Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
IN 032 70/0 1 RE PUB POTOLO I ALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto occupazione fondo: composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: dr. Giovanni Olla Presidente prescrizione e prova. dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 8001/99 dr. Giovanni Verucci Consigliere dr. Mario Adamo Consigliere Cron. 6880 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. 1057 ha pronunciato la seguente: Ud. 22.11.2000 S EN T E NZA sul ricorso iscritto al n. 8001 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto CANCELLERIA DA LA PORTA PAOLO e VITALE ANGELO, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Po n. 43 (studio avv. Ce- DD678524 sare Massimo Bianca), e rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Giacomo Iraci Sareri del foro di Nicosia. RICORRENTI
CONTRO
COOPERATIVA EDILIZIA "MANUELA", in persona del presi- dente elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà n. 13, presso l'avv. Orlando Sivieri, rappre- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2164 dio Richiesto 2000 dal Sig. per diritti L. 3900 MAR 2011 ☑NAK 11 k IL CANEL -- -- ------ - 2 - sentata e difesa dall'avv. Mario Gino Benintende del foro di Enna, per procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltani- -setta, sez. civ., n. 105 del 4 ottobre 18 novembre 1998. Udita, all'udienza del 22 novembre 2000, la re- lazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi gli avv.ti Zeni e Sivieri per delega, che insistono nelle rispet- tive difese, e il P.M. dr. Rosario Russo, che chiede in su- ordinarsi l'integrazione del contraddittorio o, bordine, di rigettare il ricorso. Svolgimento del processo Nel 1990, LO La RT ed NG e OR TA domandavano al Tribunale di Nicosia di condannare la Cooperativa "Manuela" di Leonforte, che aveva occupato una porzione del loro fondo attigua all'area su cui e- ra sorto il fabbricato sociale, a restituire il suolo occupato e a risarcire i danni o, in subordine, a pa- gare il doppio del valore del terreno, con interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 938 c.c.; identica azione era iniziata, dinanzi allo stesso tribunale, da RE NT con i figli La DE NR, SE, AR, AL, OR e OR. La cooperativa si costituiva nelle due cause riunite - 3 - e la sua eccezione di prescrizione dei diritti degli attori, era accolta dal tribunale che, nel 1993, ri- gettava le domande. Il gravame degli attori era rigettato dalla Corte di appello di Caltanisetta, con sentenza del 4 ottobre 1998, che riteneva occupati mq. 335 e non 467,50 dei suoli e confermava la prescrizione, per essere il di- ritto al risarcimento sorto con l'occupazione, verifi- catasi il 15 marzo 1983, come stabilito in primo grado e prospettato in domanda dagli stessi attori. Circa la prova testimoniale sulla data di occupazione, che, per gli appellanti, avvenne nel 1986, la Corte di merito rilevava che gli istanti non avevano reclamato contro il rigetto del mezzo istruttorio dal G.I. e la riteneva inammissibile, perchè tesa a provare l'epoca di costruzione delle opere e non dell'occupazione. Per la cassazione di detta sentenza ricorrono i soli LO La RT e NG TA con cinque motivi, il- lustrati da memoria e la Cooperativa "Manuela" resiste con controricorso. انت MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va respinta la richiesta del P.M. di ordinare l'integrazione del contraddittorio ne con- fronti degli appellanti non ricorrenti per cassazio- e acquiescenti alla sentenza impugnata.ne 4 Le azioni di restituzione, risarcimento e di pagamen- to, oggetto di questa causa, infatti, sono personali e scindibili e non deve integrarsi il contraddittorio verso gli altri soccombenti, per i quali la sentenza impugnata è divenuta giudicato, essendo decorsi i ter- mini per il ricorso, ai sensi dell'art. 332 c.p.c.
1. I primi tre motivi di ricorso possono valutarsi in- sieme, riguardando tutti la pretesa falsa e errata ri- costruzione dei fatti dalla Corte territoriale, che su questo punto non avrebbe motivato sufficientemente. Il primo motivo censura la sentenza impugnata che ri- terrebbe dimostrato l'assunto della Cooperativa sulla data dell'occupazione, rifacendosi alla relazione del c.t.u., senza rilevare che la strada di accesso ai ga- rages e la recinzione furono costruite dopo il fabbri- cato, terminato nel 1986; per questa ricostruzione dei fatti, si sarebbero violati, come dedotto dal secondo motivo, gli artt. 244 e 245, in relazione all'art. 115 c.p.c., non ammettendo la prova testimoniale degli ap- pellanti, con motivazione insufficiente sul fatto che le opere di trasformazione irreversibile del terreno degli appellanti si erano avute nel 1986. In terzo luogo si lamenta errata e/o omessa valutazio- ne, con violazione dell'art. 115 c.p.c., delle conclu- sioni del consulente di parte, allegate alla citazio- - 5 - - ne, dalle quali risulta occupata un'area maggiore di quella indicata dal c.t.u.
1.1. I primi tre motivi di ricorso sono infondati. La prima censura denuncia un vizio logico inesistente nella sentenza sulla data dell'occupazione del terreno fissata al 1983 invece che al 1986, perchè la Corte di merito ha dedotto dalle affermazioni degli appellanti stessi e dalle risultanze delle indagini del c.t.u., con motivazione logica, che la trasformazione del suo- lo occupato avvenne contestualmente alla realizzazione del fabbricato sociale sul fondo limitrofo. Questa ricostruzione degli avvenimenti non è incompa- tibile con il fatto che, al termine della costruzione del fabbricato, sia stato realizzato il manto stradale per l'accesso ai garages e si sia costruita la recin- zione definitiva, come dedotto con la prova orale non ammessa, ma la circostanza è irrilevante, essendosi logicamente affermato che la trasformazione dell'area, a servizio e pertinenza del fabbricato sociale, si è avuta sin dall'anno 1983. Logica è infine la sentenza, quando nega che la rela- zione del consulente di parte allegata alla citazione possa valere come critica alle conclusioni del c.t.u. depositate successivamente e quindi ad essa ignote;
rientrando la relazione del tecnico di parte tra gli - 6 scritti difensivi degli attori, con rilievo meramente assertivo di una situazione di fatto valutata diversa- mente dall'ausiliare con argomentazioni condivise dal- la Corte, il terzo motivo di ricorso deve anche esso essere respinto.
3. Gli ultimi due motivi di ricorso lamentano la vio- lazione dell'art. 2697 c.c. dalla sentenza impugnata, che non avrebbe rilevato che la data dell'occupazione al 15 marzo 1983 andava provata dalla Cooperativa, es- sendo il fondamento della eccezione di prescrizione di questa (4' motivo), che, in mancanza di tale prova, e- ra da rigettare, con conseguente accoglimento della domanda (5°motivo).
3.1. Anche questi motivi di ricorso non sono fondati, denunciando vizi logici nella decisione inesistenti e attenendo nella sostanza ad una valutazione delle pro- ve dai giudici diversa da quella dei ricorrenti. La ricostruzione della data di trasformazione del suo- lo, emergente dalla documentazione in atti, dalle di- chiarazioni delle parti e dalla valutazione della vi- cenda operata dal c.t.u., è logica e coincide con l'e- poca dell'avvenuta accessione in favore della Coopera- tiva e con il dies a quo della prescrizione, per cui esattamente si è accolta la relativa eccezione e ri- gettata la domanda. . 7 Le spese del giudizio di cassazione si liquidano come in dispositivo a carico dei ricorrenti, in solido.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio di cassazione, delle quali £.
3.000.000 che liquida in £.3.173300-d per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 novembre 2000. Il presidente Hoi A Jouy the Consigliere estensore IL CANEL DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 MAR. 2001 AR Di Nuzzo EL Oggi, AR Di Nuzzo CAN IL Agenzia delle Entrate 40000 Ufficio di Roma 2 1106.1 Iscritto a ruolo i 290000; Art. n.