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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/09/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 94-2025 promossa da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore sig. (C.F.: Parte_2
), con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via Maso della C.F._1
Pieve n. 19, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso depositato il 17.02.2025 dagli Avv.ti Gerhard Brandstätter (C.F.: ; C.F._2
indirizzo PEC: n. di fax: 0471 Email_1
975779) e Joseph Tutzer (C.F.: ; indirizzo PEC: C.F._3
n. di fax: 0471 975779) del Foro di Bolzano, e con Email_2
pagina 1 di 19 domicilio eletto presso lo studio degli stessi, sito in 39100 Bolzano (BZ), Via
Dott. Streiter n. 12;
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raimund Bauer
e Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti del 22.03.2024 rep.37875/7313 rogito del Notaio elettivamente domiciliato Persona_1
presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30 convenuto
In punto: Opposizione all'avviso di addebito n. 321 2024 00010004 37 000 dd. 9.12.2024, notificato in data 8.1.2025, avente ad oggetto la richiesta di versamento di contributi alla “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 26.09.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente: ricorso ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: per i motivi esposti, disporre, con il decreto di fissazione dell'udienza o, in subordine, in corso di causa, l'immediata sospensione pagina 2 di 19 dell'esecutorietà dell'avviso di addebito dell' n. 321 2024 00010004 37 CP_2
000; in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e conseguente estinzione di ogni pretesa contributiva precedente al 17.07.2019 ovvero, in via di stretto subordine, precedente ad altra data veriore accertanda;
in via principale, nel merito:
- per i motivi esposti, disporre l'annullamento e/o comunque dichiarare inefficace e di nessun effetto il qui impugnato avviso di addebito dell' n. CP_2
321 2024 00010004 37 000; in via subordinata:
- per i motivi esposti, accertare e dichiarare – interamente o, in via gradata, parzialmente – illegittime e/o – interamente o, in via gradata, parzialmente – non dovute dalla ricorrente le somme imposte nel qui impugnato avviso di addebito n. 321 2024 00010004 37 000 a titolo di contributi, somme aggiuntive, interessi e/o sanzioni;
- per l'effetto, disporre l'annullamento, nella parte qua o nella parte accertata in corso di causa o risultante di giudizio, del qui impugnato avviso di addebito n. 321 2024 00010004 37 000, con ogni conseguente provvedimento di legge.
In ogni caso: Con vittoria di spese e del compenso professionale, oltre 15% spese generali, CNAP ed IVA.
pagina 3 di 19 Di parte convenuta:
A. Rigettarsi nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per difetto di prova ed allegazioni con conferma dell'AVA opposto e delle somme ivi contenute o della diversa somma accertanda.
B. Rifusione di spese e competenze a carico della società ricorrente.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17.02.2025 la proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 321 2024 00010004 37000, notificato in data 8.1.2025 con cui l' Controparte_1
intimava il pagamento dell'importo di € 13.643,92 a titolo di contributi
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” dell con riferimento al CP_2
periodo dal 7/2018 fino al 5/2023, nonché a titolo di sanzioni, interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione. La pretesa dell si fonda sull'omesso CP_2
calcolo in busta paga da parte del datore di lavoro dell'elemento provinciale dell'8% per le attività stagionali e/o i contratti a tempo determinato per 5 dipendenti e sull'omessa contribuzione da parte del datore di lavoro in relazione alle retribuzioni di giugno, luglio e agosto 2022 del dipendente
Parte_3
pagina 4 di 19 Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione (parziale) del diritto dell' e segnatamente in relazione al periodo anteriore al 17.07.2019 e nel CP_2
merito contestava la pretesa in considerazione del fatto che i dipendenti in questione avevano percepito somme superiori ai minimi contrattuali
(attraverso la corresponsione di “premi”, assoggettati a contribuzione) e pertanto avrebbe dovuto trovare applicazione il principio dell'assorbimento
(espressamente previsto dai contratti di lavoro) indebitamente trascurato dall' ; in relazione a evidenziava come nulla fosse dovuto CP_2 Parte_3
a titolo di contributi in relazione alle retribuzioni da giugno ad agosto 2022, considerato che il lavoratore era stato licenziato il 12.08.2022 per giusta causa con effetto dal 31.05.2022 ovvero dalla data di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare. La ricorrente contestava infine che ricorressero i presupposti per l'applicazione delle sanzioni per evasione.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando l'eccezione di CP_2
intervenuta (parziale prescrizione) e sostenendo la debenza da parte della ricorrente dei contributi (e sanzioni) di cui all'ava opposto, sulla base del principio del minimale contributivo e della non opponibilità all' degli CP_2
accordi individuali tra datore e lavoratore (id est della corresponsione di premi con apposizione della clausola di assorbibilità). In relazione alla posizione contestava quanto dedotto da parte ricorrente ed eccepiva l'inefficacia Pt_3
pagina 5 di 19 della sentenza 96/24 del Tribunale di Bolzano emessa a conclusione del processo avente ad oggetto il licenziamento del suddetto lavoratore.
All'udienza del 20.5.2025 il Giudice invitava parte ad effettuare un CP_2
conteggio per poste separate dei contributi oggetto dell'AVA, ovvero quelli dovuti per mancato versamento dei contributi sull'indennità di stagionalità dell'8% (escluso luglio 2018) e quelli dovuti per mancato versamento dei contributi in relazione alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2022 di Pt_3
assegnando per il relativo deposito termine fino al 30.06.2025.
[...]
Ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del
26.09.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al
18.08.2025.
Parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso è solo parzialmente fondato e troverà accoglimento per quanto di ragione.
Ma si proceda con ordine.
Eccezione di prescrizione
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale (parziale) del diritto dell' al versamento dei contributi. CP_2
pagina 6 di 19 L'eccezione è fondata solo in relazione ai contributi riferiti al mese di luglio
2018.
Ma si proceda con ordine.
La contribuzione oggetto dell'ava si riferisce al periodo 1.7.2018 – 31.3.2024.
Il dies a quo della prescrizione relativa al mese di luglio 2018 è da individuarsi nel 31.08.2018 (in quanto il datore di lavoro deve inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza le denunce mensili all e CP_2
deve procedere al pagamento delle stesse entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodi paga cui la denuncia fa riferimento); il dies a quo della prescrizione relativa al mese di agosto 2018 è da individuarsi nel 31.09.2018 e così via.
Il verbale conclusivo degli accertamenti nel quale per la prima volta è stata sollevata la pretesa contributiva è stato notificato il 17.07.2024.
Tanto premesso e chiarito, considerati i periodi di sospensione della prescrizione introdotti dalla legislazione di emergenza dovuta al OV
(Decreto Cura Italia 18/2020 sospensione dal 23.02 al 30.06.2020 per 129 gg.
e Decreto Milleproroghe 183/2020 dal 31.12.2020 al 30.06.2021 per 182 gg.) sono prescritti i contributi in relazione ai quali il dies a quo della prescrizione
è anteriore al 10.09.2018; id est luglio 2018.
Minimale contributivo pagina 7 di 19 La questione controversa è quella della sussistenza dell'obbligo contributivo anche in relazione alle somme che il contratto integrativo provinciale del settore turismo e pubblici esercizi dd.22.03.2019 prevede a titolo di indennità di stagionalità dell'8%, quando questa non è stata erogata, ma i dipendenti hanno comunque ricevuto una retribuzione superiore al minimo in forza di ulteriori e diverse elargizioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di premi.
La pretesa dell è fondata. CP_2
La Corte di cassazione (cfr. ordinanza 26 aprile 2023, n. 10953) “ha, da tempo, (vd. Cass. n. 21105 del 02/10/2009; Cass. 7-12-2004, n. 22921, che a sua volta richiama l'orientamento delle Sezioni unite n. 1081 del 13 febbraio
1994) chiarito, al fine di fissare il contenuto dell'obbligo contributivo, i limiti di sostanza del c.d. principio di onnicomprensività della retribuzione, posto che non può dirsi esistente nel nostro ordinamento, neanche allo stato tendenziale, un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione, ma nel disciplinare la base di calcolo degli istituti retributivi contrattualmente previsti, alcune disposizioni di legge richiamano nozioni di retribuzione normale onnicomprensiva, inderogabili dalla contrattazione collettiva, mentre altre disposizioni si limitano a richiamare, puramente e semplicemente, la generica nozione di retribuzione, riservandone la determinazione alla competenza istituzionale dell'autonomia collettiva;
pagina 8 di 19 da tale precisazione deriva che, ove non sia la legge a prescriverne espressamente la onnicomprensività, la misura degli istituti contrattuali indiretti viene regolata esclusivamente ed esaustivamente dalla contrattazione collettiva;
diverso è invece il concetto di retribuzione “utile” ai fini contributivi, con cui si determina quale e quanta parte della retribuzione debba essere sottoposta al prelievo contributivo, il c.d. imponibile contributivo;
questa disciplina non può che essere dettata dalla legge, e non già dalla contrattazione collettiva che non può certo disporre del diritto dell'ente assicuratore, anche se tra le due categorie esistono delle connessioni;
la disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi, originariamente racchiusa nell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, tendenzialmente sottoponeva a contribuzione “tutto” quanto veniva erogato per compensare la prestazione lavorativa;
la medesima disposizione escludeva dalla sottoposizione a contribuzione alcune voci, tassativamente indicate (ad es. il 50% dell'indennità di trasferta,
l'indennità di cassa ed altro), mentre ulteriori episodiche disposizioni furono poi emanate per eliminare dall'imponibile contributivo altre voci, come i corrispettivi dei servizi di mensa e trasporto (art. 17 d. l.gv. 30 dicembre 1992
pagina 9 di 19 n. 503) e le indennità spettanti ai c.d. trasfertisti (art. 9 ter legge n. 166 del primo giugno 1991, di conversione del d.l. 29 marzo 1991); il sistema è stato poi completamente innovato ad opera del decreto legislativo
3 settembre 1997 n. 314 (legge delega emanata con l'art. 3 comma 19 della legge 23 dicembre 1969 n. 662); dal riferimento dell'art. 12 citato, quanto alla base per il computo dei contributi, a quanto il lavoratore “riceve” in ragione del rapporto di lavoro, alcuni interpreti avevano tratto che la disposizione alludesse ad un dato di
“effettività” e non al contenuto astratto di un obbligo, per cui ritennero che, per determinare l'ammontare dei contributi, la percentuale di legge dovesse applicarsi sulla retribuzione concretamente erogata e non a quella dovuta;
la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6434 del 26 giugno
1990, n. 9540 del 12 settembre 1991, n. 677 del 20 gennaio 1993, n. 5547 del
15 maggio 1993, n. 3630 del 13 aprile 1999) disattese questo indirizzo, affermando che “Alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo
e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile (“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro…”) va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e
pagina 10 di 19 l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che
l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti””.
Nella specie l' rivendica una differenza di contributi, sostenendo che i CP_2
medesimi sono stati versati su una base imponibile inferiore a quella esatta, perché la retribuzione dovuta sarebbe maggiore dovendo comprendere l'indennità di stagionalità dell'8%.
La pretesa è fondata: è pacifico in causa che i lavoratori “non” ricevono l'indennità di stagionalità dell'8%; è incontestato che la retribuzione “dovuta” in base all'art. 2 dell'accordo integrativo provinciale del settore turismo e pubblici esercizi dd.22.3.2019 (doc.11 ) dovrebbe in effetti includere CP_2
l'indennità di stagionalità.
Così individuato il “dovuto”, non può che ribadirsi il principio secondo il quale, se la retribuzione da assoggettare a contribuzione è quella “dovuta” al lavoratore, e se questa, a norma di contratto collettivo, non è onnicomprensiva, anche la base di calcolo non potrà essere onnicomprensiva.
L'art. 3 del DL 14 giugno 1996 n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996
n. 402, inoltre, dispone appunto che “La retribuzione dovuta in base ad
pagina 11 di 19 accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole di non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti diretti o indiretti.
Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali, in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.”.
Quanto alle disposizioni sul c.d. minimale, va rammentato in punto
“minimale” che le Sezioni unite con pronuncia n. 11199 del 29 luglio 2002, seguite da numerose altre decisioni, tra cui Cass. n. 19284 del 2017, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cd. minimale contributivo secondo il riferimento ad
pagina 12 di 19 essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 del DL 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389.”
La legge del 1989 determina quindi un imponibile “minimo” da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorchè la retribuzione “dovuta” al lavoratore sia inferiore.
È pertanto la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e per scelta legislativa questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. Con la legge del
1989 si è dunque posto un limite minimo “incomprimibile” di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, al di sotto del quale non si può scendere, con la precisazione che resta ferma la piena operatività degli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali), ovvero gli accordi individuali, quando determinino una retribuzione “dovuta” superiore al minimale.
In definitiva, le disposizioni sull'imponibile previdenziale e quelle sul minimale operano su piani diversi e richiedono operazioni distinte: con la prima, che è quella oggetto della presente causa, si determina quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, quali cioè
pagina 13 di 19 entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota, e quali invece ne sono esenti;
con le disposizioni sul c.d. minimale, si prescrive che – qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore – la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, va dunque esaminata la previsione contrattuale di cui si discute, contenuta nell' art. 1 dell'accordo provinciale del settore turismo e pubblici esercizi dd. 22.03.2019 ( pacificamente applicato al rapporto di lavoro de quo e debitamente riprodotto ed allegato da ) che CP_2
espressamente indica “… ai dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Bolzano viene riconosciuta un'indennità di stagionalità”;
è evidente che tale previsione integra un vero e proprio diritto del dipendente ad ottenere la somma indicata, e l'indennità, in quanto dovuta, non può essere esclusa dal computo della retribuzione;
quindi, interpretando il contratto, resta accertato che si tratta di una voce retributiva spettante ai lavoratori attraverso la quale si determina il “dovuto” spettante al lavoratore e di conseguenza la base di calcolo dei contributi;
pagina 14 di 19 non modifica tale conclusione l'adattamento concreto che le parti hanno raggiunto (id est la corresponsione di ulteriori e diverse voci retributive quali
“premi”) perché, come si è chiarito sopra, il parametro di legge non può essere derogato dalle iniziative negoziali dei privati (vd. Cass. 15411 del 2021; Cass.
n. 19932 del 2021).
Tanto premesso non può quindi trovare accoglimento l'eccezione sollevata da parte ricorrente di esenzione dall'obbligo contributivo fondata sulla corresponsione di importi a titolo di contributi comunque in linea con il minimale contributivo, ancorchè calcolati su voci retributive diverse da quelle
“dovute” in base alla contrattazione collettiva applicabile, ma senza alcuna specificazione della derivazione della suddetta eccezione da ipotesi legali o contrattuali.
Sanzioni per evasione
L' ha correttamente applicato le sanzioni per evasione, atteso che le CP_2
inferiori sanzioni per omissione sono limitate al mancato pagamento da parte del datore di lavoro in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre nel caso di specie le denunce (in relazione alla voce indennità di stagionalità) non sono state effettuate e non si ritiene che il versamento di contributi in relazione a voci retributive diverse da quelle
“dovute” (id est sui premi) consenta di poter presumere l'intento non fraudolento del datore di lavoro.
pagina 15 di 19 Contributi sulle mensilità di giugno, luglio e agosto 2022 di Pt_3
[...]
L' pretende il versamento dei contributi in relazione alle mensilità di CP_2
giugno, luglio e agosto 2022 spettanti a ancorchè questi fosse Parte_3
stato sospeso cautelarmente con provvedimento del 31.05.2022 e il procedimento disciplinare si sia concluso con l'irrogazione del licenziamento per giusta causa il 12.08.2022.
La pretesa non è fondata.
Il lavoratore è stato licenziato per giusta causa il 12.08.2022 a Parte_3
seguito di contestazione disciplinare del 31.05.2022, con la quale era stata disposta la sospensione cautelare dal servizio.
Nessuna retribuzione spetta al lavoratore per il periodo giugno – agosto 2022 e nessun diritto ha l' al versamento della contribuzione in relazione a tali CP_2
mensilità.
Vale nel presente procedimento lo stesso principio già affermato nel procedimento relativo al licenziamento conclusosi con sentenza 96/2024 del
Tribunale di Bolzano: “il procedimento disciplinare conclusosi in senso sfavorevole al lavoratore – ossia con il licenziamento in tronco di quest'ultimo – comporta la fusione del momento di applicazione della sospensione cautelare con il momento di definitiva interruzione del rapporto di lavoro, con conseguente perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni, vale a dire “a far data dal momento della sospensione medesima”. Ciò in quanto, sostiene la Corte, la sospensione cautelare – “pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto,
pagina 16 di 19 giacchè adottata in via meramente cautelare in attesa del secondo – si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto”…”essendosi concluso il procedimento disciplinare con
l'irrogazione del legittimo licenziamento per giusta causa, nulla potrà chiedere il lavoratore a titolo di retribuzione per il periodo della sospensione cautelare”.
Spese di lite
Considerato che la domanda di parte ricorrente ha trovato solo parziale accoglimento (ovvero in relazione all'eccezione di prescrizione limitatamente al mese di luglio 2018 e in relazione alla non debenza della contribuzione per i medi di giugno, luglio e agosto 2022 di , le spese di lite Parte_3
(calcolate in base ai valori medi dello scaglioni di riferimento, salvo che per la fase istruttoria per la quale verranno applicati i valori minimi in considerazione del fatto che è stata solo documentale e per la fase decisionale per la quale verranno applicati parimenti i valori minimi essendosi parte ricorrente limitata a ripresentare le stesse difese svolte in ricorso) verranno poste per metà a carico di e compensate per la restante parte. CP_2
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 94-2025 promossa con ricorso depositato il 17.02.2025 da contro così Parte_4 CP_2
provvede:
ogni diversa domanda ed eccezione reietta pagina 17 di 19 accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione della contribuzione (e connessi sanzioni e interessi) dovuta per le mensilità di luglio 2018; accerta e dichiara che non è dovuta alcuna contribuzione in relazione alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2022 per la posizione Parte_3
conferma l'ava opposto limitatamente agli importi dovuti a titolo di omessa contribuzione sull'indennità di stagionalità dell'8% ex art. 1 e 2 dell'accordo integrativo provinciale del settore turismo e pubblici esercizi dd.22.03.2019, sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione in relazione al periodo da agosto 2018 a maggio 2023; annulla l'ava per la restante parte;
condanna al pagamento di metà delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che CP_2
vengono liquidate per intero (100%) in euro 3.548,50.- per compensi, euro
43,00 per C.U., oltre 15% spese generali, IVA e Cpa dichiara la compensazione della restante metà delle spese di lite tra le parti.
pagina 18 di 19 Addì, 26.09.2025
Il Giudice del lavoro
Eliana Marchesini
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 94-2025 promossa da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore sig. (C.F.: Parte_2
), con sede in 39100 Bolzano (BZ), Via Maso della C.F._1
Pieve n. 19, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso depositato il 17.02.2025 dagli Avv.ti Gerhard Brandstätter (C.F.: ; C.F._2
indirizzo PEC: n. di fax: 0471 Email_1
975779) e Joseph Tutzer (C.F.: ; indirizzo PEC: C.F._3
n. di fax: 0471 975779) del Foro di Bolzano, e con Email_2
pagina 1 di 19 domicilio eletto presso lo studio degli stessi, sito in 39100 Bolzano (BZ), Via
Dott. Streiter n. 12;
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raimund Bauer
e Lucia Orsingher in forza di procura generale alle liti del 22.03.2024 rep.37875/7313 rogito del Notaio elettivamente domiciliato Persona_1
presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30 convenuto
In punto: Opposizione all'avviso di addebito n. 321 2024 00010004 37 000 dd. 9.12.2024, notificato in data 8.1.2025, avente ad oggetto la richiesta di versamento di contributi alla “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 26.09.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente: ricorso ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: per i motivi esposti, disporre, con il decreto di fissazione dell'udienza o, in subordine, in corso di causa, l'immediata sospensione pagina 2 di 19 dell'esecutorietà dell'avviso di addebito dell' n. 321 2024 00010004 37 CP_2
000; in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e conseguente estinzione di ogni pretesa contributiva precedente al 17.07.2019 ovvero, in via di stretto subordine, precedente ad altra data veriore accertanda;
in via principale, nel merito:
- per i motivi esposti, disporre l'annullamento e/o comunque dichiarare inefficace e di nessun effetto il qui impugnato avviso di addebito dell' n. CP_2
321 2024 00010004 37 000; in via subordinata:
- per i motivi esposti, accertare e dichiarare – interamente o, in via gradata, parzialmente – illegittime e/o – interamente o, in via gradata, parzialmente – non dovute dalla ricorrente le somme imposte nel qui impugnato avviso di addebito n. 321 2024 00010004 37 000 a titolo di contributi, somme aggiuntive, interessi e/o sanzioni;
- per l'effetto, disporre l'annullamento, nella parte qua o nella parte accertata in corso di causa o risultante di giudizio, del qui impugnato avviso di addebito n. 321 2024 00010004 37 000, con ogni conseguente provvedimento di legge.
In ogni caso: Con vittoria di spese e del compenso professionale, oltre 15% spese generali, CNAP ed IVA.
pagina 3 di 19 Di parte convenuta:
A. Rigettarsi nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per difetto di prova ed allegazioni con conferma dell'AVA opposto e delle somme ivi contenute o della diversa somma accertanda.
B. Rifusione di spese e competenze a carico della società ricorrente.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17.02.2025 la proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 321 2024 00010004 37000, notificato in data 8.1.2025 con cui l' Controparte_1
intimava il pagamento dell'importo di € 13.643,92 a titolo di contributi
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” dell con riferimento al CP_2
periodo dal 7/2018 fino al 5/2023, nonché a titolo di sanzioni, interessi, spese di notifica ed oneri di riscossione. La pretesa dell si fonda sull'omesso CP_2
calcolo in busta paga da parte del datore di lavoro dell'elemento provinciale dell'8% per le attività stagionali e/o i contratti a tempo determinato per 5 dipendenti e sull'omessa contribuzione da parte del datore di lavoro in relazione alle retribuzioni di giugno, luglio e agosto 2022 del dipendente
Parte_3
pagina 4 di 19 Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione (parziale) del diritto dell' e segnatamente in relazione al periodo anteriore al 17.07.2019 e nel CP_2
merito contestava la pretesa in considerazione del fatto che i dipendenti in questione avevano percepito somme superiori ai minimi contrattuali
(attraverso la corresponsione di “premi”, assoggettati a contribuzione) e pertanto avrebbe dovuto trovare applicazione il principio dell'assorbimento
(espressamente previsto dai contratti di lavoro) indebitamente trascurato dall' ; in relazione a evidenziava come nulla fosse dovuto CP_2 Parte_3
a titolo di contributi in relazione alle retribuzioni da giugno ad agosto 2022, considerato che il lavoratore era stato licenziato il 12.08.2022 per giusta causa con effetto dal 31.05.2022 ovvero dalla data di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare. La ricorrente contestava infine che ricorressero i presupposti per l'applicazione delle sanzioni per evasione.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando l'eccezione di CP_2
intervenuta (parziale prescrizione) e sostenendo la debenza da parte della ricorrente dei contributi (e sanzioni) di cui all'ava opposto, sulla base del principio del minimale contributivo e della non opponibilità all' degli CP_2
accordi individuali tra datore e lavoratore (id est della corresponsione di premi con apposizione della clausola di assorbibilità). In relazione alla posizione contestava quanto dedotto da parte ricorrente ed eccepiva l'inefficacia Pt_3
pagina 5 di 19 della sentenza 96/24 del Tribunale di Bolzano emessa a conclusione del processo avente ad oggetto il licenziamento del suddetto lavoratore.
All'udienza del 20.5.2025 il Giudice invitava parte ad effettuare un CP_2
conteggio per poste separate dei contributi oggetto dell'AVA, ovvero quelli dovuti per mancato versamento dei contributi sull'indennità di stagionalità dell'8% (escluso luglio 2018) e quelli dovuti per mancato versamento dei contributi in relazione alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2022 di Pt_3
assegnando per il relativo deposito termine fino al 30.06.2025.
[...]
Ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del
26.09.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al
18.08.2025.
Parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso è solo parzialmente fondato e troverà accoglimento per quanto di ragione.
Ma si proceda con ordine.
Eccezione di prescrizione
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale (parziale) del diritto dell' al versamento dei contributi. CP_2
pagina 6 di 19 L'eccezione è fondata solo in relazione ai contributi riferiti al mese di luglio
2018.
Ma si proceda con ordine.
La contribuzione oggetto dell'ava si riferisce al periodo 1.7.2018 – 31.3.2024.
Il dies a quo della prescrizione relativa al mese di luglio 2018 è da individuarsi nel 31.08.2018 (in quanto il datore di lavoro deve inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza le denunce mensili all e CP_2
deve procedere al pagamento delle stesse entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodi paga cui la denuncia fa riferimento); il dies a quo della prescrizione relativa al mese di agosto 2018 è da individuarsi nel 31.09.2018 e così via.
Il verbale conclusivo degli accertamenti nel quale per la prima volta è stata sollevata la pretesa contributiva è stato notificato il 17.07.2024.
Tanto premesso e chiarito, considerati i periodi di sospensione della prescrizione introdotti dalla legislazione di emergenza dovuta al OV
(Decreto Cura Italia 18/2020 sospensione dal 23.02 al 30.06.2020 per 129 gg.
e Decreto Milleproroghe 183/2020 dal 31.12.2020 al 30.06.2021 per 182 gg.) sono prescritti i contributi in relazione ai quali il dies a quo della prescrizione
è anteriore al 10.09.2018; id est luglio 2018.
Minimale contributivo pagina 7 di 19 La questione controversa è quella della sussistenza dell'obbligo contributivo anche in relazione alle somme che il contratto integrativo provinciale del settore turismo e pubblici esercizi dd.22.03.2019 prevede a titolo di indennità di stagionalità dell'8%, quando questa non è stata erogata, ma i dipendenti hanno comunque ricevuto una retribuzione superiore al minimo in forza di ulteriori e diverse elargizioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di premi.
La pretesa dell è fondata. CP_2
La Corte di cassazione (cfr. ordinanza 26 aprile 2023, n. 10953) “ha, da tempo, (vd. Cass. n. 21105 del 02/10/2009; Cass. 7-12-2004, n. 22921, che a sua volta richiama l'orientamento delle Sezioni unite n. 1081 del 13 febbraio
1994) chiarito, al fine di fissare il contenuto dell'obbligo contributivo, i limiti di sostanza del c.d. principio di onnicomprensività della retribuzione, posto che non può dirsi esistente nel nostro ordinamento, neanche allo stato tendenziale, un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione, ma nel disciplinare la base di calcolo degli istituti retributivi contrattualmente previsti, alcune disposizioni di legge richiamano nozioni di retribuzione normale onnicomprensiva, inderogabili dalla contrattazione collettiva, mentre altre disposizioni si limitano a richiamare, puramente e semplicemente, la generica nozione di retribuzione, riservandone la determinazione alla competenza istituzionale dell'autonomia collettiva;
pagina 8 di 19 da tale precisazione deriva che, ove non sia la legge a prescriverne espressamente la onnicomprensività, la misura degli istituti contrattuali indiretti viene regolata esclusivamente ed esaustivamente dalla contrattazione collettiva;
diverso è invece il concetto di retribuzione “utile” ai fini contributivi, con cui si determina quale e quanta parte della retribuzione debba essere sottoposta al prelievo contributivo, il c.d. imponibile contributivo;
questa disciplina non può che essere dettata dalla legge, e non già dalla contrattazione collettiva che non può certo disporre del diritto dell'ente assicuratore, anche se tra le due categorie esistono delle connessioni;
la disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi, originariamente racchiusa nell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, tendenzialmente sottoponeva a contribuzione “tutto” quanto veniva erogato per compensare la prestazione lavorativa;
la medesima disposizione escludeva dalla sottoposizione a contribuzione alcune voci, tassativamente indicate (ad es. il 50% dell'indennità di trasferta,
l'indennità di cassa ed altro), mentre ulteriori episodiche disposizioni furono poi emanate per eliminare dall'imponibile contributivo altre voci, come i corrispettivi dei servizi di mensa e trasporto (art. 17 d. l.gv. 30 dicembre 1992
pagina 9 di 19 n. 503) e le indennità spettanti ai c.d. trasfertisti (art. 9 ter legge n. 166 del primo giugno 1991, di conversione del d.l. 29 marzo 1991); il sistema è stato poi completamente innovato ad opera del decreto legislativo
3 settembre 1997 n. 314 (legge delega emanata con l'art. 3 comma 19 della legge 23 dicembre 1969 n. 662); dal riferimento dell'art. 12 citato, quanto alla base per il computo dei contributi, a quanto il lavoratore “riceve” in ragione del rapporto di lavoro, alcuni interpreti avevano tratto che la disposizione alludesse ad un dato di
“effettività” e non al contenuto astratto di un obbligo, per cui ritennero che, per determinare l'ammontare dei contributi, la percentuale di legge dovesse applicarsi sulla retribuzione concretamente erogata e non a quella dovuta;
la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6434 del 26 giugno
1990, n. 9540 del 12 settembre 1991, n. 677 del 20 gennaio 1993, n. 5547 del
15 maggio 1993, n. 3630 del 13 aprile 1999) disattese questo indirizzo, affermando che “Alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo
e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile (“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro…”) va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e
pagina 10 di 19 l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che
l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti””.
Nella specie l' rivendica una differenza di contributi, sostenendo che i CP_2
medesimi sono stati versati su una base imponibile inferiore a quella esatta, perché la retribuzione dovuta sarebbe maggiore dovendo comprendere l'indennità di stagionalità dell'8%.
La pretesa è fondata: è pacifico in causa che i lavoratori “non” ricevono l'indennità di stagionalità dell'8%; è incontestato che la retribuzione “dovuta” in base all'art. 2 dell'accordo integrativo provinciale del settore turismo e pubblici esercizi dd.22.3.2019 (doc.11 ) dovrebbe in effetti includere CP_2
l'indennità di stagionalità.
Così individuato il “dovuto”, non può che ribadirsi il principio secondo il quale, se la retribuzione da assoggettare a contribuzione è quella “dovuta” al lavoratore, e se questa, a norma di contratto collettivo, non è onnicomprensiva, anche la base di calcolo non potrà essere onnicomprensiva.
L'art. 3 del DL 14 giugno 1996 n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996
n. 402, inoltre, dispone appunto che “La retribuzione dovuta in base ad
pagina 11 di 19 accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole di non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti diretti o indiretti.
Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali, in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.”.
Quanto alle disposizioni sul c.d. minimale, va rammentato in punto
“minimale” che le Sezioni unite con pronuncia n. 11199 del 29 luglio 2002, seguite da numerose altre decisioni, tra cui Cass. n. 19284 del 2017, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del cd. minimale contributivo secondo il riferimento ad
pagina 12 di 19 essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 del DL 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389.”
La legge del 1989 determina quindi un imponibile “minimo” da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorchè la retribuzione “dovuta” al lavoratore sia inferiore.
È pertanto la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e per scelta legislativa questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. Con la legge del
1989 si è dunque posto un limite minimo “incomprimibile” di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, al di sotto del quale non si può scendere, con la precisazione che resta ferma la piena operatività degli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali), ovvero gli accordi individuali, quando determinino una retribuzione “dovuta” superiore al minimale.
In definitiva, le disposizioni sull'imponibile previdenziale e quelle sul minimale operano su piani diversi e richiedono operazioni distinte: con la prima, che è quella oggetto della presente causa, si determina quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, quali cioè
pagina 13 di 19 entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota, e quali invece ne sono esenti;
con le disposizioni sul c.d. minimale, si prescrive che – qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore – la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, va dunque esaminata la previsione contrattuale di cui si discute, contenuta nell' art. 1 dell'accordo provinciale del settore turismo e pubblici esercizi dd. 22.03.2019 ( pacificamente applicato al rapporto di lavoro de quo e debitamente riprodotto ed allegato da ) che CP_2
espressamente indica “… ai dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Bolzano viene riconosciuta un'indennità di stagionalità”;
è evidente che tale previsione integra un vero e proprio diritto del dipendente ad ottenere la somma indicata, e l'indennità, in quanto dovuta, non può essere esclusa dal computo della retribuzione;
quindi, interpretando il contratto, resta accertato che si tratta di una voce retributiva spettante ai lavoratori attraverso la quale si determina il “dovuto” spettante al lavoratore e di conseguenza la base di calcolo dei contributi;
pagina 14 di 19 non modifica tale conclusione l'adattamento concreto che le parti hanno raggiunto (id est la corresponsione di ulteriori e diverse voci retributive quali
“premi”) perché, come si è chiarito sopra, il parametro di legge non può essere derogato dalle iniziative negoziali dei privati (vd. Cass. 15411 del 2021; Cass.
n. 19932 del 2021).
Tanto premesso non può quindi trovare accoglimento l'eccezione sollevata da parte ricorrente di esenzione dall'obbligo contributivo fondata sulla corresponsione di importi a titolo di contributi comunque in linea con il minimale contributivo, ancorchè calcolati su voci retributive diverse da quelle
“dovute” in base alla contrattazione collettiva applicabile, ma senza alcuna specificazione della derivazione della suddetta eccezione da ipotesi legali o contrattuali.
Sanzioni per evasione
L' ha correttamente applicato le sanzioni per evasione, atteso che le CP_2
inferiori sanzioni per omissione sono limitate al mancato pagamento da parte del datore di lavoro in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre nel caso di specie le denunce (in relazione alla voce indennità di stagionalità) non sono state effettuate e non si ritiene che il versamento di contributi in relazione a voci retributive diverse da quelle
“dovute” (id est sui premi) consenta di poter presumere l'intento non fraudolento del datore di lavoro.
pagina 15 di 19 Contributi sulle mensilità di giugno, luglio e agosto 2022 di Pt_3
[...]
L' pretende il versamento dei contributi in relazione alle mensilità di CP_2
giugno, luglio e agosto 2022 spettanti a ancorchè questi fosse Parte_3
stato sospeso cautelarmente con provvedimento del 31.05.2022 e il procedimento disciplinare si sia concluso con l'irrogazione del licenziamento per giusta causa il 12.08.2022.
La pretesa non è fondata.
Il lavoratore è stato licenziato per giusta causa il 12.08.2022 a Parte_3
seguito di contestazione disciplinare del 31.05.2022, con la quale era stata disposta la sospensione cautelare dal servizio.
Nessuna retribuzione spetta al lavoratore per il periodo giugno – agosto 2022 e nessun diritto ha l' al versamento della contribuzione in relazione a tali CP_2
mensilità.
Vale nel presente procedimento lo stesso principio già affermato nel procedimento relativo al licenziamento conclusosi con sentenza 96/2024 del
Tribunale di Bolzano: “il procedimento disciplinare conclusosi in senso sfavorevole al lavoratore – ossia con il licenziamento in tronco di quest'ultimo – comporta la fusione del momento di applicazione della sospensione cautelare con il momento di definitiva interruzione del rapporto di lavoro, con conseguente perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni, vale a dire “a far data dal momento della sospensione medesima”. Ciò in quanto, sostiene la Corte, la sospensione cautelare – “pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto,
pagina 16 di 19 giacchè adottata in via meramente cautelare in attesa del secondo – si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto”…”essendosi concluso il procedimento disciplinare con
l'irrogazione del legittimo licenziamento per giusta causa, nulla potrà chiedere il lavoratore a titolo di retribuzione per il periodo della sospensione cautelare”.
Spese di lite
Considerato che la domanda di parte ricorrente ha trovato solo parziale accoglimento (ovvero in relazione all'eccezione di prescrizione limitatamente al mese di luglio 2018 e in relazione alla non debenza della contribuzione per i medi di giugno, luglio e agosto 2022 di , le spese di lite Parte_3
(calcolate in base ai valori medi dello scaglioni di riferimento, salvo che per la fase istruttoria per la quale verranno applicati i valori minimi in considerazione del fatto che è stata solo documentale e per la fase decisionale per la quale verranno applicati parimenti i valori minimi essendosi parte ricorrente limitata a ripresentare le stesse difese svolte in ricorso) verranno poste per metà a carico di e compensate per la restante parte. CP_2
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 94-2025 promossa con ricorso depositato il 17.02.2025 da contro così Parte_4 CP_2
provvede:
ogni diversa domanda ed eccezione reietta pagina 17 di 19 accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione della contribuzione (e connessi sanzioni e interessi) dovuta per le mensilità di luglio 2018; accerta e dichiara che non è dovuta alcuna contribuzione in relazione alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2022 per la posizione Parte_3
conferma l'ava opposto limitatamente agli importi dovuti a titolo di omessa contribuzione sull'indennità di stagionalità dell'8% ex art. 1 e 2 dell'accordo integrativo provinciale del settore turismo e pubblici esercizi dd.22.03.2019, sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione in relazione al periodo da agosto 2018 a maggio 2023; annulla l'ava per la restante parte;
condanna al pagamento di metà delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che CP_2
vengono liquidate per intero (100%) in euro 3.548,50.- per compensi, euro
43,00 per C.U., oltre 15% spese generali, IVA e Cpa dichiara la compensazione della restante metà delle spese di lite tra le parti.
pagina 18 di 19 Addì, 26.09.2025
Il Giudice del lavoro
Eliana Marchesini
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