Ugo, quantomeno in assenza del conferimento di un'autonoma procura (sostanziale) a tal fine. Passando dunque alla posizione dell'altro attore, , fondate, Parte_1 alla luce delle motivazioni di cui in seguito, devono ritenersi le relative pretese. Prive di pregio devono innanzitutto considerarsi le eccezioni in punto di genericità dell'atto di citazione, atteso che il complessivo contenuto del medesimo e i documenti allo stesso allegati risultano pienamente idonei, come dimostrato anche dalle difese articolate nel merito dalla controparte, alla comprensione delle ragioni e del contenuto della domanda proposta, tutt'altro che assolutamente incerti (v. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 18783 del 28/08/2009, nonché Sez. 1, Sentenza n. 17023 del 12/11/2003). Quanto poi alla natura della predetta domanda - volta ad ottenere la condanna del convenuto, , alla restituzione della somma di € Controparte_1
25.600,00, indebitamente prelevata e trattenuta dallo stesso all'atto dell'estinzione di buoni fruttiferi dei quali anche il era cointestatario – la Parte_1 medesima non può che configurarsi come azione del cointestatario a conseguire la quota degli importi riscossi (autonomamente) dal convenuto nella qualità di contitolare dei prodotti postali estinti. In punto di diritto giova precisare che la cointestazione di buoni fruttiferi postali, al pari della cointestazione di un conto corrente bancario, attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298 c.c. comma 2, la contitolarità per parti uguali del saldo, salvo prova contraria. Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, la contitolarità delle somme presenti sul conto corrente, libretti postali od investiti in altre forme di risparmio determina una presunzione di contitolarità dell'oggetto del contratto, che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Sez. L, Sentenza n. 18777 del 23/09/2015), prova che tuttavia non può ritenersi raggiunta per il solo fatto di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli, essendo, invece, dirimente la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei contestatari (Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 24/02/2010, nonché Sez. 2 - , Ordinanza n. 27069 del 14/09/2022). È dunque necessario provare che: 1) le somme sono state depositate sul conto, o come nella fattispecie sui buoni fruttiferi, da uno solo dei cointestatari;
2) tali somme provengono da un conto personale;
3) le somme immesse sono di esclusiva proprietà di chi le ha versate. Calando i suddetti principi nella fattispecie in esame, non può che concludersi per l'inadeguatezza della prova a tal fine offerta dal convenuto
. Controparte_1
4 Tribunale di Avellino n. 2897/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Sebbene infatti quest'ultimo abbia prodotto, al fine di vincere la presunzione di contitolarità di cui all'art. 1854 c.c., documentazione relativa alla richiesta di emissione dei buoni, sottoscritta (esclusivamente) da lui e dalla moglie (v. documentazione in atti), la stessa non può considerarsi autenticamente dirimente, nulla dicendo circa la provenienza da un loro conto personale o circa l'esclusiva titolarità in capo agli stessi delle somme investite. Ne deriva che, avendo il convenuto, , pacificamente Controparte_1 riscosso l'intera somma di cui ai buoni postali cointestati con il fratello , lo Pt_1 stesso - non essendovi prova che detta somma sia di sua esclusiva appartenenza - è tenuto alla restituzione della metà in favore del (fratello) contitolare, non avendo superato la citata presunzione di contitolarità nei rapporti interni. Alla stregua di quanto precede, dunque, ha diritto a Parte_1 conseguire la metà della somma, comprensiva di sorta capitale ed interessi, prelevata dalla controparte al momento dell'estinzione dei buoni, pari - alla luce della documentazione allegata - ad € 54.895,92 (v. documentazione in atti), dovendo tuttavia, poiché l'attore ha richiesto la condanna del convenuto alla minor somma di € 25.600,00, accogliersi la domanda entro i suddetti limiti. In definitiva, la domanda potrà accogliersi nella sola parte in cui è diretta a conseguire la condanna di al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 25.600,00, oltre interessi dal giorno del pagamento fino
[...] all'effettivo soddisfo, dovendo per converso rigettarsi in ogni sua ulteriore componente e fermo l'assorbimento, stante la dirimente evidenza e l'assorbente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Quanto alle spese, l'accoglimento meramente parziale della domanda proposta consente la compensazione per metà delle medesime, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. TO Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di , respinta, o comunque assorbita, ogni altra Controparte_1 istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte la domanda proposta e, per l'effetto, condanna
5 Tribunale di Avellino n. 2897/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
, al pagamento in favore di , per i Controparte_1 Parte_1 titoli di cui in parte motiva, della somma di € 25.600,00, oltre interessi dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
rigetta per le ragioni di cui in parte motiva, in ogni sua ulteriore parte la domanda, così come proposta;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice di metà (1/2) delle spese di lite, liquidate in € 264,00 (2/2) per spese vive, € 5.077,00 (2/2) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Loguercio Ugo;
dichiara compensate tra le parti le spese per la metà (1/2) residua. Così deciso in data 06/11/2025, entro i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile Il Giudice dott. TO Pasquariello
6
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. TO Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2897/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. TO Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter del 06/11/2025 nella causa n. 2897/2021 avente ad oggetto “buoni fruttiferi postali” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza Pt_2 C.F._2 dell'avv. LOGUERCIO UGO
- attori - e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._3 ministero/assistenza dagli avv.ti TERRAZZANO GIOVANNI ANTONIO e CIRIELLO ORIETTA
- convenuto – Conclusioni All'udienza del 06/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 deducendo di essere cointestatario unitamente al fratello TO di una serie di buoni fruttiferi postali, conveniva in giudizio, insieme alla moglie
[...]
divenuta cessionaria del credito riportato in alcuni dei suddetti Pt_2 buoni, , al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
[…] accertare e dichiarare il diritto degli istanti, ciascuno per la quota spettante, alla restituzione delle somme di cui ai buoni n. 3345363; n. 3345364; n. 8078417;n.
8078418; n. 8078436; n. 8078437; n. 8078438; n. 8078439; n. 8078529; n.
8078530; n. 8078531, salvo altri, in fase di individuazione, già intestati a ed Pt_1
, poi, in parte, ceduti alla sig.ra ed incassati dal sig. Controparte_1 Parte_2
, per la somma complessiva di € 25.600,00 salvo errori ed omissioni Controparte_1 ed oltre ulteriori interessi sino al rimborso;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari
2 Tribunale di Avellino n. 2897/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
del giudizio, anche in considerazione del comportamento omissivo che ha preceduto l'introduzione dello stesso. […].
Costituitosi in giudizio, , nel contestare in fatto e Controparte_1 in diritto la domanda attorea, eccepiva la mancanza di legittimazione attiva di nonché la nullità dell'atto di citazione per genericità della Parte_2 domanda, deducendo, nel merito, che i buoni erano stati cointestati per semplice garanzia, ma di fatto ne erano titolari lui e la moglie, , Controparte_2 perché da loro erano state depositate le somme iniziali, rassegnando per l'effetto le seguenti conclusioni: […] - Preliminarmente dichiarare la mancanza di legittimazione attiva di e la nullità dell'atto introduttivo per Parte_2 violazione dell'art. 163 cpc;
- Nel merito, rigettare comunque la domanda perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, e comunque perché l'azione non è fondata e provata;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari. […] Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione all'esito del mutamento dell'Istruttore, giungeva all'odierna udienza per la decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali II. Diritto Sul merito Preliminarmente, deve darsi atto della fondatezza dell'eccezione, sollevata da parte convenuta, di carenza di legittimazione attiva di Parte_2
Come è noto, la titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio è questione attinente al merito della causa, inteso quale fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio, in base alla nota ripartizione fissata dall'art. 2697 cc, la parte che promuove un giudizio è tenuta non solo a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, ma deve poi anche provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. 16/02/2016, n. 2951), soprattutto ove, come nel caso di specie, abbia costituito oggetto di specifica contestazione ad opera della controparte, che non ha espressamente riconosciuto detta titolarità, né svolto difese incompatibili con la negazione della stessa (v. ancora Sez. Unite, Sent. 16/02/2016, n. 2951) In applicazione dei predetti principi, dunque, tenuto conto dell'eccezione sul punto sollevata dal convenuto, deve ritenersi che l'attrice Parte_2 non abbia adeguatamente provato la titolarità del credito azionato in giudizio. Al di là di ogni altra questione, infatti, l'asserita cessione del credito posta a fondamento della relativa domanda non reca alcuna sottoscrizione, né del cedente, , né della cessionaria medesima, (v. Parte_1 Parte_2 raccomandata a/r del 18/04/2021 allegata), ferma l'impossibilità di considerare a
3 Tribunale di Avellino n. 2897/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
tal fine rilevante la sottoscrizione (digitale) dell'avv. Lo Guercio Ugo, quantomeno in assenza del conferimento di un'autonoma procura (sostanziale) a tal fine. Passando dunque alla posizione dell'altro attore, , fondate, Parte_1 alla luce delle motivazioni di cui in seguito, devono ritenersi le relative pretese. Prive di pregio devono innanzitutto considerarsi le eccezioni in punto di genericità dell'atto di citazione, atteso che il complessivo contenuto del medesimo e i documenti allo stesso allegati risultano pienamente idonei, come dimostrato anche dalle difese articolate nel merito dalla controparte, alla comprensione delle ragioni e del contenuto della domanda proposta, tutt'altro che assolutamente incerti (v. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 18783 del 28/08/2009, nonché Sez. 1, Sentenza n. 17023 del 12/11/2003). Quanto poi alla natura della predetta domanda - volta ad ottenere la condanna del convenuto, , alla restituzione della somma di € Controparte_1
25.600,00, indebitamente prelevata e trattenuta dallo stesso all'atto dell'estinzione di buoni fruttiferi dei quali anche il era cointestatario – la Parte_1 medesima non può che configurarsi come azione del cointestatario a conseguire la quota degli importi riscossi (autonomamente) dal convenuto nella qualità di contitolare dei prodotti postali estinti. In punto di diritto giova precisare che la cointestazione di buoni fruttiferi postali, al pari della cointestazione di un conto corrente bancario, attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298 c.c. comma 2, la contitolarità per parti uguali del saldo, salvo prova contraria. Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, la contitolarità delle somme presenti sul conto corrente, libretti postali od investiti in altre forme di risparmio determina una presunzione di contitolarità dell'oggetto del contratto, che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Sez. L, Sentenza n. 18777 del 23/09/2015), prova che tuttavia non può ritenersi raggiunta per il solo fatto di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli, essendo, invece, dirimente la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei contestatari (Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 24/02/2010, nonché Sez. 2 - , Ordinanza n. 27069 del 14/09/2022). È dunque necessario provare che: 1) le somme sono state depositate sul conto, o come nella fattispecie sui buoni fruttiferi, da uno solo dei cointestatari;
2) tali somme provengono da un conto personale;
3) le somme immesse sono di esclusiva proprietà di chi le ha versate. Calando i suddetti principi nella fattispecie in esame, non può che concludersi per l'inadeguatezza della prova a tal fine offerta dal convenuto
. Controparte_1
4 Tribunale di Avellino n. 2897/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Sebbene infatti quest'ultimo abbia prodotto, al fine di vincere la presunzione di contitolarità di cui all'art. 1854 c.c., documentazione relativa alla richiesta di emissione dei buoni, sottoscritta (esclusivamente) da lui e dalla moglie (v. documentazione in atti), la stessa non può considerarsi autenticamente dirimente, nulla dicendo circa la provenienza da un loro conto personale o circa l'esclusiva titolarità in capo agli stessi delle somme investite. Ne deriva che, avendo il convenuto, , pacificamente Controparte_1 riscosso l'intera somma di cui ai buoni postali cointestati con il fratello , lo Pt_1 stesso - non essendovi prova che detta somma sia di sua esclusiva appartenenza - è tenuto alla restituzione della metà in favore del (fratello) contitolare, non avendo superato la citata presunzione di contitolarità nei rapporti interni. Alla stregua di quanto precede, dunque, ha diritto a Parte_1 conseguire la metà della somma, comprensiva di sorta capitale ed interessi, prelevata dalla controparte al momento dell'estinzione dei buoni, pari - alla luce della documentazione allegata - ad € 54.895,92 (v. documentazione in atti), dovendo tuttavia, poiché l'attore ha richiesto la condanna del convenuto alla minor somma di € 25.600,00, accogliersi la domanda entro i suddetti limiti. In definitiva, la domanda potrà accogliersi nella sola parte in cui è diretta a conseguire la condanna di al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 25.600,00, oltre interessi dal giorno del pagamento fino
[...] all'effettivo soddisfo, dovendo per converso rigettarsi in ogni sua ulteriore componente e fermo l'assorbimento, stante la dirimente evidenza e l'assorbente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Quanto alle spese, l'accoglimento meramente parziale della domanda proposta consente la compensazione per metà delle medesime, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. TO Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di , respinta, o comunque assorbita, ogni altra Controparte_1 istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte la domanda proposta e, per l'effetto, condanna
5 Tribunale di Avellino n. 2897/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
, al pagamento in favore di , per i Controparte_1 Parte_1 titoli di cui in parte motiva, della somma di € 25.600,00, oltre interessi dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
rigetta per le ragioni di cui in parte motiva, in ogni sua ulteriore parte la domanda, così come proposta;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice di metà (1/2) delle spese di lite, liquidate in € 264,00 (2/2) per spese vive, € 5.077,00 (2/2) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Loguercio Ugo;
dichiara compensate tra le parti le spese per la metà (1/2) residua. Così deciso in data 06/11/2025, entro i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile Il Giudice dott. TO Pasquariello
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