Sentenza breve 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 19/09/2023, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/09/2023
N. 01066/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00888/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2023, proposto da
GI LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Pennetta e Donato Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Cristina Basurto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della delibera n. 290, datata 15.6.2023, di “ Approvazione dell’Organizzazione Dipartimentale dell’ASL Lecce e il contestuale conferimento degli incarichi provvisori di Direttori di Dipartimento dell’Area Sanità ”;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale e di tutti gli atti, note e verbali del procedimento di cui al precedente punto, nessuno escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ASL di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.ti M. Pennetta e D. Vergine per la parte ricorrente e avv. M. C. Basurto per la P.A.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. 290 del 15.6.2023, avente ad oggetto l’approvazione dell’organizzazione dipartimentale della ASL ed il contestuale conferimento degli incarichi provvisori di Direttore di Dipartimento dell’Area Sanità, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
A sostegno del mezzo di gravame, la parte ha addotto i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
La ASL di Lecce, costituitasi con memoria, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, oltreché per difetto di legittimazione attiva del ricorrente; nel merito, ha contestato la fondezza della domanda attorea, instando per la reiezione del ricorso e della connessa istanza cautelare, con vittoria di spese.
2. Nella camera di consiglio del 14 settembre 2023, la causa è stata riservata in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
3. Preliminarmente va disposto lo stralcio della memoria e dei documenti depositati dalla parte ricorrente in data 13.9.2023, in quanto prodotti tardivamente (cfr. art. 55, comma 5, ult. periodo, c.p.a.).
4. Sempre in via preliminare, reputa il Collegio che sia fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla difesa della parte resistente, non rientrando la cognizione della res controversa nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Ed invero, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’odierno ricorrente ha contestato, a vario titolo, la legittimità di un atto di macro-organizzazione – concernente l’organizzazione dipartimentale della ASL di Lecce ed il conferimento degli incarichi provvisori di Direttore di Dipartimento dell’Area Sanità –, rispetto al quale, in base ad un costante orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, trattandosi di un provvedimento avente natura non già pubblicistica, bensì di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale dell’azienda, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dalla stessa perseguito, ex art. 3 del D. Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 229 del 1999.
Se, infatti, di regola, la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo – in quanto nell’emanazione di atti organizzativi di carattere generale viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, cosicché non trova applicazione la riserva di giurisdizione del Giudice Ordinario di cui all’art. 68, del D. Lgs. n. 29/1993, poi trasfuso nell’art. 63, del D. Lgs. n. 165/2001 – diversa è la disciplina dell’attività organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale.
5. Più precisamente, ai sensi dell’art. 3, del D. Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D. Lgs n. 229/1999, le U.S.L. (cui sono succedute con analoga disciplina le Aziende Sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
Per espressa scelta legislativa, l’organizzazione ed il funzionamento delle aziende, così costituite, sono disciplinati non con provvedimenti aventi natura pubblicistica, ma con atti aziendali di diritto privato, ovvero “con atti che il legislatore ha inteso qualificare « di diritto privato », con una disciplina che ha inteso prendere innanzitutto in considerazione il loro carattere « imprenditoriale strumentale » […] Il fatto, poi, che la Regione partecipi alla definizione delle scelte di macro-organizzazione delle Aziende Sanitarie, come stabilito dall’art. 2 del d.lgs. n. 502 del 1992, non priva le Aziende Sanitarie stesse della loro autonomia in punto di disciplina delle strutture e degli uffici. Pertanto, la giurisdizione su detti atti appartiene al G.O.” (così, ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24/01/2019, n. 410; cfr. anche 27/07/2018, n. 5035; sezione staccata di Salerno, sez. I, 03/01/2018, n.10; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 05/06/2019, n. 7209; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 04/02/2022, n. 44).
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo l’odierna controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
7. La natura delle questioni trattate e la definizione in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO