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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11979/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: Dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nata ad [...], il [...] (cf. Parte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Samuele MONTI, C.F._1 presso il cui studio, a Cairo M.tte (SV), Corso Italia n. 16/4, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
*****
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 15 luglio 2024:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ritenuti come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale rivolto al sig. Controparte_1
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo al sig. , per Controparte_1 gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) porre a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile da versare alla Controparte_1 signora nella misura di euro 400,00 da aggiornarsi annualmente in base agli indici Parte_1
ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
3) dare atto che la casa coniugale è rimasta nella disponibilità del marito
Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, compresi oneri previdenziali e fiscali di legge. Sentenza esecutoria come per legge.”
Il P.M. ha concluso “Nulla si oppone” pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ed hanno contratto matrimonio il 21 Parte_1 Controparte_1 ottobre 2017 in Monterenzio. Dalla loro unione non sono nati figli.
2. Con ricorso depositato il 20 settembre 2023 la signora ha chiesto Pt_1 che sia dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito e che le sia riconosciuto un assegno maritale di 400,00 euro mensili. A sostegno delle sue domande ha allegato che:
- è graduata dell'Esercito Italiano, ora passata per ragioni di salute al ruolo civile;
- il 4 novembre 2021, mentre si trovava a Verona, è stata colpita da emorragia tetraventricolare e idrocefalo da rottura di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore;
- nel corso della degenza, prima in un ospedale della città scaligera e poi in una casa di cura a Bologna, ella è stata assistita solo dai suoi genitori;
- alla fine di giugno 2022 ella, con il benestare del signor ha deciso di CP_1 trasferirsi nel savonese, dove poteva contare sull'assistenza del padre e della madre;
- il marito, che aveva promesso di raggiungerla, non lo ha fatto, sebbene il padre di lei avesse reperito una soluzione abitativa per i coniugi e un lavoro per il signor
CP_1
- i contratti tra quest'ultimo e lei si sono limitati a sporadiche telefonate e sono cessati del tutto nel settembre 2022, sebbene ella avesse ancora bisogno di assistenza;
- il 26 luglio 2022 è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità e con riduzione della capacità lavorativa del 75%;
- dopo essere stata dichiarata, il 28 febbraio 2023, inidonea permanentemente al servizio S.M.I., il successivo 7 luglio è stata collocata, su sua domanda, nel personale civile del Ministero della Difesa ed è attualmente in servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona;
- pur avendo un reddito di circa 1.600,00 euro mensili, ella deve rifondere quattro finanziamenti per un totale di 1.053,00 euro mensili e pertanto non possiede redditi adeguati per il suo sostentamento, ragione per cui va disposto in suo favore un contributo di mantenimento. Il signor seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato CP_1 personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 20 febbraio 2024 ha presenziato la ricorrente che ha confermato il contenuto del proprio ricorso e fornito ulteriori specificazioni, aggiungendo che non sente il marito dal 2022 e non ha sue notizie. La Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto. La causa, istruita documentalmente e con l'audizione di un teste, è stata rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 17 ottobre 2024. Il P.M. è intervenuto.
pagina 2 di 6 3. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale. 3a. La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti della ricorrente, dalle dichiarazioni rese dalla parte costituita in udienza e dalla contumacia della resistente. 3b. Va altresì accolta la richiesta della signora di dichiarare che la Pt_1 separazione deve essere addebitata al signor Pt_2
Come noto, secondo la costante giurisprudenza, la pronuncia di addebito presuppone non solo l'intervenuta violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Ebbene, nel caso in esame il 4 novembre 2021 la signora è stata Pt_1 rinvenuta da un commilitone a terra, incosciente, con trauma facciale (piccola ferita lacero-contusa al dorso del naso) e con tracce di vomito e respiro russante. Portata all'ospedale, è stata ricoverata in terapia intensiva e le è stata diagnosticata un'emorragia tetraventricolare e idrocefalo da rottura di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore, a proiezione anteriore. Dopo essere stata dimessa dal nosocomio della città scaligera nel dicembre 2021 è stata ricoverata a a Bologna fino al gennaio 2022. Controparte_2
L'11 luglio 2022 la Commissione medica dell'ASL di Savona l'ha riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità, fissando la revisione nel luglio 2023, e invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%. Nell'udienza del 9 aprile 2024 è stato escusso come teste , padre Testimone_1 della ricorrente, il quale ha riferito che:
- la mattina del 5 novembre 2021 il signor gli aveva telefonato per CP_1 avvertirlo che la figlia era stata colpita da un grave malore;
- egli e la moglie erano partiti per prestarle assistenza e si erano fermati a Verona, aiutati dai colleghi di che avevano trovato loro una stanza, mentre il marito aveva Pt_1 detto che non poteva essere d'aiuto perché non poteva prendere ferie dal lavoro;
- quando sua figlia era stata dimessa dall'ospedale di Verona e portata per la riabilitazione a Bologna il signor i era limitato ad andare a prendere un paio CP_1 di volte la suocera, ma aveva avuto un atteggiamento completamente disinteressato rispetto alla propria moglie;
- aveva visto per l'ultima volta il genero il giorno del trasloco della figlia a CP_3 questi aveva detto loro che si sarebbe trasferito anche lui in paese, dove egli gli aveva trovato anche un'opportunità di lavoro, ma non si era più fatto vedere. Essendo stato il resistente citato a rendere l'interrogatorio formale e non essendosi presentato, si deve ritenere dallo stesso ammesso che:
- dopo che la signora era stata colpita dal grave malore il 4 novembre Pt_1
2021, la stessa era stata assistita solo dai genitori, mentre egli si era disinteressato alle sue condizioni;
pagina 3 di 6 - alla fine del 2022 la ricorrente, in accordo con il coniuge, aveva deciso di trasferirsi a a casa dei genitori, dove il signor aveva promesso di raggiungerla, CP_3 CP_1 tanto che il padre della signora gli aveva trovato un impiego confacente Pt_1 alle sue esperienze professionali e una sistemazione abitativa;
- il resistente non solo non si era trasferito nel paese ligure, ma aveva limitato i contatti con la moglie ad alcune telefonate cessate nel settembre 2022. Orbene, il comportamento tenuto dal signor ome descritto dal testimone CP_1 integra certamente una violazione del dovere di solidarietà e assistenza tra i coniugi imposto dal matrimonio. Il resistente, infatti, ha fatto mancare alla moglie la sua assistenza e il suo appoggio nel difficile momento dopo l'evento traumatico del 4 novembre 2024, tanto che sono stati i genitori della signora a trasferirsi temporaneamente a Verona per Pt_1 potere essere vicini alla figlia e poterle prestarle l'aiuto di cui aveva bisogno. Del pari, dopo il ricovero a per la riabilitazione, si è disinteressato delle Controparte_2 condizioni della ricorrente e addirittura, quando nel giugno 2022 quest'ultima si è trasferita a per potere usufruire dell'appoggio dei genitori, il signor pur CP_3 CP_1 dicendo che sarebbe a sua volta andato a vivere in quel paese, non lo ha fatto e ha sostanzialmente interrotto i contatti con la moglie. Non può dubitarsi che le condotte sopra descritte -oltre a violare l'obbligo di solidarietà e assistenza tra coniugi- siano altresì state la causa delle rotture dell'unione. Esse, infatti, nell'evidenziare un assoluto disinteresse del signor alle CP_1 condizioni fisiche e psicologiche della moglie. Inoltre, l'abbandono, in alcun modo spiegato e giustificato, del progetto del trasferimento del marito a con a moglie ha CP_3 provocato l'impossibilità di portare avanti il matrimonio. Va pertanto pronunciato l'addebito della separazione a carico del signor CP_1
3c. Non può essere accolta la domanda di previsione a favore della ricorrente di un assegno maritale. Come noto, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che
“la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr., per tutte, in termini, Cass., Sez. I, sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. I, ordinanza n. 5605 del 28 febbraio 2020). Pertanto, allo scopo di determinare l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento in sede di separazione si deve operare un confronto tra le condizioni patrimoniali degli sposi per verificare se esista una disparità tra loro e -una volta individuato il coniuge più
pagina 4 di 6 debole- occorre valutare se i redditi di quest'ultimo sono "adeguati", avendo come parametro il tenore di vita goduto (o di cui avrebbe potuto godere in rapporto ai redditi) durante la convivenza matrimoniale, nel rispetto del principio di solidarietà morale e materiale nascente dalle nozze. Ciò posto, la signora Pt_1
- abita a Dego (SV) a casa dei genitori, senza dunque sostenere oneri;
- dopo il grave episodio del 4 novembre 2021 è stata dichiarata permanentemente inidonea al S.M.I. ed è transitata nel ruolo civile del Ministero della Difesa e dal 17 luglio 2023 è in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di Savona;
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti annui pari rispettivamente a 18.869,00 (1.572,00), a 19.912,00 (1.659,00 mensili) e a 23.190,00 euro (1.932,50 mensili); il reddito medio del triennio è dunque di 20.657,00 (1.721,00 euro), ma in costante ascesa;
- non avendo prodotto la CU 2024 per il 2023 (disponibile da febbraio 2024) non è noto quanto abbia percepito dopo il transito al personale civile del Ministero della Difesa;
- deve onorare alcuni finanziamenti per complessivi 893,40 euro, e in particolare:
• uno stipulato con ST il 20 marzo 2019 per causale non indicata in 120 rate mensili di 283,00 euro;
• uno contratto con ST il 22 maggio 2019 per un importo di 4.000,00 euro in rate di 160,00 euro l'una (a oggi certamente estinto);
• uno stipulato con ST il 23 dicembre 2020 per “cure mediche” in 84 rate mensili di 109,20;
• uno contratto con ST il 23 aprile 2021 per “rifinanziamento con progetto” in 120 rate mensili di 501,20 euro Dal canto suo, il signor CP_1
- abita nella ex casa coniugale, che secondo le stesse allegazioni della resistente è in locazione e per la quale pertanto deve versare un canone di locazione del quale tuttavia non è noto l'importo;
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha percepito redditi rispettivamente di 18.082,00 euro (di cui 7.163,00 per l'attività svolta presso dal 1° gennaio all'11 Parte_3 maggio 2020 e 10.919,00 per il lavoro alle dipendenze della “Ecoeridania s.p.a.” dal 19 maggio 2020), di 18.020,00 euro e di 13.110,00 euro, corrispondenti a 1.507,00, a
1.502,00 e a 1.092,00 mensili;
pertanto il reddito medio del triennio è ammontante a 16.404,00 euro (1.367,00 mensili). Alla luce delle sopra esposte emergenze istruttorie si deve concludere che:
- la signora a fronte di un reddito medio del triennio 2020/2022 di Pt_1
20.657,00 euro (1.721,00 mensili) e nel 2022 di 23.190,00 euro (1.932,00 mensili), sta rifondendo finanziamenti per complessivi 893,40 euro con un residuo di 827,60 rispetto alla media del triennio e di 1.038,60 euro nel 2022.
pagina 5 di 6 - il signor a avuto nel triennio 2020/2022 un reddito medio di 16.404,00 CP_1 euro (1.367,00 mensili) e nel 2022 uno di 13.110,00 euro (1,092,00 mensili), al quale si deve detrarre un canone di locazione di cui si ignora l'ammontare.
Ne consegue che -alla luce delle emergenze probatorie acquisite- non vi è prova dell'esistenza di una disparità reddituale tra le parti che consenta l'attribuzione di un assegno maritale alla signora Pt_1
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbono essere compensate per il
50% data la parziale soccombenza reciproca e per la restante quota debbono essere poste a carico del signor CP_1
I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in un valore ricompreso tra il minimo e il medio per tutte e quattro le fasi, tenuto conto della complessità sostanzialmente modesta della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
- pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata ad [...] Parte_1
Terme il 16 gennaio 1984, ed nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 21 ottobre 2017 a Monterenzio (BO), atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 12, Parte 1, anno 2017, dichiarando che la stessa va addebitata al marito;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monterenzio (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di riconoscimento di assegno maritale a proprio favore e a carico di formulata da;
Controparte_1 Parte_1
- compensa le spese di lite nella misura del 50%;
- condanna il signor a rifondere alla ricorrente la restante quota delle spese CP_1 processuali, che liquida per l'intero in euro 5.000,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 ottobre 2024
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: Dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nata ad [...], il [...] (cf. Parte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Samuele MONTI, C.F._1 presso il cui studio, a Cairo M.tte (SV), Corso Italia n. 16/4, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
*****
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 15 luglio 2024:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ritenuti come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale rivolto al sig. Controparte_1
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo al sig. , per Controparte_1 gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) porre a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile da versare alla Controparte_1 signora nella misura di euro 400,00 da aggiornarsi annualmente in base agli indici Parte_1
ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
3) dare atto che la casa coniugale è rimasta nella disponibilità del marito
Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, compresi oneri previdenziali e fiscali di legge. Sentenza esecutoria come per legge.”
Il P.M. ha concluso “Nulla si oppone” pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ed hanno contratto matrimonio il 21 Parte_1 Controparte_1 ottobre 2017 in Monterenzio. Dalla loro unione non sono nati figli.
2. Con ricorso depositato il 20 settembre 2023 la signora ha chiesto Pt_1 che sia dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito e che le sia riconosciuto un assegno maritale di 400,00 euro mensili. A sostegno delle sue domande ha allegato che:
- è graduata dell'Esercito Italiano, ora passata per ragioni di salute al ruolo civile;
- il 4 novembre 2021, mentre si trovava a Verona, è stata colpita da emorragia tetraventricolare e idrocefalo da rottura di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore;
- nel corso della degenza, prima in un ospedale della città scaligera e poi in una casa di cura a Bologna, ella è stata assistita solo dai suoi genitori;
- alla fine di giugno 2022 ella, con il benestare del signor ha deciso di CP_1 trasferirsi nel savonese, dove poteva contare sull'assistenza del padre e della madre;
- il marito, che aveva promesso di raggiungerla, non lo ha fatto, sebbene il padre di lei avesse reperito una soluzione abitativa per i coniugi e un lavoro per il signor
CP_1
- i contratti tra quest'ultimo e lei si sono limitati a sporadiche telefonate e sono cessati del tutto nel settembre 2022, sebbene ella avesse ancora bisogno di assistenza;
- il 26 luglio 2022 è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità e con riduzione della capacità lavorativa del 75%;
- dopo essere stata dichiarata, il 28 febbraio 2023, inidonea permanentemente al servizio S.M.I., il successivo 7 luglio è stata collocata, su sua domanda, nel personale civile del Ministero della Difesa ed è attualmente in servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona;
- pur avendo un reddito di circa 1.600,00 euro mensili, ella deve rifondere quattro finanziamenti per un totale di 1.053,00 euro mensili e pertanto non possiede redditi adeguati per il suo sostentamento, ragione per cui va disposto in suo favore un contributo di mantenimento. Il signor seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato CP_1 personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 20 febbraio 2024 ha presenziato la ricorrente che ha confermato il contenuto del proprio ricorso e fornito ulteriori specificazioni, aggiungendo che non sente il marito dal 2022 e non ha sue notizie. La Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto. La causa, istruita documentalmente e con l'audizione di un teste, è stata rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 17 ottobre 2024. Il P.M. è intervenuto.
pagina 2 di 6 3. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale. 3a. La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti della ricorrente, dalle dichiarazioni rese dalla parte costituita in udienza e dalla contumacia della resistente. 3b. Va altresì accolta la richiesta della signora di dichiarare che la Pt_1 separazione deve essere addebitata al signor Pt_2
Come noto, secondo la costante giurisprudenza, la pronuncia di addebito presuppone non solo l'intervenuta violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Ebbene, nel caso in esame il 4 novembre 2021 la signora è stata Pt_1 rinvenuta da un commilitone a terra, incosciente, con trauma facciale (piccola ferita lacero-contusa al dorso del naso) e con tracce di vomito e respiro russante. Portata all'ospedale, è stata ricoverata in terapia intensiva e le è stata diagnosticata un'emorragia tetraventricolare e idrocefalo da rottura di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore, a proiezione anteriore. Dopo essere stata dimessa dal nosocomio della città scaligera nel dicembre 2021 è stata ricoverata a a Bologna fino al gennaio 2022. Controparte_2
L'11 luglio 2022 la Commissione medica dell'ASL di Savona l'ha riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità, fissando la revisione nel luglio 2023, e invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%. Nell'udienza del 9 aprile 2024 è stato escusso come teste , padre Testimone_1 della ricorrente, il quale ha riferito che:
- la mattina del 5 novembre 2021 il signor gli aveva telefonato per CP_1 avvertirlo che la figlia era stata colpita da un grave malore;
- egli e la moglie erano partiti per prestarle assistenza e si erano fermati a Verona, aiutati dai colleghi di che avevano trovato loro una stanza, mentre il marito aveva Pt_1 detto che non poteva essere d'aiuto perché non poteva prendere ferie dal lavoro;
- quando sua figlia era stata dimessa dall'ospedale di Verona e portata per la riabilitazione a Bologna il signor i era limitato ad andare a prendere un paio CP_1 di volte la suocera, ma aveva avuto un atteggiamento completamente disinteressato rispetto alla propria moglie;
- aveva visto per l'ultima volta il genero il giorno del trasloco della figlia a CP_3 questi aveva detto loro che si sarebbe trasferito anche lui in paese, dove egli gli aveva trovato anche un'opportunità di lavoro, ma non si era più fatto vedere. Essendo stato il resistente citato a rendere l'interrogatorio formale e non essendosi presentato, si deve ritenere dallo stesso ammesso che:
- dopo che la signora era stata colpita dal grave malore il 4 novembre Pt_1
2021, la stessa era stata assistita solo dai genitori, mentre egli si era disinteressato alle sue condizioni;
pagina 3 di 6 - alla fine del 2022 la ricorrente, in accordo con il coniuge, aveva deciso di trasferirsi a a casa dei genitori, dove il signor aveva promesso di raggiungerla, CP_3 CP_1 tanto che il padre della signora gli aveva trovato un impiego confacente Pt_1 alle sue esperienze professionali e una sistemazione abitativa;
- il resistente non solo non si era trasferito nel paese ligure, ma aveva limitato i contatti con la moglie ad alcune telefonate cessate nel settembre 2022. Orbene, il comportamento tenuto dal signor ome descritto dal testimone CP_1 integra certamente una violazione del dovere di solidarietà e assistenza tra i coniugi imposto dal matrimonio. Il resistente, infatti, ha fatto mancare alla moglie la sua assistenza e il suo appoggio nel difficile momento dopo l'evento traumatico del 4 novembre 2024, tanto che sono stati i genitori della signora a trasferirsi temporaneamente a Verona per Pt_1 potere essere vicini alla figlia e poterle prestarle l'aiuto di cui aveva bisogno. Del pari, dopo il ricovero a per la riabilitazione, si è disinteressato delle Controparte_2 condizioni della ricorrente e addirittura, quando nel giugno 2022 quest'ultima si è trasferita a per potere usufruire dell'appoggio dei genitori, il signor pur CP_3 CP_1 dicendo che sarebbe a sua volta andato a vivere in quel paese, non lo ha fatto e ha sostanzialmente interrotto i contatti con la moglie. Non può dubitarsi che le condotte sopra descritte -oltre a violare l'obbligo di solidarietà e assistenza tra coniugi- siano altresì state la causa delle rotture dell'unione. Esse, infatti, nell'evidenziare un assoluto disinteresse del signor alle CP_1 condizioni fisiche e psicologiche della moglie. Inoltre, l'abbandono, in alcun modo spiegato e giustificato, del progetto del trasferimento del marito a con a moglie ha CP_3 provocato l'impossibilità di portare avanti il matrimonio. Va pertanto pronunciato l'addebito della separazione a carico del signor CP_1
3c. Non può essere accolta la domanda di previsione a favore della ricorrente di un assegno maritale. Come noto, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che
“la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr., per tutte, in termini, Cass., Sez. I, sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. I, ordinanza n. 5605 del 28 febbraio 2020). Pertanto, allo scopo di determinare l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento in sede di separazione si deve operare un confronto tra le condizioni patrimoniali degli sposi per verificare se esista una disparità tra loro e -una volta individuato il coniuge più
pagina 4 di 6 debole- occorre valutare se i redditi di quest'ultimo sono "adeguati", avendo come parametro il tenore di vita goduto (o di cui avrebbe potuto godere in rapporto ai redditi) durante la convivenza matrimoniale, nel rispetto del principio di solidarietà morale e materiale nascente dalle nozze. Ciò posto, la signora Pt_1
- abita a Dego (SV) a casa dei genitori, senza dunque sostenere oneri;
- dopo il grave episodio del 4 novembre 2021 è stata dichiarata permanentemente inidonea al S.M.I. ed è transitata nel ruolo civile del Ministero della Difesa e dal 17 luglio 2023 è in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di Savona;
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti annui pari rispettivamente a 18.869,00 (1.572,00), a 19.912,00 (1.659,00 mensili) e a 23.190,00 euro (1.932,50 mensili); il reddito medio del triennio è dunque di 20.657,00 (1.721,00 euro), ma in costante ascesa;
- non avendo prodotto la CU 2024 per il 2023 (disponibile da febbraio 2024) non è noto quanto abbia percepito dopo il transito al personale civile del Ministero della Difesa;
- deve onorare alcuni finanziamenti per complessivi 893,40 euro, e in particolare:
• uno stipulato con ST il 20 marzo 2019 per causale non indicata in 120 rate mensili di 283,00 euro;
• uno contratto con ST il 22 maggio 2019 per un importo di 4.000,00 euro in rate di 160,00 euro l'una (a oggi certamente estinto);
• uno stipulato con ST il 23 dicembre 2020 per “cure mediche” in 84 rate mensili di 109,20;
• uno contratto con ST il 23 aprile 2021 per “rifinanziamento con progetto” in 120 rate mensili di 501,20 euro Dal canto suo, il signor CP_1
- abita nella ex casa coniugale, che secondo le stesse allegazioni della resistente è in locazione e per la quale pertanto deve versare un canone di locazione del quale tuttavia non è noto l'importo;
- per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ha percepito redditi rispettivamente di 18.082,00 euro (di cui 7.163,00 per l'attività svolta presso dal 1° gennaio all'11 Parte_3 maggio 2020 e 10.919,00 per il lavoro alle dipendenze della “Ecoeridania s.p.a.” dal 19 maggio 2020), di 18.020,00 euro e di 13.110,00 euro, corrispondenti a 1.507,00, a
1.502,00 e a 1.092,00 mensili;
pertanto il reddito medio del triennio è ammontante a 16.404,00 euro (1.367,00 mensili). Alla luce delle sopra esposte emergenze istruttorie si deve concludere che:
- la signora a fronte di un reddito medio del triennio 2020/2022 di Pt_1
20.657,00 euro (1.721,00 mensili) e nel 2022 di 23.190,00 euro (1.932,00 mensili), sta rifondendo finanziamenti per complessivi 893,40 euro con un residuo di 827,60 rispetto alla media del triennio e di 1.038,60 euro nel 2022.
pagina 5 di 6 - il signor a avuto nel triennio 2020/2022 un reddito medio di 16.404,00 CP_1 euro (1.367,00 mensili) e nel 2022 uno di 13.110,00 euro (1,092,00 mensili), al quale si deve detrarre un canone di locazione di cui si ignora l'ammontare.
Ne consegue che -alla luce delle emergenze probatorie acquisite- non vi è prova dell'esistenza di una disparità reddituale tra le parti che consenta l'attribuzione di un assegno maritale alla signora Pt_1
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbono essere compensate per il
50% data la parziale soccombenza reciproca e per la restante quota debbono essere poste a carico del signor CP_1
I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in un valore ricompreso tra il minimo e il medio per tutte e quattro le fasi, tenuto conto della complessità sostanzialmente modesta della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
- pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata ad [...] Parte_1
Terme il 16 gennaio 1984, ed nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 21 ottobre 2017 a Monterenzio (BO), atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 12, Parte 1, anno 2017, dichiarando che la stessa va addebitata al marito;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monterenzio (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di riconoscimento di assegno maritale a proprio favore e a carico di formulata da;
Controparte_1 Parte_1
- compensa le spese di lite nella misura del 50%;
- condanna il signor a rifondere alla ricorrente la restante quota delle spese CP_1 processuali, che liquida per l'intero in euro 5.000,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 ottobre 2024
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
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