Articolo 2 della Legge 6 novembre 1990, n. 323
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 novembre 1990
Art. 2. 1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' esteso, altresi', a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana;
b) siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozione od avanzamento per meriti partigiani, anche se la loro attivita' partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.
Entrata in vigore il 28 novembre 1990
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