Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2025, proposto da
Svea Solar Sogliano Cavour S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Leonforte, Giovanni Antonazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sogliano Cavour, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- della determinazione n. 71 del 6 febbraio 2025 del Comune di Sogliano Cavour, recante rigetto della PAS presentata in data 23 luglio 2024 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato della potenza di 4.923,36 kW, nonché inibizione dei lavori del predetto impianto e comunicazione di avvio di procedimento di annullamento in autotutela della PAS;
- della successiva nota del 24 febbraio 2025 del Comune di Sogliano Cavour, recante comunicazione di conclusione del procedimento di annullamento in autotutela, nonché avverso tutti i pareri endo-procedimentali ivi richiamati, ivi compresi quelli presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorché non conosciuti, inclusa la nota prot. 1046 del 4 febbraio 2025 trasmessa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sogliano di Cavour al SUAP del predetto Comune;
nonché per l’accertamento del perfezionamento del provvedimento di PAS in forma tacita ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 28/2011;
in ogni caso, previa, se del caso, rimessione alla corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 comma 1-bis del d.lgs. 199/2021 e dell’art. 5 dl 63/2024;
in via subordinata, e solo ove occorrer possa, dell’art. 7 comma 1 dm 21 giugno 2024 nella parte in cui fa salvo l’art. 5 d.l. 63/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sogliano Cavour, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IO RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Svea Solar Sogliano Cavour S.r.l. ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 71 del 6.2.2025 e della nota dirigenziale in data 24.2.2025, con cui il Comune di Sogliano Cavour ha, rispettivamente, rigettato l'istanza di " Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) " per la realizzazione di un " Impianto agrivoltaico a terra della potenza di picco 4.923,36 kWp e di potenza in immissione di 4.000 kW in cessione totale " e ritirato il provvedimento di PAS nell’esercizio “ del potere di autotutela nell’ipotesi debba considerarsi maturato l’assenso implicito ”.
2. In particolare, la ricorrente ha riferito che:
- “con istanza presentata al SUAP in data 23.07.2024 … la Società chiedeva l’autorizzazione del Progetto mediante la presentazione di una “Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.)” ai sensi dell’art. 6, comma 9 bis, d.lgs. 28/2011 ai fini della realizzazione “di un impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco 4.923,36 kWp e di potenza in immissione di 4.000 kW in cessione totale su terreno esteso 60.577 mq, con moduli posizioni su tracker mobili del tipo ad inseguimento su area agricola nel Comune di Sogliano Cavour”;
- in data 26.7.2024 “veniva inoltrata dal Comune di Sogliano Cavour una richiesta di integrazione documentale … la quale veniva prontamente riscontrata dalla ricorrente”;
- in data 8.8.2024 “veniva inoltrata dal SUAP del Comune di Sogliano Cavour richiesta di pagamento degli oneri istruttori, versamento effettuato dalla proponente in data 12.9.2024”;
- “con grave ritardo rispetto al termine di legge, con nota prot. 9230 del 31.10.2024, inoltrata al SUAP in data 13.11.2024, il Responsabile Settore Tecnico comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza … per presunto contrasto della stessa con l’art. 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, così affermando “ L’istanza non può essere accolta in quanto in contrasto con il Decreto legislativo n. 199 del 08/11/2021, art. 20, co. 8, p.to c-ter) 2), “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili” che cita: “sono considerate aree idonee le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento ”;
- “con osservazioni acquisite al SUAP prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0166047/21-11-2024, l’odierna ricorrente spiegava l’errore in cui era incorso il Responsabile Tecnico del Comune, chiarendo di essere legittimata alla presentazione della PAS in quanto l’area interessata dal Progetto si qualificava come “idonea di diritto” ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett. c-quater d.lgs. 199/2021 (aree priva di vincoli e fuori da fasce di rispetto) e risultava altresì localizzata entro 3 km da area industriale ai sensi dell’art. 6 comma 9-bis d.lgs. 28/2011”;
- con nota dirigenziale prot. 1046 in data 4.2.2025, il Comune di Sogliano Cavour “rappresentava che …(omissis) … f) l’art. 6, comma 4, del d.lgs. 28/2011 prevede che ove il Comune non proceda “alla notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento…l'attività di costruzione deve ritenersi assentita”, sicché, sotto il profilo formale, potrebbe ritenersi formatosi l’assenso implicito per silenzio; Considerato che: g) l’assenso implicito, ove mai formatosi dal punto di vista formale, appare comunque illegittimo sotto il profilo sostanziale per le seguenti ragioni: 1) l’intervento progettato si pone in violazione dell’art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 199/2021 che vieta “L' installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti …” 2) in via strettamente correlata, l’intervento progettato, qualificato come “Impianto agrivoltaico avanzato”, si pone in contrasto con la previsione tecnica di cui all’Allegato 2 “Requisiti dei sistemi agrivoltaici avanzati”, Sezione “A. Caratteristiche progettuali e costruttive del sistema agrivoltaico” del Decreto ministeriale 22/12/2023, n. 436, secondo cui: “L'altezza minima dei moduli dell'impianto agrivoltaico avanzato rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici e rispetta, in ogni caso, i valori minimi di seguito riportati: - 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) e impianti agrivoltaici che prevedono l'installazione di moduli in posizione verticale fissa; - 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione) … (omissis) …”;
- con determina dirigenziale n. 71 del 6.2.2025, il Comune ha rigettato l’istanza presentata dalla ricorrente;
- con successiva nota del 24.2.2025, il Comune ha altresì ritirato il provvedimento di PAS nell’esercizio “ del potere di autotutela nell’ipotesi debba considerarsi maturato l’assenso implicito ”.
3. Ciò premesso, la società ricorrente ha articolato le seguenti censure:
I “ Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 19 e 21-nonies della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per erroneità e difetto dei presupposti, violazione dei principi in tema di autotutela e di quelli sul legittimo affidamento. Ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dl 63/2024, art. 20, commi 1-bis ed 8, del d.lgs. n. 199 del 1921 nonché dell’art. 2, comma 1, lett. f), del d.m. 436/2023 e dell’art. 65 della d.l. n. 1/2012. Violazione e falsa applicazione del TI di ER (deliberazione 99/08 e s.m.i.). Eccesso di potere sotto il profilo sintomatico della insufficienza e della perplessità della motivazione ”
- I.1. “l’attività di costruzione dell’impianto de quo deve ritenersi assentita stante il mancato tempestivo esercizio del potere comunale di verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti a corredo della dichiarazione asseverata e soprattutto del potere di interdizione previsto nel caso di potenziali carenze documentali”;
- I.2. il “motivo su cui il Comune ha fondato il provvedimento di rigetto adottato con la determinazione n. 71 del 6 febbraio 2025 consiste nel presunto contrasto del progetto con l’art. 20 comma 1-bis del d.lgs. 199/2021 (introdotto dall’art. 5 DL 63/2024) che vieta l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in area agricola”, laddove “il suddetto divieto non si applica al progetto in ragione del regime transitorio ivi stabilito”;
- I.3. “il progetto della società non rientra nel campo di applicazione dell’art. 5 d.l. 63/2024 anche perché è un impianto agrivoltaico avanzato e non prevede il montaggio di moduli a terra”;
- I.4. “in presenza di aree ex lege idonee e in assenza di vincoli puntuali, resta preclusa la denegabilità di progetti per la realizzazione di impianti FER sulla base di presunte incompatibilità paesaggistiche”;
II “ Violazione di legge e, in particolare, degli artt. 3 e 21-nonies della l. n. 241 del 1990. Carenza di motivazione e di istruttoria ”, dal momento che, trattandosi di “un titolo autorizzativo già perfezionato, il Comune avrebbe dovuto procedere al suo annullamento in autotutela, analizzando nel dettaglio la sussistenza dei requisiti dell’art. 21 nonies legge 241/1990 e motivando sul punto”, laddove invece “la nota del 24 febbraio 2025, che nelle intenzioni del Comune, avrebbe avuto tale scopo, è totalmente priva di motivazione e si limita a richiamare le ragioni (infondate) già esposte nella determinazione n. 71 del 6 febbraio 2025”;
III “ Violazione di legge e, in particolare, degli art. 10-bis della l. n. 241 del 1990. Violazione dei principi sulla partecipazione al procedimento amministrativo ”, con particolare riferimento al fatto che “tutti gli atti impugnati si fondano su ragioni non esternate nella comunicazione ex art. 10-bis del 21.11.2024”.
4. Il Comune di Sogliano Cavour, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
5. All’esito del deposito di memorie difensive e relative repliche, nella pubblica udienza del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
6.1. L’art. 6, comma 4, del d.lgs. 28/2011, vigente ratione temporis , stabilisce - anche in ragione del rinvio alle previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo - che “l'attività di costruzione deve ritenersi assentita” se il Comune non notifica all’interessato “l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento” nel termine di giorni trenta dalla presentazione della dichiarazione che attesta la compatibilità del progetto.
Nel caso di specie, la predetta dichiarazione è stata presentata in data 24.7.2024 ed integrata in data 8.8.2024, a seguito di specifica richiesta.
Da parte sua il Comune ha comunicato i motivi ostativi al perfezionamento della PAS solamente in data 14.11.2024, oltre il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. 28/2011.
Di qui l’illegittimità della determinazione dirigenziale n. 71 del 6.2.2025, recante il diniego della PAS, essendo stata adottata dal Comune allorquando erano venute meno le condizioni per l’esercizio del potere di interdizione, stante il perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 6, comma 4, del d.lgs. 28/2011: “ … La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) costituisce una fattispecie più propriamente da ricondurre nell'ambito qualificatorio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) … V. 1.3. Orbene, nel caso all'esame, nel termine di 30 giorni … dalla presentazione della documentata dichiarazione di inizio lavori, l'Amministrazione … non ha notificato alla ricorrente alcun ordine di non effettuare il previsto intervento, dunque, decorso il suddetto termine, l'attività di costruzione dell'impianto agrivoltaico è ormai da considerarsi definitivamente assentita proprio per intervenuta decadenza dell'amministrazione da qualsivoglia potere di interdizione, escluso che, nel caso all'esame, che vi sia stato un effettivo esercizio del potere di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990, unico consentito ” (Tar Campania Napoli, Sez. VII, 12.5.2025, n. 3706).
6.2. Parimenti illegittimità è la nota dirigenziale in data 24.2.2025, con cui l’Amministrazione ha ritenuto di esercitare i propri poteri di autotutela, dal momento che, con il predetto provvedimento, l’Ente si è limitato a richiamare i profili di illegittimità indicati nella determinazione dirigenziale n. 71 del 6.2.2025, senza svolgere la necessaria valutazione degli interessi pubblici di riferimento, e comunque in mancanza della comparazione delle relative ragioni di tutela con gli interessi imprenditoriali della ricorrente: “ 7.9. Ne consegue che, già sotto tale profilo, emerge l'illegittimità dell'atto impugnato posto che il legislatore non ha attribuito all'Amministrazione poteri inibitori e di controllo e, dunque, quand'anche lo si qualificasse come provvedimento di "autotutela impropria" - come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa nell'ambito della p.a.s. - non presenterebbe le condizioni previste dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (tale provvedimento dovrebbe, infatti, ricollegare il ritiro dell'atto: all'originaria illegittimità del titolo abilitativo in questione, nonché ad un interesse pubblico effettivo ed attuale alla sua rimozione, che non può consistere nel mero ripristino della legalità violata, e che deve essere comparato con gli interessi secondari e con le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari dell'atto cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 03/09/2024, sentenza n. 7367). Ebbene, nella specie, l'atto impugnato - come emerge ictu oculi dalla mera lettura dello stesso - nella motivazione non presenta alcuna ponderazione degli interessi in gioco ed è fondato esclusivamente sul mero ripristino della legalità violata (cfr. ex multis, T.a.r. Puglia, Lecce, sentenza n. 621 del 2025, pubblicata l'08.04.2025; T.a.r. Puglia, Lecce, sentenza n. 199 del 2025, pubblicata il 10.02.2025; T.a.r. Puglia, Lecce, sentenza n. 194 del 2025, pubblicata il 10.02.2025; Cons. Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2023, sentenza n. 130; Consiglio di Stato sez. II - 25/02/2025, sentenza n. 1651) ” (Tar Puglia Lecce, Sez. II, 28.5.2025, n.1008).
6.3. Per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere accolto, ciò da cui deriva l’accertamento della fattispecie abilitativa tipica di cui all’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011 e quindi l’annullamento della nota dirigenziale in data 24.2.2025 e della determinazione dirigenziale n. 71 del 6.2.2025.
7. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, così dispone:
- accerta che l'attività di costruzione dell’impianto è assentita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011;
- annulla la nota dirigenziale in data 24.2.2025 e la determinazione dirigenziale n. 71 del 6.2.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
IO RO, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RO | AN CA |
IL SEGRETARIO