Sentenza 25 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 25/01/2023, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2023
N. 00562/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02538/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2538 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Letizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare
del Decreto del Questore della Provincia di Caserta prot. n. Cat.A.12/Imm/17 Prot. 259 del 19/12/2017, notificato in data 26/03/2018, con cui è stata respinta la istanza di rinnovo del Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione presentata dalla ricorrente e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il 25 maggio e depositato il 23 giugno 2018, la ricorrente, cittadina iraniana, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Questore di Caserta, in data 19 dicembre 2017, ha respinto una sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato- attesa occupazione; il diniego si basa sul presupposto che:
a) la ricorrente, il cui permesso di soggiorno era scaduto il 18 giugno 2016, avesse presentato l’istanza di rinnovo il 22 febbraio 2017 e non si fosse presentata all’appuntamento fissato per la formalizzazione dell’istanza in data 9 marzo 2017; ella solo il successivo 23 maggio 2017 compariva presso gli uffici della questura di Caserta e – nonostante fosse stata in quella sede invitata a giustificare il “ritardo nel rinnovo” – non forniva “ valide giustificazioni sul ritardo nella presentazione della sua istanza di rinnovo ”;
b) la ricorrente non avesse provato l’esistenza “ di un regolare rapporto di lavoro e di una regolare posizione anagrafica ”.
Di qui la proposizione del ricorso con cui la ricorrente – dopo aver premesso di vivere in Italia da “ diversi anni ” con la sua famiglia, formata da lei stessa, dal marito e da tre figli minori di 17, 16 e 14 anni e di essere titolare di una piccola impresa artigiana – denuncia che il provvedimento è illegittimo: 1) per difetto di presupposti e violazione dell’articolo 5 d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 e dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; la tesi della ricorrente, che muove dal presupposto che il diniego sarebbe motivato esclusivamente dal ritardo con cui è stata presentata l’istanza di rinnovo, è che il ritardo non può giustificare il diniego, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa prevalente; b) per violazione dell’articolo 5, comma 5, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 e difetto di motivazione, dato che il diniego impugnato è privo della cd. motivazione rafforzata che è richiesta allorchè l’istante abbia legami familiari in Italia; nel caso all’esame la ricorrente vive in Italia con la propria famiglia, di cui oltretutto fanno parte tre figli minori; a ciò si aggiunge che la questura, violando sotto diverso profilo il medesimo articolo 5, comma 5, nemmeno avrebbe considerato le “ sopravvenienze ” cui quella disposizione dà rilevanza consentendo il rilascio del titolo di soggiorno in quei casi in cui i relativi presupposti, mancanti al tempo della presentazione dell’istanza, siano sopraggiunti in pendenza del procedimento.
L’amministrazione resiste al ricorso.
Il ricorso era fissato alla camera di consiglio del 4 luglio 2018 per l’esame della istanza cautelare, cui tuttavia la ricorrente rinunciava.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che la vicenda presenta dei punti non chiariti; per es. non si comprende perché la ricorrente abbia chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione dato che ha intrapreso agli inizi del 2017 un’attività di lavoro autonomo come sarta, come risulta dalla visura camerale allegata; peraltro nella memoria difensiva dell’amministrazione è menzionata una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e si afferma che la ricorrente non ha dimostrato di aver percepito in precedenza un reddito da lavoro autonomo sufficiente; nessuna delle parti ha poi depositato la memoria partecipativa presentata in pendenza del procedimento e ritenuta, come si legge nell’atto impugnato, non sufficiente a giustificare una diversa decisione dell’amministrazione.
In ogni caso va osservato che: a) effettivamente il ritardo nella presentazione della istanza di rinnovo (che è l’unica “ mancanza ” indicata nell’avviso-preavviso consegnato alla ricorrente il 23 maggio 2017) non è ragione sufficiente a giustificare il diniego, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa prevalente, anche di questo Tribunale (cfr. ad es. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 1 giugno 2020, n. 2103); b) la posizione anagrafica della ricorrente risultava regolare almeno alla data del 11 maggio 2017, cioè alla data del certificato di idoneità alloggiativa dell’abitazione condotta in locazione dalla ricorrente (nel medesimo certificato si legge che il relativo contratto era stato registrato il 3 maggio 2017); l’amministrazione d’altra parte non ha negato che la relativa documentazione le sia stata trasmessa non svolgendo alcuna difesa sul punto; c) analogamente nessuna difesa ha svolto l’amministrazione in ordine alla dedotta violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in caso di legami familiari, nemmeno per negare che tali legami le fossero noti.
Va solo aggiunto che nella memoria difensiva l’avvocatura ha fatto presente altresì che la ricorrente “ è nota alle forze di polizia per essere stata fotosegnalata ed in alcune circostanze ha dichiarato false generalità per sfuggire ai controlli di polizia e continuare a svolgere attività delittuose ”; deve osservarsi al riguardo che non solo tale circostanza non è menzionata nel provvedimento impugnato ma di essa nemmeno è stata fornita la prova dato che non sono state depositate “ le risultanze AFIS ” (benchè esse siano menzionate nel “ foliario ” dei documenti depositati dall’amministrazione).
Alla luce di queste considerazioni va riconosciuta la fondatezza della dedotta violazione dell’articolo 5, comma 5, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 almeno per quanto riguarda il profilo dei legami familiari della ricorrente che avrebbero imposto all’amministrazione nel denegare il rinnovo di valutare tali legami secondo quanto prevede quella disposizione.
In questi limiti il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate data la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sez. VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Soricelli | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.