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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1145/2021 R.G. promossa da
c.f. con sede in Roma al Parte_1 P.IVA_1
Viale Europa n. 190, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata presso la Filiale di Siracusa in Viale S.
Panagia n. 125, rappresentata e difesa per procura in atti congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti MARIA GRAZIA CARDONE (c.f.
) e GAETANO LO CURZIO (c.f. C.F._1
) C.F._2 ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. C.F._3
68. SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GIORGIO NICASTRO DEL
LAGO (c.f. , che lo rappr. e dif. per procura in atti C.F._4
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 9 giugno 2021,
[...] ha affermato: di aver inflitto, con provvedimento del Parte_1
05.03.2021 adottato dal Responsabile Risorse Umane Regionale, al lavoratore la sanzione disciplinare di due ore di multa Controparte_1 con privazione della retribuzione ai sensi degli artt. 53, 54, 55 del CCNL del 30.11.2017; che alla società ricorrente è pervenuta in data 04.06.2021, con nota dell'ITL di Siracusa, comunicazione della richiesta di costituzione di collegio di Conciliazione ed arbitrato ex art. 7 L. 300/70 ad istanza del lavoratore in relazione alla sanzione citata;
che il termine perentorio di cui all'art. 7 comma 6 della legge 300/1970 risulta superato atteso che il dipendente ha inteso impugnare la sanzione irrogatagli con nota datata 4 maggio 2021; che il lavoratore, dipendente di applicato Parte_1 presso il Centro di Distribuzione CD Siracusa Recapito Panagia con il ruolo di addetto Ali, ha posto in essere una serie di comportamenti non consoni al ruolo rivestito;
che, a seguito di segnalazione effettuata in data 2 novembre 2020 a mezzo email dal Responsabile del CD Siracusa
[...]
relativa ai gravi fatti verificatisi all'interno del Parte_2
Centro tra i dipendenti e , la società Controparte_2 Controparte_1 ricorrente ha condotto gli opportuni accertamenti e riscontri, conclusi con l'emanazione di un report in data 21.01.2021; che i colleghi del centro, escussi dagli incaricati di tutela aziendale, hanno riferito di toni ed espressioni forti ed offensive utilizzate frequentemente dal CP_1 durante le ore lavorative e di un ricorrente atteggiamento superbo e prepotente tenuto dal resistente con chiunque lavorasse a stretto contatto con lui, tale da impedire un sereno svolgimento delle attività lavorative;
che il dipendente col suo comportamento ha violato i doveri e gli obblighi cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. richiamati dall'art 52 CCNL che impongono a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di
“onestà, buona fede, trasparenza e correttezza”; che in ragione di ciò sono state formulate rituali contestazioni di addebito nei confronti del resistente;
2 che il lavoratore produceva le proprie giustificazioni, non accolte dal datore di lavoro posto che i fatti risultavano sostanzialmente confermati.
La società ricorrente ha chiesto dichiarare la legittimità della sanzione di due ore di multa con privazione della retribuzione irrogata a
. Controparte_1
Si è costituito in giudizio , contestando le Controparte_1 domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha eccepito: che il procedimento Controparte_1 arbitrale veniva instaurato d'ufficio da parte dell' ed Controparte_3 il lavoratore non ha richiesto la costituzione di alcun collegio arbitrale;
che la contestazione disciplinare non è avvenuta tempestivamente per responsabilità della società ricorrente che solo in data 03.02.2021 ha contestato al lavoratore fatti avvenuti in data 31.10.2020 ed in data
02.11.2020 con conseguente nullità della sanzione;
che nessuna responsabilità può essere imputata al in relazione ai fatti CP_1 contestati;
che il non ha mai offeso né minacciato il collega CP_1
con un coltello avendo al contrario il utilizzato per Controparte_2 CP_2 primo un tono offensivo e minaccioso nei confronti del , CP_1 minacciandolo di morte solo perché il resistente lo aveva invitato educatamente ad utilizzare la mascherina ed a lavorare nel reciproco rispetto delle regole aziendali per cui il si è limitato a reagire alle CP_1 pesanti offese ricevute dal collega CP_2
ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso, che sia Controparte_1 dichiarata l'illegittimità del procedimento e, per l'effetto, che sia revocata la sanzione disciplinare di n. 2 ore di multa ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del C.C.N.L. del 30.11.2017; il resistente ha anche chiesto la CP_1 condanna della ricorrente per lite temeraria.
Preliminarmente, in ordine alla tardività del procedimento addebitata al lavoratore ai sensi dell'art. 7 comma 6 della legge 300/1970, si rileva che in base alla lettera di contestazione del del 4 maggio 2021 CP_1 allegata in atti non risulta dal resistente formulata alcuna richiesta di arbitrato ex art. 7 Legge 300/1970 e che tale richiesta di costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato sarebbe in ogni caso stata tardiva in quanto formulata oltre venti giorni dall'applicazione della sanzione. Si osserva che la contestazione del fatto che può dar luogo all'irrogazione delle sanzioni previste dal codice di disciplina ovvero dai contratti collettivi rappresenta la fase propedeutica del potere sanzionatorio del datore di lavoro ex art. 2106 c.c..
3 Secondo la prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, devono obbligatoriamente sussistere diversi requisiti ai fini della validità della contestazione quali l'immediatezza, da valutarsi in rapporto alla gravità dei fatti ed alla natura degli accertamenti da svolgere, l'esatta indicazione dei fatti da contestare, delle circostanze, dei tempi e dei luoghi in cui esso si è verificato e l'immodificabilità della contestazione. La tempestività della contestazione deve essere valutata avendo riguardo al momento in cui il datore ha avuto piena conoscenza dei fatti quanto meno nei suoi tratti essenziali affinché non incorra nel rischio di un addebito generico ovvero privo della specificità necessaria;
successivamente, occorre avere riguardo alla durata del procedimento di accertamento del fatto contestato, pena il rischio dell'illegittimità della sanzione.
Un ritardo eccessivo nella contestazione, infatti, esporrebbe il lavoratore ad una difesa difficile se non impossibile in violazione del principio previsto dall'art. 7 della L. 300/1970. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e quello della tempestività dell'irrogazione della sanzione devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente (Cass Sez.
Lav. n. 9903/2015; n. 20121/2015; n. 1247/2015; n. 20823/2013; n.
20719/2013); ciò che rileva è l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Corte appello Milano sez. lav., 30/07/2019,
n.396; Cass. Sez. Lav. n. 25070/2013; n. 20823/2013; n. 23739/2008, n.
21546/2007).
La Suprema Corte ha altresì precisato (Cass. Sez. Lav. n. 1247/2015;
n. 25070/2013; n. 5308/2000) che il requisito dell'immediatezza della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed è inteso a consentirgli un'adeguata difesa e che è onere del datore di lavoro fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore (Cass. Sez. Lav. n. 21546/2007); ritardi eccessivi nella contestazione che impediscano o rendano al lavoratore più difficile difendersi non possono essere giustificati in relazione ai soli sistemi aziendali di verifica che, se troppo farraginosi e complessi, mostrano solo
4 una inadempienza organizzativa del datore di lavoro nell'apprestare verifiche sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali dei dipendenti rispettose dell'art. 7 dello Statuto (Cass., sent. 14 luglio 2016, n. 14383).
Tenuto conto dei sopra richiamati principi, si osserva che nella fattispecie in esame era a conoscenza dei fatti poi Parte_1 oggetto della sanzione disciplinare lo stesso giorno in cui sono avvenuti i fatti contestati, a seguito di segnalazione effettuata in data 2 novembre
2020 a mezzo email da , Responsabile del CD Siracusa Parte_2
Recapito Panagia e solo con missiva del 3 febbraio 2021 ha contestato al dipendente la relativa violazione.
Poiché i fatti oggetto dell'accertamento erano noti alla ricorrente dal 2 novembre 2020, il ritardo, pur tenendo conto della complessità dell'organizzazione aziendale della società ricorrente, di circa 3 mesi dalla data di conoscenza del fatto appare ingiustificato anche in considerazione della esiguità della documentazione da esaminare e del limitato numero dei dipendenti presenti ai fatti ed escussi dalla datrice di lavoro.
Per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato.
Non può tuttavia trovare accoglimento la richiesta di revoca del provvedimento sanzionatorio formulata dal resistente poiché non è stata introdotta con le dovute forme della domanda riconvenzionale, necessaria in quanto si tratta di una azione costitutiva di annullamento da parte del lavoratore convenuto dal datore di lavoro in un giudizio di accertamento della legittimità della sanzione disciplinare.
In ordine alla responsabilità processuale aggravata per lite temeraria della società ricorrente, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, si osserva che essa non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi
(Cass. sez. I, 2 aprile 2015 n. 6675).
L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1,
l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale.
5 Nella specie, si ritiene di escludere la sussistenza di mala fede o colpa grave nella condotta processuale della ricorrente, risultando inoltre la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. sfornita di prova del danno ipoteticamente subìto.
La soccombenza parziale reciproca (rigetto della domanda principale formulata in ricorso, ed inammissibilità della richiesta di revoca del provvedimento sanzionatorio formulata dal resistente) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1145/2021 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Siracusa, 29/04/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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