TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 59
TAR
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
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Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancato rispetto del termine per l'esercizio del potere di interdizione

    Il Comune ha comunicato i motivi ostativi oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, quando ormai erano venute meno le condizioni per l'esercizio del potere di interdizione, essendo intervenuta la decadenza dell'amministrazione da tale potere.

  • Accolto
    Illegittimità dell'esercizio del potere di autotutela

    L'atto di autotutela è illegittimo perché si è limitato a richiamare i profili di illegittimità già indicati nel precedente provvedimento di rigetto, senza svolgere la necessaria valutazione degli interessi pubblici di riferimento e senza comparare le relative ragioni di tutela con gli interessi imprenditoriali della ricorrente.

  • Accolto
    Perfezionamento tacito per decorso dei termini

    Il termine di 30 giorni per la notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento è decorso senza che il Comune abbia agito, configurando il perfezionamento tacito della PAS ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. 28/2011.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 59
    Data del deposito : 14 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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