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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/11/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa RO Soffio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note depositate da parte ricorrente in data 6.11.2025; pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di PREVIDENZA proc. n. 786/2023 promossa da assistita dagli Avv.ti VALETTINI Roberto e BUTTINI Emanuele Parte_1
C o n t r o assistito dall'Avv. RAFFANTI Ilaria CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 28.11.2023 si rivolgeva al Giudice del lavoro Parte_1 affinchè fosse condannato a corrispondere alla ricorrente la prestazione di cui CP_1 all'art. 32 legge 377/1958 rappresentando di possedere tutti i requisiti utili all'accesso alla prestazione suddetta.
Narrava infatti di essere stata iscritta al fondo integrativo di previdenza esattoriale e di aver regolarmente versato i contributi in costanza dello svolgimento dell'attività lavorativa, di essere stata collocata in quiescenza a partire dal 1.9.2021 in adesione alla c.d. quota 100 e di avere pertanto diritto al rimborso di quanto versato secondo la disciplina di
1 legge applicabile che, illegittimamente invece ricevuta la relativa domanda CP_1 amministrativa, aveva negato alla stessa.
Così concludeva:
Piaccia al Tribunale Ill.mo , contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per le causali nello stesso sostenute, dichiarar tenuto e per gli effetti condannare 'I. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della
[...] ricorrente la prestazione di cui all'art.32 della legge 377/1958 a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Vinte le spese da distrarsi a favore dell'Avv.Roberto Valettini e dell'avv.Emanuele Buttini.
Si costituiva in data 24.1.2024 il quale preliminarmente eccepiva l'improponibilità CP_1 del ricorso per mancanza di idonea domanda amministrativa.
Nel merito sosteneva l'infondatezza del ricorso per carenza dei presupposti di legge di cui all'art. 32 della l. 377/1958 e successive modifiche e integrazioni.
Così concludeva:
Voglia il Tribunale adito ogni diversa istanza eccezione e difesa reietta e disattesa gradatamente:
1.- dichiarare l'improponibilità del ricorso per assenza di una domanda amministrativa
2.- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto
Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese.
Con decreto veniva fissata la prima udienza al 5.2.2024: all'udienza del 5.3.2024 veniva assunta ala testimonianza del Funzionario Con decreto veniva fissata la discussione CP_1 da ultimo, al 10.11.2025, in trattazione scritta: solo parte ricorrente depositava note sostitutive di udienza.
Preliminarmente costituendosi eccepisce, in primis, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 inidoneità della domanda presentata il 20.2.2023 svolta a fungere da domanda amministrativa propedeutica alla presentazione del ricorso giudiziale.
Non si ritiene di condividere tale prospettazione: la domanda amministrativa formulata dalla ricorrente, infatti, presenta tutti i requisiti sostanziali dovuti e non essendo peraltro qui in discussione una forma ab sustantiam della stessa -neppure del resto allegata da parte convenuta- e dovendosi pertanto qualificare come mere indicazioni, quelle che ha CP_1 rivolto al ricorrente circa le modalità di presentazione della domanda amministrativa (cfr. doc. 2 di parte resistente).
2 Venendo al merito, si osserva quanto segue.
L'art. 32 della legge n. 377/1978 recita: “l'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla presente legge
e non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà della prosecuzione volontaria di cui all'art. 16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito di contribuzione, conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato, l'iscrizione al Fondo con i relativi diritti, semprechè non eserciti la facoltà di cui al comma successivo. L'iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette può chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al ai sensi CP_3 del primo comma, punto 1) dell'art. 10, senza interessi”.
Ritiene che tale norma non possa applicarsi alla ricorrente la quale, alla data di CP_1 cessazione dal servizio, aveva raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia corrispondente a 15 anni.
La circostanza non è contestata da parte ricorrente che anzi precisa nell'atto introduttivo che la stessa è stata iscritta al fondo integrativo di previdenza esattoriale dal 1.9.1990 al
31.8.2021.
Né è contestata la circostanza, riportata anche nella Circolare n. 112 del 21.7.2021, CP_1 citata anche da parte ricorrente, circa il fatto che il requisito minimo corrisponda a quindici anni di contribuzione: “il rimborso di cui al suddetto articolo 32 può essere richiesto dagli iscritti al Fondo che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia a carico del predetto Fondo (quindici anni di contribuzione). Tale facoltà non può essere esercitata prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce
l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette”.
Da quanto sopra ricordato, discende l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 32 legge n. 377/1978 invocata da parte ricorrente, alla istante che, pacificamente, Parte_1 già possedeva i requisiti per la erogazione della pensione minima di vecchiaia da parte del
Fondo.
È successivamente intervenuto tuttavia, a disciplinare la subiecta materia, la legge 587/1971 la quale, all' art. 7 ha previsto: “La facoltà di cui al comma secondo dell'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, può essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio
3 presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge citata. Detta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo”.
La legge dunque, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da, e successivamente conforme, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9874 del 24/04/2007), ha introdotto un termine di decadenza il cui mancato rispetto determina la perdita della possibilità di esercizio del diritto (potestativo) alla prestazione: “ai fini della tempestività dell'esercizio della facoltà di richiedere la restituzione del settantacinque per cento dei contributi versati al Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'art.
32, secondo comma, della legge n. 377 del 1958, l'art. 7 della legge n. 587 del 1971 ha fissato un termine di decadenza per l'esercizio del diritto potestativo spettante all'assicurato - entro il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo - agli effetti del quale rileva il compimento dell'età pensionabile, momento in cui si perfeziona il diritto al pensionamento di vecchiaia, e non già l'epoca della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, rilevante agli effetti della decorrenza del trattamento previdenziale” (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 13637 del 11/06/2007)
Detto principio è comunque anche contenuto nella Circolare n. 112 del 21.7.2021, CP_1 citata anche da parte ricorrente, secondo cui “l'articolo 7 della legge n. 587 del 1971 prevede, invece, la facoltà di chiedere il rimborso della contribuzione versata al Fondo per coloro che sono in possesso del requisito contributivo minimo previsto per la pensione di vecchiaia a carico del predetto Fondo al momento della cessazione dal servizio. Tale norma dispone che: “Detta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile secondo le norme del . CP_3
Poiché la ricorrente risulta nata il [...] e risulta aver cessato, per accoglimento della domanda c.d. “quota 100”, il servizio a luglio 2021 (con decorrenza della prestazione pensionistica nel settembre 2021), e dovendosi dare per accertato -e comunque non contestato- che, a quella data, per accedere alla pensione di vecchiaia fossero necessari 67 anni di età, deve concludersi che la ricorrente potesse far valere il relativo diritto fino al
27.7.2017 e che viceversa, alla data del 20.2.2023, data di proposizione della relativa domanda amministrativa, la stessa fosse già decaduta e non vi fossero (più) presupposti per la richiesta di rimborso di cui all'art. 32 della legge 377/1958.
4 Conseguentemente, dunque, la domanda giudiziale avanzata dalla ricorrente non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a €. 26.000,00, valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria -attesa la non complessità della causa, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 1.865,00 per Parte_1 CP_1 competenze, spese generali 15% nonché IVA e CAP.
Massa, 10 novembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa RO Soffio
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